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by off_lab
Gentili clienti
Nella serata del 4 Novembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) che divide l’Italia in tre fasce stabilendo per ciascuna di esse ulteriori limitazioni e chiusure a seconda della gravità del contagio da COVID 19, misurata attraverso indicatori prestabiliti ed aggiornata –almeno settimanalmente – da apposite ordinanze del Ministero della Salute.
Le nuove misure entreranno in vigore da oggi, 6 novembre, e sono efficaci fino al 3 dicembre.
Il VENETO è in fascia GIALLA, cioè quella considerata a livello inferiore di rischio. Sostanzialmente si confermano le misure già adottate dal D.P.C.M. 25 ottobre, CON ALCUNE ULTERIORI LIMITAZIONI. Ben diverse sono le limitazioni previste per le Regioni in fascia ARANCIONE (PUGLIA e SICILIA) e per quelle in fascia ROSSA (LOMBARDIA, PIEMONTE, CALABRIA, VALLE D’AOSTA). La Presidenza del Consiglio ha preparato la tabella che si allega evidenziando cosa cambia in ogni regione, a seconda della fascia, da oggi, venerdì 6 novembre.
Nel VENETO cosa cambia?
1. SPOSTAMENTI
È stato introdotto in tutto il territorio nazionale (e dunque anche in Veneto) il c.d. COPRIFUOCO dalle ore 22.00 alle ore 5.00: significa che dopo le ore 22 saranno possibili solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Bisognerà in caso di circolazione fra le 22 e le 5 portare con sé l’autodichiarazione per giustificare il proprio spostamento: l’Autorità Pubblica potrà fermare chi circola e verificare se lo spostamento è giustificato. In caso contrario, scattano le sanzioni. Anche nell’orario compreso fra le 5 e le 22 è comunque raccomandato fortemente di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Nelle Regioni rosse è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (la Regione dichiarata rossa), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai
sensi del presente decreto. Significa che dal Veneto ci si può recare in Lombardia ma solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, con autocertificazione e documentazione a riprova.
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