Avviso pubblico ISI INAIL 2020, Veneto, Asse 1: Progetti di investimento per la riduzione del rischio chimico
1. Cosa finanzia l’asse 1 del Bando? Il bando assegna contributi per progetti d'investimento volti alla riduzione del rischio chimico. Il rischio chimico è legato a due tipologie di agenti: ● ●
agenti chimici cancerogeni e mutageni, definiti dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
agenti chimici pericolosi, definiti dall’art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (In questo caso, solo se la valutazione del rischio ante intervento ha dato riscontri di rischio “non basso per la sicurezza” e/o “non irrilevante per la salute dei lavoratori”);
La valutazione dei rischi ante intervento deve contenere la valutazione del rischio chimico in conformità all’art. 223 del d.lgs. 81/2008 oppure la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno in conformità all’art. 236 del d.lgs. 81/2008 Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà risultare da una valutazione del rischio atteso dopo l’intervento, contenuta in una relazione tecnica di progetto firmata, redatta allo stesso modo della valutazione ante intervento. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti facenti parte del progetto. 2. Quali sono le spese ammissibili? Le spese ammissibili sono di due categorie: spese di progetto e spese tecniche ed assimilabili Le spese di progetto ammissibili comprendono l’acquisto di: ● ●
impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri; cappe di aspirazione;
● ● ●
cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura; sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.); altre macchine e/o impianti funzionali al progetto;