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GIUSTIZIA MILITARE »
GIUSTIZIA MILITARE
Festa: 27 gennaio - anniversario della attuazione ciel decreto istitutivo ciel Corpo della Giustizia Militare (1937).
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Mostrina: rettangolare, fondo nero con bordo oro.
Origini e vicende 01~ganiche
Le origini dell'istituto della Giustizia Militare risalgono alla legislazione in materia dello Staro sardo, promulgata da Vittorio Emanuele II il I O ottobre I 850 e rimasta in vigore nei primi anni dello Stato unitario.
Nel periodo precedente, la "giustizia criminale militare" era amministrata, nello stesso Stato, da consigli di guerra di reggimento e di divisione ordinaria o subitanei, eia consigli cli guerra misti, dall'uditore generale di guerra. La competenza dei vari consigli era fissata in ragione della gravità del reato, della qualità degli imputati nonché dall'esigenza di esemplarità. Commissioni di inchiesta provvedevano alla istruzione dei procedimenti ed al deferimento degli imputati ai consigli cli guerra ordinari. Ufficiali in servizio componevano le commissioni ed i consigli e svolgevano presso cli essi le funzioni cli pubblico ministero. Estensore della sentenza era invece un uditore di guerra reggimentale o divisionario, assimilato al grado di ufficiale.
Preposto all'amministrazione della Giustizia MiLitare era l'uditore generale di guerra, 01gano creato nel 1582 da Emanuele Filibe1to per l'esercizio della giurisdizione militare nello stato sabaudo. La giustizia nl.ilitare negli stati italiani preunitari era amministrata da collegi militari consimili ai consigli di guerra di cui si è eletto.
Il codice penale militare ciel I O ottobre I 859 prevedeva la giustizia militare amministrata da commissioni cli inchiesta, eia tribunali militari territoriali, da tribunali presso truppe e da un tribunale supremo di guerra; quest'ultimo destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari, ebbe, nella legislazione di un decennio successiva (Codice penale militare per l'Esercito e Codice penale militare marittimo, entrambi ciel 28 novembre 1869), la denominazione di Tribunale Supremo di Guerra e di Marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981. di Tribunale Supremo Militare.
I tribunali militari erano composti eia sei ufficiali in servizio, compreso il presidente, colonnello o tenente colonnello, e assistiti nella deliberazione da un segretario, estensore della sentenza. L'Ufficio ciel Pubblico Ministero presso il tribunale militare era affidato ad un avvocato fiscale militare, facente capo all'avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni cli pubblico ministero presso il Tribunale Supremo Militare di guerra.
Dal I 859 fino alla prima guen-a mondiale si erano avuti, oltre al tribunale supremo, dodici tribunali militari, ciascuno dei quali presso un comando cli corpo d'armata, e quattro tribunali militari marittimi, presso altrettanti dipartimenti. Esigenze proprie del periodo bellico determinarono la costituzione cli tribunali di guerra in zona ten-itoriale; di corpo d'armata mobilitato; d'armata d'intendenza o di tappa; marittimi; cli piazzaforte e infine all'estero per oltre cento unità. Allo svolgimento delle attività di tali organi giurisdizionali concorrevano, con il personale della Giustizia Militare, militarizzato nel 1916, magistrati ordinari con assimilazione di grado nl.ilitare e ufficiali laureati in legge.
Nel 1918, il personale della Giustizia Militare, diviso neJJe categorie ciel servizio attivo permanente e di complemento, entrò a far parte dell'Esercito; la figura ciel segretario estensore fu sosùtuita, nel collegio giudicante, eia un giudice relatore, magistrato militare, con voto deliberativo.
Nel 1923 il numero dei tribunali militari tornò ad essere quello anteriore alla guerra; il personale della Giustizia Militare cessò cli far parte dell'Esercito; venne isùtuito il ruolo dei Cancellieri Militari. Nel 1931 la presidenza dei tribunali militari territoriali venne affidata ad un ufficiale generale cli brigata. Nello stesso anno nacque la figura del Consigliere relatore del tribunale supremo militare per sostituire, in quel supremo collegio, il Consigliere di Stato.
Una profonda rifonna dell'ordinamento giudiziario nùlitare di pace si è avuta con la legge 7.5.1981 n. J 80.
Oggi i tribunali militari sono nove; è stata istituita la Corte Militare di Appello (unica per tutto il territorio nazionale, ma con due sezioni distaccate: a Verona e a Napoli), la presidenza degli organi giudiziari mili-
lari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale; è variata numericamente la composizione dei coJJegi giudicanti (tre membri, e precisamente due magistrati ed un ufficiale presso i Tribunali Militari; cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le Corti Militari di Appello); l'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata nel tempo (appena due mesi); sono stati soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari (tribunali militari cli bordo, tribunali militari presso forze annate concentrate, o presso Corpi cli spedizione all'estero; tribunale supremo militare); è stato previsto, secondo le nonne ciel codice dì procedura penale militare, il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari; è stato istitu.ito presso la Corte Suprema cli Cassazione un autonomo ufficio ciel P.M. (Procura generale militare presso la Corte cli Cassazione); sono stati creati la Procura generale militare della Repubblica della Corte Militare cli Appello, diretta dal Procuratore generale militare presso la stessa Corte, e un Ufficio cli Procura Generale Militare presso ognuna delle due Sezioni cli Corte Militare di Appello, affidato alla direzione di un Avvocato Generale Militare, ferme restando le Procure Militari della Repubblica presso i tribunali militari, dirette dal Procuratore Militare della Repubblica; è stata abolita la dipendenza di tutto il personale della magistratura militare (requirente e giudicante) dal Procuratore Generale Militare, stabilendosi (in analogia a quanto avviene per la magistratura ordinaria) l'attribuzione del potere cli sorveglianza sui magistrati giudicanti al Presidente della Corte Militare cli Appello e quello sui magistrali requirenti (a seguito della modifica alla legge 180/1981, apportata all'art. I, co. 7, della legge 30.12.1988 n. 561) in capo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Militare cli Appello.
Infine l'art. I della legge 180/1981 ha esteso ai rnagistrati militari le medesime garanzie e le stesse nom,e di avanzamento previste per la magistratura ordinaria, e la legge 30.12.1 988 n. 561, ha istituito, come organo amministrativo cli autogoverno, il Consiglio della Magistratura Militare, presieduto dal Primo presidente della Corte cli cassazione, e composto da due membri laici (nominati, di concerto, dai Presidenti dei due rami ciel Parlamento), dal Procuratore generale nùlitare presso la Corte di Cassazione (membro cli diritto) e da cinque magistrati militari (uno dei quali con funzioni di cassazione) eletti eia tutti i magistrati militari.
Per soddisfare le esigenze della mobilitazione, e rende.re immediatamente funzionanti i tribunali militari nell'ipotesi di guerra fu istituito con R.D. 28.1 1.1935, n. 2397, convertito nella legge 6.4.1936, n. 818, il "Corpo degli Ufficiali in congedo della Giustizia Militare", distinto in tre moli: ordinario, cli riserva, ausiliario. 1 primj due sono costituti sin dal tempo cli pace, il terzo soltanto in caso di mobilitazione. Ciascun ruolo è diviso in due categorie: magistrati e cancellieri, la nomina dei quali è stabilita in dettaglio dalla Jegge istitutiva. Il predetto Corpo fa parte integrante delle Forze Armate, pur lasciando intano, in tempo cli pace, al magistrato militare lo stato giuridico civile.
I magistrati e i cancellieri militari che, sino al dicembre 1974 indossavano, in udienza, la grande uniforme ciel Corpo in congedo degli ufficiali della Giustizia militare, dal gennaio 1975 indossano la toga.

Fregio per copricapo:
Due rami di alloro che si incrociano in basso; al centro un tondino al quale è sovrapposta un'aquila romana poggiante su una pergamena arrotolata. Tra la pergamena e l'incrocio dei due rami vi è una stelletta a cinque punte; il tutto è sormontato eia una corona turrita.
AVVOCATI GENERALI MILITARI (1859-194 I) PROCURATORI GENERALI MILITARI (DAL I 941, E
Avv. Filippo Quaranta
Avv. Camillo Trombetta
Avv. Giuseppe Borsani
Avv. Amedeo Lavini
Avv. Adolfo De Foresta
Avv. Francesco Gloria
Avv. Emilio Bacci
Avv. Pietro cli Vico
Ten. Gen. Donato Antonio Tommasi
Avv. Enea Noseda
Ten. Gen. Ovidio Ciancarini
DAL 198J PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE). Ten. Gen. Capo G. M. Ovidio Ciancarini Ten. Gen. Capo G. M. Umberto Borsari Ten. Gen. Capo G. M. Arrigo Mirabella Ten. Gen. Capo G. M. Enrico Santacroce Ten. Gen. Capo G. M. Ugo Foscolo Ten. Gen. Capo G. M. Vittorio Veutro Ten. Gen. Capo G. M. Piero Stellacci Ten. Gen. Capo G. M. Leonardo Campanelli Ten. Gen. Capo G. M. Renato Maggiore