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Lo scudo penale

N. 1 / 2021 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia

CLAUDIO TESTUZZA

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La responsabilità professionale è un tema di per sé complesso, tanto che su di esso sono state scritte, negli anni, innumerevoli pagine di dottrina e di giurisprudenza. È stata anche oggetto di una continua evoluzione giurisprudenziale, che ha risentito in parte anche dei cambiamenti della società.

Un ultimo intervento legislativo è scattato per salvaguardare il personale sanitario dalle possibili implicazioni penali per gli atti svolti durante l’emergenza epidemiologica Sars-Cov-2. Lo scudo pensale sarà in vigore fino alle fine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2021 (ma che potrebbe venire prorogato). In un primo momento riguardava solo i soggetti vaccinatori contro il Covid-19, ma la conversione in legge del decreto introduce le stesse garanzie anche per i trattamenti medici relativi al Coronavirus.

Nel disposto legislativo si è puntato alla limitazione della punibilità dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose. Oltre ai medici ne sono coperti anche gli iscritti agli Ordini dei veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici e psicologi. Vi rientrano, ovviamente, anche infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia e della riabilitazione e della prevenzione. Il testo della legge approvato in via definitiva il 25 maggio prevede all’articolo 3-bis che i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale saranno punibili solamente nel caso di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. Per quanto riguarda l’uso della vaccinazione, la punibilità è esclusa soltanto se l’uso del vaccino è stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute sulle loro attività e ai singoli prodotti. La limitazione si estende anche nel caso di fatti accaduti prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo. Un altro aspetto importante della nuova disposizione di legge è rappresentato dalla disciplina di un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario. Più esattamente: per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali.

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