Aspetti giuridici della professione infermieristica Cap.1- LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA

Page 1

Capitolo

1

LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA CENNI STORICI Le prime scuole di formazione infermieristica sorgono in Italia nei primi anni del XX secolo per iniziativa di organizzazioni private, in particolare della Croce Rossa e delle istituzioni religiose. La prima normativa statale specificamente indirizzata a regolamentare l’istituzione e il funzionamento delle scuole infermieristiche risale al 1925 attraverso il R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832 “Facoltà dell’istituzione di scuole-convitto professionali per infermiere e di scuole specializzate di medicina, igiene pubblica e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici” e del R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici”. Nel 1934 le norme di formazione infermieristica vengono inserite all’interno del Testo unico delle leggi sanitarie. Fino al 1971 alle scuole infermieristiche potevano accedere solo le donne e vi era l’obbligo dell’internato. La durata era di due anni. L’apertura agli uomini venne operata con la legge 25 febbraio 1971, n. 124 “Estensione al personale maschile dell’esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta”. Con la legge 124/1971 le scuoleconvitto per infermiere vengono trasformate in scuole per infermieri professionali e viene abolito l’obbligo dell’internato. I requisiti per l’accesso alle scuole per infermieri professionali vengono stabiliti nel possesso del diploma di scuola media superiore e, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1973/1974, anche quello di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado. Gli aspiranti all’ammissione delle scuole devono avere compiuto il sedicesimo anno (il diciassettesimo entro il 31 dicembre). La legge 124 stabilì anche delle facilitazioni per gli infermieri generici che potevano essere ammessi direttamente al secondo anno della scuola infermieri. Nel 1972 la formazione infermieristica, in applicazione all’art. 117 della Costituzione, passa dalla competenza statale a quella regionale con la devoluzione operata dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 “Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale”.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.