A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI
CIRCOLARE N. 15/2020 SOSPENSIONE RATEFINANZIAMENTI IN ESSERE ALLA DATA DEL 31 GENNAIO 2020 – IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS
L’Accordo per il credito 2019, sottoscritto tra l’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni Imprenditoriali di categoria, consentiva la sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere alla data del 15 novembre 2018 e/o l’allungamento della scadenza degli stessi, per le micro, piccole e medie imprese, misura definita “Imprese in Ripresa 2.0”. Ora, l’Addendum al predetto Accordo sottoscritto in data 6 marzo 2020, prevede l’estensione della “moratoria” (sospensione dei pagamenti) sui finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 e/o l’allungamento della scadenza, sempre per le micro, piccole e medie imprese purchè siano “danneggiate dall’emergenza epidemiologica Coronavirus”. L’intervento è principalmente rivolto a quelle realtà definite “sane”, con fondamentali “solidi”, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitino temporaneamente l’operatività (punto 3. Addendum). Sempre l’Addendum al punto 5. fa presente che è opportuno che le banche:
Assicurino
massima tempestività nella risposta, accelerando le procedure di istruttoria, anche
riducendo significativamente i termini generali previsti, nell’Accordo del 15 novembre 2018 , in 30 giorni lavorativi
Offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo sottoscritto il 15 novembre 2018 (tasso d’interesse, richieste di sospensione nei 24 mesi precedenti la domanda, rate scadute da più di 90 giorni dalla domanda, ecc….).
Chi può accedervi?
Micro impresa: aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro
Piccola impresa: aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro
Media impresa: aziende con massino di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro
Cosa si può chiedere?
Sospensione del pagamento quota capitale delle rate “fino a un anno” di:
finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie Leasing immobiliare o mobiliare, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing
Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare)
Allungamento del credito a breve termine con periodo massimo fino a 270 giorni
Allungamento del credito agrario di conduzione con periodo massimo fino a 120 giorni.
Lo Studio è a disposizione per ogni approfondimento necessario. Cordiali saluti. Torri di Quartesolo, 13 Marzo 2020
VESCOGIARETTA GROUP