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PoliziaPenitenziaria Società Giustizia e Sicurezza 2421-2121

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anno XXIII • n.240 • giugno 2016

Annuale del Corpo duemilasedici



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Polizia Penitenziaria

In copertina:

Società Giustizia e Sicurezza

Una poliziotta canta l’Inno d’Italia all’Annuale n.199 del Corpo di Polizia Penitenziaria

04 EDITORIALE “Schizza” il numero di detenuti ed eventi critici in carcere. Ora fatti, non parole! di Donato Capece

05 IL PULPITO Aveva ragione Gratteri, il DAP va abolito di Giovanni Battista de Blasis

06 L’INTERVISTA Intervista a Carmelo Sardo di Roberto Martinelli

08 L’OSSERVATORIO POLITICO I Dirigenti sbagliano e i cittadini pagano di Giovanni Battista Durante

10 ANNUALE 2016 Rassegna fotografica degli eventi legati all’Annuale 2016 e Festa della Repubblica

anno XXIII • n.240 • giugno 2016 22 WEB E DINTORNI

12 CRIMINOLOGIA Profilo criminologico del minore vittima di maltrattamenti e abusi sessuali in famiglia di Roberto Thomas e Michela Battiloro

15 SANITÀ PENITENZIARIA Atttività sanitaria e carcere di Paola Madia

16 DIRITTO & DIRITTI Le “ulteriori” limitazioni dei diritti dei detenuti di Giovanni Passaro

18 LO SPORT

19 DALLE SEGRETERIE Ferrara, Lamezia Terme, Reggio Emilia, Catania, Lanciano, Milano, Teramo

Società Giustizia e Sicurezza

Direttore responsabile: Donato Capece capece@sappe.it Direttore editoriale: Giovanni Battista de Blasis deblasis@sappe.it Capo redattore: Roberto Martinelli martinelli@sappe.it Redazione cronaca: Umberto Vitale, Pasquale Salemme Redazione politica: Giovanni Battista Durante Comitato Scientifico: Prof. Vincenzo Mastronardi (Responsabile), Cons. Prof. Roberto Thomas, On. Avv. Antonio Di Pietro Donato Capece, Giovanni Battista de Blasis, Giovanni Battista Durante, Roberto Martinelli, Giovanni Passaro, Pasquale Salemme

24 CINEMA DIETRO LE SBARRE Jack del cactus a cura di G. B. de Blasis

25 MINORI L’art.79 dell’O.P. una disposizione transitoria di oltre quarant’anni di Ciro Borrelli

26 CRIMINI & CRIMINALI

Tiro con l’arco: sempre più atleti delle Fiamme Azzurre verso Rio di Lady Oscar

PoliziaPenitenziaria Organo Ufficiale Nazionale del S.A.P.Pe. Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Tecnologia “Beacon” anche nelle carceri di Federico Olivo

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La nuova camorra organizzata - Parte 1 di Pasquale Salemme

28 COME SCRIVEVAMO Alle origini della tortura di Assunta Borzacchiello

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Il S.A.P.Pe. è il sindacato più rappresentativo del Corpo di Polizia Penitenziaria

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L’EDITORIALE

Donato Capece Direttore Responsabile Segretario Generale del Sappe capece@sappe.it

“Schizza” il numero di detenuti ed eventi critici in carcere. Ora fatti, non parole!

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ale a quota 54.002 il numero dei detenuti presenti oggi nelle carceri italiane. Sono dunque pressoché esauriti gli effetti delle leggi svuotacarceri e gli istituti di pena ritornano ad essere significativamente affollati, a tutto discapito del lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. 54.002 detenuti presenti rispetto a una capienza regolamentare di poco superiore ai 44mila posti letto effettivamente disponibili è un segnale preoccupante, che va a incidere pesantemente sul lavoro dei Baschi Azzurri.

Nella foto: torna la “terza branda” nelle celle

Le regioni più affollate sono Lombardia (8.016), Campania (6.887), Lazio (5.904) e Sicilia (5.885). Ma tutte, proprio tutte, le carceri sono affollate oltre la capienza ordinaria. Poco dunque è cambiata la situazione penitenziaria del Paese: Se è vero che il 95% dei detenuti sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno, è altrettanto vero che non tutti sono impegnati in attività lavorative e che anzi trascorrono il giorno a non far nulla. Ed è grave che sia aumentano il numero degli eventi critici nelle carceri da quando sono stati introdotti

vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto. Chi sostiene il contrario, mente sapendo di mentire. Ed anche chi prima sosteneva il nuovo corso trattamentale dell’Amministrazione Penitenziaria (ma sono trattamento e rieducazione a far stare i detenuti liberi nei corridoi delle sezioni detentive a non far nulla, con controlli sporadici della Polizia Penitenziaria?) si è dovuto ricredere, vedi talune clamorose conversioni sulla via di Damasco… Dal primo giugno ad oggi (27.06.2016), abbiamo contato purtroppo il suicidio di un nostro collega a Trieste, l’aggressione di un detenuto rom a nostri Agenti a Monza, il suicidio di un ristretto a Verona, un’altra aggressione a Reggio Calabria, una rissa a Gorizia con sei feriti, un altro ristretto che a Monza si è prima barricato in cella ed ha poi aggredito gli Agenti, un suicidio sventato a Lucca, altri suicidi in cella a Massa e a Firenze Sollicciano, lancio di feci ed aggressione ad Agenti a Sassari e Vigevano, un detenuto che si è cucito la bocca ed ha poi tentato il suicidio (salvato!) a Terni, il rogo con violenza nel carcere minorile di Quartucciu, una rissa tra detenuti a Potenza, una cella devastata da un ristretto africano a Reggio Calabria, due tentativi di evasione sventati a Frosinone e a Civitavecchia, un Agente aggredito a Agrigento, uno scambio di cocaina tra detenuti stroncato a Cassino, una rissa tra detenuti nel carcere minorile di Nisida, un altro incendio in cella a Matera, due Agenti aggrediti a Saluzzo, un tentato suicidio di una detenuta a Uta, l’evasione di due detenuti ristretti nel carcere minorile milanese di Beccaria, un detenuto che ha tentato il suicidio a Rieti... Un bollettino di guerra, insomma, che ha visto spessissimo nel ruolo delle vittime, loro malgrado, appartenenti al

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Corpo di Polizia Penitenziaria che in altri casi hanno sventato suicidi, salvato vite da incendi e da rivolte. Dove sono le anime candide e pie, sempre pronte a intervenire sui temi penitenziari schierandosi a prescindere dalla parte dei detenuti, sempre pronti a criminalizzare gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria senza avere una conoscenza a 360° dei fatti? Quel che ho elencato è quel che accade nelle nostre carceri, quel che quotidianamente vivono sulla propria pelle le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, maltrattati e bistrattati persino quando avrebbero diritto a mangiare in mensa (le condizioni vergognose delle mense Agenti di Sassari e di Vasto e la scarsezza del cibo servito a Terni, realtà che hanno visto le forti e vibrate proteste dei rappresentati del SAPPE e del Personale, sono comuni a tantissime altre mense di altre carceri italiane più di quel che si possa immaginare...). Non solo. Nonostante la Polizia Penitenziaria è carente in organico di 8mila Agenti, la Legge di stabilità ha bocciato un emendamento che avrebbe permesso l'assunzione di almeno 800 nuovi Agenti, a partire dall’assunzione degli idonei non vincitori dei precedenti concorsi, già pronti a frequentare i corsi di formazione. Su tutto questo, attendiamo ora interventi e soluzioni concrete dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo. Non è più tempo di chiacchere. Come recita il motto del SAPPE, Res non verba. Fatti, non parole. E mai come oggi sono necessari fatti concreti! F


IL PULPITO

Aveva ragione Gratteri, il Dap va abolito

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oco tempo dopo aver assunto l’incarico di Capo del Governo, Matteo Renzi chiamò il Procuratore Aggiunto di Catanzaro Nicola Gratteri affidandogli l’incarico di buttar giù una bozza di proposta di riforma della giustizia. Era il mese di giugno del 2014 e soltanto a gennaio del 2015 Renzi ricevette quella bozza accuratamente e dettagliatamente elaborata. Tra le tante articolazioni della giustizia, Gratteri si occupò anche dell’esecuzione penale e, a tal riguardo, ebbe modo di dire che il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è un carrozzone inutile, buono solo per elargire stipendi esagerati a una dirigenza della quale il sistema penitenziario italiano potrebbe benissimo fare a meno. Insomma, secondo Gratteri il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria andrebbe abolito. Com’è molto facile immaginare, Nicola Gratteri non è molto popolare a Largo Luigi Daga. Purtroppo per noi, Nicola Gratteri non è simpatico nemmeno a via Arenula, dove sia il Ministro Orlando che il Capo di Gabinetto Melillo non hanno affatto gradito l’invasione di campo del magistrato calabrese in una materia, la riforma della giustizia, che ritengono loro esclusiva competenza. Per questa ragione, la sua proposta di riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria, da trasformare in Polizia di Giustizia, è stata osteggiata fin dall’inizio. Del resto, non potevamo certo pretendere che la pletora di dirigenti e magistrati che dirigono il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si togliessero soldi e potere da soli... In effetti, l’unica speranza per noi poteva (e potrebbe) essere proprio quella di demandare ad una autorità

esterna la facoltà di predisporre una riforma. L’occasione poteva anche essere quella del riordino delle carriere delle forze di polizia ma anche qui, purtroppo, al tavolo delle trattative siedono - sempre e comunque - i dirigenti del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, pur non essendo forza armata con le stellette, è (o dovrebbe essere) un’organizzazione militarmente organizzata. Tuttavia, per avere strutture e gerarchie militarmente organizzate la catena di comando deve essere composta interamente da personale in uniforme. Le nostre gerarchie, invece, sono ibride laddove le nostre responsabilità di comando arrivano solo fino a dove cominciano quelle dei dirigenti penitenziari e dei magistrati. Insomma, come dire che la Polizia Penitenziaria è buona solo per eseguire gli ordini di altri. Questo Nicola Gratteri l’aveva capito bene, ed è perciò che aveva dedotto che la dirigenza penitenziaria e l’intero dipartimento dell’amministrazione penitenziaria erano “inutili” nell’economia dell’amministrazione dell’esecuzione penale italiana. Più o meno quello che noi del Sappe andiamo dicendo da venticinque anni a questa parte. A comprovare questo teorema basta citare la vicenda della Legge Meduri con la quale la dirigenza penitenziaria ha riformato se stessa, auto concedendosi benefici economici e di carriera. Così come la stessa dirigenza penitenziaria ha riorganizzato il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria col D.M. 2 marzo 2016, appropriandosi anche di quei pochissimi posti di funzione che erano

rimasti – per residualità – alla Polizia Penitenziaria. Insomma, ce ne dobbiamo fare una ragione ...fino a quando al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il potere sarà in mano ai dirigenti penitenziari non ci può essere alcuna speranza di riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia e funzionalità per il Corpo di Polizia Penitenziaria. Quindi, più che sprecare i nostri sforzi nel cercare di cambiare dall’interno un sistema che ci sta stretto e ci mortifica, dobbiamo concentrarci all’esterno del carrozzone, ad esempio

al tavolo del riordino, rinnovando il nostro impegno su progetti come quello del passaggio al Ministero dell’Interno o, meglio ancora, su riforme come quella di Nicola Gratteri che ci voleva trasformare in Polizia di Giustizia. L’obiettivo finale, ad ogni modo, deve essere proprio quello di abolire il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria senza il quale – ne siamo convinti – la gestione e l’amministrazione delle carceri italiane sarà sicuramente migliore e più efficace. F

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Giovanni Battista de Blasis Direttore Editoriale Segretario Generale Aggiunto del Sappe deblasis@sappe.it

Nelle foto: il carrozzone Dap sotto Nicola Gratteri


L’INTERVISTA

Roberto Martinelli Capo Redattore Segretario Generale Aggiunto del Sappe martinelli@sappe.it

Intervista a Carmelo Sardo, lo scrittore-giornalista del TG5 che è stato Agente di Custodia

È

Ha esordito nella narrativa con Vento di tramontana (Mondadori, 2010). Malerba (Mondadori, 2014), scritto insieme al detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli, ha vinto il prestigioso premio Leonardo Sciascia ed è stato pubblicato in Francia, Germania, Spagna e Giappone. Dal libro è stato tratto il docufilm Ero Malerba, con la regia di Toni Trupia, ed è stato avviato il progetto per la trasposizione cinematografica. Ho incontrato Carmelo, che ha assolto gli obblighi di leva come Agente di Custodia tra il 1982 ed il 1983 nel carcere di Favignana, in occasione dell’uscita della sua ultima fatica letteraria, il romanzo “Per una madre”. Ma non abbiamo parlato solamente del suo romanzo...

non pentito ma diventato detenuto modello, ha vinto il prestigioso premio “Leonardo Sciascia”, è stato pubblicato anche in Francia, Germania, Spagna e Giappone, e presto diventerà un film. Immaginavi questo dirompente successo editoriale? E quali sono, secondo te, le ragioni per le quali riscuote tanto interesse nei lettori l'ebbrezza dell'illegalità e l'orrore indicibile di un intero sistema di relazioni nel quale la vita umana e la dignità individuale non hanno alcun valore? R. Il successo di Malerba è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Sapevo di avere tra le mani una storia strepitosa, ma non così potente da vincere il premio Sciascia. Ed è stato questo il trampolino di lancio per il successo planetario che ha avuto il libro. Devo ammettere che il risalto è dovuto anche alle polemiche innescate da un membro della giuria che si era dimesso perché non condivideva come un libro scritto con un ex killer mafioso potesse partecipare a un concorso letterario. Lui è stato sepolto dalla critiche, il libro-votato dalla giuria popolare, dai lettori cioè – ha vinto e ne hanno parlato tutti i giornali del mondo, letteralmente tutti. E abbiamo venduto i diritti in dieci paesi. Al di là di questo, credo che il successo di Malerba sia dovuto alla parabola criminale di un uomo che ha compiuto un viaggio d’andata all’inferno e di ritorno nella legalità. Affascina il male, è vero, ma conquista poi la resipiscenza, il riscatto che ha compiuto quest’uomo che, ricordiamolo, sta pagando con la condanna a vita, ripeto a vita, gli errori che ha fatto.

D. Il tuo precedente libro “Malerba”, che parla di mafia attraverso la voce di un mafioso

D. In “Per una madre”, la tua ultima fatica letteraria anch’essa edita per Mondadori,

uno dei giornalisti ‘di punta’ di Mediaset, vice capo redattore cronache del TG5. I suoi servizi spesso ‘aprono’ il telegiornale delle 20, sempre al centro delle cronache e dell’attualità. Siciliano di Agrigento, vive e lavora a Roma e, oltre all’attività giornalistica, ha all’attivo una prestigiosa carriera di scrittore.

Nelle foto: Carmelo Sardo

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racconti un’altra storia di violenza nella quale si intrecciano mafia, amore, carcere e redenzione. Da cosa nasce l’idea del romanzo e qual è la trama? R- “Per una madre” muove dal mio romanzo d’esordio “Vento di tramontana” (Mondadori 2010) in cui raccontavo la mia sconvolgente esperienza come militare negli Agenti di Custodia nel carcere di Favignana. Nove mesi di servizio che mi hanno svezzato come uomo, a vent’anni. In quel periodo conobbi fra gli altri un detenuto ergastolano, un mafioso, con cui entrammo in confidenza e durante le mie notti di servizio, mi raccontò tutta la sua vita. Poi un giorno mi svelò del suo desiderio di generare un figlio maschio: aveva bisogno che si accoppiasse con la moglie durante i colloqui e che io, quando fossi stato di turno, avrei dovuto chiudere un occhio. Ecco, quell’esperienza mi sconvolse, e un quarto di secolo dopo la esorcizzai in “Vento di tramontana” dove, in bilico tra realtà e finzione, ho immaginato che quel figlio nascesse e che la madre venisse uccisa in un agguato sotto ai suoi occhi. Quella storia, quei personaggi mi sono rimasti appiccicati addosso e un giorno mi sono chiesto: chissà che fine avrà fatto il figlio maschio di don Carmelo (così si chiamava quel boss). E così è nato “Per una madre”. Ho immaginato che quel figlio, una volta grande, volesse fare l’avvocato e volesse scoprire chi realmente aveva ucciso la madre: era stata davvero la mafia. Si intesta un’indagine personale che sconvolgerà la sua stessa esistenza in una Sicilia dove luce e lutto si intrecciano. E’ una storia che duetta col destino, un thriller esistenziale, un romanzo di forti passioni, un giallo, un noir: si può leggere da diverse angolature. D. Nel scriverlo, quanto hanno


L’INTERVISTA influito (e in quali proporzioni) la tua sicilianità agrigentina, il tuo essere giornalista “di razza” e l’essere stato, nel servizio di leva, Agente di Custodia? R. Sono stati determinanti tutti questi fattori. Direi che principalmente, visti gli sviluppi delle storie che racconto, è stato fondamentale aver svolto il servizio di leva nel Corpo degli Agenti di Custodia. Non riesco a immaginarmi scrittore se non avessi fatto quelle esperienze. O perlomeno non ho idea cosa avrei scritto. Poi è chiaro che ha influito molto la mia sicilianitudine. E aver fatto il giornalista in Sicilia per tanto tempo negli anni bui delle guerre di mafia mi ha permesso di fare esperienza e di imparare certe tecniche di scrittura. D. Giovanni, uno dei personaggi centrali di “Per una madre”, è un giornalista che è stato, per gli obblighi di leva, Agente di Custodia: singolari analogie… E’ un caso? R. No, chiaro che non è un caso. Giovanni coincide con la mia esperienza di Agente di Custodia e di giornalista, ma quello che gli succede nel romanzo è solo frutto della mia fantasia. In ogni storia che si racconta ci sono pezzi di vita dell’autore. E’ inevitabile. D. In un colloquio tra Giovanni e il Comandante della Polizia Penitenziaria dell’immaginario carcere di Favonia, fai dire al comandante: “Lei sa bene che anche i poliziotti penitenziari sono considerati dei reclusi. Certo, non è la stessa cosa, ma qui la vita è opprimente per tutti”. Ed è vero; con quanti drammi sociali e umani conviviamo ogni giorno… Eppure sul carcere c’è chi ha ancora un pregiudizio segregazionista e vede i poliziotti penitenziari come torturatori? Perché, a tuo avviso? R. Purtroppo, come tutte le cose della vita, bisogna viverle direttamente per poterne parlare con cognizione di causa. Io non ho solo fatto l’Agente di Custodia, ma continuo a frequentare le carceri, vado a parlare di cultura della

legalità, dei miei libri sia a detenuti che a poliziotti penitenziari. Dovunque trovo una grande umanità. Ho amici tra i detenuti così come tra i poliziotti. Ho conosciuto e conosco poliziotti penitenziari che si sono intestati questo lavoro come una missione, operando con l’obiettivo di contribuire al recupero del detenuto. Certo, ci sono casi limiti, eccezioni. Ma bisogna considerare che psicologicamente questo lavoro è molto logorante. Non a caso i suicidi nelle carceri non riguardano solo detenuti, ma anche poliziotti penitenziari, e questo la dice lunga. D. L’impegno del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il SAPPE, è sempre stato ed è quello di rendere il carcere una “casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la società civile può e deve vederci “chiaro”, perché nulla abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far apprezzare il prezioso e fondamentale – ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente con professionalità, abnegazione e umanità dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria. Ma perché del carcere, a tuo avviso, si parla solo quando accadono suicidi ed eventi critici? E perché, a tuo avviso, non ha l’evidenza che meriterebbe la notizia che, solamente nel 2015, i poliziotti penitenziari in Italia hanno sventato 956 tentati suicidi. R. Queste legittime considerazioni vanno a toccare un tasto dolente, e lo dico con tanto di mea culpa da giornalista. E cioè: il carcere difficilmente fa notizia. Viene ancora visto dall’opinione pubblica come un luogo a sé, da evitare, come se non ci appartenesse. Però devo ammettere che noi del tg5, grazie a una certa sensibilità del direttore, Clemente Mimun, abbiamo spesso raccontato storie di carcere, e non solo quando offre spunti di cronaca nera. Ma anche per documentare percorsi di recupero straordinari, di detenuti modello, e non parlo soltanto di Giuseppe Grassonelli, con cui ho scritto Malerba, ma di tanti altri come Carmelo Musumeci, Alfredo

Sole, Salvatore Torre. Nelle nostre carceri sono reclusi uomini che hanno sbagliato, stanno pagando, ma si sono resi protagonisti di un riscatto e di un recupero strepitosi grazie alla cultura. D. Morte di Stefano Cucchi. La Polizia Penitenziaria è stata fatta a pezzi, il mostro è stato sbattuto in prima pagina su giornali e tv, ma i tre poliziotti coinvolti sono stati assolti definitivamente nei gradi di giudizio. Cosa ne pensi dei processi mediatici che si sostituiscono a quelli nelle aule di giustizia, che di fatto creano pregiudizi nella pubblica opinione.

R. Anche questo è un argomento che affronto non senza imbarazzo. Purtroppo viviamo in un paese dove un semplice e innocuo avviso di garanzia, che dovrebbe essere uno strumento giuridico a tutela dell’indagato, finisce per trasformarsi in un atto d’accusa senza appello. Spesso la vita di un uomo è rovinata. Ma bisogna pure ammettere che le notizie non se le inventano i giornalisti. Se c’è un pubblico ministero che mette in piedi un’accusa terrificante nei confronti di qualcuno, il giornalista non può non darne conto: tutto dipende da come la scrive. Se il PM sostiene che i poliziotti penitenziari del caso Cucchi siano responsabili della sua morte, il giornalista deve riportarlo chiarendo che lo sostiene il PM. Così avrà fatto un buon lavoro. E se poi quei poliziotti vengono assolti, un giornale, un telegiornale corretti, devono dare la notizia con lo stesso risalto con cui hanno parlato delle accuse.

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L’INTERVISTA D. L’Ordine dei giornalisti ha prodotto un documento, la Carta di Milano, per regolamentare gli argomenti carcere e diritto di cronaca. Eppure, quando si parla di tematiche penitenziarie, c’è ancora molta approssimazione. Cosa si potrebbe fare? R- Bisognerebbe che le carceri venissero aperte più spesso ai giornalisti coinvolgendoli in incontri, dibattiti, confronti. Bisognerebbe che i vertici del DAP dove lavorano professionisti con la P maiuscola, continuassero nell’opera di “rinnovamento” dell’immagine distorta che all’esterno si ha del carcere. E in questa direzione molto è stato fatto. Parlarne, parlarne sempre, e confrontarsi con chi col carcere ci lavora ogni giorno. Io lo faccio e non mi capita mai di affrontare la materia con approssimazione. Nelle foto: a fianco ancora una immagine di Carmelo Sardo in alto a destra la copertina del suo ultimo libro “Per una madre”

D. La tua esperienza negli Agenti di Custodia: come, dove, quando. E’ stata un’esperienza utile? E cosa ti ha insegnato? R. A posteriori posso dire che quell’esperienza è stata decisiva per la mia formazione umana. Ho fatto il servizio di leva tra l’82 e l’83 nel carcere di Favignana e ho “affrontato” un omicidio in una cella; un detenuto che si è dato fuoco per protesta; un tentativo di corruzione che ho subito. A quel tempo, acerbo 20enne, mi sembrava tutto così assurdo. Poi ho capito che quello è stato uno svezzamento di vita strepitoso. Mi ha insegnato a non comportarmi secondo vecchi e beceri pregiudizi. Ho capito che un detenuto, nel rispetto supremo dell’articolo 27 della costituzione, debba essere trattato con riguardo, umanamente direi senza annegare

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nella retorica, per favorire il suo recupero e il reinserimento nella società. D. “Per una madre” tiene incollato il lettore fino all’ultima pagina. Può aiutare a sfatare l’immagine distorta che taluni hanno del carcere? R. Sono felice che si legga, come mi dicono molti, così agilmente e che lasci dentro tanto. Il carcere, se “capito” e “vissuto” senza gli stereotipi dei luoghi comuni, è una straordinaria scuola di vita. “Per una madre” è innanzi tutto un inno alla vita, all’amore. Emerge una descrizione del carcere come metafora del riscatto, piuttosto che dell’oblio. D. Un messaggio ai lettori di “Polizia Penitenziaria”. R. Bè, intanto mi farebbe molto piacere se trovassero voglia e tempo di leggere “Per una madre” perché ci sono dentro quegli elementi che aiutano a guardare il carcere da un’altra prospettiva. E poi, e soprattutto, visto che mi sento nell’animo ancora uno di loro, mi permetto, in punta di piedi, a esortare tutti i poliziotti penitenziari a leggere, a leggere tanto, non tanto e non solo per documentarsi, ma per accrescere il proprio bagaglio di conoscenze che ci permette, in qualunque ambito si operi, ad affrontare la vita con un approccio più “impegnato”. E il messaggio vale in particolare per chi fa questo lavoro così usurante e delicato: i poliziotti penitenziari hanno nelle mani il destino del recupero di un condannato e ogni piccolo gesto quotidiano aiuta in questo senso. F

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l Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, in data 6 aprile 2016, ha emesso una sentenza con la quale ha accolto il ricorso proposto da un appartenente alla Polizia Penitenziaria, il quale lamentava il mancato pagamento del compenso sostitutivo dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, negli anni 2008-2009-2010. Si tratta di un appartenente al Corpo che prestava servizio nella casa circondariale di Palmi. Bisogna ricordare che presso la suddetta struttura la maggior parte del personale di Polizia Penitenziaria, da anni, ha accumulato oltre diecimila giornate di congedo non fruito per esigenze di servizio. Dobbiamo altresì evidenziare che come sindacato sono anni che denunciamo questo stato di cose all’Amministrazione penitenziaria, ma a tutt’oggi nulla è stato fatto per porvi rimedio. Anzi, alla richiesta del dipendente, di liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite, relative agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, per un totale di 212 giorni di congedo ordinario, il Provveditore regionale rispondeva che il compenso relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 non gli spettava perché, in base alla normativa di settore, avrebbe dovuto fruirlo entro l’anno successivo a quello di spettanza. Per gli anni 2012 e 2013, invece, gli veniva riconosciuto il pagamento. Il Comandante di reparto aveva comunque fatto una relazione, nella quale affermava che il dipendente non aveva potuto fruire del congedo, a causa delle gravi carenze di organico. Conseguentemente il giudice affermava che le ragioni del diniego addotte dall’Amministrazione non sono condivisibili poiché, come affermato da costante giurisprudenza, il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed inderogabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico) include


L’OSSERVATORIO POLITICO

I Dirigenti sbagliano e i cittadini pagano automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Il Giudice, richiamando l’art 14, VII comma, del d.P.R. n. 395 del 1995, cosa che i nostri dirigenti dovrebbero conoscere molto bene, evidenziava come lo stesso sia un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Le uniche tassative ipotesi di deroga scrive il giudice - a tale principio generale sono quelle previste dalle norme speciali di cui agli artt. 14, comma 14 del predetto d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 I comma, del d.P.R. n. 254 del 1999, che consentono la monetizzazione del congedo ordinario soltanto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora la fruizione del congedo medesimo spettante a quel momento non sia consentita per documentate esigenze di servizio, ovvero per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Il principio alla base di tale normativa è quello per cui sussiste il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nel caso in cui l’interessato sia privo di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie e vi sia prova dell’impossibilità a fruire del diritto al congedo per causa non imputabile al medesimo dipendente in quanto addebitabile ad obiettive esigenze di servizio ostative al relativo godimento. Quindi, il Giudice afferma ancora che al pubblico dipendente spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute che discende, indipendentemente dalla normativa di riferimento, direttamente dal mancato

godimento, quando questo sia stato determinato da esigenze di servizio e non dalla volontà del lavoratore. Quindi, sempre in base a quanto afferma il Giudice, non è condivisibile quanto asserito dall’Amministrazione circa l’intervenuta decadenza dal beneficio della monetizzazione del congedo ordinario non fruito. Per quanto riguarda la norma invocata dall’amministrazione sulla fruibilità entro l’anno successivo lo stesso giudice afferma che trattasi di limite temporale che rileva solo ai fini del congedo e non può ritenersi invece applicabile alla diversa fattispecie della monetizzazione delle ferie non godute, che transita esclusivamente attraverso la presenza di ragioni di servizio che abbiano inibito al pubblico dipendente di fare uso del congedo medesimo. Il Giudice ha altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese. Stessa sorte è toccata all’Amministrazione in altro procedimento davanti al Tar del Veneto, adito da un appartenente al Corpo, il quale si è visto negare l’applicazione dell’art. 42 bis del d.Lgs. n. 151 del 2001, che riconosce il distacco al dipendente, in presenza di un figlio minore di tre anni. Il giudice ha accolto il ricorso per vizio procedimentale, perché l’amministrazione non ha rispettato le disposizioni dell’art. 10 bis dello stesso d.Lgs, il quale prevede che nei procedimenti ad istanza di parte l’autorità competente, prima di adottare l’eventuale provvedimento di diniego, comunica tempestivamente al dipendente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Anche in questo caso il Giudice ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese.

E così decine e decine di altri casi che dimostrano l’incapacità o l’arbitrarietà delle iniziative di molti dirigenti. In Emilia Romagna, dal primo gennaio di quest’anno, sono stati discussi ben tredici ricorsi alla Commissione Arbitrale Regionale, delle quali quattro su Piacenza, quattro su Parma, due su Modena, due su Rimini e due su Reggio Emilia, strutture, queste ultime due, che hanno al vertice lo stesso dirigente. Nessuna sugli altri istituti, ovvero Bologna, Castelfranco Emilia, Ravenna, Forlì, Ferrara e Istituto penale per minorenni. Su dodici casi ci sono stati due rinvii, in una non sono state riscontrate violazioni e nelle altre nove, invece, sono sempre state riscontrate violazioni, il più delle volte all’unanimità. Ricordiamo che ogni volta che si

riunisce la Commissione Arbitrale Regionale vengono convocati quattro dirigenti e quattro Comandanti di reparto che, in missione, con mezzi di servizio, si recano presso il Provveditorato Regionale. Abbiamo citato solo alcuni casi, tra i tanti che conosciamo, per evidenziare come le violazioni dei dirigenti, derivanti spesso da acclarata incapacità, altre volte da presunzione e supponenza di borbonica memoria, spesso causano ingenti danni all’erario, dei quali qualcuno dovrebbe chiamarli a rispondere. Ancora più grave è il fatto che, spesso, nonostante l’esito favorevole della sentenza o delle Commissioni arbitrali, il dipendente non ottiene giustizia, ovvero, prima di ottenerla, deve attendere mesi, se non anni. F

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Giovanni Battista Durante Redazione Politica Segretario Generale Aggiunto del Sappe durante@sappe.it

Nella foto: un Giudice legge una sentenza


ANNUALE 2016

Annuale 2016 e Festa della Repubblica

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ANNUALE 2016

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Michela Battiloro Avvocato Roberto Thomas Docente del Master di criminologia presso l’Università di Roma La Sapienza Già Magistrato minorile rivista@sappe.it

CRIMINOLOGIA

Profilo criminologico del minore vittima di maltrattamenti e abusi sessuali all’interno della famiglia

S

crivendo del minore maltrattante (si veda il precedente articolo su questa Rivista n.232, dell'ottobre 2015, pagg. 12-15) abbiamo già incontrato la norma prevista nell'art. 572 del codice penale (“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”) che prevede la pena della reclusione, da due a sei anni, da irrogare all'autore di tale reato e, correlativamente, delinea la figura della parte offesa e

Nella foto: la vittima di una violenza

cioè la vittima di siffatto comportamento criminale, che spesso è un soggetto minore di età che abita all'interno della sua famiglia d'origine. In tali casi occorre studiare il profilo psicologico del minore, non più “maltrattante” bensì maltrattato o abusato che costituisce, purtroppo, una inquietante realtà di tante famiglie all'apparenza “normali”. I casi di maltrattamento nell'ambito di tali contesti abitativi che incidono sui figli non ancora maggiorenni possono essere i più vari e coinvolgono, più spesso, come loro autore la figura maschile (padre o “patrigno”). Sinteticamente si possono individuarne

due tipologie: quelli fisici e gli altri di natura psicologica-affettiva. I primi, che sono i più frequenti, consistono nell'usare la violenza , picchiando, il figlio o la figlia senza alcun motivo correzionale, in quanto adulto con problematiche di disturbo di personalità psicopatologiche ovvero psichiatriche derivanti, sovente, da stati di ebbrezza alcolica o da sostanza stupefacente: la violenza per la violenza si scatena inesorabile su bambini inermi e terrorizzati, ampliandosi spesso a tutti gli altri componenti familiari, in primis la moglie o la compagna, madre del minore maltrattato, che spesso invano cerca di fermare la brutalità cieca dell'uomo, subendone a sua volta le conseguenze violente. In questi casi occorre denunziare immediatamente all'autorità i reati commessi dal genitore maltrattante (in genere quello di lesioni personali ex art. 582 del codice penale) e valutati i tempi lunghi per la definizione dei procedimenti penali, richiedere al giudice l'emissione immediata di un ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dagli artt. 342 bis e ter del codice civile (“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice... ...ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare[del predetto]...” ). Qualora l'uso della forza viene

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utilizzato dal genitore per motivi correzionali contro un figlio minore che, ad esempio, non ubbidisce, non vuol studiare e usa spinelli, non sussiste il reato di maltrattamenti verso di lui, ma al limite, nei casi di eccesso, il più lieve reato di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, ex art. 571 del codice penale. In questo caso siamo di fronte ad una situazione familiare assolutamente “normale”, in rapporto alle problematiche della fluida età evolutiva minorile, che in passato - in particolare per le generazioni del dopoguerra - non erano normalmente sanzionate (alzare le mani verso il figlio non rispettoso dell'autorità paterna era allora assolutamente consentito!). Attualmente con l'evoluzione del costume che ha inciso fortemente sull'assetto familiare, portando a profonde riforme giuridiche di siffatta istituzione, in particolare, da ultimo, la modifica della potestà genitoriale in quella della “responsabilità genitoriale”, ex dell'art. 316 novellato cod. civ., ai sensi del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 (“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.”), non è giustamente più consentito l'uso della forza nei confronti dei figli minori a fini educativi, ma è indispensabile che il genitore, spogliatosi totalmente del suo autoritarismo, acquisisca agli occhi del minore una vera autorevolezza, ponendosi in suo ascolto e dialogando con lui con franchezza (sul punto si veda su questa Rivista n. 230, del luglio-agosto 2015, pagg. 10-13, la teoria psico-


CRIMINOLOGIA pedagogica della comprensione affettiva ai fini della prevenzione e del recupero della devianza minorile). Il maltrattamento psicologico-affettivo consiste, in prima battuta, nel disconoscimento volontario o inconscio, da parte di un genitore, dei reali bisogni del proprio figlio minore, che conseguentemente rimangono ingiustamente inappagati. Esso costituisce sostanzialmente una forma di trascuratezza omissiva di gesti, parole, azioni comprensive che cagiona nel minore un senso di angoscia e grave insicurezza dovuta al fatto di sentirsi ignorato e incompreso dal genitore.Ciò che può condurlo all'isolamento, alla depressione e a disturbi comportamentali quali, nei casi più gravi, l'anoressia o le tendenze suicidiarie. Talora la tipologia dei maltrattamenti fisici, di cui si è parlato in precedenza, e di quelli psichici-affettivi si sovrappone in molti casi, complice la quotidianità familiare “malata” (per la presenza di figure genitoriali egoiste, anaffettive, depresse, povere economicamente e culturalmente, con atteggiamenti border line della personalità, dovuti talora ad abuso di sostanze stupefacenti o ad assunzione di alcool), trovando un minore completamente disarmato che subisce passivamente la violenza maltrattante. Una forma particolare e assai frequente, purtroppo, di maltrattamento-abuso psicologico consiste nel far assistere i figli in tenera età alle discussioni violente che si scatenano nelle coppie, quasi quotidianamente, per motivi di incompatibilità di carattere o di gelosia. In questi casi il bambino vi assiste atterrito e impotente, e con il pianto cerca di far comprendere ai genitori quanto male possa soffrire nel vedere siffatte scene, essendo legato affettivamente ad entrambi e volendoli vedere certamente insieme, ma in maniera serena e di sicuro non conflittuale. La ripetitività dello scatenarsi di siffatti conflitti produce danni gravissimi alla debole psiche dei bambini che si sta formando nella fluidità dell'età evolutiva, con ricadute che si possono

compendiare nelle situazioni di paura, per quanto accade davanti ai loro occhi, di angoscia, per il senso di assoluta passività impotente derivante da tali violenze di un genitore sull'altro e di ansia, per veder perdere in tal maniera l'unità genitoriale a cui sono ormai abituati, nutrendo pari sentimenti affettivi per entrambi. Per tali motivi si ritiene rettamente che, per l'equilibrio dei figli minori di età, una separazione ben “gestita” sia più utile di un continuo e negativo stillicidio quotidiano di tensioni subite dai minori a causa del conflitto fra i loro genitori. Sicuramente nell'ambito dei maltrattamenti e degli abusi familiari quelli di natura sessuale costituiscono i fenomeni più inquietanti e drammatici per i figli minori d'età. Si è stimato che circa 80% di tutte le violenze sessuali in danno di minorenni venga consumato da adulti all'interno della famiglia (dato Eurispes, contenuto nel 9° Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza). E' questa una elevatissima percentuale assolutamente inquietante che sottolinea, sociologicamente, un indicatore di una famiglia gravemente “malata”, che non solo “produce” degli adolescenti che possono commettere reati, rilevandosi come concausa di tali comportamenti criminali, ma pure li vittimizza rendendoli schiavi di terribili e ripetuti abusi sessuali, che non solamente deturpano l'integrità del loro corpo, ma scavano a fondo in maniera negativa nella loro anime, rendendoli gravemente depressi e alle volte con tendenze suicidiarie. Invero le mura domestiche costituiscono la genesi della tipologia più frequente di abusi sessuali in danno di minori, in cui, in silenzio e nella passività assoluta, la piccola vittima subisce le inquietanti e continue attenzioni sessuali e le violenze (nella maggior parte dei casi, del padre o del patrigno, con la connivenza della madre, spesso preoccupata egoisticamente soltanto di “conservare” il compagno) che solo in parte emergono all'attenzione delle

autorità, magari dopo molti anni. Talora trattasi di abusi sessuali “mascherati”, per essere meglio accettati dalle innocenti vittime, quali i lavaggi dei genitali e l'applicazione di creme vaginali, ovvero il cosiddetto abuso assistito, che consiste nel far assistere i piccoli all'attività sessuale degli adulti presenti nella famiglia. E' chiaro che siffatti abusi sono il sintomo di inquietanti perversioni o situazioni fobiche-ossessive, talora di natura psicotica, che coinvolgono l'adulto responsabile e cagionano gravissimi danni psicologici alle innocenti vittime. Purtroppo l'abuso sessuale del genitore, in molti casi, si perpetua per molti interminabili anni, fino a quando la vittima, crescendo in età, può avere il coraggio di far trapelare la notitia criminis, o confidandosi con gli

amici, ovvero con un insegnante, affidando, talora, la sua richiesta di aiuto, ad un tema scritto in classe, come sovente è successo. In ogni caso i danni alla personalità derivanti dall'abuso sessuale familiare sono devastanti: di frequente capita che la vittima, abusata per lungo tempo, entri in uno stato depressivo che perdura per tutta la sua esistenza e sia bisognosa di una lunghissima psicoterapia di recupero che, però, non sempre ottiene i risultati sperati. Chiaramente la gravità delle conseguenze è proporzionale alla lunghezza dell'esposizione agli abusi, aumentando con il loro perdurare nel

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Nella foto: violenze in famiglia

Á


CRIMINOLOGIA tempo. S'impone, pertanto, che i cosiddetti sintomi di abuso (disturbi del sonno, diuresi notturna, disturbi delle condotte alimentari, calo improvviso del rendimento scolastico, atti di autolesionismo, esplosioni emotive improvvise con pianto, crisi di rabbia o mutismo, iperattività e disturbi dell'attenzione o al contrario inibizione e tristezza ecc.) vengano rilevati e soprattutto dagli organi medici e scolastici quanto prima possibile.

Nella foto: il disegno di un bambino maltrattato

La valutazione dell'esistenza di un abuso minorile deve essere fatta attraverso una valutazione diagnostica integrata, sia dal punto di vista medico generale e medico legale, che psicologico-psichiatrica, nonchè psico-sociale. La diagnosi medica - premessa una descrizione di anamnesi anteatta della presunta vittima minorile di abuso, e nella finalità di evitare qualsiasi eccessiva e inutile invasività nella sfera della naturale riservatezza del bambino - deve procedere, mediante un esame obiettivo, ad identificare lo stato nutrizionale generale, eventuali lesioni fisiche, recenti e pregresse, soprattutto relative alla parte genitale e anale (queste ultime particolarmente approfondite nel caso di sospetto abuso sessuale, in cui necessita anche la eventuale raccolta di tracce di materiale biologico presenti sul corpo o sugli indumenti della vittima), anche con l'ausilio di una diagnostica per immagini.

La diagnosi psicologico-psichiatrica comprende - oltre all'anamnesi psicologica atta a rilevare i segni clinici che si possono ritrovare più facilmente nei vari tipi di abuso minorile - i colloqui clinici con il bambino e i suoi genitori (per questi ultimi è importante analizzarli mediante un modello valutativo della qualità delle cure genitoriali, ideata da I. Wilkinson in “The Darlington family assessment system : Clinical guidelines for practitioners” , in Journal of Family Therapy, 2000, vol. 22, n.2, p. 211), colloqui consistenti in osservazione del gioco del piccolo e della sua relazione con i genitori, oltre alla somministrazione al medesimo di test di personalità proiettivi (quali quello della figura umana, il Rorschach, lo MMPI, il TAT ecc.) e in protocolli diagnostici standardizzati (checklist di comportamento: CBCL, TRF, YSR, KD-SADS, PTSD Inventory ecc.). L'indagine psico-sociale (svolta dai servizi sociali territoriali in collegamento con i Consultori sociofamiliari dei comuni, le strutture ospedaliere, i Servizi di salute mentale per l’età evolutiva e i centri per le tossicodipendenze) deve, invece, verificare le condizioni di vita del minore nella sua famiglia e nel contesto sociale di pertinenza, identificando eventuali fattori di rischio psico-sociale presenti nel precitato contesto. Se da questa analisi integrata emergono gravi indizi di abusi sul minore che configurano dei reati (maltrattamenti contro familiari e conviventi, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, violenza sessuale), è obbligatorio (ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale) informare il pubblico ministero competente su detta notitia criminis, al fine di farlo procedere all'inizio dell'azione penale giudiziaria nei confronti degli autori dei precitati abusi. Inoltre siffatto pubblico ministero deve sempre comunicare, ex art. 609 decies cod. pen., tale notizia di reato al tribunale per i minorenni che, avvalendosi dei servizi sociali minorili

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dell'Amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali, deve assicurare “l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne”, oltre ad aprire le procedure di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ. della decadenza o della sospensione delle responsabilità genitoriale, a tutela sempre dei minori abusati. La predetta assistenza, in tali procedure, verrà fornita preliminarmente attraverso l'ascolto del minore-vittima ( ex art. 336 bis cod. civ.: “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto: dell'adempimento è redatto processo verbale , nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio-video.”). Seguiranno, immediatamente, delle terapie psicoterapeutiche, gestite da specialisti psicologi e neuro psichiatri infantili, finalizzate a rimuovere il grave trauma emotivo subito dalla vittima maltrattata, che richiederanno, a volte, dei periodi di tempo assai lunghi. F


SANITÀ PENITENZIARIA

Attività sanitaria e carcere: binari paralleli diretti verso lo stesso obiettivo

L

a tutela della salute in carcere non è solo un diritto del soggetto, ma è anche finalizzata a stimolare la persona detenuta a considerarsi non esclusa dalla comunità sociale. Infatti il mantenimento e la conservazione della salute rappresentano una condizione indispensabile per poter operare un trattamento rieducativo, e quindi anche le attività sanitarie in carcere si inseriscono in un auspicabile costante dialogo con la sicurezza. Le strutture penitenziarie racchiudono una popolazione di persone detenute che fin dall’ingresso in carcere portano con sé il vissuto personale che esprime il concentramento in un unico ambiente di disagio per malattie fisiche, malattie psichiche e devianza comportamentale. All’attività sanitaria è affidato il compito della prevenzione, diagnosi e cura in carcere, considerando la situazione limitativa che viene imposta dal detenuto-paziente al fine di assicurare i necessari indici di salute compatibilmente con la sicurezza delle strutture e il rispetto

del detenuto-paziente. Tuttavia questo compito non è sempre di facile attuazione perché la gestione sanitaria del detenuto-paziente assume significati particolari relazionati alle dinamiche della salute in regime di detenzione, alla limitazione ambientale stessa, agli aspetti medicolegali e peritali. Una valutazione coerente del significato dell’attività sanitaria in carcere inizia necessariamente dall’esame di ciò che riguarda la popolazione che si trova in una condizione contingente particolarmente limitativa e che presenta, nella media, una elevata ed accentuata richiesta di bisogni (attenzioni) di salute. Il disagio è la principale connotazione relativa proprio alla privazione della libertà, al trovarsi a vivere un periodo di tempo, spesso non prevedibile, seguendo regole e ritmi stabiliti e coerciti da altri, in una sorta di “attesa sospesa”. Questo è ancora più osservabile e riscontrabile negli istituti circondariali che ospitano persone giudicabili, ai vari stadi del procedimento giudiziario, in una forzata inattività nell’attesa di una sentenza che può radicalmente cambiare il corso della proprio vita. Ed è proprio questa sospensione del tempo che si traduce nella sensazione soggettiva di urgenza nelle risposte alle necessità che si presentano di giorno in giorno. L’istituto penitenziario “contiene” le persone detenute sia nel senso degli spazi sia nel senso custodialistico del termine, gestendo ogni aspetto della quotidianità e scandendone ogni momento. Il disagio che si osserva all’ingresso in carcere è relazionato alla

Paola Madia Medico chirurgo psichiatra rivista@sappe.it

conseguente perdita affettiva, alla promiscuità forzata, alla mancanza di intimità e riservatezza, alle malattie,

a volte opportunistiche e strumentalizzate, tutti elementi quindi che caratterizzano il soggetto ristretto, ma ciò che sostanzialmente distingue la posizione della persona reclusa a quella della persona libera riguarda l’assenza di autodeterminazione: limitazione del diritto di scelta, obbligo di convivenza in luoghi ad alta densità di patologie diffuse, esistenza di regole interne. Tuttavia è da precisare che la reclusione, di per sé sola, non può generare un quadro psichico, né può fungere da fattore patoplastico (cioè modellante e modulante dei sintomi), precipitante o slatentizzante una pregressa condizione di precario equilibrio mentale, o innescare reazioni abnormi o aggravare preesistenti quadri psicotici. Quindi è indispensabile cercare di distinguere fra quadri reattivi alla carcerazione e i veri quadri psicotici. F

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Nelle foto: sopra desolazione di un ex opg in basso a sinistra un medico


DIRITTO E DIRITTI

Giovanni Passaro Vice Segretario Regionale Lazio passaro@sappe.it

Le “ulteriori” limitazioni dei diritti dei detenuti: artt.14 bis e 41 bis

L

a normativa penitenziaria fronteggia le esigenze di sicurezza e come, tali esigenze, vadano temperate al fine di evitare un’eccessiva compressione dei diritti delle persone recluse, esaminando tuttavia, la situazione dei detenuti “comuni”. Vi sono però, altre situazioni che la normativa prende in esame, definite come “straordinarie”, che legittimano ulteriori restrizioni della libertà, e che sfociano nella sospensione delle ordinarie regole di trattamento. Ottimizzare le esigenze di sicurezza nei confronti dei detenuti, sia da un punto di vista interno all’istituto, sia al fine di garantire la tutela dell’ordine pubblico all’esterno dello stesso, si colloca come ratio di quelle disposizioni che sanciscono la limitazione dei diritti dei detenuti, in particolar modo, degli artt. 14-bis e 41- bis, comma 1 e 2 Ord. Pen. Disposizioni introdotte con la Legge Gozzini, di cui la prima citata ha introdotto un regime di sorveglianza particolare, che prevede la restrizione dell’esercizio dei diritti e delle regole del trattamento nei confronti dei detenuti che abbiano tenuto comportamenti compromettenti la sicurezza o l’ordine degli istituti, che abbiano commesso atti di violenza nei confronti di altri reclusi o che si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. La misura si connette, dunque, principalmente all’accertamento di una pericolosità infracarceraria, anche se può essere disposta in base a comportamenti penitenziari precedenti o ad altri comportamenti tenuti dal detenuto nello stato di libertà. Misura disposta dall’amministrazione penitenziaria con provvedimento motivato, per una durata di sei mesi,

prorogabile più volte. La restrizione di cui parla la disposizione deve essere strettamente connessa al mantenimento della sicurezza e dell’ordine, non potendo coinvolgere le esigenze ritenute prioritarie e individuate dall’art.14quater, 4 comma, Ord. Pen., quali ad esempio i colloqui con i parenti, la ricezione di generi alimentari, nonché disposizioni riguardanti l’igiene, la salute, il culto, ecc. L’art. 14-ter, consente di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento con il quale si dispone la restrizione. La seconda delle misure introdotte dalla legge di riforma del 1986, è contenuta nell’art. 41-bis, comma 1, con il quale si prevede la possibilità di sospendere le ordinarie regole del trattamento per situazione di eccezionale gravità interne al carcere, quali, ad esempio, le rivolte. La pericolosità cui si riferisce l’articolo, non è individuale, bensì fa riferimento a situazioni generiche di turbativa della sicurezza interna al carcere che consentono al Ministro della Giustizia di disporre una generale sospensione delle regole di trattamento; anche avverso tale provvedimento, è concesso il reclamo. Tuttavia, quest’articolo non termina così; vi è un secondo comma, introdotto dal D.lg. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, che estende, nei confronti dei detenuti per reati di criminalità organizzata e per altri delitti di particolare gravità (indicati nell’art. 4-bis Ord. Pen.), la sospensione del trattamento per situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica anche all’esterno del carcere. Il provvedimento restrittivo è adottato dal Ministero della Giustizia, anche su richiesta del Ministero dell’Interno, ed

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è soggetto anch’esso al reclamo. La misura ora descritta, presenta molteplici peculiarità, non solo per la sua idoneità a incidere su situazioni di pericolo anche all’esterno, coinvolgendo dunque, l’ordine pubblico generale, bensì, per la possibilità d’iniziativa concessa al Ministro dell’Interno e sconosciuta in tutte le altre misure. Inoltre, a differenza di altre misure, non si specificano i motivi per i quali il provvedimento può essere adottato, limitandosi a una formulazione generica di “gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica”. L’amministrazione penitenziaria però, ha individuato nella prassi applicativa i gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nei seguenti fenomeni di pericolosità esterna al carcere: “l’azione diffusa e aggressiva della criminalità organizzata; la recrudescenza di sequestri di persona a scopo di estorsione, gli ingenti traffici di stupefacenti e altri gravi reati; la necessità di non allentare la pressione sulla mafia e organizzazioni similari per evitare azioni di rilancio criminale; la necessità di impedire che i capi delle organizzazioni continuino a svolgere tale ruolo direzionale all’interno del carcere”. E’ opportuno fin da ora precisare che, la sospensione del trattamento in tal caso, non può riguardare le misure cd. extramurarie, cioè le misure alternative alla detenzione, l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi e le licenze. I decreti sospensivi riguardano generalmente: la corrispondenza telefonica, i colloqui (tranne un colloquio al mese di durata non superiore a un’ora, con familiari e conviventi), la permanenza all’aria aperta per oltre due ore al giorno. Un’indagine volta all’esame delle misure che sospendono le regole del trattamento, non può non riferirsi anche al contributo dato dalla giurisprudenza costituzionale in materia, che pur rigettando le questioni di legittimità dell’art. 41-bis comma 2, ha fornito un


DIRITTO E DIRITTI interpretazione in un certo senso evolutiva e senz’altro restrittiva della disciplina, contribuendo a delinearne i contorni sia in ordine alla possibilità di ricorre in via giurisdizionale avverso il relativo provvedimento sia con riferimento all’obbligo di motivazione e ai limiti interni nell’adozione dello stesso. Con la sentenza n. 349 del 1993, la Corte costituzionale ha precisato, infatti, che l’amministrazione penitenziaria può adottare provvedimenti in ordine alle modalità d’esecuzione della detenzione che non eccedano il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna e che comunque rimangono soggetti ai limiti e alle garanzie previsti dalla Costituzione, in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13, comma 4, Cost.) e di trattamenti contrari al senso d’umanità (art, 27, comma 3, Cost.), nonché quanto al diritto di difesa; inoltre, la Corte prosegue affermando che “è certamente da escludere che misure di natura sostanziale che incidono sulla quantità e qualità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (cd. misure extramurali), e che perciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, possano essere adottate fuori della riserva di legge e della riserva di giurisdizione specificamente indicati dall’art. 13, comma 2 Cost.”. Da ciò deriva che, l’art. 41-bis comma 2 non sarebbe incostituzionale, poiché il potere conferito al Ministro viene considerato come limitato “alla sola sospensione di quelle medesime regole ed istituti che già nell’ordinamento penitenziario appartengono alla competenza penitenziaria e che si riferiscono al regime di detenzione in senso stretto”. Con specifico riferimento alle garanzie giurisdizionali, la citata sentenza della Corte contiene un principio secondo il quale, costituisce principio generale dell’ordinamento l’esigenza di una

motivazione dei provvedimenti ministeriali. Ma è con la sentenza n. 410 del 1993 che la Corte specifica che la procedura di cui all’art.14-ter sarebbe applicabile, oltre che alle controversie dinanzi al tribunale di sorveglianza ai fini del controllo dei provvedimenti che impongono il regime di sorveglianza particolare (a norma dell’art. 14-bis, Ord. Pen.), anche al controllo giurisdizionale dello stesso tribunale sui provvedimenti del Ministro della Giustizia che dispongono il regime detentivo di particolare rigore previsto dall’art.41bis, comma 2 Ord. Pen. A giudizio della Cassazione, infatti, il reclamo contemplato dall’art.14-ter, non ha carattere eccezionale in quanto, esso si fonda su un principio generale di tutela dei diritti di libertà. Ma la Corte costituzionale prosegue affermando che “non si possono disporre misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento; le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale”. Spetterà alla magistratura verificare in concreto il rispetto dei limiti suddetti, potendosi tradurre nella disapplicazione totale o parziale del provvedimento ministeriale. Bisogna difatti, tener presente, che il tribunale di sorveglianza, in quanto giudice dei diritti, non esercita una giurisdizione di impugnazione dell’atto, ma semplicemente si pronuncia sui diritti e sul trattamento del detenuto, alla stregua delle norme legislative e regolamentari applicabili, sicché “eventuali misure illegittime, lesive dei diritti dei detenuti,

dovranno […] essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell’amministrazione solo in quanto lesivi”. In conclusione, l’applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall’art. 13 dell’ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative o di altro genere, volte a realizzare la personalità, previste dall’art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi il provvedimento ministeriale tende ad evitare.

Si può in conclusione rilevare come la Corte costituzionale, sia pure attraverso sentenze interpretative di rigetto, abbia finito con il riscrivere l’art. 41-bis, conferendogli un’interpretazione conforme alla Costituzione. L’applicazione di un regime differenziato, ben potrà sopportare il peso della compressione di alcuni diritti, si pensi alla rimozione del carattere della segretezza della corrispondenza, ma non al punto da travalicare il limite del completo sacrificio delle singole situazioni giuridiche del detenuto, quali ad esempio, il diritto al rispetto della dignità ed integrità personale o sul diritto alla salute. F

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LO SPORT

Lady Oscar rivista@sappe.it

Tiro con l’arco: sempre più atleti delle Fiamme Azzurre verso Rio

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Nelle foto: sopra, da sinistra Claudia Mandia Elisabetta Mijno Eleonora Sarti e Alberto Simonelli nell’altra pagina Irene Franchini in gara e mentre riceve la promozione per meriti eccezionali dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

ell’ultimo torneo di qualificazione olimpica ad Antalya (12/19 giugno), Claudia Mandia ha conquistato il pass per Rio e trascinato la squadra azzurra con un’ottima prestazione personale culminata nell’argento del terzetto azzurro.

spareggio 5-4/27*-27.Una grande soddisfazione per la campionessa salernitana delle Fiamme Azzurre, classe ’92 che ha dedicato la vittoria a sé stessa e alle compagne ribadendo che questo pass deve essere considerato un punto di partenza e non di arrivo, e che a Rio non andrà

match alle frecce di spareggio. Nel momento decisivo le azzurre hanno fatto la differenza con calma e personalità conquistando la finalissima: è finita 5-4/27*-27. L’ultimo match contro l’Ucraina (Marchenko, Sichenikova, Pavlova), ha favorito le atlete dell’est.

Nello stesso periodo, a Nove Mesto, nella terza tappa di Coppa del Mondo, i ragazzi del settore paralimpico, già qualificati per Rio, hanno brillato e raccolto medaglie: Elisabetta Mijno, Eleonora Sarti e Alberto Simonelli approfittando della trasferta in Repubblica Ceca, hanno fatto incetta di medaglie. Oro individuale del compound per Alberto Simonelli, che poi ha vinto il “mixed team” in coppia con Eleonora Sarti ed argento con il compound a squadre. Il bottino è stato completato dall’argento nell’arco olimpico individuale e nel “mixed team”, oltre al bronzo nel torneo a squadre. Con la qualificazione del team composto da Guendalina Sartori, Lucilla Boari e Claudia Mandia l’Italia è stata l’unica nazione europea ad aver qualificato entrambe le squadre (maschile e femminile) come già accaduto ad Atlanta, Sydney, Pechino e Londra. Una soddisfazione immensa arrivata con una medaglia vinta di misura. L’Italia ha infatti conquistato la semifinale contro Taipei alle frecce di

solo per partecipare al grande evento ma punterà a far bene. Al primo turno le azzurre hanno battuto senza troppi problemi l’Iran (Nemati, Abdolkarimi e Mirzaei). In tre set la vittoria azzurra: 53-49, 47-47 e 55-47 i parziali che hanno portato al 5-1 finale. Pur con qualche difficoltà in più il trio alla fine ha avuto la meglio anche sul Kazakhstan (Tukebayeva, Saidiyeva, Abdrazak) nei quarti di finale. Prime frecce a favore delle avversarie 51-50, poi la riscossa di Sartori e compagne che hanno fatto loro il set con 58-54, è seguito il pareggio per 53-53, e la vittoria di misura 53-52 che significava 5-3 e passaggio del turno. Con l’Italia opposta a Taipei (Tan, Lin, Le) la sfida era il testa a testa per la qualificazione ai Giochi. Inizio migliore per le asiatiche con il 57-51 che è valso il primo set. L’Italia ha risposto nel secondo (54-52) pareggiando i conti. Il sorpasso è arrivato nel terzo parziale 57-55 ma le avversarie nella quarta volée con (58-55) hanno condotto il

La Nazionale Ucraina si è presa il primo parziale con 56-54. Le sei frecce successive sono state tutte in parità 55-55. La sconfitta per l’Italia è arrivata con il risultato di 5-1 dopo aver perso la terza volée per 58-54. Il torneo di Antalya è stata l’ultima possibilità di qualificarsi ai prossimi Giochi a cinque cerchi per le squadre. E’ stato completato quindi il quadro delle Nazionali che si sfideranno nella corsa alle medaglie. Le qualificate in campo maschile sono: Australia, Brasile, Cina, Spagna, Italia, Corea del Sud, Olanda, Taipei Cinese, Stati Uniti d’America, Francia, Malesia, Indonesia. Sempre nell’arco è arrivata una grande soddisfazione istituzionale per la campionessa iridata indoor Irene Franchini: la promozione per meriti straordinari conferita nel corso della Festa Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria a Roma (7 giugno). Il riconoscimento è giunto al termine di una stagione iniziata con grandi

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risultati – tra tutti l’oro mondiale di Ankara nel compound individuale indoor – che ha fatto meritare ad Irene l’avanzamento nel grado per merito straordinario. Nell’Aula Magna della Scuola di Formazione “Giovanni Falcone”, la fuoriclasse del gruppo sportivo Fiamme Azzurre è diventata Assistente Capo della Polizia Penitenziaria.

La promozione le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando. ANTALYA (12/19 giugno) Torneo di qualificazione olimpica e Coppa del Mondo, 3^ prova– olimpico F: (1) Choi Misun KOR, (2) Kseniya Perova RUS, (3) Tan Ya-Ting TPE, (57) CLAUDIA MANDIA (30Q-651/331+320, 96: S/Sally Gilder GBR 4-6/28-28, 27-28, 2626, 28-27, 27-28); olimpico a squadre: (1) Corea del Sud, (2) Russia, (3) Italia/Lucilla Boari-CLAUDIA MANDIAGuendalina Sartori (5Q/1985, 16: V/Turchia 6-0/56-51, 51-48, 51-43, QF: V/Messico 6-2/53-56, 55-50, 54-52, 5753, SF: S/Corea del Sud 0-6/53-54, 55-57, 53-57, F3/4: V/India 5-1/53-52, 53-51, 54-54); qualificazione olimpica a squadre: (1) Ucraina, (2) Italia/Lucilla Boari-CLAUDIA MANDIA-Guendalina Sartori (2Q/1985, 16: V/Iran 5-1/53-49, 47-47, 55-47, QF: V/Kazakhstan 5-3/5051, 58-54, 53-53, 53-52, SF: V/Taipei 5-4 (51-57, 54-52, 57-55, 55-58, T/27*-27, F: S/Ucraina 1-5/54-56, 55-55, 54-58).

NOVE MESTO (13/19 giugno) Torneo di qualificazione olimpica paraarchery – olimpico F: (1) Milena Olszewska POL, (2) ELISABETTA MIJNO (6Q611/316+295, 32: V/Mohadesh Kohansal IRI 6-2/24-22, 23-19, 18-23, 24-23, 16: V/Hatice Bayar TUR 6-2/2524, 21-24, 24-16, 26-21, QF: V/Svetlana Barantseva RUS 6-2/26-23, 20-23, 2827, 27-21, SF: V/Margarita Sidorenko RUS 6-2/25-24, 28-25, 23-27, 24-22, F: S/Milena Olszewska POL 0-6/20-24, 2025, 22-27, (3) Zehra Ozbey Torun TUR; compound M: (1) ALBERTO SIMONELLI (3Q698/352+346, 96: bye, 48: bye, 32: V/Ivan Dziadyk UKR 145-133, 16: V/Pavlo Nazar UKR 142-132, QF: V/Ruslan Ramazanov RUS 144-142, SF: V/Serhiy Atamanenko UKR 146-141, F: V/Lee Ouk Soo KOR 144-139), (2) Lee Ouk Soo KOR, (3) Serhiy Atamanenko UKR; compound F: (1) Somayeh Abbaspour IRI, (2) Kseniya Markitantova UKR, (3) Zandra Reppe SWE, (9) ELEONORA SARTI (1Q686/340+346, 48: bye, 32: V/Martha Chavez USA 138-128, 16: S/Jodie Grinham GBR 138-139); compound mixed team: (1) Italia/ELEONORA SARTIALBERTO SIMONELLI (1Q/1384, 16: V/Hong Kong 150-145, QF: V/Turchia 147-146, SF: V/Svezia 151-140, F: V/Russia 155-149), (2) Russia, (3) Gran Bretagna; coumpound a squadre M: (1) Gran Bretagna, (2) Italia/ALBERTO SIMONELLI-Giampaolo Cancelli-Matteo Bonacina (2Q/2052, 16: V/Norvegia 227201, QF: V/Giappone 227-212, SF: V/Russia 226-225, F: S/Gran Bretagna 224-224, T/27-28), (3) Russia; olimpico mixed team: (1) Corea del Sud, (2) Italia/ELISABETTA MIJNO-Roberto Airoldi (3Q/1236, 16: V/Taipei 6-2/3137, 36-32, 36-29, 32-28, QF: V/Germania 6-2/37-29, 34-37, 37-36, 36-32, SF: V/Iran 6-0/35-32, 34-21, 3432, F: S/Corea del Sud 1-5/31-33, 29-32, 33-33), (3) Iran; olimpico a squadre F: (1) Russia, (2) Turchia, (3) Italia/ELISABETTA MIJNO-Kimberly Scudera-Veronica Floreno (3Q/1725, QF: Bye, SF: S/Turchia 2-6/35-40, 42-46, 47-45, 48-49, F3/4: V/Repubblica Ceca 6-0/52-49, 45-44, 45-39). F

SEGRETERIE Ferrara Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria

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iceviamo, e volentieri pubblichiamo, alcune immagini relative all’Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria tenutosi nel carcere emiliano l’8 giugno 2016. F

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SEGRETERIE rivistas@sappe.it

Lamezia Terme Corso di Formazione Quadri sindacali

Nelle foto: alcune fasi del corso di formazione Quadri del Sappe tenutosi a Lamezia Terme

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i è svolta il 7 giugno scorso, a Lamezia Terme( CZ) la giornata di formazione per i Quadri sindacali del Sappe della regione Calabria, in collaborazione con l’Accademia Europea di Studi Penitenziari e la Confsalform.

La giornata è stata aperta dai saluti del Segretario Nazionale Damiano Bellucci e dall’intervento del Segretario Generale del Sappe dott. Donato Capece, accompagnato dal Segretario Generale Aggiunto Giovanni Battista Durante, che ha illustrato i più importanti aspetti dell’iniziativa formativa. Ha portato il suo saluto personale il Sindaco di Lamezia Terme, Avv. Paolo Mascaro, il quale ha evidenziato la sua personale vicinanza al personale del Corpo con il quale ha condiviso, tra l’altro, la battaglia

contro la chiusura del carcere cittadino. La prima parte del corso di formazione è stato tenuto dalla Prof.ssa Maria Rosaria Telarico, docente di psicologia clinica presso l’Università della Calabria. Dopo è stata la volta della lezione di Diritto Sindacale tenuta dal Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte, docente di diritto del lavoro nel corso di laurea in giurisprudenza dell’Università della Calabria. All’iniziativa hanno collaborato, in particolare, i colleghi

Leonardo De Santis di Castrovillari, Salvatore Panaro di Paola e Salvatore Vita di Cosenza. Le foto sono di Franco Denisi di Reggio Calabria F

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Reggio Emilia Un ringraziamento al Commissario Federica Messina

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l Reparto di Polizia Penitenziaria degli Istituti Penali di Reggio Emilia, comandato per un periodo di quattro mesi dal Comandante in missione, Commissario Capo Federica Messina, con forte rammarico e nel contempo, con grande orgoglio, l’ha voluta salutare, con queste brevi frasi: Nella vita nulla accade per caso, tutti nascono con un budget ricco di predisposizioni e potenzialità spendibili nel percorso, ma quello che fa la differenza è la capacità di trasformarle in quelle che si definiscono "qualità" e che fanno di una persona, una persona speciale! Comandante ...lei è una persona speciale e siamo sicuri che svolgerà con competenza i delicatissimi compiti che le saranno affidati! I nostri complimenti e un in bocca al lupo per il futuro, all'insegna delle soddisfazioni professionali e personali! I giorni di lavoro al suo fianco sono stati pochi..., ma molto intensi e la ringraziamo per la disponibilità, l’efficienza, la simpatia, la grande professionalità che ha sempre mostrato anche quanto avrebbe potuto e dovuto dedicarsi solo alla sua vita privata. Il suo reparto di Reggio Emilia, le augura tutto il meglio, ovunque lei vada, e le augura di non cambiare mai la sua allegria e professionalità. Ringraziandola ancora per la fattiva collaborazione prestata, rinnoviamo le nostre congratulazioni per il proseguo del suo lavoro. Un Comandante che sia sempre vicino al personale di Polizia Penitenziaria, è quello che il Sappe auspica avere in ogni istituto. F


DALLE SEGRETERIE Catania Corso di Formazione Quadri sindacali

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na piccola rassegna fotografica del corso di aggiornamento dei Quadri del Sappe, realizzato in collaborazione con l’Accademia Europea di Studi Penitenziari e la Confsalform, svoltosi il 15 giugno presso la Scuola di Formazione di S. Pietro in Clarenza (CT). F

Lanciano Corsa podistica

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l 5 giugno 2016 si è tenuta nella Casa Circondariale di Lanciano la quinta edizione della manifestazione podistica intitolata “Correre LiberaMente”, organizzata in collaborazione con il due volte campione del mondo di ultramaratona Mario Fattore, e l’Associazione sportiva Podisti frentani. La manifestazione è stata articolata in una gara competitiva a eliminazione, denominata “Sprint fra le mura”, e in una non competitiva, “Correre LiberaMente”. Si è svolta su un circuito all’interno dell’Istituto da ripetere più volte. Hanno partecipato, correndo insieme, un nutrito numero di detenuti dell’istituto e podisti

provenienti dai gruppi sportivi dell’intera regione. L’iniziativa rientra tra quelle programmate in Istituto, al fine di incentivare i momenti di incontro con la comunità esterna e di educazione a sani stili di vita; lo sport, infatti, costituisce un formidabile strumento di socializzazione. I podisti esterni, più preparati atleticamente, hanno accompagnato i detenuti a compiere il loro percorso, sostenendoli e incoraggiandoli a portare a termine l’impresa, come hanno fatto i detenuti non partecipanti all’iniziativa che, dalle finestre delle rispettive camere, hanno incitato i compagni a mantenere fede all’impegno preso. Tutto si è svolto grazie all’impeccabile servizio del personale di Polizia Penitenziaria, che ha ben gestito l’inusuale evento, per location e numero di persone intervenute. Tutti i presenti si sono salutati con

appuntamento alla prossima edizione. Oltre allo staff organizzativo dei Podisti frentani e altri volontari, hanno dato il loro contributo la ditta Cianci luxury rent, sponsor unico, e la Croce azzurra per il servizio ambulanza. F Enrico Capitelli e Piero Di Campli

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DALLE SEGRETERIE Milano Corso di Formazione Quadri sindacali

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ell’ambito della formazione dei Quadri sindacali del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, in collaborazione con l’Accademia Europea di Studi Penitenziari e la Confsalform, anche nella regione Lombardia si è tenuto un corso di aggiornamento per i nostri dirigenti sindacali. A Milano, infatti, il 23 giugno i delegati provenienti da vari istituti della regione si sono trovati per effettuare un corso per “gestire al meglio le relazioni sindacali” attraverso il diritto sindacale e le tecniche di comunicazione . F

Teramo Festa della Polizia Penitenziaria 2016

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el box qui a fianco vediamo la pagina che il quotidiano di Teramo “La Città” dedica ai festeggiamenti tenutesi l’8 giugno nel carcere cittadino per l’Annuale 2016 del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nell’articolo si mettono in evidenza i risultati raggiunti dal Direttore e dal Comandante di Reparto che illustrano la situazione del carcere teramano. Per una lettura dettagliata dell’articolo completo si consiglia la pagina web http://www.quotidianolacit ta.it (pag.11 del 9 giugno 2016). F 22 • Polizia Penitenziaria n.240 • giugno 2016

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el settore del marketing sono già a buon punto le sperimentazioni che sfruttano il protocollo “Beacon”. La tecnologia Beacon si appoggia su quella Bluetooth e consente a diverse tipologie di dispositivi di trasmettere e ricevere piccoli messaggi entro brevi distanze. Sono comunicazioni a bassa potenza e a basso costo che non necessitano di un rete wireless o un collegamento ad internet. In poche parole il sistema consiste di due parti: un presentatore (un dispositivo beacon) e un ricevitore (una app per smartphone o un altro apparecchio indossabile). Il presentatore, più volte al secondo, spedisce un pacchetto di informazioni che consistono in un identificativo unico universale (UUID), e un valore “major” o “minor”. Per esempio: UUID: B9407F30-F5F8-466EAFF9-25556B57FE6D Major ID: 1 Minor ID: 2 Un sistema Beacon consiste in un “ambiente” che condivide lo stesso UUID in cui uno o più dispositivi Beacon trasmettono i loro Major e/o Minor in area locale. Il software installato su ogni dispositivo ricevente che fa parte dello stesso UUID, legge gli altri parametri del Beacon e attiva varie funzioni: invia avvisi, offre sconti, accende o spegne le luci, apre la porta, e così via. Ed ecco arrivati al nostro specifico ambito penitenziario. Da svariati anni, Ministri della Giustizia e Capi DAP, quando parlano di emergenza carceri, tirano fuori la famosa frase “adeguamento tecnologico delle carceri” che dovrebbe consentire ai Poliziotti di lavorare meno con meno risorse umane. E’ vero. Un effettivo adeguamento tecnologico consentirebbe questo e molto altro a patto che per “adeguamento tecnologico” non ci si limiti a considerare una decina di telecamere, due monitor, un paio di cancelli motorizzati e una


WEB E DINTORNI

Tecnologia “Beacon” anche nelle carceri: scenari e potenzialità del nuovo sistema di comunicazione dati di prossimità pulsantiera... Si pensi invece ad un sistema in cui ogni detenuto indossa un braccialetto Beacon e magari anche altri sensori che rilevino il battito cardiaco, temperatura corporea, posizione

consente di mettere in piedi soluzioni che possono davvero migliorare la condizione lavorativa degli Agenti penitenziari e anche “sprigionare” le potenzialità rieducative del lavoro e dello studio in carcere, ma è

ricavata da triangolazioni di dispositivi Beacon ...Verificate e messe in ordine tutte le necessarie coperture normative, sarebbe un sistema che azzererebbe suicidi, aggressioni, atti di autolesionismo e consentirebbe

fondamentale che si prefigurino e si lavori su scenari che l’attuale Dirigenza del DAP sembrerebbe ben lungi dal poter anche solo immaginare. Di recente le cose sono anche peggiorate.

inoltre decine di gestioni automatizzate di accesso a determinate aree tipo colloqui, sale avvocati, docce, passeggi, aule didattiche, orari di lavoro ...Questo sì, tutto automatizzato, tracciabile e dimostrabile. Fantascienza? La verità è che la tecnologia attuale

La recente riorganizzazione del Ministero della Giustizia ha azzerato l’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato entro il quale, a patto di sbarazzarsi di certe metodologie di (non) lavoro, sarebbero potute emergere nuove capacità e nuove soluzioni.

Così non è stato. L’Ufficio in questione, forse, si è occupato troppo di hardware e troppo poco di scenari futuri, limitandosi alla gestione di applicazioni che registrano la conta dei detenuti e poco più. Ora la competenza e la progettazione delle esigenze informatiche e aggiungerei, tecnologiche delle carceri, sono passate alla “Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati” che è posta sotto il “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”, non il nostro DAP quindi. Auguriamoci almeno che riescano a trovare i fondi per aggiustare le telecamere e le pulsantiere, ma dubito che potranno spingersi oltre e che possano affrontare seriamente l’adeguamento tecnologico delle carceri in Italia anche perché la richiesta dovrebbe partire con forza dal DAP stesso e considerata l’età anagrafica dei nostri Dirigenti e le loro competenze informatiche... Auguri. F

Federico Olivo Coordinatore area informatica del Sappe olivo@sappe.it

Nelle foto: esempi di comunicazione-dati di prossimità

Nel riquadro: il codice QR da linkare per accedere al video sul funzionamento della tecnica di comunicazione-dati https://www.youtube.com/ watch?v=SrsHBjzt2E8

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a cura di Giovanni Battista de Blasis

CINEMA DIETRO LE SBARRE

Jack del cactus

Regia: Hal Needham Titolo originale: Cactus Jack. Altro titolo: The Villain Soggetto: Robert G. Kane Sceneggiatura: Robert G. Kane Fotografia: Bobby Byrne Montaggio: Walter Hannemann Musica: Bill Justis Costumi: Bob Mackie

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Nelle foto: la locandina e alcune scene del film

arodia western su un bandito pasticcione che si mette continuamente nei guai e viene salvato dal suo cavallo, molto più intelligente di lui. Il pistolero Cactus Jack, interpretato da Kirk Douglas, vuole a tutti i costi diventare ricco, ma ogni volta che prova a mettere a segno un colpo fallisce miseramente. Quando tenta di rapinare una banca a Snakes End, al momento della fuga con il bottino, il suo cavallo Whiskey non ne vuole sapere di muoversi e il povero Jack finisce in prigione. Il banchiere Avery Simpson decide di liberarlo, chiedendogli in cambio di fare in modo che i soldi che lui deve a un certo Parody Jones non arrivino mai a destinazione. Nel frattempo, in città arriva uno sconosciuto, che si chiama Bello Straniero, che ha il compito di scortare i soldi che la figlia di Parody, Carina Jones, è venuta a prendere per il padre.

la scheda del film

Produzione: Rastar Pictures, Mort Engelberg Distribuzione: CEIAD BalmasColumbia Tristar Home Video (Western Classics)

A questo punto Jack si mette all’inseguimento di Carina e Bello Straniero ma, nonostante i consigli del libretto "Badmen of the West", non riesce in nessun modo a riprendere i soldi. Carina, intanto, sembra molto più interessata ai muscoli e al fascino di Bello Straniero che ai soldi del padre, anche se Bello Straniero, ingenuamente, non se ne rende conto. Il padre di Carina, non fidandosi di Jack, ha sguinzagliato anche una tribù di Indiani comandata da Alce Nevrotico. Dopo l'ennesimo fallimento, Jack strappa il libro dei Cattivi del West giurando di fare tutto da solo senza cercare di copiare le imprese di famosi pistoleri come Jesse James, Doc Holliday o Billy the Kid. Gli Indiani di Alce Nevrotico vorrebbero aiutarlo ma gli uomini della tribù non sono capaci neanche di andare a cavallo.

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Personaggi e interpreti: Jack Cactus: Kirk Douglas Karina Jones: Ann-Margret Capotreno: Mel Todd La Zitella: Ruth Buzz Bello Straniero: Arnold Schwarzenegger Alce Nevrotico: Paul Lynde Avery Simpson: Jack Elam Lo Sceriffo: Jan Eddy Parody Jones: Strother Martin Bancario: Foster Brooks Ray Biokel, Jim Anderson, Laura Lizzer Sommers, Genere: Western Durata: 89 minuti, Origine: USA 1979 Alla fine Jack riesce a catturare Carina e Bello Straniero e, rivelati i suoi veri scopi, dichiara il suo amore alla ragazza. Carina, convinta d'aver trovato un vero uomo, decide di fuggire con lui. F


GIUSTIZIA MINORILE

L’art.79 dell’Ordinamento Penitenziario: una disposizione transitoria di oltre 40 anni

C

ome è noto l’Ordinamento penitenziario approvato nel 1975 ha innovato in modo radicale il sistema penitenziario italiano, sostituendo il regolamento carcerario fascista del 1931. Il nuovo assetto normativo si basa sui principi di legalità, tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, rispetto del principio di umanità della pena, separazione dei ristretti secondo la posizione giuridica, uguaglianza e tutela dei diritti compatibili con lo stato di detenzione. Tuttavia l’ordinamento penitenziario, più volte oggetto di riforme significative, si presenta ancor oggi come un complesso di norme i cui naturali destinatari sono soggetti adulti e mal si adatta alla peculiarità dell’intervento penale minorile e, soprattutto mal si raccorda con gli istituti del processo minorile che prevedono le varie possibilità di evitare la carcerazione. L’art. 79 dell’ordinamento penitenziario recita: “ Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge". Questa norma ha dichiaratamente carattere transitorio e lascia intravedere una volontà legislativa di regolare la materia per i minori attraverso criteri di specialità. La norma contenuta nell’art. 79 fu inserita nell’ordinamento penitenziario alla fine dell’iter parlamentare per evitare che una volta abrogato il vecchio regolamento si verificasse una lacuna all’interno dell’ordinamento, risultando impossibile varare contemporaneamente una riforma complessiva del settore minorile per la

quale era stato predisposto un apposito disegno di legge. L’art. 79 è dunque una disposizione chiaramente transitoria a cui però non ha fatto seguito, da oltre 40 anni, un’attività legislativa volta a regolare in maniera specifica il settore dell’ordinamento penitenziario minorile. La materia resta quindi regolata dalla legge 354/1975 con qualche modesta deroga contenuta nel regolamento d’esecuzione modificato con il D.P.R. 230/2000 in materia di vestiario, alimentazione, accompagnamento al lavoro all’esterno e attività sportive. Una maggiore attenzione all’esecuzione di pena nei confronti del minore è stata posta in occasione di alcune modifiche legislative: l’art. 30 ter secondo comma ordinamento penitenziario, aggiunto dalla legge 663 /1986, consente per i minori una più ampia durata del permesso premio ed è ammessa all’art. 47-ter primo comma n. 4 ordinamento penitenziario la detenzione domiciliare per i minori in ragione di particolari esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia. Le denunce dell’inerzia del legislatore non hanno finora condotto all’approvazione di riforme legislative. Questa mancanza di interesse è da imputare secondo alcuni anche ad una inerzia del mondo politico, lasciando intravedere una volontà di tutelare le istanze di difesa sociale anziché la condizione minorile, in ossequio alle politiche che hanno caratterizzato il nostro paese negli ultimi anni. Non resta quindi che prendere atto di una preoccupante superficialità del legislatore di fornire una concreta risposta al tema dell’esecuzione penale minorile. La mancata approvazione dell’ordinamento penitenziario

specifico per i minori è uno dei punti oscuri dell’intera giustizia, tanto che negli anni sia la giurisprudenza di merito e soprattutto quella di legittimità si sono trovate più volte a dover adattare o correggere le norme contenute all’interno dell’ordinamento penitenziario proprio per la peculiarità della materia minorile. F

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Ciro Borrelli Dirigente Sappe Scuole e Formazione Minori borrelli@sappe.it

Nelle foto: il corridoio di una sezione


CRIMINI E CRIMINALI

Pasquale Salemme Segretario Nazionale del Sappe salemme@sappe.it

La nuova camorra organizzata - Parte 1

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a seconda serie di Gomorra, la fiction televisiva di Sky diretta dal registra Stefano Sollima e basata sul libro di Roberto Saviano, ha registrato una media di un milione di telespettatori a puntata.

Nella foto: Raffaele Cutolo

La serie, in questa seconda fase, è incentrata soprattutto sulla faida tra le opposte famiglie malavitose della zona di Secondigliano (Na), per la conquista del territorio, per il controllo delle attività illecite, soprattutto per il traffico di droga a nord della città e per le vendette di natura personale. La serie mi ha dato lo spunto per riprendere l’argomento camorra, già trattato in questa rubrica con l’articolo “Dalla guapparia alla camorra”, nel numero n. 193 di marzo del 2012. L’articolo era improntato sulle origini storiche della camorra e sulle differenze tra le figure del “guappo” e del “camorrista”: anche se poi entrambe gravitavano nell’illegalità più assoluta. Mi ero anche cimentato a descrivere, con brevi cenni, alcuni guappi e camorristi di fine ottocento ed inizio novecento, che rappresentavano, senza dubbio, i precursori di questo fenomeno criminale diffuso prevalentemente nella regione Campania. Prima di focalizzarmi sul tema

dell’articolo, ritengo utile riportare il significato etimologico del termine camorra. Il termine napoletano camorra, si presenta nelle testimonianze più antiche, anche se la sua consacrazione ufficiale si avrà nel 1862 col rapporto circostanziato di Marco Monnier (La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate, Firenze, Barbera). Nel suo Vocabolario domestico napoletano e toscano (Napoli, 1841) Basilio Puoti registra gamorra come “giuoco proibito dalla legge, che si fa da vili persone; e anche il luogo stesso dove si giuoca. Biscazza, biscaccia” e gamurrista come “colui che giuoca nelle gamorre. Biscaiuolo, biscazziere”; citazioni confermate da Vincenzo De Ritis nel Vocabolario napoletano lessigrafico e storico (Napoli, 1845), che registra: “in gergo dicesi camorra e camorristi i giuochi e i giocatori di vantaggio [cioè d’azzardo], quasi collegati insieme per ingannare i troppo semplici”. La testimonianza più antica fa sempre riferimento a una casa da giuoco nota come la camorra innanzi Palazzo, che ricorre in un decreto regio sul gioco d’azzardo, la prammatica De aleatoribus del 1735 (1). Fin dalla sua comparsa, nel cinquecento, la camorra non disponeva di una struttura unitaria ed era sprovvista di un unico codice di comportamento. Il fenomeno della camorra si è sempre contraddistinto come un insieme di attività criminali organizzate, prevalentemente nel territorio campano, senza che essa avesse al suo interno una struttura gerarchia precostituita. Il comune denominatore tra i vari clan presenti sul territorio è stato solo e sempre la violenza e la sopraffazione. Nella storia moderna solo in pochissime occasioni la camorra ha

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cercato di strutturarsi imponendo una gerarchia verticale. Il primo, e forse unico, tentativo di dare un’organizzazione verticistica a struttura piramidale alla camorra, sulla falsariga delle altre mafie presenti sul territorio italiano, è stato quello della “Nuova Camorra Organizzata”, meglio conosciuta con l’acronimo “N.C.O.”. L’ideatore di questa nuova organizzazione criminale è stato Raffaele Cutolo, senza dubbio il più importante capo camorra del secondo dopoguerra. Raffaele Cutolo, nasce il 4 novembre del 1941 ad Ottaviano, un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, seppur, per un errore di trascrizione, all’anagrafe risulterà essere nato il 10 dicembre del 1941. Il padre Giuseppe, soprannominato don Peppe ’e Monaco, coltivava dei piccoli appezzamenti di terreno e prestava soldi ricavandone cospicui interessi. Soprattutto quest’ultima attività gli aveva consentito di realizzare un’azienda di prodotti ortofrutticoli, che operava all’interno di un consorzio nel mercato cittadino. Raffaele era l’ultimo di tre figli e anche la sorella Rosetta, di qualche anno più grande, rivestirà un ruolo fondamentale nell’associazione criminale. Ad Ottaviano, il 24 settembre del 1963, Cutolo nel mentre era alla guida a forte velocità di una FIAT 1100, nel fermarsi sfiorò un gruppo di ragazze che protestarono per la paura. Il futuro boss scese dall’auto e schiaffeggiò una delle ragazze, il fratello di questa, vista la scena, intervenne insieme ad altri parenti, tra questi vi era anche Michele Viscito, e ne scaturì un diverbio. Vedendosi circondato, Cutolo prese la pistola e sparò diversi colpi, otto dei quali colpirono a morte Michele Viscito Per l’omicidio venne condannato, qualche anno dopo (1965), dalla seconda sezione della Corta d’Assise di Napoli, all’ergastolo, pena ridotta in appello a 24 anni. Con l’omicidio del Viscito, si aprirono le porte del carcere e portarono il Cutolo a “visitare” diversi Istituti di pena della penisola: Porto Azzurro, Pianosa, Favignana, Parma, Lucca,


CRIMINI E CRIMINALI Trapani e Palermo. Proprio nelle diverse carceri, e soprattutto, successivamente, in quello di Napoli Poggioreale, Cutolo inizio la sua ascesa camorristica. Nel carcere di Poggioreale venne soprannominato ’o prufessore di Ottaviano, sia perché era uno dei pochi detenuti in grado di leggere, scrivere e parlare correttamente in italiano, ma soprattutto per gli occhiali che portava che gli conferivano una parvenza da intellettuale. Il “professore” leggeva molti libri, soprattutto testi che parlavano della camorra di fine ottocento e dei sui riti di iniziazione: letture che contribuiranno molto a forgiare la Nuova Camorra Organizzata. Nei primi mesi del 1970, nel padiglione Milano del carcere di Poggioreale, nacque, per iniziativa di Cutolo e di altri compagni di cella (tra cui Pasquale Barra, Raffaele Catapano, Pasquale D'Amico, Michele Iafulli e Giuseppe Serra) il primo nucleo della N.C.O. Cutolo, senza dubbio, si ispirò, inizialmente, ai rituali della Bella Società Riformata (organizzazione camorristica napoletana di inizio ottocento) e alla Confraternita della Guarduna (associazione criminale spagnola del XVII secolo). Il capo indiscusso dell’organizzazione era ovviamente Cutolo, che si rifaceva al vecchio capintesta della Bella Società Riformata: il capintesta era il capo dei capi della camorra cittadina e veniva nominato da dodici capintrini, uno per ogni quartiere di Napoli. Il capintesta, inoltre, poteva scegliersi un contaiolo per la gestione dei proventi illeciti. Il ruolo fondamentale del cassiere nella N.C.O., fu svolto dalla sorella di Cutolo, Rosetta, ma in alcune circostanze anche da Vincenzo Casillo. Seguivano poi nella gerarchia i santisti, ossia i bracci destri di Cutolo, che cambiarono nel corso degli anni. Inizialmente, i santisti furono Pasquale Barra, con competenza per l’interno delle carceri, e Vincenzo Casillo, per i rapporti con la società libera. La distinzione dei santisti, riprendeva quella prevista dal frieno ottocentesco (era un insieme di 26 regole che costituivano lo statuto della Bella

Società Riformata). Con l’ingrandirsi dell’organizzazione e del territorio di controllo, nel corso degli anni successivi, furono nominate quali santisti, oltre a Barra e Casillo, anche Corrado Iacolare, Davide Sorrentino e Antonino Cuomo. Sottoposti dei santisti erano i capizona o referenti territoriali: Luigi Riccio (area orientale di Napoli), Salvatore Imperatrice, Mario Incarnato, Giuseppe Puca (S’Antimo, in provincia di Napoli), Antonio Benigno (a Nocera Inferiore in provincia di Salerno), i fratelli Antonino e Giuseppe Cuomo, Giuseppe De Martino, Giuseppe Ricciardi (a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli) (2). I capizona dovevano consegnare all’organizzazione, ogni mese, 500.000 lire quale contributo fisso di devozione. Alla base dell’organizzazione erano gli affiliati che erano dei semplici picciotti. In ultimo, vi erano gruppi speciali di affiliati, definiti batterie, ossia manovalanza di killer pronti ad uccidere chiunque al solo comando del “superiore” gerarchico. Particolarmente formale era la cerimonia di affiliazione che richiedeva un numero dispari di partecipanti (cinque persone), per la perfezione della simbolgia delle cifre: il capo, un affiliato favorevole, un affiliato sfavorevole, un contabile e il maestro di giornata. Gli ultimi due avevano il compito di "registrare" la "fedelizzazione" in caso di esito positivo. Il rito dell’affiliazione costituiva il primo passaggio obbligato per la vita del camorrista. Il testo del giuramento venne ritrovato su una cassetta audio, in occasione dell’arresto di Giuseppe Palillo, e proprio per questo è detto giuramento di Palillo. Alcuni storiografi ritengono che si tratti di un rituale mutuato da quello della 'ndrangheta alla quale Cutolo si affiliò tramite i Piromalli e Paolo De Stefano (3). Tra i passaggi più significativi del giuramento: «Un camorrista deve sempre ragionare con il cervello, mai con il cuore... Il giorno in cui la gente della Campania capirà che vale più un tozzo di pane libero che una bistecca da schiavo, quel giorno la

Campania ha vinto veramente... Noi siamo i cavalieri della camorra, siamo uomini d'onore, d'omertà e di sani princìpi, siamo signori del bene, della pace e dell'umiltà, ma anche padroni della vita e della morte. La legge della camorra a volte è spietata, ma non ti tradisce». La formula d'apertura era: "Con parole d'omertà è formata società". Il giuramento finale era: "Giuriamo di dividere con lui gioie, dolori, sofferenze... però se sbaglia e risbaglia ed infamità porta è a carico suo ed a discarico di questa

società e responsabilizziamo il suo compare di sangue". La N.C.O., subito dopo i primi anni di attività poteva contare su circa duemila affiliati, una macchina da guerra creata dall’interno delle carceri i cui proventi spaziavano dall’estorsione porta a porta, al controllo degli appalti, ai traffici di droga e sigarette. Sarà proprio il contrabbando che provocherà la reazione delle altre organizzazioni criminali presenti sul territorio campano e che porterà la NCO a contrapporsi militarmente ad un nuovo soggetto criminale la Nuova Famiglia o Antica fratellanza. F Continua... (1)www.accademiadellacrusca.it, dalla Camorra, Mafia, ’Ndragheta - parte I: origine di camorra . (2)La Camorra e le sue storie, Gigi Di Fiore, UTET, pag. 168. (3) Fratelli di sangue, Nicola Gratteri, Antonio Nicaso, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2006, pag. 60-61.

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Nella foto: Rosetta Cutolo


a cura di Giovanni Battista de Blasis

COME SCRIVEVAMO

Alle origini della tortura

Lo scenario del dolore come rappresentazione della giustizia di Assunta Borzacchiello Più di venti anni di pubblicazioni hanno conferito al mensile Polizia Penitenziaria Società Giustizia & Sicurezza la dignità di qualificata fonte storica, oltre quella di autorevole voce di opinione. La consapevolezza di aver acquisito questo ruolo ci ha convinto dell’opportunità di introdurre una rubrica - Come Scrivevamo che contenga una copia anastatica di un articolo di particolare interesse storico pubblicato tanti anni addietro. A corredo dell’articolo abbiamo ritenuto di riprodurre la copertina, l’indice e la vignetta del numero originale della Rivista nel quale fu pubblicato.

L

a tortura è un argomento che suscita immediate reazioni di sdegno, di repulsione, di raccapriccio. Il pensiero corre a tempi lontani e associa automaticamente la tortura all'Inquisizione, ripensa scenari del dolore che si accompagnano a drammatiche liturgie di morte. La tortura viene collocata dall’immaginario collettivo in un’epoca a torto definita, in maniera generica e priva di riscontri storici, barbara e crudele: il Medio Evo. Una siffatta definizione di tortura non aiuta a capire le motivazioni storiche e giuridiche che ne hanno segnato l’atto di nascita ufficiale né, tanto meno, aiuta a comprendere che la tortura giudiziaria, ad uso inquisitorio, non è un fenomeno limitato al c.d. Medio Evo, che per alcuni aspetti ha espresso alte vette di civiltà giuridiche. Epoche successive vedono ben altre e più efferate pratiche punitive e inquisitorie, e anche ordinamenti giuridici a noi più vicini hanno espresso pratiche punitive che poco hanno da invidiare ai secoli bui della civiltà giuridica. Certo, la tortura intesa nel senso classico, con strappamento delle ossa, veglia spagnola, pioggia di zolfo, fustigazione, supplizi inferti con regolare e graduale somministrazione del dolore, allo scopo di vincere gradualmente la resistenza fisica dell’imputato, ha lasciato il posto, in tempi a noi più vicini, ad una pratica del dolore più ricercata, basata più che sullo scorrimento del sangue, su tecniche che non lasciano segni sul corpo, perché strappano l’anima, annientano la volontà, piegano la mente. Un invito a ripercorrere la storia delle attività punitive dalle origini ai nostri giorni, seguendo un itinerario

cronologico che con l’ausilio d'immagini, reperti e testi, cerca di mettere in evidenza aspetti non sempre ovvi quando si parla di argomenti di ambiti tanto vasti come la tortura giudiziaria, è offerto dal Museo Criminologico di Roma, del Ministero di Grazia e Giustizia, ospitato in una vecchia prigione papalina del secolo scorso. Colui che si “avventura” nei corridoi del museo criminologico potrà farsi un'idea dei molteplici aspetti che attengono l’argomento. Dalle “nebbie” del passato, dall’ordalia al duello, dalle civiltà mesopotamiche alla civiltà romana. dal Medio Evo al Rinascimento, dal Seicento alle soglie dell'Illuminismo, emerge una realtà piuttosto uniforme: la tortura appartiene ad ogni epoca, anche a culture e civiltà illuminate, la barbarie è sempre in agguato. La sezione del Museo Criminologico che comprende il periodo che, genericamente, va dalle origini all’llluminismo, non a caso è stata intitolata dai curatori del percorso espositivo “Delle pene e dei delitti”, invertendo quindi il titolo dell’opera di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”. L’inversione dei termini indica l’enorme sproporzione che ha segnato l’attività punitiva, e in generale il funzionamento della giustizia, nei secoli scorsi. Assenza di garanzie per l’imputato, segretezza dell’accusa, somministrazione graduale del dolore per ottenere la “regina delle prove”, la confessione, che pone fine ad ogni dubbio sulla colpevolezza già decisa dall’inquisitore. Una confessione ottenuta quando la resistenza fisica dell’imputato è stata vinta del tutto e la morte spesso sopraggiunge prima che la condanna possa essere eseguita. Una confessione estorta anche solo

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con la promessa di una morte veloce, senza ulteriori patimenti. Una sproporzione esistente tra l'entità del reato da punire e la gravità della punizione. E’ necessario fare un'ulteriore precisazione tra la tortura ad uso inquisitorio, per estorcere la confessione, e la tortura, ma è più esatto dire supplizio, inteso come pena crudele da irrogare, anche se nella realtà i due momenti finivano per confondersi in un unico scenario del dolore. Il processo penale di tipo inquisitorio s'afferma nel XIII secolo, rispetto alle pratiche precedenti, segna un passo in avanti nell’organizzazione dei nuovi sistemi politici e sociali che si configurano nel consolidamento dei Comuni. Il nuovo sistema processuale, infatti, si sostituisce alla prassi processuale precedente, definita accusatoria. Sono abbandonati comportamenti e pratiche affidate di volta in volta alla vendetta privata o al giudizio divino, come l’ordalia, già rigettati dal IV Consiglio Lateranense nel 1215. Le antiche pratiche in parte s'affiancano e in parte vengono


COME SCRIVEVAMO inglobate dal nuovo sistema. Il processo “per inquisitionem” sottrae ai privati l’amministrazione della giustizia criminale per consegnarla al potere pubblico. Convenzionalmente l’atto di nascita della tortura ad uso giudiziario è stato fissato nel 1252, anno in cui papa Innocenzo IV emana la Bolla Ad Exirpanda, contro gli Albigesi. Per più di cinque secoli la tortura è largamente utilizzata per presunti eretici, streghe, indemoniati, in sostanza per perseguitare tutti coloro che s'oppongono all'ordine costituito. Il "rigoroso esame”, così con evidente eufemismo è indicata la tortura, è considerata medicina dello spirito, il mezzo con il quale i rei, confessando le presunte colpe, salvano l’anima. Colui che è sottoposto alla tortura ad uso inquisitorio, ha un solo dovere, confessare ciò che i giudici hanno già deciso sulla base d'indizi, dati, prove raccolte con un procedimento segreto. La confessione è in fondo un atto simbolico che serve all’inquisitore per suggellare la vittoria definitiva della “Verità”. Il silenzio dell’imputato deve essere vinto ad ogni costo, prima con la persuasione, quindi vincendo la resistenza fisica del reo. La tortura non ammette il silenzio, l'inquisito che resiste al dolore della tortura e tace davanti al torturatore è considerato preda di un sortilegio. L’esercizio della tortura segue un sua lenta e crudele liturgia, mette in atto una precisa rappresentazione che dà forza e potere all'inquisitore, spoglia l'accusato d'ogni possibile difesa, l'aggredisce nel corpo e nell’anima. L'interrogatorio per tormenti obbliga il reo a parlare, a parlare “contra se", escludendo quindi la presunzione d'innocenza, perché la presunzione di colpevolezza appartiene a priori al giudice che conduce l’interrogatorio. In sostanza la confessione, così estorta, non è un mezzo per verificare la colpevolezza, ma la conferma di una verità già decisa. L'inquisizione rappresenta il paradigma di un potere che non si limita al solo controllo del corpo, esso esercita un potere che aggredisce

l'anima, la riduce a brandelli, in nome di una concezione trascendente della giustizia che giustifica qualsiasi orrore. Il rito dell’interrogatorio ha inizio con l'invito a confessare rivolto all’imputato. Il rifiuto del presunto reo segna l’inizio dell’interrogatorio per tortura. Il reo, spogliato e legato, viene condotto sul luogo dell’interrogatorio, dopo essere stato ‘‘paternamente ammonito”. All’ennesimo rifiuto dell’imputato ha inizio l’esame vero e proprio, con la somministrazione graduale del dolore. Le parole estorte sono diligentemente annotate, ma anche i lamenti le grida, i

con tanto d'allegati, mappe, didascalie. Una di queste tavole, prima fra tutte per la precisione delle indicazioni, la troviamo inserita nella “Costitutio criminalis theresiana” austriaca del 1769. E come non ricordare la partecipazione attiva del medico che nel 1757 indica al boia di Parigi Sanson, indeciso di fronte al corpo già straziato di Damiens, l'attentatore di Luigi XV, i fasci muscolari da recidere per portare a termine l’opera di squartamento, non riuscita dallo strappo dei quattro cavalli, cui il corpo del condannato era stato legato.

sospiri, sono accuratamente registrati dal notaio che assiste all'interrogatorio. La prima parte dell’interrogatorio ha così fine, una pausa di alcune ore serve per far “riflettere” l’imputato e la tortura ricomincia per concludersi con la “resa” del reo. Complice e protagonista dell’interrogatorio “per tormenta” sono i rappresentanti della classe chirurgica o medica, all’interrogatorio, infatti, assiste un chirurgo che non si limita ad assistere e a segnalare il livello della soglia di dolore sopportabile dal “paziente”. Egli interviene attivamente, offre consigli al boia sulle parti del corpo da colpire, per rendere il dolore insopportabile ma non letale. I consigli medici sono codificati in apposite tavole, ad uso del carnefice,

Infine non si può certo tacere il ruolo svolto da alcuni medici e scienziati durante il nazismo, cinici esecutori di morte, che nei campi di concentramento, in nome di un'aberrante pretesa scientifica, manipolavano, straziavano, sezionavano i corpi degli internati per verificare le reazioni fisiologiche di

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Nell’altra pagina la copertina ed il sommario del numero di gennaio 1996

Nelle foto: disegni di pratiche di tortura

Á


COME SCRIVEVAMO

Ne box la vignetta del numero di gennaio 1996

questi ai tormenti cui erano sottoposti. In quel caso la tortura non aveva neppure l’alibi d'essere inflitta per l'accertamento della verità. E' con gli Illuministi che nel XIX secolo s'apre il dibattito sull'abolizione della tortura e della pena di morte, non senza evidenti contraddizioni anche da parte di quei sovrani che sono stati definiti “illuminati’’, che negli ordinamenti giuridici emanati nei territori su cui regnavano ammettevano rigurgiti di

per prevenire atti di tortura nel territorio di propria giurisdizione”. La tortura non è un fenomeno che appartiene al passato, ai secoli bui della Storia, sia che si faccia ricorso ad essa per uso giudiziario o per motivi ancor più abbietti. Le cronache degli ultimi tempi hanno ampiamente dimostrato ciò che è avvenuto nell'ex Jugoslavia, durante le campagne di pulizia etnica.

pratiche giuridiche crudeli. La tortura è stata condannata in tempi recenti da Atti internazionali che sanciscono il rifiuto totale di essa, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, alla Convenzione adottata dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. del 1984 che all’art. 1 definisce la tortura “ogni atto attraverso il quale un dolore o delle sofferenze acute sia fisiche che mentali vengono deliberatamente inflitte a una persona da parte di pubblici ufficiali o sotto istigazione di questi, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, punendola per atto che ha commesso o è sospettata di aver commesso, o facendo delle intimidazioni a questa o ad altra persona...”. La Convenzione impegna anche tutti gli Stati che hanno aderito a “prendere efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie, o altro,

Tortura è anche il trattamento disumano che in molti Paesi cosiddetti civili viene riservato a coloro che per diverse ragioni sono sottoposti alla privazione della libertà personale. Antonio Cassese, che per quattro anni (dal 1989 al 1993) ha presieduto un gruppo di ispettori incaricati da ventitré governi del Consiglio d’Europa di visitare commissariati di polizia, carceri, caserme, ospedali psichiatrici e ogni altro luogo in cui vi siano persone private della loro libertà per ordine di un’autorità statale, alla fine del suo mandato ha scritto: “Chi tortura si è dovuto dunque adattare. Niente più ruote, corde nodose, cavalletti irti di aculei d’acciaio, apparecchiature complesse e macchinose. La tortura si è fatta, per così dire, casalinga e dimessa. Ma non meno dolorosa...”. F

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SAPPEINFORMA

Manifestazione del Sappe davanti al Ministero della Giustizia

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unedi 23 maggio 2016 a Roma, dalle prime ore della mattina il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha manifestato, davanti al Ministero della Giustizia, con una nutrita rappresentanza di iscritti: • per difendere l’orgoglio e la dignità dei baschi azzurri e per sollecitare l’urgente calendarizzazione degli incontri; • per il rinnovo contrattuale della Polizia Penitenziaria, fermo da 9 anni; • per sollecitare un riordino e un riallineamento - necessari e non più rinviabili - che uniformino le carriere degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria (Funzionari, Ispettori, Sovrintendenti) agli omologhi delle altre forze di polizia; • per sollecitare l’assunzione straordinaria di almeno 1.000 nuovi Agenti di Polizia Penitenziaria (anche attraverso l’assunzione degli idonei non vincitori dei precedenti concorsi), necessari per fronteggiare le costanti criticità e tensioni delle carceri italiane. F


SAPPEINFORMA

Nelle foto: alcune immagini della protesta sindacale (foto di Mirko Bognanni e Roberto Martinelli)

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a cura di Erremme rivista@sappe.it

LE RECENSIONI Paolo Becchi

CINQUESTELLE & ASSOCIATI. Il MoVimento dopo Grillo KAOS Edizioni pagg. 161 - euro 15,00

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arà sicuramente discutere il libro di Paolo Becchi sul movimento politico del comico genovese Beppe Grillo. Perché Becchi è uno che il MoVimento 5 Stelle lo conosce, e bene, avendovi aderito fin dalla primavera del 2013 (mentre il Grillo calcava le scene con lo “Tsunami tour”). «Ho preso parte attiva alla vita del MoVimento con fiducia e entusiasmo, come semplice iscritto e senza ricoprire mai alcun incarico ufficiale – un attivismo, il mio, che ha indotto qualche giornalista di bocca buona a definirmi nientemeno che “l’ideologo del M5S”». Alla fine del 2015 Becchi si “disiscrive” dal M5S, e in questo libro – privo di pentimenti o risentimenti – spiega perché. «Il MoVimento inventato da Grillo ormai non c’è più, molti attivisti sono stati espulsi, meet up storici liquidati, altri hanno assistito increduli alla metamorfosi del M5S. Una mutazione che ha trasformato il MoVimento in un partito settario, deformandolo in una piccola nomenklatura di potere legata alla ditta Casaleggio Associati srl... L’originario MoVimento di Grillo è diventato oggi

il partito di Casaleggio», recentemente scomparso e la cui eredità imprenditoriale è stata raccolta dal figlio Davide. Da leggere, da estimatori e avversari dei 5Stelle, per essere documentati su talune palesi contraddizioni del movimentismo grillino, come talune espulsioni di esponenti di spicco del Movimento (tra i quali il sindaco di Parma, il grillino Pizzarotti) o l’alto numero di parlamentari ex-5stelle passati al Gruppo Misto hanno recentemente messo in evidenza.

Marco Petroni

St. PAULI SIAMO NOI. Pirati, punk e autonomi allo stadio e nelle strade di Amburgo DERIVE APPRODI Ed. pagg. 224 - euro 17,00

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uesto non è un libro “solo” di una tifoseria universalmente nota per il suo antagonismo, men che meno è un libro “solo” di calcio. E’ invece la testimonianza di un costante impegno sociale e la storia di un quartiere della città tedesca di Amburgo, da sempre ribelle, che negli anni Ottanta diventa il luogo di maggiore concentrazione della scena radicale tedesca. Altra cosa rispetto alla squadra ‘nobile’ di Amburgo, l’HSV, Hamburger SportVerein, che vanta importanti trofei anche in ambito internazione (tra le quali una Coppa dei Campioni ed una Coppe delle Coppe). Il Sankt Pauli Fußball-Club è “altro”: è il baluardo del calcio popolare, antagonista e anarchico, fuori dagli schemi precostituiti. La storia dell'FC Sankt Pauli inizia nel 1899, come un gruppo informale di appassionati dell'Hamburg-St. Pauli Turn-Verein 1862, ma è nella metà degli Ottanta che il Sankt Pauli Fußball-Club compì una svolta che le fece cambiare completamente immagine. E’ infatti in quegli anni che molte abitazioni della Hafenstrasse, il viale che costeggia le banchine del porto, vengono lasciate libere dagli operai portuali, costretti a causa della forte recessione economica e dell’eccesso di forza

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lavoro, a trasferirsi da un’altra parte. Le case vengono occupate da collettivi di artisti punk, Autonomen e studenti. E sono loro che faranno nascere una nuova scena politica e sociale, chiedendo spazi di espressione alternativa. La società Sankt Pauli Fußball-Club chiude le porte ai tifosi di destra e bandisce il loro ingresso allo stadio. I tifosi adottarono come stemma non ufficiale il Jolly Roger, il teschio con le ossa incrociate. E il club passò da una media spettatori di 1.600 persone ad una di 20.000 persone (fine anni novanta). I risultati della squadra sono altalenanti: dal ritorno in Bundesliga nel 1988 per restarci tre anni, e nel 1995 per due stagioni al passaggio, poi, nei campionati restanti in Zweite Bundesliga, la seconda divisione del campionato di calcio tedesco. Resta storica la vittoria del 16 febbraio 2011, la più bella, quando il St. Pauli vinse la stracittadina fuori casa contro l’Amburgo. Un vittoria che non venne certo offuscata dalle 7 sconfitte consecutive, successive a quella partita... Petroni, in questo libro, ha il merito di approfondire gli aspetti sociali e identitari della comunità antagonista che ha reso l’esperienza del Sankt Pauli Fußball-Club non solo argomento sportivo ma, appunto, esperienza di impegno sociale che va “al di là” del calcio. Ed è per tanto una ulteriore valida ragione per leggere questo interessante libro.

Miriam Ballerini

FIORI DI SERRA RAPSODIA Edizioni pagg. 240 - euro 15,00

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na donna uccide accidentalmente un uomo durante una rapina e per questo finisce in carcere. Ed è qui, tra le mura del penitenziario Bassone di Como, che si sviluppa la storia di questo romanzo, sicuramente originale, dal quale emerge uno spaccato spesso trascurato. Ossia l’umanità delle persone, al di là delle loro storie personali, dei loro sbagli e delle loro scelte. Per l’autrice il carcere è come una serra, dove i fiori crescono grandi e belli lo stesso. Magari fosse


LE RECENSIONI così... Il libro è bello, merita anche di essere letto. Ma com’è possibile scrivere di “agenti di custodia” e “guardie”, termini vetusti ed anacronistici che, per il solo fatto di essere impiegati parlando e scrivendo di carcere, denota se non altro una colpevole superficialità nel parlare di chi in carcere è a contatto quotidiano, 24 ore al giorno, con i detenuti?

Laura Dipaola

DIFESA D’UFFICIO E PATROCINIO DEI NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE GIUFFRÉ Edizioni pagg. 238 - euro 23,00

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dizione numero tre per questo prezioso volume, edito da Giuffrè nella collana Teoria e Pratica, che fornisce una approfondita analisi su un tema, quello della difesa d’ufficio e del patrocinio dei non abbienti nel processo penale, sempre più attuale. L’Autrice, avvocato del Foro di Roma con una solida esperienza nel settore, disamina con competenza tutti gli aspetti, anche quelli conosciuti, di una materia che, evidenzia, si caratterizza ancora oggi per una instabilità normativa quale conseguenza di un latente disinteresse per le questioni che attengono le fasce più deboli della popolazione (e che invece, proprio per questo, meriterebbero più interesse e sensibilità). E allora nelle oltre 230 pagine del libro si può trovare tutto, proprio tutto, quel che regolamenta la materia sì da essere compiutamente informati sul delicato argomento.

Pino Rauti

LE IDEE CHE MOSSERO IL MONDO CONTROCORRENTE Ed. pagg. 565 - euro 30,00

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al mito alla storia, attraverso gli oceani del tempo, le idee che mossero il mondo testimoniano le linee di vetta degli eroi, dei re, dei prìncipi, dei cavalieri,

dei popoli. E poi i sogni, le verità, le menzogne, le incomprensioni, i legami, le grandi imprese e i progetti falliti. La storia non ha un senso. Ha solo un lento decadere, tra aggressivi paradossi e tragiche poesie. Le idee che mossero il mondo è una serrata critica alla retorica dei buoni sentimenti, tanto ostentata quanto vacua, e contiene una riflessione tesa a scandagliare gli abissi e i vuoti del mondo contemporaneo. Seguono le analisi sui grandi laboratori culturali dell’umanità, sulle tradizioni e le correnti spirituali dell’Europa, dell’Asia e del Mediterraneo, sulla vita materiale e il deserto nichilista dell’odierno sistema mondo. Tutto ciò potrà dare utili suggerimenti a chi desidera strapparsi a questa ruota dei dannati. Bisogna ascoltare l’inconfondibile ritmo della storia e ricordare che noi non cesseremo di esplorare, e fine di ogni nostra esplorazione sarà arrivare là donde partimmo e conoscere il luogo per la prima volta.

Russ Roberts

COME ADAM SMITH PUO’ CAMBIARVI LA VITA ADD Edizioni pagg. 224 - euro 15,00

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uesto è un libro che vi sorprenderà. Già il titolo, a onor del vero, incuriosisce: come può essere una guida inattesa alla natura e alla felicità il padre della moderna dottrina economica, filosofo ed economista scozzese vissuto nel 1700? Può, eccome se può. Smith fu autore di un libro su La teoria dei valori umani, riscoperto dall’Autore, che è un testo sorprendente: perché ci aiuta a comprendere come la vera felicità passi attraverso un atteggiamento di autenticità e come di debbano eliminare gli auto-inganni con i quali mentiamo a noi stessi per non riconoscere i nostri egoismi. Sembrerà strano a dirsi, ma Adam Smith non guardava con favore alla ricerca di fama e ricchezza. E quando spiega ciò che ci rende davvero felici usa questa frase: l’uomo desidera

naturalmente non solo di essere amato, ma di essere amabile. Da qui parte il percorso nel quale ci conduce Roberts, davvero bravo a farci scoprire un Adam Smith diverso da quel che credevamo di conoscere.

Vittorio Messori, Michele Brambilla

QUALCHE RAGIONE PER CREDERE ARES Edizioni pagg. 304 euro 13,00

L’

affascinante percorso del credere raccontato da un intellettuale - che con due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) ha scritto due libri e da un giornalista che alla Fede è arrivato “da lontano”. Vittorio Messori e Michele Brambilla, in questo dialogo semplice ma profondo nei contenuti, spiegano le ragioni per le quali valga credere. Credere nel percorso cristiano e cattolico attraverso le basi stesse della Cristianità, senza tralasciare nulla, ponendo le domande che ognuno di noi talvolta si fa e affidando una disamina accurata ed approfondita alle risposte. Un libro utile per “rimettersi in marcia” verso la Fede. F

ERRATA CORRIGE Nello scorso numero, il libro “Codice di pubblica sicurezza” è stato attribuito all’editore SIMONE, in realtà è edito da LA TRIBUNA. Ce ne scusiamo con gli interessati ed i lettori.

Polizia Penitenziaria n.240 • giugno 2016 • 33


L’ULTIMA PAGINA Il mondo dell’appuntato Caputo di Mario Caputi e Giovanni Battista de Blasis © 1992-2016 rivista@sappe.it

MA SE NE STANNO ANDANDO???

34 • Polizia Penitenziaria n.240 • giugno 2016

...MANCAVANO LE ULTIME PAGINE DELLA “LIBRETTA”


www.mariocaputi.it

Per ora é uscito il libro! Raccolta antologica delle vignette dell’Appuntato Caputo pubblicate dal 1994 al 2014 sulla Rivista mensile Polizia Penitenziaria - Società Giustizia & Sicurezza Da che parte é l’uscita? si puo’ acquistare in tutte le librerie laFeltrinelli oppure sui siti www.lafeltrinelli.it e www.ilmiolibro.it

Formato 15 x 23 cm Copertina morbida 240 pagine a colori ISBN: 9788891092052



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