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Controlli ufficiali: arrivano le novità. L’impatto del D.lgs. 27/21 sull’operatore
Controlli ufficiali: arrivano le novità
L’impatto del D.lgs. 27/21 sull’operatore
Dal 2017 abbiamo imparato a conoscere l’imponente corpus normativo contenuto nel Reg. Ue 625/2017 che, come noto, ha ridisciplinato i controlli ufficiali ampliando il campo di applicazione ed introducendo nuovi strumenti. Fino ad oggi sono stati emanati altri 8 regolamenti delegati e di esecuzione e 4 decreti legislativi nazionali di attuazione.
Indubbiamente quello più atteso era il
D.lgs 27/21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11.03.2021, che si è distinto non solo per il contenuto relativo ai prelievi, alla controperizia e alla controversia, ma anche per aver, inopinatamente, abrogato tra gli altri, anche la Legge 283/62 cancellata senza alcuna nuova corrispondente struttura sanzionatoria, ma poi salvata in extremis dal DL 42/2021. Ripristinato il quadro sanzionatorio, per il quale peraltro sono in corso lavori per realizzare un nuovo sistema di reati alimentari, il D.lgs. 27/2021 è così articolato:
a) Disposizioni sulle Autorità
§ individua le autorità competenti, delineando le aree di intervento del Ministero della Salute e il Ministero delle
Politiche Agricole; § definisce le modalità di elabora-
zione del Piano di controllo nazio-
nale pluriennale (PCNP); § elenca le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali ribadendo il principio della frequenza adeguata e dell’assenza di preavviso.
Di interesse l’obbligo di procedure documentate per garantire l’omogeneità e l’efficacia dei controlli nonché di elaborare una documentazione scritta. Dato più importante è che tale documentazione deve comunque essere resa disponibile all’operatore.
Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Avv. Gaetano Forte Diritto penale agroalimentare e sicurezza alimentare
Il decreto disciplina la registrazione dei trattamenti sui farmaci veterinari e sull’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e sul controllo dei residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

In caso di esito sfavorevole delle analisi, l’OSA ha diritto a una controperizia presso un laboratorio di propria fiducia
Viene inoltre sancito il principio di trasparenza che comporta la messa a disposizione del pubblico, almeno una volta l’anno, delle informazioni anche mediante la pubblicazione su internet. Nessun cenno al tema del rating dell’operatore previsto dall’art. 11 Reg.
UE 625/17, i cui contorni risultano ancora oggi molto sfumati; § sul tema e-commerce il Ministero della salute, in caso di non conformità, potrà disporre la cessazione per un adeguato periodo di tempo della totalità o di una parte dell’attività dell’ope-
ratore o l’oscuramento dei siti internet gestiti o utilizzati dall’OSA; § nuova la classificazione delle non conformità con la distinzione tra:
Non conformità minori (nc): che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali,
Non conformità maggiori (NC): che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali; § in merito ai provvedimenti, le Autorità competenti possono altresì disporre il sequestro amministrativo o penale a seconda dell’illecito rilevato, utilizzando il blocco ufficiale nei casi residuali.
b) Disposizioni sugli operatori
Per quanto concerne gli operatori viene ribadito l’obbligo di: § assicurare l’accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il proprio controllo e relative adiacenze; ai propri sistemi
informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti. § effettuare la notifica all’Autorità competente comunicando i propri dati e quelli dell’attività; § fornire assistenza e collaborazione con il personale delle autorità competenti § garantire una formazione adeguata al personale operante presso i propri stabilimenti
c) La controperizia e la controversia
La principale novità del decreto è indubbiamente la controperizia che stravolge il sistema fino ad oggi vigente in Italia. I passaggi sono così articolati:
Prelievo e formazione delle aliquote
In fase di prelievo va prelevata una quantità sufficiente per formare tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all’operatore per consentire allo stesso
l’esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l’espletamento dell’eventuale fase relativa alla controversia. In caso di espressa rinuncia, tali aliquote non vengono prelevate. Nell’allegato 1 al decreto sono stabilite le modalità delle operazioni di campionamento: per ciascun campione prelevato è compilato un verbale di campionamento contenente tutte le informazioni (autorità competente con generalità e qualifica delle persone che hanno eseguito il prelievo, identificazione univoca, data, ora e luogo del prelievo, nome e forma giuridica dell’OSA, generalità di chi ha presenziato alle operazioni, firma o annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione, analisi, prova o diagnosi richiesta, ragioni che hanno portato alla costituzione di un’unica aliquota e/o dichiarazione dell’operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia ecc.).
Non riproducibilità dell’esito analitico
(analisi unica) Il prelievo del campione in aliquota unica impone l’indicazione, nel verbale di campionamento, dei motivi che escludono l’opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica della ripetizione dell’analisi o della prova o, come in precedenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 223 delle disp disp att. C.p.p. Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato delle analisi, prove, diagnosi all’Autorità competente la quale effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle stesse.
Controperizia
In caso di esito sfavorevole, l’OSA ha diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell’esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. Tale esame viene richiesto all’Autorità competente che ha effettuato il campionamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l’esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall’operatore sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. Le disposizioni relative alla controperizia non si applicano alle attività diverse dai controlli ufficiali di cui all’art. 2 paragrafo 1 del Regolamento (ad es. alle attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni, certificati o attestati.
Controversia
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito sfavorevole, l’OSA può attivare la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova

Gli operatori hanno l’obbligo di assicurare l’accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il proprio controllo e relative adiacenze e fornire assistenza e collaborazione al personale delle autorità competenti.
Il Laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente il risultato delle analisi, prove, diagnosi all’Autorità competente la quale effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle stesse.

o diagnosi iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il quale si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l’esito della valutazione documentale alle parti interessate, all’Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi. A questo punto l’operatore entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’esito della valutazione della documentazione, può chiedere allo stesso ISS, utilizzando l’eventuale apposita aliquota del campione, la ripetizione dell’analisi, anche avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ISS notifica all’operatore gli esiti della ripetizione dell’analisi prova o diagnosi effettuata in sede di controversia. La procedura, che, come visto, prevede una serie di nuovi termini, sostituisce le procedure stabilite dall’art. 15 Legge 689/1981 e dall’art. 223 D.lgs. 271/1989 fino ad oggi vigenti.
d) Le altre disposizioni
Il decreto disciplina inoltre: § i laboratori ufficiali, i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori di autocontrollo del settore mangimistico; § l’anagrafe degli stabilimenti e degli operatori e banche dati relative ai controlli ufficiali; § le navi officina e navi frigorifero; § la registrazione dei trattamenti sui farmaci veterinari e sull’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e sul controllo dei residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La principale novità è l’introduzione del registro elettronico di somministrazione agli animali d’azienda di medicinali veterinari. Vengono inoltre rivisti gli obblighi di registrazione degli operatori e disciplinate le registrazioni da parte dei veterinari nonché degli allevatori con introduzione delle modalità di registrazione elettronica; § la macellazione per il consumo domestico privato; § gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze ai sensi del regolamento (ce) 1925/2006 definendo le modalità di notifica degli stessi al ministero della salute.
e) Abrogazioni
Numerose le abrogazioni previste dal D.Lgs. 27/2021 su cui, come detto, è intervenuto il DL 42/2021 che ha fatto salvi gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 283/62.
Conclusioni
Il decreto 27/21 costituisce indubbiamente una novità per il panorama legislativo nazionale in materia di controlli ufficiali. Sarà ora molto importante prendere dimestichezza con i nuovi strumenti riconosciuti a livello comunitario e tradotti dalla normativa nazionale che peraltro introduce una serie di termini prima non definiti. Si rimane in attesa ora del quadro sanzionatorio, originariamente previsto nelle prime bozze dei decreti attuativi del Reg. CE 625/17, anche al fine di capire se e come lo stesso sarà coordinato con la riforma dei reati agroalimentari oggi in discussione nelle aule parlamentari.