all’uscita da scuola. Nonostante la tesi difensiva dei legali del MIUR che sosteneva che il fatto era avvenuto fuori dalla scuola, la Cassazione ha rigettato le motivazioni, asserendo che l’obbligo di vigilanza si estende fino a
“far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui questi ritardino”.
Una sentenza che manda nel panico numerose famiglie italiane anche perché la regolamentazione dell’uscita dall’istituto scolastico è affrontata a modo proprio dal personale scolastico. Molti dirigenti scolastici provvedono facendo firmare una liberatoria dai genitori, che esonera la scuola dalla responsabilità sul tragitto scuola-casa dei figli. Purtroppo la giurisprudenza è chiara e sentenzia che i minori di 18 anni vanno consegnati ai genitori o a chi ne fa le veci, così come sancisce la Corte Suprema: << la scuola ha il
dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, “reale o potenziale”, dei genitori o di persone da questi incaricate>>. L’interpretazione normativa di-
venta purtroppo sibillina sull’inciso “fino al subentro potenziale dei genitori”, e quel “potenziale” resta l’ombra grigia al drin della campanella. Bella rogna! Eppure ci hanno provato i senatori Comaroli, Munerato e Consiglio di Lega Nord che hanno firmato il progetto di legge n. 325, presentato il 26 marzo 2013, e che dovrebbe far chiarezza e laddove il regolamento d’istituto lo preveda i ragazzi possono tornare a casa da soli, il progetto è ancora in attesa di essere discusso in Commissione Legislativa. Allo stato attuale i docenti dell’ultima ora e il personale ATA
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che lasciano andare gli studenti da soli si espongono al rischio di denuncia qualora accada qualcosa fuori dalla scuola.
Di prassi, una volta suonata la campanella, il docente deve accompagnare gli studenti all’uscita, assicurarsi che vengano consegnati a persona maggiorenne incaricata al ritiro o ad uno dei genitori. Nel caso non ci siano persone
individuate per la consegna del minore, trattiene il minore e, se ha terminato il proprio orario di servizio, lo consegna alla scuola tramite il collaboratore scolastico in servizio l'alunno; a questo punto la scuola (dirigente scolastico, vicario, collaboratore del dirigente scolastico o altri delegati) deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio; se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciarli; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori. Purtroppo il confine tra il lecito e l’illecito in questa faccenda è davvero sottile, vero è che fuori dalle scuole molto spesso c’è carenza di vigilanza da parte del personale scolastico e degli organi di polizia ma è pur vero che l'attuale applicazione meccanica e generalizzata della norma si scontra non solo con una consuetudine tra scuola e famiglie radicata da decenni ma anche con il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria autonomia. paginadiciannove