Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo
Cessione indiretta SENZA AFFRANCAMENTO DELL’AVVIAMENTO Ipotizziamo il caso di un farmacista che, anziché vendere l’azienda tout court, preferisca optare per la cosiddetta cessione indiretta (conferimento dell’azienda ex articolo 176, comma 1, del Tuir e successiva cessione, ex articolo 176, comma 2-bis, del Tuir, delle quote di partecipazione). Supponiamo che il valore di realizzo delle quote sia di € 2.200.000,00, il cui costo fiscalmente riconosciuto in capo al cedente sia pari a € 200.000,00. Il cedente realizza una plusvalenza di € 2.000.000,00 (€ 2.200.000,00 - € 200.000,00). Tale plusvalenza è tassata con le aliquote progressive Irpef soltanto per il 49,72% del suo ammontare e, quindi, per € 994.400,00; l’Irpef dovuta sarà, quindi, pari a € 420.762,00. Cedente
Cessionario
Corrispettivo della cessione
€ 2.200.000,00 € 420.762,00
Irpef
€0
Beneficio fiscale Ricavo netto dell’operazione
€ 1.779.238,00
Corrispettivo della cessione
€ 2.200.000,00 € 168,00
Imposta di registro
€0
Beneficio fiscale Costo effettivo dell’operazione
€ 2.200.168,00
Differenza tra costo effettivo per il cessionario e ricavo netto per il cedente € 420.930,00
Il cessionario, dal canto suo, acquista una partecipazione con un valore di carico fiscale di € 2.200.000,00 (pari al costo di acquisizione), ma il complesso aziendale sottostante continua ad avere un valore di carico fiscale di € 200.000,00 (in quanto conferito ex articolo 176 del Tuir in regime di neutralità fiscale), con la conseguenza che il cessionario non potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa, tramite il processo di ammortamento, il plusvalore di € 2.000.000,00 pagato al cedente.
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