circolare n. 36 del 13 agosto 2020 - Anticipazioni sul decreto agosto e altre novità

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1.3. Proroga NASpI e DIS-COLL. Sono prorogate di 2 mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. 1.4. Incentivi per le assunzioni Fino al 31 dicembre 2020 ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi settore agricolo, contratti di apprendistato e lavoro domestico), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo annuale di €. 8.060. Il predetto esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in tempo indeterminato, successivo all’entrata in vigore del Decreto. 1.5. Divieto e sospensione dei licenziamenti. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ed i licenziamenti collettivi sono preclusi per i datori di lavoro che non hanno fruito interamente della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, e restano sospese le procedure di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o intimati in caso di fallimento, quando non previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa. 1.6. Rinnovo e proroga contratti a termine. È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. 1.7. Sgravio sui contributi pensionistici È stato introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate (Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). Con il decreto risulta al momento finanziato il periodo ottobre-dicembre 2020.

2. BONUS 2.1. Bonus 1000 euro. I lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid-19, che hanno perso il lavoro nel periodo compreso fra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione o di contratto di lavoro dipendente o di NASPI, possono beneficiare di una indennità omnicomprensiva di 1000 euro.


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