DECRETO “CURA ITALIA” LA MORATORIA DI MUTUI-FINANZIAMENTI

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A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

CIRCOLARE N. 18/2020

DECRETO “CURA ITALIA” LA MORATORIA DI MUTUI-FINANZIAMENTI

1. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI 2. FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI “PRIMA CASA” c.d. FONDO GASPARRINI-SOSPENSIONE RATE DEL MUTUO


Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 (coronavirus) il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede specifiche misure di sostegno finanziario. Questo provvedimento estende ulteriormente le possibilità di moratoria di cui all’Accordo ABI-Associazioni di Categoria già descritte nella nostra precedente circolare del 13 marzo. Poiché le richieste di moratoria devono essere motivate, autocertificandone le cause, nel caso delle imprese bisogna dichiarare

di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza

diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, mentre nel caso dei mutui prima casa bisogna dichiarare di aver avuto un calo di fatturato per chiusura o restrizione dell’attività per emergenza coronavirus, SI RACCOMANDA di verificare con grande scrupolosità quando ricorrano le condizioni richieste dalla moratoria, evitando di autocertificare il verificarsi delle stesse anzitempo.

1) MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

Quali sono i soggetti coinvolti? Banche, intermediari finanziari, e tutti i soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia

Chi può accedervi? 

Micro impresa: aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro

Piccola impresa: aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro

Media impresa: aziende con massino di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro

Cosa si può ottenere? 

Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei mutui-finanziamenti, in scadenza prima del 30 settembre 2020, ed il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, in assenza di nuovi e maggiori oneri per


entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione soltanto delle quote in conto capitale 

Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento dei canoni leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, ed il piano di rimborso dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, in assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione soltanto delle quote in conto capitale

Proroga fino al 30 settembre 2020 per i prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni

Le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o se superiori alla data del 17 marzo 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020

Come si può richiedere? L’impresa dovrà presentare alla banca- intermediario finanziario una “comunicazione” corredata della dichiarazione con la quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

A quali requisiti deve rispondere l’Impresa richiedente? Possono beneficiare delle misure di sospensione e proroga, le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano alla data del 17 marzo 2020 classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

2) FONDO SOLIDARIETA’ MUTUI “PRIMA CASA” c.d. FONDO GASPARRINI-SOSPENSIONE RATE DEL MUTUO

Chi può accedervi? Dal 17 marzo 2020 e per un periodo di nove mesi, l’operatività del fondo viene estesa anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti. Fino al 16 marzo 2020 questo fondo di solidarietà era previsto solamente per:


-Lavoratori subordinati per cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; -Rapporti d’agenzia e di rappresentanza commerciale, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore

non

per

giusta

causa;

-Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Come si può accedere? Bisogna autocertificare ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni dell’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Quale condizione per accedervi? Avere la titolarità di un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile di importo non superiore ad € 250 mila, che deve essere adibito ad abitazione principale del mutuatario, in essere da più di un anno e non avere ritardo di pagamento delle rate superiore a 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Quanto lunga può essere la sospensione? E’ previsto un periodo massimo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.


Qual è il limite di operatività del fondo? Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Lo stanziamento di risorse fatte in decreto è pari ad € 400 milioni.

Vi alleghiamo una PRIMA BOZZA DI RICHIESTA ED AUTOCERTIFICAZIONE per la moratoria dei mutui e finanziamenti delle imprese e per il mutuo prima casa lavoratori autonomi e professionisti, ONDE CONSENTIRVI DI PRESENTARE ALLA BANCA LA RICHIESTA,

ANCHE SE MOLTO PROBABILMENTE

L’ISTITUTO DI CREDITO VI CHIEDERA’ DI RIFORMULARLA SU MODULI DA LORO PREDISPOSTI.

Lo Studio si riserva di integrare i contenuti di questa circolare nel caso in cui ce ne fosse bisogno e rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 23 marzo 2020

VESCOGIARETTA GROUP


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