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SALE GIOCHI, SCOMMESSE, BINGO E CASINO
by off_lab
Attività sospese
Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi di cultura (NOVITÀ) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatro, sale cinematografiche, sale da concerto e negli altri spazi all’aperto. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere ed altri analoghi eventi. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese le attività di parchi tematici e di divertimento. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò, ANCHE SE SVOLTE ALL’INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIFFERENTI.
Rafforzamento Smart Working - Riunioni
È fortemente raccomandato l’utilizzo dello smart working nella pubblica amministrazione (almeno per il 50% dei lavoratori) e nel settore privato. Sono sospese riunioni in presenza e le imprese, gli studi professionali e ogni altra categoria di lavoratori sono invitati a convocare le riunioni in video conferenza, limitando al minimo indispensabile i meeting dal vivo: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza” (art.1, lettera o).
Attività congressuali.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Attività produttive, commerciali, professionali e sociali.
Tutte le attività produttive, commerciali, professionali e sociali ammesse (vedi sopra le attività sospese) possono continuare nel rigoroso rispetto dei protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi dove sono svolte. Vanno rispettate tutte le misure per il contenimento dell’epidemia: - utilizzo di mascherine, anche di comunità od autoprodotte; - il distanziamento fisico di almeno un metro; - l’igiene costante ed accurata delle mani; - il divieto di lasciare il proprio domicilio o di recarsi in ufficio o presso lo stabilimento produttivo con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°; - il divieto di assembramenti. In ordine alle attività professionali si raccomanda siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Divieto di assembramenti
Può essere disposta – mediante ordinanza comunale - la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità' di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.

Mascherine
L'articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre conferma che «è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Quindi la mascherina va sempre indossata, all’aperto ed al chiuso, salvo che nella propria abitazione se non sono presenti terzi estranei. Viene infatti «fortemente raccomandato» l'utilizzo dei dispositivi (mascherine) «anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Nei luoghi di lavoro va sempre indossata salvo che non sia possibile l’isolamento della persona (ad esempio, chi svolge la sua professione in un ufficio da solo). Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Sport
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico – amatoriale.

Si allega il modello autodichiarazione in formato editabile e la tabella delle regioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario.
Torri di Quartesolo, 06 novembre 2020
VESCOGIARETTA GROUP
