Avviso pubblico ISI INAIL 2020, Veneto, Asse 1: Progetti di investimento per la riduzione del rischio biologico SCADENZA
CHI PUÓ PARTECIPARE?
La data dello sportello (click day) sarà comunicata assieme al codice identificativo della domanda successivamente. Aggiornamento informazioni al 26 Febbraio 2021.
Tutte le imprese, anche individuali, con unità oggetto della riduzione rischio in Veneto, iscritte alla CCIAA, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, fabbricazione mobili e pesca.
1. Cosa finanzia l’asse 1 del Bando? Il bando assegna contributi per progetti d'investimento volti alla riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici. Per “agente biologico” si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4 classificati secondo l’art. 268 del d.lgs. 81/2008 ), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. In particolare: 1. 2.
Per “organismo geneticamente modificato” vale la definizione del d.lgs. 206/2001 Per “microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano” vale la definizione dell’art. 267 del d.lgs. 81/2008
Nella valutazione dei rischi ante intervento deve risultare l’uso deliberato o la possibile esposizione dei lavoratori agli agenti biologici oggetto dell’intervento. Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà risultare da una valutazione del rischio atteso dopo l’intervento, contenuta in una relazione tecnica di progetto firmata, redatta allo stesso modo della valutazione ante intervento. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere. 2. Quali sono le spese ammissibili? Le spese ammissibili sono di due categorie: spese di progetto e spese tecniche ed assimilabili Le spese di progetto ammissibili comprendono la realizzazione di una o più misure di contenimento e/o prevenzione: 1. Misure di contenimento: ● ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro per separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di decontaminazione del personale;