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PROROGA ALLA VALIDITA DURC
1.3.
Proroga NASpI e DIS-COLL.
Sono prorogate di 2 mesi la Nuova assicurazione
sociale per l’impiego (NASPI) e l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
1.4. Incentivi per le assunzioni
Fino al 31 dicembre 2020 ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi settore agricolo, contratti di apprendistato e lavoro domestico), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite massimo annuale di €. 8.060. Il predetto esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in tempo indeterminato, successivo all’entrata in vigore del Decreto.
1.5.
Divieto e sospensione dei licenziamenti. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ed i licenziamenti collettivi sono preclusi per i datori di lavoro che non hanno fruito interamente della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, e restano sospese le procedure di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o intimati in caso di fallimento, quando non previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
1.6. Rinnovo e proroga contratti a termine.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
1.7. Sgravio sui contributi pensionistici
È stato introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate (Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). Con il decreto risulta al momento finanziato il periodo ottobre-dicembre 2020.
2. BONUS
2.1.
Bonus 1000 euro. I lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid-19, che hanno perso il lavoro nel periodo compreso fra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione o di contratto di lavoro dipendente o di NASPI, possono beneficiare di una indennità omnicomprensiva di 1000 euro.


La stessa indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti ed ai dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e del settore termale, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo. Possono inoltre beneficiare dell’indennità i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie e gli incaricati di vendite a domicilio, purchè non titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione.
2.2. Bonus 600 euro per lavoratori marittimi e stagionali sportivi.
È prevista una nuova indennità pari a 600 euro per i lavoratori marittimi,
che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso fra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo, purchè non titolari di altro contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione. L’indennità spetta anche agli stagionali sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività in conseguenza del Covid 19. L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a.
2.3. Bonus 1000 euro per i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche.
L’indennità di 600 euro, già spettante per i mesi di marzo e aprile con il Decreto Cura Italia a favore dei professionisti iscritti alle casse ordinistiche con attività cessata a causa Covid, viene prevista anche per il mese di maggio ed elevata a 1000 euro. L’indennità sarà erogata automaticamente a chi ha già fatto richiesta a marzo o aprile, mentre coloro che non avevano richiesto le mensilità precedenti dovranno presentare la domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto AGOSTO. Secondo la bozza di decreto si applicano i requisiti già previsti dal Decreto interministeriale del 29 maggio 2020 (con ampliamento del termine temporale per la cessazione di attività spostato al 31 maggio 2020).
3. SOSTEGNO ALLE IMPRESE
3.1.
Contributi a fondo perduto per la ristorazione.
È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con codice attività ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana, anche D.O.P e I.G.P.. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dello stesso periodo del 2019. Le modalità di erogazione saranno stabilite da apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto AGOSTO. Il contributo sarà erogato, previa presentazione di apposita istanza, mediante pagamento di un anticipo del 90% al momento di accettazione della domanda, e saldo alla presentazione della quietanza di pagamento, effettuato con modalità tracciabile.

3.2.

Contributi a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici (solo per comuni capoluogo di provincia e città metropolitane che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini esteri in misura superiore rispettivamente a 5 volte i residenti del Comune capoluogo di provincia o ai residenti del Comune capoluogo di città metropolitana) Gli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedenze possono accedere ad un contributo a fondo perduto nelle misure del 20%-15%-10% (in base all’ammontare dei ricavi 2019), con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
3.3. Proroga moratoria su prestiti e mutui PMI.
Il termine previsto per la moratoria delle PMI (art. 56 Decreto Cura Italia) viene esteso dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese turistiche).
3.4. Rifinanziamento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
L’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI attraverso la concessione di una garanzia pubblica viene
rifinanziato con 7,8 miliardi di euro per il triennio 2023-2025.
3.5. Modalità di svolgimento semplificato delle assemblee delle società e di sottoscrizione dei contratti bancari e assicurativi
Sono prorogate fino al 15 ottobre 2020 le modalità semplificate per lo svolgimento delle assemblee di SpA, Srl, Sapa, Cooperative e Mutue assicuratrici, nonché le disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari ed assicurativi.
3.6. Incremento incentivi acquisto auto a basse emissioni di CO2
Le agevolazioni statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2 sono aumentate di 500 milioni di euro.
3.7. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive
Per l’anno 2020 è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli Enti non Commerciali, un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a partire dal 01/07/2020 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o di società sportive professionistiche ed società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.
4. MISURE FISCALI
4.1.
Scadenze Iva, Ritenute, Contributi Inps, Premi Inail
Le scadenze degli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, prorogate al 16 settembre 2020, vengono così riprogrammate:


–il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo), sempre a partire dal 16 settembre; –il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, a partire dal 16 gennaio 2021.
4.2. Secondo acconto Irap in scadenza 30/11/2020
Il versamento della seconda o unica rata IRAP, per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
4.3. Cartelle di pagamento
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento ed agli altri carichi affidati all’agente della riscossione.
4.4. IMU
Viene eliminato il pagamento anche della seconda rata IMU per i seguenti immobili: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b)
c)
d)
e) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per cinema e teatri è previsto l’esonero dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
4.5.
Esonero occupazione spazi ristoranti
Viene prorogato fino a fine anno l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
4.6. Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020
I soggetti IRES possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31/12/201 9. Il maggior valore attribuito può essere riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10%.


I beni e le partecipazioni rivalutate possono essere ceduti al quarto esercizio successivo alla rivalutazione per non perdere i benefici fiscali legati ai nuovi valori.
4.7. Raddoppio del welfare aziendale
Per il periodo d’imposta 2020 l’importo del valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad € 516,46 (anziché € 258,23).
ALTRE DISPOSIZIONI
5. PROROGA DELLA VALIDITA’ DURC
Gli istituti previdenziali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con proprie note e circolari, hanno chiarito che la validità dei DURC on line in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 risulta prorogata fino al
29/10/2020.
Si precisa che la predetta proroga non è applicabile per gli appalti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, che richiedono il rilascio di un DURC aggiornato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario.
Torri di Quartesolo, 13 Agosto 2020

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