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L'esercito Italiano verso il 2000
GIUSTIZIA MILITARE Festa: 27 gennaio - anniversario della attuazione ciel decreto istitutivo ciel Corpo della Giustizia Mili tare (1937). Mostrina: rettangolare, fondo nero con bordo oro.
Origini e vicende 01~ganiche Le origini dell'istituto della Giustizia Militare risalgono alla legislazione in materia dello Staro sardo, promulgata da Vittorio Emanuele II il I O ottobre I 850 e rimasta in vigore nei primi anni dello Stato unitario. Nel periodo precedente, la "giustizia criminale militare" era amministrata, nello stesso Stato, da consigli di guerra di reggimento e di divisione ordinaria o subitanei, eia consigli cli guerra misti, dall'uditore generale di guerra. La competenza dei vari consigli era fissata in ragione della gravità del reato, della qualità degli imputati nonché dall' esigenza di esemplarità. Commissioni di inchiesta provvedevano alla istruzione dei procedimenti ed al deferimento degli imputati ai consigli cli guerra ordinari. Ufficiali in servizio componevano le commissioni ed i consigli e svolgevano presso cli essi le funzioni cli pubblico ministero. Estensore della sentenza era invece un uditore di guerra reggimentale o divisionario, assimilato al grado di ufficiale. Preposto all' amministrazione della Giustizia MiLitare era l'uditore generale di guerra, 01gano creato nel 1582 da Emanuele Filibe1to per l'esercizio della giurisdizione militare nello stato sabaudo. La giustizia nl.ilitare negli stati italiani preunitari era amministrata da collegi militari consimili ai consigl i di guerra di cui si è eletto. Il codice penale militare ciel I O ottobre I 859 prevedeva la giustizia mi litare amministrata da commissioni cli inchiesta, eia tribunali militari territoria li, da tribunali presso truppe e da un tribunale supremo di guerra; quest' ultimo destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari, ebbe, nella legis lazione di un decennio successiva (Codice penale mili tare per l'Esercito e Codice penale militare marittimo, entrambi ciel 28 novembre 1869), la denominazione di Tribunale Supremo di Guerra e di Marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981. di Tribunale Supremo Militare. I tribunali militari erano composti eia sei ufficial i in ser vizio, compreso il presidente, colonnello o tenente colonnello, e assistiti nella deliberazione da un segretario, estensore della sentenza. L'Ufficio cie l Pubblico Ministero presso il tribunale militare era affidato ad u n avvocato fiscale militare, facen te capo all 'avvocato generale militare, che svolgeva le f unzioni cli pubblico ministero presso il Tri bunale Supremo Militare di guerra. Dal I 859 fino alla prima guen-a mondiale si erano avuti , oltre al tri bunale supremo, dodici tribunali milita ri , ciascuno dei quali presso un comando cli corpo d'armata, e quattro tribunali militari marittimi, presso altrettanti dipartimenti. Esigenze proprie del periodo bellico determinarono la costituzione cli tribunali di guerra in zona ten-itoriale; di corpo d' armata mobilitato; d'armata d' intendenza o di tappa; mari ttimi ; cli piazzaforte e infine all'estero per oltre cento unità. Allo svolgimento delle attività di tali organi giurisdizionali concorrevano, con il personale della Giustizia Militare, militarizzato nel 19 16, magistrati ordinari con assimilazione di grado nl.ilitare e ufficiali laureati in legge. Nel 1918, il personale della Giustizia Militare, diviso neJJe categorie ciel servizio attivo permanente e di complemento, entrò a far parte dell'Esercito; la figura ciel segretario estensore fu sosùtuita, nel collegio giudicante, eia un giudice relatore, magistrato mi litare, con voto deliberativo. Nel 1923 il numero dei tribunali militari tornò ad essere quello anteriore alla guerra; il personale della Giustizia Militare cessò cli far parte dell 'Esercito; venne isùtuito il ruolo dei Cancellieri Militari. Nel 193 1 la presidenza dei tribunali militari territoriali venne affidata ad un ufficiale generale cli brigata. Nello stesso anno nacque la fig ura del Cons igliere relatore del tribunale s upremo militare per sostituire, in quel supremo collegio, il Consigliere di Stato. Una profonda rifonna dell' ordinamento giudiziario nùlitare di pace si è avuta con la legge 7.5.1981 n. J 80. Oggi i tribunali militari sono nove; è stata istituita la Corte Mil itare di Appello (unica per tutto il territorio nazionale, ma con due sezioni distaccate: a Verona e a Napoli), la presidenza degli organi giudiziari mili-