LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2011, n. 9 Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento INDICE Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Titolo II - Organizzazione della protezione civile Art. 3 - Protezione civile provinciale Art. 4 - Strutture operative della protezione civile Art. 5 - Attività e interventi di protezione civile Art. 6 - Funzioni della Provincia Art. 7 - Funzioni del Presidente della Provincia Art. 8 - Funzioni dei comuni e delle comunità Art. 9 - Attività consultiva Titolo III - Attività di previsione Art. 10 - Carte della pericolosità e carta generale dei rischi Art. 11 - Attività di controllo e di monitoraggio a supporto della protezione civile Titolo IV - Attività di prevenzione delle calamità Capo I - Opere di prevenzione Art. 12 - Piano generale delle opere di prevenzione Art. 13 - Soggetti competenti per la realizzazione delle opere di prevenzione Art. 14 - Progetti delle opere di prevenzione Capo II - Delocalizzazione degli insediamenti ubicati in aree a rischio Art. 15 - Redazione e approvazione del piano di delocalizzazione Art. 16 - Realizzazione degli interventi di delocalizzazione Capo III - Prevenzione di specifiche tipologie di pericoli e di rischi Art. 17 - Prevenzione degli incendi Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio Art. 19 - Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici Titolo V - Attività di protezione Capo I - Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale Art. 20 - Piani di protezione civile Art. 21 - Redazione e approvazione dei piani di protezione civile Art. 22 - Piani di emergenza Capo II - Strumenti per l'allertamento, per il presidio immediato e per la logistica della protezione civile Art. 23 - Centrale unica di emergenza Art. 24 - Servizio di reperibilità provinciale Art. 25 - Strumenti, segni distintivi della protezione civile e riconoscimenti al merito Capo III - Formazione, addestramento e informazione in materia di protezione civile Art. 26 - Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile Art. 27 - Formazione del corpo permanente provinciale Art. 28 - Enti e soggetti competenti per la formazione e per l'informazione Art. 29 - Scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari Art. 30 - Formazione degli amministratori e dei dirigenti degli enti locali