IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI: COME CAMBIA LA RIPARTIZIONE DEI COSTI NE

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Il 25 luglio, durante le fasi finali di stampa della rivista, si è verificato uno degli eventi anticipato nell’articolo: è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 141, che modifica e integra il DLgs 102 del 2014. Le nuove regole sono in vigore dal 26 luglio, e saranno oggetto di un altro articolo; sono state risolte infatti alcune problematiche ma, al tempo stesso, se ne sono create altre. La materia resta quindi notevolmente complessa e va studiata con attenzione. Stante le modifiche introdotte dal 141, è presumibile uno slittamento dei tempi di uscita della nuova versione della norma UNI 10200.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI: COME CAMBIA LA RIPARTIZIONE DEI COSTI NEL D.LGS 102/2014 E LA NORMA TECNICA UNI 10200:2015 a cura di Ing. L. Argentieri Ing. F. Coscia commissione Efficienza energetica visto da Ing. N. Pegoraro

L'articolo è tratto dal Quaderno IoRoma N°2/2016

Il D.Lgs. n°102 del 4 luglio 2014 (nel seguito “Decreto“), recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (nel seguito “Direttiva“). L’obiettivo della Direttiva e del Decreto è migliorare l’efficienza energetica nell’Unione Europea e in Italia, al fine di raggiungere gli obiettivi che sono stati stabiliti al 2020. L’Italia, con la Strategia Energetica Nazionale, si è inoltre imposta dei limiti più stringenti di quelli europei, con una riduzione del 24% rispetto al valore tendenziale al 2020 di consumi energetici primari1. Il Decreto introduce una ben precisa regolamentazione per la ripartizione dei costi legati al servizio di riscaldamento invernale negli edifici condominiali con impianto centralizzato. Il Decreto prevede infatti la contabilizzazione e l’addebito individuale dei costi secondo il principio che ogni utente paghi in relazione al proprio consumo di energia. Il Decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 sugli impianti condominiali esistenti vengano installati contatori individuali. E infine il Decreto richiede anche che venga ridefinita la modalità di ripartizione dei costi, senza stabilire limiti certi di tempo. Le sanzioni per mancato adeguamento sono tuttavia con effetto immediato! Relativamente agli obblighi vigenti, ci sono da aggiungere anche quelli sanciti dalle Regioni in virtù di un’altra direttiva europea, quella per la Qualità dell’Aria (direttiva 96/62/CE e poi 2008/50/CE). Nella Regione Lazio è previsto al comma 2 lettera d. dell’articolo 5 del “Piano per

il Risanamento della Qualità dell’Aria” (adottato con Delibera del Consiglio Regionale n° 66 del 10.12.2009) che: “gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.” La scadenza sul territorio regionale di questo e degli altri punti del Piano è stata spostata nel tempo da fine 2011 a settembre 2017. Quindi un obbligo parallelo che si sovrappone a quello del Decreto. Il Piano è in fase di revisione in questo momento da parte della Regione, per recepire la versione 2008 della direttiva. Anche il Decreto è in fase di revisione, e si

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