Quaderno 3-2016

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roma concorrenti dovranno presentare il progetto definitivo corredato dalla relativa offerta. Una delle differenze da evidenziare, rispetto alla concessione, consiste nel fatto che, nella concessione medesima, ad essere posto a base di gare è il progetto definitivo. L’art. 183, al comma 3, specifica, invece, il contenuto del bando di gara e, dunque, che: • la Stazione Appaltante ha la facoltà di chiedere al promotore selezionato di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase d’approvazione dello stesso, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessario; • nell’ipotesi di cui sopra, la concessione verrà aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione delle modifiche progettuali richieste nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; • in caso di mancata accettazione da parte del promotore, l’Amministrazione ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle medesime modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte da quest’ultimo e non accettate dallo stesso. Le modifiche proposte dall’Amministrazione al

promotore potrebbero non essere esclusivamente di natura tecnica sul progetto, ma potrebbero riguardare l’intera offerta, in accordo a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/23/UE riportante che “l‘Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni”. Con il comma 4 dell’art. 183, viene stabilito che, per la valutazione delle offerte, debba essere utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo principi di aggiudicazione connessi alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano ed al contenuto della bozza di convenzione, debbano costituire oggetto di valutazione. I criteri di valutazione scelti dalla Stazione Appaltante devono essere chiaramente indicati nel bando di gara, secondo l’ordine d’importanza loro attribuito (art. 183, comma 6). Il comma 7 dell’articolo stesso prevede che il disciplinare di gara debba indicare l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza e le tipologie del servizio da gestire, al fine di consenti-

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