DECRETO AGOSTO - ANTICIPAZIONI
Il Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 2020 ha approvato un nuovo Decreto-Legge che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con questo decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per contrastare le conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19. Il Decreto Legge è stato approvato con la clausola “salvo intese” ed alla data di oggi – 13 agosto 2020 – non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vi presentiamo comunque i principali contenuti del Decreto Legge AGOSTO, come risultano dal Comunicato Stampa del Governo del giorno 8 agosto e dalle bozze del Decreto stesso. Sottolineiamo che si tratta di anticipazioni per la cui conferma bisognerà attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
1. MISURE PER I LAVORATORI 1.1. Proroga cassa integrazione e assegno ordinario. I trattamenti di Cassa integrazione ed Assegno ordinario per Covid 19, ossia CIGO (cassa integrazione ordinaria), AO (assegno ordinario) e CIGD (cassa integrazione in deroga), sono prolungati di 18 settimane complessive (9 + 9) per il periodo intercorrente tra il 13.07.2020 e 31.12.2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi della Legge 27 del 24.04.2020 n. 18 (Decreto “Cura Italia”), utilizzati fino alla data del 12/07/2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane previste dal presente decreto. I datori di lavoro che, usufruito delle prime nove settimane, concesse a partire dal 13/07 dal presente decreto, presentano domanda per ulteriori 9 settimane di Cassa Integrazione, devono versare un contributo addizionale (9 o 18 % della retribuzione globale) determinato in base al raffronto fra fatturato primo semestre 2020 e corrispondente fatturato 2019. Nessuna addizionale è dovuta se la riduzione di fatturato nel 2020 è stata pari o superiore al 20%. Le domande vanno inoltrate all’INPS. 1.2. Esonero contributivo senza proroga cassa integrazione. Le imprese che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale previsti nel Cura Italia sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali - per un massimo di quattro mesi - fruibili entro il 31 dicembre 2020 se non richiedono l’ulteriore estensione della cassa integrazione come sopra descritta, con dei limiti di importo legati alle ore di cassa integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.