Lo Spettacolo Viaggiante 5-6 2025

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ORGANO

ANESV-AGIS

Presidenza Nazionale Via di Villa Patrizi, 10 • 00161 Roma Tel 0644231454 www.anesv.it • info@anesv.it

Sezioni Territoriali

Sezione Piemonte, Valle d’Aosta Via dei Mille, 9 • 10123 Torino Tel. 0118127637 • Fax 0118127632 anesv-servizi@libero.it

Sezione Lombardia, Liguria P.zza Luigi di Savoia, 24 • 20124 Milano Tel. 0267397824 / Tel. 3288131787 Fax 026690410 anesvlombardialiguria@hotmail.it

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Sezione Emilia Romagna, Marche, Umbria Via Amendola, 11 • 40121 Bologna Tel. 051254582 • Fax 051255942 anesvbo@cineweb-er.com

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Sezione Lazio, Abruzzo e Molise Via di Villa Patrizi, 8 • 00161 Roma Tel. 0644231454 / Fax 064403612 info@anesvagisroma.com

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Editoriale

are colleghe e cari colleghi, Le stelle non si allineano mai, e i semafori della vita non saranno mai tutti verdi nello stesso momento. cambiano, e con loro anche il nostro mondo e la nostra capa cità di rapportarsi e di saper affrontare le nuove sfide. È una questione di adattabilità, di resilienza e di volontà di cambiamento. Parliamo delle nuove sfide che stanno ridefinendo il ruoli all’interno della dirigenza nazionale di Anesv, ma anche dei cambiamenti sostanziali che ci costringono a riflettere sui nostri valori. Il cambiamento è un’opportunità, è una sfida: non si tratta di mancanza di idee, bensì si tratta di realizzarle. Il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c’è crescita senza cambiamento.

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Dopo lunghi anni, Maurizio Crisanti - che ha ricoperto il ruolo di segretario nazionale di Anesv e che noi ringraziamo per il lavoro svolto con serietà e professionalità - ci ha lasciati per nuovi incarichi all’interno di Agis. Ora noi dobbiamo guardare al futuro ritrovando quel filo conduttore che purtroppo abbiamo perso di vista da troppi anni e che è la nostra identità: lì ritroveremo la voglia e l’entusiasmo, puntando a nuove sfide e a nuovi progetti, partendo proprio dalle pagine di questa storica rivista che ritornerà a parlare di noi, del nostro lavoro e della funzione che ricopriamo con umiltà e duro lavoro tutti i giorni con le nostre attività su e giù per tutta l’Italia.

Nel numero precedente della rivista all’interno dell’editoriale ho parlato di orgoglio di appartenere all’Anesv, che non è solo una sigla ma va ben oltre. Siamo una associazione formata da tante donne e tanti uomini, tantissimi giovani: ecco, noi tutti assieme continueremo ad amare e servire questa associazione che tanto ha dato e che darà ancora tanto allo spettacolo viaggiante italiano.

L’orgoglio è esattamente quello che non deve mai mancare, il sentimento che deve animarci e tenerci tutti uniti insieme, con un importante spirito di appartenenza: l’orgoglio di essere la realtà con maggiore storicità nel panorama dello spettacolo viaggiante, l’orgoglio di essere il gruppo maggiormente inserito nei contesti dove si prendono le decisioni e dove si decide la nostra stessa vita, dove si traccia il nostro futuro. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro impegno e così andremo avanti. Ripenso agli anni del Covid, a quelli della faticosa ripresa, al nostro non arretrare mai di un passo, alle tante battaglie nazionali e quotidiane, territorio su territorio: tanti risultati li abbiamo ottenuti, tanti ancora li possiamo raggiungere, facendo valere anche le nostre buone ragioni. Ci anima uno spirito imprenditoriale, come dev’essere, ma non dimentichiamo mai il nostro importante ruolo sociale, il nostro essere portatori di gioia, di divertimento e di emozioni. Per questo il nostro mestiere è sempre attuale e sempre contemporaneo e noi, come Anesv, abbiamo il compito e l’onore di darci da fare perché lo si possa svolgere sempre nel migliore dei modi e al meglio delle condizioni.

Andiamo avanti, orgogliosi e fiduciosi! Un forte abbraccio e un augurio di un buon inizio di stagione estiva a tutte e a tutti voi.

ANESV informa

12 Giubileo dello spettacolo popolare

20 La legge 337 regolamenta anche le aree private? No, secondo il Consiglio di Stato

24 Mozione per aree di sosta per spettacoli viaggianti in Toscana

26 Aggiornamento canoni demaniali 2025 e occupazioni dello spettacolo viaggiante

Esercizio dell’ATTIVITÀ

28 Luna Park e autorizzazioni: fare chiarezza per gli eventi temporanei

36 Dalla TOSAP e COSAP al Canone Unico Patrimoniale:impatto sullo spettacolo viaggiante

38 Dichiarazione liberatoria: quale valore legale nelle attività ludiche e ricreative?

40 Spettacolo viaggiante e trasporti: i limiti di massa e sagoma e le autorizzazioni ai trasporti eccezionali

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996

Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

Direttore responsabile Ferdinando Uga

INIZIATIVE

42 Progetto “divertimento in sicurezza”

46 Torneo di Tiro al Bersaglio a Nola

APPROFONDIMENTI

48 Regione Veneto: verso una legge per lo spettacolo viaggiante

52 Lo spettacolo viaggiante come patrimonio culturale immateriale

55 Guida ai Contributi per lo Spettacolo Viaggiante. Acquisto di Nuove Attrazioni, Impianti e Ammodernamento

58 Lo spettacolo viaggiante nelle leggi regionali: profili normativi e spunti critici

Notizie Flash

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Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma». Sommario

Vicedirettore Maurizio Crisanti

Arrivederci Maurizio Crisanti

65 Rimini: nuovo regolamento comunale per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimento

Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS

Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 • info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it

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quest’anno

compie 25 anni di attività

nel settore dell’intrattenimento e del divertimento

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Giubileo dello spettacolo popolare

Si è svolto il 10 e 11 maggio scorso il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo

Popolare, dagli artisti di strada ai circensi, dai gruppi folkloristici ai molti volti dello “spettacolo viaggiante”. L’evento ha coinvolto più di 13 mila partecipanti registrati, provenienti in gran parte dall’Italia, ma sono stati presenti anche gruppi numerosi da Germania, Stati Uniti, Malta, Polonia, Spagna, Francia, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia e Argentina.

Il contesto è stato indubbiamente caratterizzato dagli eventi delle ultime settimane, con il decesso di Papa Francesco e la elezione del nuovo pontefice, avvenuta solo due giorni prima, con le aspettative che questo ha generato e la mancanza della programmata udienza generale in Piazza San Pietro, con l’installazione di uno chapiteaux circense, di una giostra e di un teatrino di burattini, come era stato invece programmato.

A migliaia tra circensi, spettacolisti viaggianti –immancabile un numeroso gruppo proveniente da Bergantino, la città della giostra - , artisti di

strada, burattinai e marionettisti, complessi di bande musicali, rappresentanti della musica meccanica, gruppi folklorici e madonnari hanno attraversato nella giornata di sabato la Porta Santa. Nel pomeriggio e fino a sera, diverse piazze di Roma hanno ospitato esibizioni bandistiche e spettacoli popolari: in particolare in Piazza Santa Maria in Trastevere si è svolto in serata uno spettacolo con performance circensi, di gruppi folklorici e opere di arte sacra effimera realizzate dai madonnari, proprio sotto la sede e alla presenza di S. Em. Mons. Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero vaticano per il Servizio dello Sviluppo

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Umano e Integrale. La domenica mattina i pellegrini hanno partecipato alla Messa in piazza Cavour e in corteo, accompagnati dalla musica delle bande musicali, hanno sfilato in processione verso Piazza San Pietro, per assistere al primo Regina Coeli di Papa Leone IX, che ha salutato i partecipanti dicendo “Oggi Roma ospita il Giubileo delle bande musicali e dello spettacolo popolare. Saluto con affetto tutti quanti i pelle-

grini e li ringrazio perché con la loro musica e le loro rappresentazioni allietano la festa”.

Don Dalla Torre: “Artigiani della festa, portano gioia nelle periferie” 11 Maggio 2025, Raffaele Iaria

È in programma questo fine settimana il Giubileo delle Bande Musicali e dello spettacolo popolare che avrà come protagonisti il mondo del circo, luna park, fioranti, madonnari, etc. Un mondo –“tanto amato da Papa Francesco”: un mondo che fa parte della “grande famiglia che porta gioia, festa e tanti sorrisi nei nostri paesi, in occasione delle feste e sagre paesane”, dice don Mirko Dalla Torre, referente per la pastorale dello spettacolo viaggiante della Conferenza episcopale del Triveneto.

Sta passando un po’ in sordina il Giubileo delle Bande Musicali e dello spettacolo popolare in programma da ieri ad oggi e che ha come protagonisti il mondo del circo, luna park, fioranti, madonnari, etc. Un mondo – come dice al Sir don Mirko Dalla Torre, referente per la pastorale dello spettacolo viaggiante della Conferenza episcopale del Triveneto – “tanto amato da

Papa Francesco”: un mondo che fa parte della “grande famiglia che porta gioia, festa e tanti sorrisi nei nostri paesi, in occasione delle feste e sagre paesane”. Una festa popolare, una giornata dedicata alla sagra, una giornata dedicata alla festa di un santo – spiega don Dalla Torre che fa parte anche della commissione pastorale del settore della Fondazione Migrantes – “rallegrano con la musica e lo spettacolo la giornata tanto amata della gente che corre per onorare il santo con la festa locale. Non dimentichiamo che nel mondo dello spettacolo popolare ci sono anche i teatrini con pupi e marionette. Quante volte abbiamo visto bambini a bocca aperta assistere a questi momenti di divertimento e… non solo”.

La Chiesa tra i viaggianti in Italia vede come suo promotore don Dino Torreggiani, noto come l’Apostolo delle carovane e degli spettacoli viaggianti, fondatore dei Servi della Chiesa. Per lui si è conclusa nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, l’inchiesta diocesana circa la vita, le virtù e la fama di santità. Nel 1958 ha dato vita all’Opera per l’assistenza spirituale ai nomadi in Italia. Questo suo impegno a favore di coloro che per motivi di lavoro non avevano una “fissa dimora” perché sempre in viaggio da paese a paese, parte

Arrivederci

Dopo 36 anni in ANESV, vissuti con dedizione e professionalità, è arrivato per me il momento di voltare pagina e affrontare una nuova esperienza.

È difficile racchiudere in poche righe ciò che questo lungo percorso ha rappresentato: anni intensi, ricchi di sfide, conquiste, risultati e, soprattutto, di relazioni. Ho avuto la possibilità di contribuire alla tutela e alla valorizzazione di un settore profondamente legato alla cultura popolare e far evolvere questa rivista, contribuendo ai suoi importanti risultati, in termini economici e di immagine della categoria.

Ora mi attende una nuova sfida, che affronterò con passione e disponibilità. Saluto quindi da queste pagine i lettori di questa pubblicazione, certo di aver fatto del mio meglio per la crescita della categoria e della sua associazione di riferimento.

Maurizio Crisanti

nel marzo del 1931 quando alcuni ragazzi dell’Oratorio di Reggio Emilia lo informano che nelle vicinanze, al Mercato vecchio, attorno ad una carovana del circo, c’è gente che piange: pare ci sia una donna in fin di vita. É lo stesso don Dino che racconta: “Corsi, senza nulla pensare, soltanto preoccupato di portare i conforti religiosi a quella creatura morente. Fui accolto con tanta cordialità e riconoscenza. Ricordo quel funerale, che fu di edificazione a tutta la parrocchia. Quell’episodio, senza accorgermi, segnava una svolta nella mia vita… Poche settimane dopo, tornai al Mercato vecchio, quasi sospinto da una forza misteriosa. Due carovane e una piccola arena sostituivano la carovana già partita per altro destino. Guardavo incuriosito una donna che stava lavando i panni: ‘Padre, venga — mi disse — siamo cristiani anche noi’… Verso la Pasqua dello stesso anno, un signore – il cav. Manfredini – per mezzo di Angelo, un mendicante che con il cane ammaestrato girava per la città e viveva fra le carovane in sosta, mi mandò a chiamare e mi chiese di preparare alla Pasqua ormai vicina i componenti del piccolo Luna Park. Fu una rivoluzione per la mia anima. Incominciai a fare conoscenza con le varie famiglie: scoprivo un nuovo mondo di gente cordiale e amica…” .

La chiesa, come diceva papa Francesco è “chiamata ad annunciare il Vangelo nelle periferie, e spesso le persone che appartengono al mondo dei viaggianti e dello spettacolo popolare sono considerate periferie”, dice don Dalla Torre: “pensiamo alle difficoltà che affrontano nel poter avere una piazza per una giostra o per un circo. Pensiamo alle difficoltà che può esserci in una sfilata per una banda musicale oppure per gli sbandieratori. Questo mondo continua ad essere portatore di gioia, di festa, o meglio, come Francesco ebbe a dire ‘artigiani della festa!’”. “In un mondo spesso oscurato da guerre, divisioni, la gioia che porta lo spettacolo viaggiante rallegrano la vita di noi uomini. Non solo cristiani ma di tutte le fedi. Basti pensare a un circo o un Luna Park, dove accorrono gente di ogni parte del mondo. Pensiamo anche agli stessi lavoratori del circo. Spesso sono artisti che vengono da paesi lontani per portare il loro spettacolo”, spiega il sacerdote. “Un prete tra loro continua l’opera di Cristo risor-

to: quella di portare il Vangelo ad ogni creatura come Gesù ha chiesto ai suoi discepoli. I viaggianti vivono la loro vita come noi. La loro fede come la nostra fede che hanno ricevuto fin da bambini, vissuta e trasmessa nella loro quotidianità di vita. A noi comunità stanziali chiedono accoglienza, chiedono Condivisione di vita, chiedono di vivere la loro vita cristiana come noi stanziali e vivere i sacramenti”. Per questo la Chiesa è “chiamata ad accoglierli come fratelli amati e donare a loro forza e speranza perché non si sentano abbandonati. Il viaggiare di piazza in piazza ricorda a noi la nostra vita cristiana che è un cammino verso la Pasqua. Entrare in una carovana è sentirsi accolti da loro. E questo il Vangelo e la fede che loro, in modo diverso, ci trasmettono”. Quindi le parrocchie sono chiamate ad “accogliere e a vivere insieme a questi fratelli che sostano nelle nostre piazze per vivere con noi la gioia della festa dimostrando loro vicinanza”.

(Finte: Sir, agenzia di informazione)

La legge 337 regolamenta anche le aree private?

No, secondo il Consiglio di Stato

AREA

DEMANIALE

Lo spettacolo viaggiante, da decenni, installa le attrazioni in aree centrali, in genere di proprietà del demanio comunale. Le aree pubbliche, che includono le piazze cittadine, sono il luogo della vita sociale delle località, e ospitano, da secoli, anche i festeggiamenti cittadini.

articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 prevede l’obbligo a carico dei comuni di individuare le aree pubbliche disponibili per tali attività in apposito elenco, da aggiornare periodicamente. Di fatto la normativa non esclude l’utilizzo di aree private, purché siano rispettate le disposizioni urbanistiche e di sicurezza. Le amministrazioni comunali devono quindi valutare le richieste caso per caso, senza imporre vincoli non previsti dalla legge.

Il caso di Terracina: una nuova sentenza Nel marzo 2023, la società cooperativa E.M.F.P. arl, ha presentato una SCIA per installare giostre in un’area privata di via Leonardo Da Vinci a Terracina, in area privata, per il periodo dal 1° giugno al 25 settembre 2023. Il Comune respinse la richiesta, sostenendo che mancava un atto di indirizzo che consentisse l’uso di aree private per tali attività. La cooperativa di esercenti ha quindi presentato ricorso al Il TAR del Lazio, che ha confermato la

Testo: Maurizio Crisanti

posizione del Comune. Tuttavia, il Consiglio di Stato (Sez. V, 16/05/2025, n. 04203/2025) ha ribaltato la decisione, affermando che l’articolo 9 della legge 337/1968 si riferisce esclusivamente alle aree pubbliche e che l’uso di aree private non richiede un preventivo atto di indirizzo da parte dell’amministrazione comunale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ordinato al Comune di concludere il procedimento, esprimendosi con una determinazione motivata sulla richiesta di licenza temporanea presentata dalla cooperativa. Afferma la sentenza che il primo comma dell’articolo 9 della legge 337 “deve, infatti, essere letto necessariamente in combinato disposto con gli ulteriori commi della norma in commento che fanno tutti riferimento all’istituto della concessione delle aree inserite nel detto elenco, istituto che presume la natura pubblica e non privata delle stesse. L’articolo 9 in particolare prevede che “la concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta”, che “è vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse”, che “le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria” e che “per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo”.

Alla luce del tenore letterale dell’articolo 9 il Collegio ritiene che non possa condividersi l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la locuzione dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 337/1968 “sia interpretabile come riferibile indistintamente a tutte le aree rientranti nel territorio del Comune, comprese quelle di appartenenza privata”. Di qui la non condivisibilità anche dei due corollari logici che il giudice di primo grado fa discendere dall’applicabilità del citato articolo 9 a tutte le aree del territorio comunale, a prescindere se pubbliche o private, e cioè che “ai fini della compilazione dell’elenco del-

le aree disponibili il Comune può individuare aree compatibili con la destinazione generale di PRG e idonee a ospitare le installazioni in argomento senza fare distinzione tra proprietà pubblica o privata” e che “ai fini della possibilità o meno di svolgere le attività di cui all’art. 9 cit. non rileva l’appartenenza pubblica o privata dell’area ma il suo inserimento nell’elenco delle aree comunali disponibili, che può avvenire anche su istanza dell’interessato” . Posto che la ratio della legge n. 337/1968 è di consolidare e sviluppare i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, dei quali viene riconosciuta la funzione sociale, l’interpretazione maggiormente coerente con tale finalità sembra essere quella che, da un lato, obbliga i Comuni ad individuare anche delle aree pubbliche per consentirne l’esercizio nel loro territorio e, dall’altro, fa salva la possibilità di esercitarla su aree private, nel rispetto ovviamente della normativa urbanistica ed edilizia vigente, nonché delle ulteriori disposizioni afferenti a tale tipologia di attività”

Implicazioni della sentenza per lo spettacolo viaggiante

La decisione del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni per le amministrazioni locali e gli operatori del settore. Da una parte, la concessione delle stesse aree pubbliche a più operatori ha impedito spesso la sovrapposizione di luna park o spettacolo di diversi complessi circensi nella stessa località nelle medesime date, dall’altra l’iniziativa privata non può essere soggetta a limitazioni legate all’incapacità delle Amministrazioni di assumere decisioni che riguardano la gestione del territorio. La sentenza sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato che tuteli sia l’interesse pubblico sia i diritti degli operatori economici.

Il caso di Terracina evidenzia la necessità di una maggiore collaborazione tra amministrazioni ed esercenti dello spettacolo viaggiante. Solo attraverso un dialogo aperto e una corretta applicazione delle leggi sarà possibile garantire il rispetto delle regole e la promozione di attività che arricchiscono la vita culturale e sociale delle località che ospitano questi eventi di spettacolo popolare.

Mozione per aree di sosta

per spettacoli viaggianti in Toscana

Una recente mozione presentata al Consiglio Regionale della Toscana da Maurizio Sguanci, consigliere regionale di maggioranza, mira ad affrontare la carenza di aree di sosta attrezzate per gli operatori dello spettacolo viaggiante sul territorio regionale.

Il documento, datato 4 febbraio 2025, evidenzia la necessità di individuare e regolamentare spazi idonei per la sosta prolungata e il pernottamento dei mezzi utilizzati da questi professionisti.

La mozione sottolinea come la mancanza di aree dedicate agli esercenti generi frequenti conflitti con i residenti, dovuti a una regolamentazione assente o inefficiente. Viene citato l’esempio del “Lotto zero” a Firenze, in Via del Ponte all’Indiano, come area critica dove la sosta non regolamentata causa degrado e tensioni.

La proposta e l’esempio di Grosseto

Per ovviare a queste problematiche, la mozione propone la creazione di zone di sosta attrezzate, replicabili in diverse aree della Toscana. Tale soluzione, secondo il firmatario, permetterebbe di arginare i disagi e garantire condizioni di lavoro dignitose per gli operatori dello spettacolo viaggiante.

A supporto di questa tesi, viene menzionato l’intervento del Comune di Grosseto che, il 22 giugno 2020, ha riqualificato e messo in sicurezza un’area di sosta in via Giordania. Questo intervento ha previsto la realizzazione di 24 stalli attrezzati per “la sosta e il pernottamento”, completi di opere di urbanizzazione primaria come la rete di scarico delle acque reflue, la predisposizione per l’allaccio elet-

trico e l’installazione di contatori per l’acqua potabile. La ristrutturazione di questo spazio a Grosseto ha portato allo sgombero di occupanti irregolari, con la rimozione risolvendo una situazione critica e sanando un’area precedentemente caratterizzata da incuria e degrado.

L’Impegno richiesto alla Giunta Regionale

La mozione impegna il Presidente della Giunta e la Giunta Regionale a sensibilizzare i Comuni toscani e a raccogliere la loro disponibilità per la realizzazione di queste aree di sosta per le attività itineranti. Si richiede che vengano definiti requisiti specifici per tali zone, includendo il numero e la disposizione degli stalli, nonché la realizzazione di infrastrutture essenziali come reti di scarico, impianti di illuminazione pubblica e allacci per elettricità e acqua potabile.

La mozione presentata affronta una questione concreta e spesso trascurata, quella delle condizioni di lavoro, e conseguentemente di vita, degli operatori dello spettacolo viaggiante. La richiesta di aree di sosta dedicate e regolamentate mira anche a migliorare la convivenza con le comunità locali, nel rispetto di regole e spazi.

L’esempio di Grosseto dimostra come interventi mirati possano portare a soluzioni efficaci, garantendo legalità, decoro e dignità sia per gli operatori del settore che per i residenti. L’auspicio è che la Giunta Regionale accolga l’impegno richiesto, promuovendo un dialogo costruttivo con i Comuni per individuare soluzioni adeguate su tutto il territorio toscano. La creazione di tali aree rappresenterebbe un passo importante verso il riconoscimento e la valorizzazione di una categoria professionale che contribuisce alla vita culturale e sociale della regione.(M.C.)

Aggiornamento canoni demaniali 2025

e occupazioni dello spettacolo viaggiante

Il 2025 si apre con una novità per lo spettacolo viaggiante che opera in aree demaniali marittime: i canoni concessori sono stati ufficialmente aggiornati.

Secondo quanto stabilito dalle autorità competenti, le misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime subiranno una riduzione dello 0,65% rispetto al 2024. Una va-

riazione contenuta, ma simbolicamente rilevante, che segna una controtendenza rispetto agli ultimi anni, in cui gli aumenti avevano inciso pesantemente sui bilanci di chi lavora nel mondo delle attrazioni itineranti, luna park e spettacoli stagionali.

Dunque la misura minima di canone è stata aggiornata a € 3.204,53, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Questo adeguamento interessa la componente del canone calcolata in base ai criteri definiti dal Decreto interministeriale del 19 luglio 1989, nonché dagli articoli 1 e 4 della Legge 494/1993.

Tali normative rappresentano i pilastri su cui si fondano i meccanismi di concessione per l’occupazione di suolo demaniale, anche per finalità ludiche e ricreative.

Per gli imprenditori dello spettacolo viaggiante – costretti a far fronte a costi fissi elevati e stagionalità incerta – la sostanziale stabilità dell’importo rispetto al 2024 può rappresentare un piccolo incentivo alla programmazione di nuove tappe lungo le coste italiane. Un’opportunità per rilanciare l’offerta artistica e coinvolgere il pubblico con nuove attrazioni, in contesti spesso unici come le località balneari e i porti turistici.

In un settore che vive di passione, creatività e fatica quotidiana, ogni intervento normativo che interviene sui costi è da accogliere con favore.

Luna Park e autorizzazioni:

fare chiarezza per gli eventi temporanei

I luna park rappresentano una componente significativa del tessuto culturale ed economico italiano. Queste manifestazioni itineranti, profondamente radicate nelle tradizioni locali, offrono intrattenimento e socializzazione a un vasto pubblico e sostengono un comparto composto da numerose piccole e medie imprese.

l modello operativo è in genere molto diffuso: si tratta di installazioni temporanee, spesso allestite in spazi pubblici aperti e non delimitati, e coinvolgono una pluralità di operatori indipendenti, ciascuno titolare di proprie attrazioni.

Proprio questa peculiarità operativa ha dato origine a una problematica centrale per l’esercizio

dell’attività: la questione fondamentale risiede nell’assenza di un soggetto organizzatore unico e chiaramente identificabile per i luna park temporanei che vedono la partecipazione di più esercenti. Ogni operatore, infatti, è titolare di una propria licenza comunale ai sensi dell’Art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questa frammentazione si traduce in una prassi amministrativa in cui

Testo: Maurizio Crisanti

gli Uffici comunali si trovano a rilasciare decine di provvedimenti autorizzatori distinti, in quanto ogni esercente è formalmente responsabile solo delle proprie specifiche attrazioni.   Questa molteplicità di autorizzazioni, che non crea alcuna difficoltà in settori simili, come nel commercio ambulante, genera tuttavia incertezza su chi sia in sostanza il responsabile organizzativo dell’evento e della sicurezza generale. Un luna park, pur essendo l’aggregazione di singole attrazioni, funziona a tutti gli effetti come un unico evento pubblico, dal punto di vista della sicurezza degli spazi comuni, di eventuali servizi e dell’ordine pubblico. La pratica di rilasciare licenze individuali per ciascuna attrazione, pur essendo coerente con la natura individuale delle attività commerciali, non aiuta nella gestione collettiva della sicurezza dell’intero parco temporaneo. Ciò può portare a situazioni in cui le amministrazioni comunali, in quanto autorità a cui è delegato l’ordine pubblico e in quanto titolari degli spazi pubblici occupati dalle attrazioni, assumono di fatto un ruolo di coordinamento. In altri casi le Commissioni di Vigilanza sul pubblico spettacolo arrivano a pretendere che uno degli esercenti si faccia carico della planimetria e del piano di sicurezza

dell’intero parco, senza che questi abbia titolo o legittimazione dagli altri partecipanti, esponendolo a responsabilità improprie e sproporzionate. Questa dipendenza da soluzioni ad hoc e informali, sebbene certamente apprezzabili, da parte delle amministrazioni, evidenzia una fragilità strutturale nel quadro normativo applicato, che manca di chiarezza e robustezza legale.   Ad avviso di chi scrive, le attuali ambiguità interpretative riguardanti le normative di sicurezza e l’identificazione del soggetto organizzatore per i luna park itineranti minano l’intento stesso delle recenti riforme legislative, che miravano alla semplificazione e alla flessibilità. Una più chiara e coerente applicazione delle norme esistenti, in particolare della Circolare Ministeriale del 2018, emanata per aggiornare in toto la ben nota Circolare Gabrielli, sia essenziale per garantire efficacemente la sicurezza pubblica, riducendo al contempo gli oneri burocratici e le incertezze legali per gli operatori e le amministrazioni comunali.

Il Quadro Normativo di Riferimento: evoluzione e contraddizioni

La gestione degli spettacoli viaggianti in Italia si inserisce in un complesso quadro normativo,

caratterizzato da un’evoluzione che ha tentato di bilanciare la sicurezza pubblica con le esigenze operative del settore.

Alla base vi sono gli articoli del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). L’Art. 69 del TULPS disciplina il rilascio delle licenze individuali per gli spettacoli viaggianti, confermando che ogni operatore detiene tipicamente un proprio permesso per le proprie attrazioni. Parallelamente, l’Art. 80 del TULPS stabilisce che il Sindaco debba acquisire il parere della Commissione di Vigilanza per gli spettacoli viaggianti di rilevante affluenza (ad esempio, oltre 200 persone), delineando il ruolo centrale del primo cittadino nella garanzia della sicurezza pubblica per gli eventi.

Un punto di svolta nella normativa sulla sicurezza degli eventi pubblici è rappresentato dalle cosiddette Circolare Gabrielli (in particolare quella del 7 giugno 2017, alla quale è seguita la direttiva Morcone n. 11001/110(10)del 28 luglio 2017), che hanno introdotto linee guida stringenti per la gestione della sicurezza, distinguendo tra “Safety” (misure a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e “Security” (riferimento all’ordine e alla sicurezza pubblica). Queste cir-

colari hanno introdotto requisiti per le attività di spettacolo, come la determinazione della capienza delle aree, la previsione di percorsi separati di accesso e deflusso, la suddivisione in settori e la presenza di sistemi di comunicazione per le emergenze. Sebbene fondamentali per eventi di grandi dimensioni e in spazi delimitati, l’applicazione talvolta rigida di queste disposizioni ha creato molte difficoltà al settore degli spettacoli viaggianti, in quanto non sempre pienamente adatte al contesto specifico dei luna park itineranti.

In ri1sposta a queste rigidità applicative, è stata emanata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, nota come Direttiva Piantedosi. Questa direttiva è stata concepita con l’obiettivo esplicito di una “rivisitazione” e una “reductio ad unum” delle indicazioni in materia di sicurezza, mirando a superare le rigidità applicative e a favorire un “approccio flessibile” alla gestione del rischio. La Circolare del 2018 ha riconosciuto la necessità di adattare le misure di sicurezza alle diverse tipologie di manifestazioni, includendo esplicitamente i luna park tra le “manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati”. Nonostante l’intento di semplificazione e superamento delle direttive precedenti, la prassi amministrativa locale presenta ancora delle criticità. Si rileva, purtroppo, che in alcuni casi viene ancora richiamata la Circolare Prot. n. 57/ PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013. Questa circolare, sebbene contenesse disposizioni rilevanti per la determinazione dell’affollamento in aree non delimitate, è stata esplicitamente superata dalla nuova disciplina del 2018, altrimenti non si sarebbe operata la “reductio ad unum”, ovvero al volontà di riassumere e fare il punto sulla disciplina da applicare, sostituendo quella in vigore. La persistenza nell’applicazione di norme obsolete da parte di alcune amministrazioni locali non è solo un errore, ma rappresenta una forma di inerzia amministrativa nell’applicazione delle normative più aggiornate e appropriate. Ciò si traduce in un’adozione disomogenea delle regole sul territorio nazionale, generando incertezza e oneri ingiusti per gli operatori, che si trovano di fronte a requisiti variabili da comune a comune. obiettivi di semplificazione.

La questione cruciale del “Soggetto Organizzatore”: una semplificazione inapplicabile al luna park

La problematica più pressante nel contesto dei luna park itineranti è l’incertezza riguardo all’identificazione del “soggetto organizzatore” dell’evento nel suo complesso. Quando più esercenti partecipano con le loro attrazioni autonome a un luna park, non esiste un’unica entità giuridica che assuma formalmente il ruolo di organizzatore della manifestazione. Questo vuoto normativo genera una situazione in cui non è chiaro chi debba farsi carico della responsabilità complessiva della manifestazione, al di là delle singole attrazioni.

Questa ambiguità si traduce spesso in una prassi amministrativa in cui le Amministrazioni comunali, pur di garantire un referente, richiedono a uno degli esercenti individuali di assumere questo onere. Tuttavia, questa attribuzione di responsabilità è, lo si ribadisce, da considerarsi inopportuna e priva di fondamento giuridico, poiché l’esercente designato non ha né il titolo legale né la legittimazione da parte degli altri partecipanti per gestire aspetti che vanno oltre la propria specifica attrazione. Un operatore individuale non dispone dell’autorità, delle risorse o della posizione legale per coordinare l’intero layout del parco, il piano di sicurezza complessivo o le procedure di emergenza per l’evento collettivo.

Inoltre, emerge un conflitto fondamentale tra la logica delle licenze individuali e quella della gestione di un evento collettivo. L’Art. 69 del TULPS, che prevede il rilascio di singoli provvedimenti autorizzatori, distinti per ciascun esercente, è pensato per l’esercizio delle singole attività. Tuttavia, un luna park, inteso come un’aggregazione temporanea di attrazioni, funziona come un unico raduno pubblico. Il quadro giuridico attuale, pur essendo adeguato per le licenze commerciali individuali, non riesce a cogliere le esigenze legali e di sicurezza distinte di un evento pubblico che comprende più attività indipendenti. Ciò evidenzia la necessità di una interpretazione normativa che connetta le autorizzazioni individuali alla gestione complessiva dell’evento.

Misure di sicurezza: applicabilità e criticità per gli spazi non delimitati

Un’altra area di significativa ambiguità e applicazione impropria delle normative riguarda le misure di sicurezza specifiche, in particolare l’obbligo di delimitazione e controllo degli accessi per i luna park.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 (Direttiva Piantedosi) è stata concepita proprio per superare le rigidità applicative delle direttive precedenti e promuovere un “approccio flessibile” alla gestione del rischio. Con specifico riferimento alle “manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati”, categoria che include i luna park, l’art. 9 della citata Circolare non prescrive affatto l’obbligo di recintare l’area. La logica sottostante a questa disposizione è chiara e fondata su principi di sicurezza: recintare tali aree le renderebbe di fatto meno sicura rispetto a uno spazio in cui è possibile la libera circolazione delle persone. La presenza di molteplici vie di accesso ed esodo del tutto libere è, infatti, un elemento cruciale per facilitare eventuali evacuazioni rapide e ordinate.

L’imposizione di recinzioni o sbarramenti in aree che, per loro natura, dispongono di numerosi punti di ingresso e uscita liberi, è assolutamente inutile, se non controproducente. Tali barriere rallenterebbero la naturale circolazione delle persone e non troverebbero giustificazione in base all’esperienza, poiché non si registra, negli ultimi decenni, alcuna situazione in cui si sia resa necessaria un’evacuazione rapida e massiva di un luna park.

È fondamentale chiarire che l’art. 4 della Direttiva del 2018, che prevede il controllo degli ingressi (ad esempio, tramite emissione di titolo di accesso gratuito o conta-persone), si applica esclusivamente agli “ingressi alle aree delimitate dell’evento”. I luna park, quando allestiti in spazi non delimitati, sono tecnicamente estranei ai ‘luoghi di spettacolo’ propriamente detti nel contesto di questo specifico articolo, rendendo l’obbligo di controllo degli accessi richiesto impropriamente e contro ogni logica di sicurezza e gestione dei flussi.

L’applicazione rigida e indiscriminata di misure di sicurezza concepite per ambienti confinati o eventi con afflusso controllato, a contesti fondamentalmente diversi come i luna park aperti,

rischia paradossalmente di aumentare il pericolo anziché diminuirlo.

Inoltre, la persistenza di richieste di recinzione e controllo degli accessi, nonostante la Circolare del 2018 abbia chiaramente superato le direttive precedenti (come quella del 2013) che potevano implicare tali requisiti , rivela una disconnessione tra l’intento normativo ministeriale e la sua attuazione a livello locale. Sebbene la Direttiva Piantedosi mirasse a semplificare e introdurre flessibilità, la sua non piena comprensione o adozione da parte di tutte le amministrazioni locali porta a un’applicazione incoerente. Ciò sottolinea la necessità di una migliore comunicazione tra autorità centrale e commissioni di vigilanza e gli uffici comunali, affinché le regole più aggiornate e appropriate siano applicate in modo uniforme e sensato.

Le domande aperte

La problematica esposta lascia aperti due grandi interrogativi:

L’applicazione delle misure di sicurezza: è necessario che venga ribadito che gli spazi non delimitati che ospitano i luna park possano essere gestiti senza recinzioni e controllo accessi, in quanto “manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati”.

L’identificazione del soggetto organizzatore: è necessario chiarire che manifestazioni su suolo pubblico, autorizzate dalle Amministrazioni comunali con singole licenze vedano coinvolti appunto i comuni nella gestione dei temi relativi agli aspetti generali.

Numerosi precedenti amministrativi consolidati individuano nel Sindaco della località il soggetto organizzatore. Questa interpretazione si fonda sulla considerazione che il Sindaco, in virtù dell’art. 80 TULPS, è già il garante della sicurezza per eventi di una certa affluenza e che un modello simile è già in uso per la gestione di fiere, mercati o numerose feste patronali, nelle quali i luna park costituiscono una parte dell’evento. Questo approccio non solo sfrutta i quadri legali esistenti, ma formalizza e generalizza una “buona prassi amministrativa” già osservata in alcuni comuni, dove l’Amministrazione comunale di capoluoghi di provincia o regione, assume di fatto il ruolo di coordinamento per la planimetria e le modalità di esercizio del luna park. Codificare ciò che già funziona fornirebbe

una base legale solida e garantirebbe coerenza su tutto il territorio nazionale.

È infine indispensabile che sia chiarito il superamento della Circolare del 14 marzo 2013 e di qualsiasi altra interpretazione precedente alla Circolare Piantedosi, che contraddica lo spirito e la lettera della Circolare del 2018. Questo è un passo essenziale per realizzare pienamente l’obiettivo di “reductio ad unum” e l’approccio flessibile alla gestione del rischio voluto dalla normativa più recente.

La richiesta di chiarezza legale non è fine a sé stessa, ma è strettamente connessa all’efficienza operativa. L’attuale incertezza normativa genera ritardi nelle procedure autorizzative, attribuzione impropria di responsabilità e applicazione incoerente delle regole, come l’imposizione ingiustificata di recinzioni. Risolvere queste ambiguità è cruciale non solo per la sicurezza pubblica, che si giova di regole chiare e applicabili, ma anche per la sostenibilità economica del settore. Un quadro normativo prevedibile e coerente permette agli operatori di pianificare meglio le proprie attività e alle amministrazioni di gestire i processi autorizzativi in modo più snello ed efficace. L’obiettivo primario rimane sempre la sicurezza dei cittadini, che è meglio garantita da regolamenti chiari, coerenti e praticamente attuabili.

Il caso dei luna park, sebbene specifico, riflette una sfida più ampia nel diritto amministrativo italiano: la necessità di adattare le normative a realtà operative diverse e garantire che lo spirito delle riforme legislative, come la semplificazione, l’efficienza dell’azione amministrativa e la flessibilità, sia tradotto in un’applicazione pratica coerente. La persistente applicazione di direttive superate e la mancanza di una guida chiara per scenari complessi dimostrano una disconnessione che richiede un intervento mirato.

Un quadro normativo chiaro e coerente, allineato con i principi di semplificazione e gestione flessibile del rischio, consentirà al settore degli spettacoli viaggianti di operare in modo più efficiente, sicuro e sostenibile, a beneficio sia degli esercenti che dei cittadini. La risoluzione di questa specifica questione potrebbe inoltre servire da modello per affrontare ambiguità simili in altri settori che gestiscono eventi temporanei di spettacolo.

Dalla TOSAP e COSAP al Canone Unico Patrimoniale:

impatto sullo spettacolo viaggiante

Da secoli, l’attività di spettacolo viaggiante si svolge in aree e spazi pubblici: dalle piazze principali, alle strade fino alle aree specificamente realizzate dai comuni per ospitare fiere ed eventi.

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è stata inizialmente regolamentata dagli articoli 192-200 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, noto come Testo Unico sulla Finanza Locale. L’articolo 10 della legge 337/1968 aveva inserito una disposizione favore dello spettacolo viaggiante disponendo che “Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati”. Con la legge n. 421 del 1992, il Parlamento ha conferito al Governo una delega per

la revisione e la razionalizzazione delle normative nei settori della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale. In particolare, l’articolo 4, comma 4, della suddetta legge ha previsto disposizioni specifiche per la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche di competenza di Comuni e Province.

A seguito di tale delega, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che ha disciplinato la TOSAP nel Capo II (articoli 38-57). Successivamente, tale decreto è stato modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, insieme alla normativa sull’imposta comunale sulla pubblicità. Anche questa disciplina nazionale prevedeva per lo spettacolo viaggiante l’ab-

Testo: Maurizio Crisanti

battimento dell’80 per cento della tariffa, l’applicazione dell’abbattimento del 50 per cento per il carattere ricorrente dell’attività e il calcolo sulla base di una superficie convenzionale, ridotta rispetto a quella effettivamente occupata.

Il Canone Unico Patrimoniale: struttura e finalità

Con la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) è stato introdotto il Canone Unico Patrimoniale (CUP), in vigore dal 1° gennaio 2021, che ha unificato e razionalizzato la disciplina precedente, rappresentando un cambiamento rilevante anche per le attività itineranti e di spettacolo viaggiante. Il Canone Unico Patrimoniale ricomprende:

Canone per occupazione di suolo pubblico; Canone per esposizione pubblicitaria; Canone mercatale (per fiere e mercati).

Gli enti locali possono modulare il canone con proprio regolamento entro i limiti previsti dalla legge, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. La nuova disciplina lascia infatti piena autonomia agli enti locali, evitando di imporre abbattimenti tariffari o modalità di calcolo della superficie imponibile per legge, come avvenuto per decenni a favore dello spettacolo viaggiante.

Sul punto è intervenuta l’ANCI, organizzazione dei comuni, che attraverso IFEL ha suggerito alle amministrazioni di adottare uno schema di regolamento, recepito da numerose amministrazioni, con la proposta di inserire un comma “Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq” e un altro che dispone “per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell’85 per cento” o altra percentuale individuata dall’ente.

In conclusione, il tema degli spazi pubblici per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è fortemente condizionato dai costi operativi, per un’attività i cui ricavi sono peraltro condizionati dalle condizioni meteorologiche. Il federalismo fiscale impone di concedere ampia autonomia impositiva agli enti locali, in qualche modo condizionata dall’invarianza di gettito, tuttavia attività che svolgono una funzione sociale, come lo spettacolo viaggiante e che, tecnicamente, si avvalgono di attrezzature che occupano ampie superfici, che non corrispondono necessariamente a un gettito corrispondente, necessitano di qualche tutela a livello tariffario. In caso contrario, non sarà possibile per alcune località continuare a ospitare le attività di spettacolo viaggiante.

Dichiarazione liberatoria:

quale valore legale nelle attività ludiche e

ricreative?

Nel contesto delle attività di spettacolo viaggiante, come i parchi giochi cittadini, i gonfiabili le piste di pattinaggio su ghiaccio, la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria, detta anche manleva, è una prassi sempre più diffusa. Ma quale valore ha davvero questo documento in sede legale? E può davvero tutelare il gestore da ogni responsabilità?

La funzione della dichiarazione liberatoria

La liberatoria ha lo scopo principale di informare l’utente - o i genitori e tutori nel caso di minori - sui rischi connessi all’attività da svolgere, ottenendo una sorta di consenso esplicito alla partecipazione. Questo documento serve anche a limitare la responsabilità dell’organizzatore per danni che rientrano nella definizione tecnica di “rischio accettabile”, insito nell’attività svolta, come nel tipico caso dell’autoscontro, ovvero

di urti o piccoli infortuni che possono verificarsi anche con tutte le precauzioni adottate. È importante chiarire che la manleva non costituisce un esonero assoluto da responsabilità: infatti l’art. 1229 del Codice Civile sancisce che “È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa”. Quindi, anche se un partecipante ha firmato una liberatoria, il gestore resta responsabile per eventuali, gravi mancanze, nelle misure di sicurezza, per difetti nelle attrezzature, nella documentazione tecnica (collau-

di, codici identificativi ecc.) o per personale non adeguatamente formato.

Nel caso di attività con minorenni, c’è qualche attenzione in più da fare: la liberatoria deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale, e anche in questo caso non può mai costituire uno scudo contro la violazione dei doveri di vigilanza e sicurezza. I minori, infatti, godono di una particolare tutela giuridica, che impone agli operatori un supplemento di attenzione.

I requisiti e l’efficacia della dichiarazione liberatoria

Per avere efficacia concreta, la dichiarazione liberatoria deve rispettare alcuni requisiti fondamentali, tra i quali un linguaggio semplice, comprensibile e riferito esplicitamente all’attività proposta. E’ utile inoltre indicare i princi-

pali rischi tipici dell’attività e informare la persona che sottoscrive la dichiarazione, essendo dunque consapevole di ciò che può accadere. Servono infine i dati anagrafici completi, del partecipante e, in caso di minori, dell’eventuale genitore o tutore, la data e la firma leggibile, elementi fondamentali in caso di controversie.

La dichiarazione liberatoria va vista come elemento di un più ampio sistema di gestione, che è legata anche alla formazione del personale, sugli obblighi di vigilanza e i temi della sicurezza e soccorso, una adeguata manutenzione delle attrezzature e delle attrazioni, quest’ultima conforme al manuale di uso e manutenzione e registrata sul libretto dell’attività di cui al DM 18 maggio 2007.

È certamente indispensabile scrivere regolamenti interni chiari, ben visibili e accettati dai partecipanti sottoscrivendo la liberatoria. Per chi gestisce attività rivolte al pubblico, è consigliabile far redigere le liberatorie avvalendosi di un consulente legale, aggiornato sulle normative in tema di sicurezza, responsabilità civile e tutela dei minori.

La digitalizzazione delle liberatorie

Infine un problema di carattere pratico: far sottoscrivere, raccogliere e archiviare migliaia di documenti cartacei al mese comporta un lavoro enorme; è necessario disporre di penne, supporti rigidi per i moduli che molti utenti compileranno in piedi, e un’organizzazione lenta e costosa. Oggi la digitalizzazione permette di avvalersi di piattaforme per la raccolta e archiviazione delle liberatorie e dei consensi per la privacy. Attraverso tablet e altri dispositivi dei gestori, ma anche direttamente dai cellulari degli utenti, che possono collegandosi a un link con un codice QR, dal sito internet o tramite un’email, è possibile raccogliere preventivamente la liberatoria, archiviandola digitalmente e in forma automatizzata in cloud, ad esempio su Google Drive. L’archiviazione digitale delle liberatorie consente una gestione con ricerca nominativa e su data. Sono numerose le piattaforme, alcune multilingue, proposte sul web: basta digitare “waiver software” per avere un quadro delle possibilità. (M.C.)

e le autorizzazioni ai

trasporti eccezionali

Il settore dello spettacolo viaggiante itinerante ha l’esigenza di trasportare le attrazioni, le attrezzature e le abitazioni mobili, spesso voluminose e pesanti, che non sempre rientrano nei limiti standard di sagoma e massa previsti dal Codice della Strada. Diventa quindi essenziale per ogni operatore conoscere nel dettaglio le normative che regolano tali trasporti: vediamole insieme.

agoma Limite (Art. 61 CdS)

S Spettacolo viaggiante e trasporti: i limiti di massa e sagoma

L’articolo 61 del Codice della Strada (CdS) definisce le dimensioni massime standard dei veicoli e dei loro carichi, superate le quali si applica la disciplina dei trasporti eccezionali. Per lo spettacolo viaggiante, queste sono le soglie:

Larghezza massima: generalmente 2,55 metri.

Altezza massima: 4,00 metri.

Lunghezza massima:

Autoarticolati (trattore con semirimorchio che trasporta l’attrazione): La lunghezza standard è 16,50 metri. La legge 156 del 2021 consente in effetti la circolazione di autoarticolati con una lunghezza fino a 18,75 metri, modificando il secondo comma dell’articolo 61 del Codice della Strada. Tuttavia, il Regolamento di esecuzione del Codice non è stato ancora aggiornato di conseguenza, continuando a imporre il limite di 16,50 metri per gli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 metri e, rispetto a un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore

a 2,04 metri”. Per questo motivo, le associazioni dell’autotrasporto hanno richiesto chiarimenti alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile. In risposta, l’Amministrazione ha chiarito, con una nota, che “in attesa dell’adeguamento normativo, è consentita la circolazione di complessi veicolari (trattore con semirimorchio) con lunghezza superiore ai 16,50 metri e fino a 18,75 metri, purché il semirimorchio sia omologato secondo le prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle misure di omologazione (12 metri e 2,04 metri) comporta che il complesso veicolare sia considerato eccezionale, in quanto eccede i limiti dimensionali previsti.”

Autotreni (motrice con rimorchio specifico per l’attrazione): La lunghezza massima è 18,75 metri.

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, per loro natura ingombranti e spesso costituite da elementi che non possono essere ulteriormente scomposti senza compromettere la funzionalità, a volte superano queste dimensioni standard.

Massa limite (Art. 62 CdS): il peso delle

attrazioni

L’articolo 62 del CdS riguarda i limiti di massa

complessiva a pieno carico e per singolo asse. Anche qui, le attrezzature dello spettacolo viaggiante possono presentare sfide:

Massa complessiva a pieno carico:

Per complessi a 4 assi (es. trattore 2 assi + semirimorchio 2 assi): 40 tonnellate.

Per complessi a 5 o più assi (es. trattore 2 assi + semirimorchio 3 assi): 44 tonnellate.

Questi sono i limiti più comuni da considerare per il trasporto di intere attrazioni o parti consistenti di esse, che possono avere un peso considerevole a causa dei motori, delle strutture metalliche e dei meccanismi.

Massa per asse:

Asse più caricato: non deve superare le 12 tonnellate.

I limiti per assi contigui variano in base alla loro distanza.

La distribuzione del peso dell’attrazione sul veicolo di trasporto è cruciale non solo per rispettare la massa complessiva, ma anche per non sovraccaricare i singoli assi, un aspetto fondamentale per la sicurezza e per evitare sanzioni.

L’Autorizzazione per Trasporti Eccezionali (Art. 10 CdS):

È l'articolo 10 del CdS (“Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”) il riferimento normativo più frequentemente chiamato in causa dagli operatori dello spettacolo viaggiante.

Si definisce “trasporto eccezionale” (che quindi necessita di specifica autorizzazione) quello effettuato con veicoli o complessi veicolari che:

1. Superano i limiti di sagoma dell’art. 61 (es. una giostra caricata la cui larghezza eccede i 2,55 metri o la cui lunghezza fa superare al convoglio i 16,50 m o 18,75 m a seconda della configurazione).

2. Superano i limiti di massa dell’art. 62 (es. un convoglio che, a causa del peso dell’attrazione, supera le 44 tonnellate complessive, o grava eccessivamente su un singolo asse).

3. Trasportano carichi sporgenti indivisibili oltre i limiti consentiti dall’art. 164 del CdS (ad esempio, elementi che sporgono longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo per più dei 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, sebbene l’art. 10 comma 2 lett. b) faccia riferimento più in generale al superamento dei li-

miti di sagoma dell’art. 61 per tali carichi).

Come si ottiene l’autorizzazione per trasporto eccezionale?

Richiesta preventiva: L’autorizzazione deve essere richiesta e ottenuta prima di effettuare il trasporto, dall’ente proprietario o concessionario della strada (ANAS, Regioni, Province, Comuni).

Tipologie di autorizzazione:

Singola: per un unico viaggio.

Multipla: per un numero definito di viaggi su un percorso prestabilito.

Periodica: per un determinato periodo di tempo (es. stagionale, annuale) e per determinate tipologie di veicoli e trasporti su una rete di strade specificata. Questa è spesso la soluzione più idonea per le tournée.

Prescrizioni: L’autorizzazione può imporre:

Percorsi specifici: obbligo di seguire determinate strade, idonee per dimensioni e portata.

Orari di transito: limitazioni alla circolazione in determinate ore (es. solo notturne o festive) per minimizzare l’impatto sul traffico.

Scorta tecnica: obbligo di essere accompagnati da veicoli di scorta qualificati, soprattutto per trasporti di notevole ingombro o su percorsi particolarmente critici. Le condizioni che rendono obbligatoria la scorta sono dettagliate nel Regolamento di esecuzione del CdS (DPR 495/1992) e includono, ad esempio, larghezze del veicolo/ trasporto superiori a 3 metri o lunghezze superiori a 25 metri, o quando la larghezza della corsia è inferiore a determinate soglie rispetto all’ingombro del trasporto.

Pagamento di un indennizzo: per la maggiore usura del manto stradale, soprattutto se si eccedono i limiti di massa.

Sanzioni: Circolare senza autorizzazione al trasporto eccezionale, quando necessaria, o non rispettare le prescrizioni, comporta sanzioni pecuniarie molto onerose (come da comma 18 e seguenti dell’art. 10 CdS), il fermo amministrativo del veicolo e la decurtazione di punti dalla patente. (M.C.)

progetto “divertimento in sicurezza”

A seguito dell’importante Congresso Nazionale ANESV, svoltosi a Napoli dal 17 al 19 gennaio 2024, l’ANESV Campania, Calabria e Sicilia ha attivato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di approfondire le tematiche professionali legate al settore dello Spettacolo Viaggiante.

Testo a cura di : Diego Guida

Il progetto “Spettacolo Viaggiante – Divertimento in Sicurezza”, nato come prosecuzione delle tematiche affrontate durante il congresso, ha previsto una serie di attività formative e divulgative. Tra queste: workshop e corsi sulla sicurezza; un corso per conduttori di spettacolo viaggiante e corretto montaggio delle attrazioni; incontri con bambini e famiglie presso le aree gioco, per sensibilizzare sul tema della sicurezza.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il gruppo di lavoro ha avviato un percorso di confronto

con istituzioni, imprese e associazioni, attraverso riunioni, tavole rotonde, workshop e collaborazioni con agenzie di organizzazione eventi, svolti direttamente nelle aree dedicate alle attrazioni di proprietà degli esercenti dello Spettacolo Viaggiante.

Grazie al sostegno della Regione Campania, il progetto ha rappresentato un importante momento di dialogo tra gli esercenti, i tecnici formatori in materia di sicurezza, e il pubblico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle emergenze all’interno delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Nel periodo compreso tra febbraio 2024 e febbraio 2025, si sono svolti numerosi incontri formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del settore. In questo contesto, ANESV – Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante e Parchi di Divertimento, in collaborazione con la Total Care Service S.r.l., ha organizzato:

il consueto corso per la legittimazione alla firma della “Dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni”; un nuovo corso per conduttori di attività di spettacolo viaggiante, conforme al DM 18/05/2007, rivolto principalmente agli associati. Il corso è destinato alla formazione di coloro che, formalmente o di fatto, ricoprono il ruolo di preposti, ovvero lavoratori in posizione di responsabilità operativa.

Tra maggio 2024 e febbraio 2025, il progetto ha promosso anche workshop, tavole rotonde e incontri con bambini e famiglie presso diverse strutture dotate di attrazioni viaggianti. Lo Spettacolo Viaggiante ha così incontrato il pubblico con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la cultura del “divertimento in sicurezza”, riscoprendo luoghi che fanno parte della tradizione dei giostrai, illustrando il mondo delle giostre attraverso gli occhi dei bambini, veri protagonisti e simbolo del futuro del settore.

Corsi professionali e incontri con il pubblico

Sede dei corsi teorici: ANESV – Piazza Carità, 32 • 80134 – Napoli

Sedi delle prove pratiche:

Parco Giochi Arcolandia – Via Romani 10/ bis, Sant’Anastasia (NA)

Parco Giochi Cip & Ciop – Via Melitiello, 5, Casandrino (NA)

Sono stati inoltre organizzati corsi antincendio per attività di livello 3, al termine dei quali i partecipanti hanno sostenuto l’esame finale presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in data 8 maggio 2025. Tali corsi hanno contribuito ad accrescere ulteriormente il livello di sicurezza nei luoghi del divertimento.

L’ANESV Campania ha già annunciato l’intenzione di riproporre il progetto anche per l’anno 2025, con l’implementazione di un Parco di

Divertimento Itinerante, la cui realizzazione non è stata possibile nel 2024 per motivi tecnici e burocratici.

Infine, sono state realizzate diverse iniziative di comunicazione per la promozione e valorizzazione dell’intero progetto, a testimonianza del costante impegno dell’Associazione per uno spettacolo viaggiante sempre più sicuro, professionale e aperto alla comunità.

Torneo di Tiro al Bersaglio a Nola

Lo scorso 10 maggio si è conclusa la finale dell’ottavo Torneo di Tiro al Bersaglio presso il “Luna Park Carmine” di proprietà di Carmine Onorato, situato a Nola e aderente all’ANESV Campania.

LLa manifestazione ha coinvolto diverse categorie di partecipanti:

Categoria A (7–10 anni)

Categoria B (11–15 anni)

Categoria C (Adulti)

Categoria D (Donne)

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Nola, dalla Contea Nolana, dalla Pro Loco di Nola e dalle sezioni ANESV Campania e Calabria.

Lo sport si è così unito alla tradizione dello Spettacolo Viaggiante. Organizzare il torneo all’interno del Luna Park ha contribuito a creare un’atmosfera di gioia e partecipazione, coinvolgendo anche i più piccoli. Questo evento conferma la funzione sociale del settore, come sancito dall’art. 1 della legge 337/68, che promuove l’aggregazione tra bambini, giovani, adulti, fa-

miglie e anziani nello spirito del divertimento e della condivisione.

L’iniziativa ha dimostrato come sport e intrattenimento possano essere un importante motore di sviluppo sociale ed economico per il Comune di Nola e - perché no - per tutti gli altri comuni della regione, nei quali l’evento potrebbe essere replicato con successo.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, alle istituzioni coinvolte e al Luna Park Carmine Onorato, organizzatore dell’evento.

Regione Veneto: verso una legge per lo spettacolo viaggiante

La II Commissione consiliare permanente, guidata dalla presidente Silvia Rizzotto (Lega–LV) e dal vicepresidente Jonatan Montanariello (PD), ha espresso all’inizio di giugno, con voto di maggioranza e astenuti da parte dell’opposizione, un parere favorevole alla III Commissione sul Progetto di Legge n. 176, presentato dal consigliere Roberto Bet (Lega–LV) - nella fotorelativa a “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”

La norma si propone di valorizzare e tutelare il ruolo imprenditoriale e sociale delle attività viaggianti, sottolineandone l’importanza sotto il profilo lavorativo, e di armonizzare tali interventi con le programmazioni locali. Uno dei punti focali è favorire l’interazione tra amministrazioni pubbliche e operatori del settore, con l’intento di riconoscere una categoria che, con passione e dedizione da generazioni, fa parte del tessuto culturale e territoriale della regione .

La proposta di legge presentata al Consiglio regionale intende finalmente dare applicazione locale alla legge 337, riconoscendo l’importanza culturale, sociale e imprenditoriale di un setto re che ha saputo resistere nel tempo pur dovendo affrontare trasformazioni complesse.

Il testo pone l’accento sulla necessità di salvaguardare e valorizzare lo spettacolo viaggiante non solo come espressione artistica, ma come attività economica a tutti gli effetti. Dietro a ogni giostra, tendone o autoscontro, spes so si celano famiglie che traman dano di generazione in generazione un mestiere che, pur nella sua apparente semplicità, rappresenta una vera e propria forma

di imprenditoria itinerante. Il nuovo impianto normativo mira a restituire a questi esercenti il riconoscimento che meritano, inquadrando il settore all’interno di una logica moderna e strutturata.

Una delle novità più rilevanti è l’istituzione di due registri regionali: uno per gli operatori e un altro per gli eventi e le attività legate al settore, come i luna park. Si tratta di un elenco che che servirà non solo a censire ma anche a valorizzare la rete di iniziative che animano le piazze dei comuni veneti. Inoltre, la proposta include anche le attività collaterali – come i servizi di ristorazione che accompagnano gli spettacoli – equiparandole sul piano giuridico agli spettacoli stessi, in una logica di integrazione funzionale.

Accanto al riconoscimento formale, il progetto si concentra sull’aspetto più pratico del sostegno economico. Sono previsti finanziamenti specifici per i comuni che ospitano queste attività, con particolare favore verso quelli che mantengono gli spettacoli all’interno dei centri abitati. L’idea è evitare che questi eventi vengano relegati ai margini delle città, perdendo così la loro funzione aggregativa e sociale. I fondi regionali serviranno alla riqualificazione delle aree,

all’ammodernamento delle infrastrutture e alla riduzione dell’impatto ambientale, incentivando l’adozione di tecnologie a basso consumo e nuove soluzioni sostenibili. Altro pilastro della riforma è l’investimento nella formazione degli operatori. Attraverso enti accreditati, saranno organizzati corsi di aggiornamento, in particolare sulla sicurezza e sull’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di elevare la professionalità e la competitività del settore. Un impegno che guarda al futuro e che mira a favorire un’offerta di intrattenimento moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente.

A supervisionare l’attuazione di queste politiche sarà un Osservatorio regionale appositamente istituito. Composto da rappresentanti della Regione, delle categorie di settore e da esperti, l’Osservatorio avrà il compito di mo-

Riforma delle norme che disciplinano

le attività di spettacolo viaggiante

Le attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE vanno considerate come una risorsa del patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra REGIONE ed in quanto tale, va salvaguardata e rivalutata l’immagine di questa antica professione, che alcontempo richiede di essere normata in quanto riveste anche il ruolo di attività commerciale per il quale ha bisogno che sia delineato lo scenario degli oneri, ma anche dei diritti.

Generalmente le piccole imprese che danno vita agli SPETTACOLI VIAGGIANTI, sono costituite da nuclei familiari che tramandano di generazione in generazione la passione per questo lavoro, che negli anni si è evoluto sia a livello di offerta, sia negli investimenti che nella ricerca di nuove forme di intrattenimento, sia nella formazione e nella professionalità, ed infine, ma non ultimo, sia nella vita quotidiana con abitazioni a seguito sempre più penalizzate.

Considerato che l’attuale legge di riferimento risale al lontano 1968, la REGIONE VENETO, anche a fronte del nuovo assetto di funzioni così come delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, con la presente proposta, intende esercitare a pieno ogni suo possibile profilo di competenza promuovendo il riconoscimento e la tutela degli SPETTACOLI VIAGGIANTI, anche al fine di recuperare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale, tutelandone, sì, l’aspetto cultural/sociale, ma soprattutto si pone come fine ultimo, di in-

nitorare l’applicazione della legge, proporre aggiornamenti normativi, valutare le richieste di contributo e fungere da punto di raccordo tra amministrazioni locali e operatori. La sua presenza sarà cruciale per garantire che la legge non resti lettera morta, ma che si traduca in azioni concrete e durature.

In definitiva, questa riforma segna un passaggio significativo per uno dei settori più identitari della cultura popolare italiana. Lo spettacolo viaggiante, spesso percepito come marginale o folkloristico, trova in questo testo una nuova centralità, riconosciuta non solo nel suo valore evocativo e sociale, ma anche nel suo potenziale economico. Se attuata con rigore e lungimiranza, questa legge potrà restituire voce, visibilità e strumenti a una categoria che da troppo tempo attende di essere ascoltata. (M.C.)

quadrare finalmente questa categoria a livello imprenditoriale, al fine di garantirgli precisi oneri e diritti.

Il tema dello spettacolo (a cui il qui di seguito progetto di legge si riferisce e si propone di normarne un settore specifico), è stato d’altro canto qualificato dal “Patto per le attività culturali di spettacolo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, le Regioni, le Province autonome, le Province ed i Comuni” sottoscritto in data 25 gennaio 2007, quale “attività di pubblico interesse” che “rappresenta una componente essenziale della cultura e dell’identità del Paese ed un fattore di crescita sociale, civile ed economica della collettività”; nello specifico, lo SPETTACOLO VIAGGIANTE ha perfino nella sua etimologia, la caratteristica principale di intrattenere, ma ha altresì intrinseca la necessità del gestore di ricavare un utile come perequazione del servizio svolto.

Venendo nelle specifiche previsioni dell’articolato, la REGIONE VENETO, nel sostenere l’attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, vuole effettuare una riforma delle norme che disciplinano questa categoria, identificandola, in riferimento alla legge 337 del 1968, per la sua veste culturale e sociale, ma soprattutto, a livello aziendale, delineando uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, mettendo in rilievo l’importanza del mantenimento e la tutela del lavoro, seguendo le direttive ma anche le necessità di un settore al momento non inquadrato; ma vuole altresì promuovere anche la formazione professionale con l’aggiornamento periodico degli operatori, ed incentivare le amministrazioni a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria.

Quindi, nel riconoscere la funzione commerciale di questa attività, la REGIONE:

1) Sostiene lo sviluppo economico attraverso la creazione di un apposito ALBO di esercenti qualificati, ed un altro, in sinergia con i comuni, dove saranno identificati quei LUNA PARK, PARCHI GIOCO/GONFIABILI ED INIZIATIVE SIMILI

(per esempio la giostra nel centro città o in un giardino pubblico), cioè quelle soggette a TULPS, in maniera similare a quanto avviene per l’identificazione dei mercati; 2) Contribuirà alla ricerca e all’erogazione di fondi e contributi favorendo in particolar modo quei Comuni che consentono lo svolgimento delle suddette attività all’interno dei propri centri abitati, (e contestualmente ne fissa i criteri di identificazioni delle precedentemente nominate aree), che promuoveranno il settore attraverso iniziative volte alla riqualificazione degli eventi.

Nel rispetto della disciplina comunitaria, la Giunta assegna contributi per iniziative di innovazione, rinnovamento volto a diminuire l’impatto ambientale (quindi volto a diminuire i consumi in termini di energia elettrica), ricerca e sperimentazione di nuove forme o tecniche di intrattenimento, a titolari di licenza per attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, che ne faranno richiesta, attraverso l’approvazione e la verifica dei parametri richiesti, dall’OSSERVATORIO DELLE ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, che, a corredo del Progetto di Legge, sarà istituito con l’ulteriore onere di definire le politiche regionali del settore stesso.

Art.1–Finalità

1. La REGIONE VENETO riconosce la valenza delle attività dello SPETTACOLO VIAGGIANTE, quale espressione della cultura popolare e ne promuove lo sviluppo e la formazione professionale degli operatori.

2. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, le attività spettacolari ed i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell’articolo4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968, “Disposizioni su circhi equestri e sullo SPETTACOLO VIAGGIANTE”, a cui è stato assegnato un codice identificativo a seguito dell’attuazione dell’articolo 4 del D.M. del 18 maggio 2007, alle quali saranno parificate quelle aziende affini al contesto che però si occupano della ristorazione all’interno dei luna park stessi, i quali, pur avvalendosi della licenza ambulante già in possesso, richiederanno un’apposita appendice ai propri comuni, al fine diinserirlicomesubordinatiedaltempostessoparteintegrante dell’organico della manifestazione.

3. Ai sensi del comma 2., trattandosi quindi di attività a scopo di lucro, essendo identificate quindi anche come aziende che operano su aree pubbliche, viene garantito loro il diritto al lavoro attraverso l’iscrizione ad apposito ALBO DEGLI ESERCENTI, e alla conseguente iscrizione nell’ALBO DEGLI EVENTI, redatto dai comuni, successivamente descritti.

4. La REGIONE VENETO, istituisce l’OSSERVATORIO SULLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE quale organo atto al controllo, alla valutazione e la tutela della corretta applicazione delle direttive delle politiche regionali, delle leggi nazionali, nonché atto alla promozione e valutazione delle proposte di iniziative, formazione e richieste di contributo.

Art.2–Obiettivi

1. La REGIONE VENETO riconoscendo le funzioni commerciali, sociali e culturali, ne sostiene lo sviluppo economico identificando gli operatori, gli eventi, le aree ed i periodi, con lacreazionedei predetti ALBI; al fine di normare un settore non meglio identificato assegnando oneri e diritti;

2. La stessa Regione, sostiene la valorizzazione di feste e

fiere tradizionali anche con l’erogazione di contributi a comuni o enti che mantengono o promuovono la presenza delle attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE all’interno di centri abitate in particolare nelle aree ad esse tradizionalmente assegnate.

3. Infine, la Regione sosterrà la formazione professionale, le forme di associazione, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e forme di intrattenimento, nonché iniziative di ammodernamento volte a diminuire l’impatto ambientale attraverso diminuzione di consumi di energia elettrica.

Art.3–Elencoregionaledeglioperatoridelsettore

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvedeallasua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l’ALBO o elenco regionale degli OPERATORI DELLOSPETTACOLOVIAGGIANTE,in possessodellalicenzadicuiall’art. 69 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” che esercitano nel territorioregionalel’attivitàdiSPETTACOLO VIAGGIANTE.

2. Vengono inoltre parificate ed aggiunte all’elenco, quelle aziende che, subordinate alla presenza di luna park, parchi gioco o similari, in possesso della specifica licenza di esercizio di somministrazione su aree pubbliche, e dell’ulteriore appendice rilasciata dal comune di appartenenza, intendono far parte della ristorazione dello stesso ambito, di fatto parificandole alle aziende del comma 1., al fine di identificarle come parte accessoria ma integrante dell’organico dell’evento;

3. L’elenco è aggiornato annualmente sia per l’azienda che per le attrezzature ad essa attribuite, e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della REGIONE.

Art.4–ElencodeiLUNAPARK,PARCHIGIOCOOSIMILARI

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvedeallasua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l’ALBO o elenco regionale dei LUNA PARK, PARCHI GIOCO O SIMILARI, comunicati entro 90 giorni dalla data di entrata invigoredellapresentelegge,dalleamministraz ionicomunali, specificandone: forma, area destinata, periodo, planimetria ed elenco dei partecipanti e non, per ognuna delle iniziative presenti nell’anno solare, precisando che in prima applicazione, si farà riferimento all’ultima installazione avvenuta e comunque previa consultazione dell’OSSERVATORIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

2. Nell’individuazione delle aree di cui al comma 1, devono essere privilegiati gli spazi tradizionalmente concessi con particolareriferimentoaquelliall’interno deicentriabitati,alfinedi tutelare la centralità del servizio/lavoro svolto e della festa cittadina ed evitare la dislocazione periferica, che snatura il ruolo delle attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, sia in termini di attività commerciale temporanea, sia in terminidimomentodiaggregazioneericreazionecittadina, a svantaggio degli operatori e pure dei cittadini.

3. Le amministrazioni, in ottemperanza alla presente, assegneranno alle ditte partecipanti un’autorizzazione/licenza temporanea e specifica per ogni evento, per la validità di5anni,afronte della regolarità contri-

butiva come da DURC, dal regolare pagamento degli oneri comunali degli anni precedenti e dalla conferma di iscrizione all’ALBO REGIONALE DEGLI ESERCENTI per l’anno in corso.

4. L’elenco è aggiornato annualmente, e le sue modifiche possono essere confermate solo dall’OSSERVATORIO,equindilerisultanzesonopubblicatesulBollettino ufficialedellaREGIONE.

Art.5–Interventidiformazione

1. La giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni ed associazioni di categoria dello SPETTACOLO VIAGGIANTE, promuove la professionalità degli operatori, curandone la formazione e il rinnovamento professionale,conparticolareriferimentoalleinizia tiveformativeedi aggiornamento in materia di tutela della sicurezza.

2. I corsi diformazioneedaggiornamentodicuialcomma 1,sonoorganizzatiegestitidagliorganismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco degli organismi di formazione accreditati”.

Art.6–Interventifinanziari

1.. La Giunta regionale, attraverso il suo OSSERVATORIO, assegna contributi:

a. Ai comuni che, una volta confermate le aree adibite allo SPETTACOLO VIAGGIANTE, sosterranno delle spese atte alla riqualificazione, miglioria o ristrutturazione delle stesse, privilegiando opere come arredi urbani, barriere di sicurezza, illuminazione a basso consumo, quadri elettrici o soluzioni per attraversamenti dei cavi in sicurezza, e privilegiando soprattutto amministrazioni che confermeranno le aree ubicate all’interno dei centri abitati;

b. Ai titolari di licenza, iscritti all’ALBO di cui all’articolo 3, per proposte di innovazione, ricerca e sperimentazione di nuove forme o tecniche di intrattenimento; per la frequenza a corsi di sicurezza o di aggiornamento di cui all’art. 5; nonché ammodernamenti delle attrezzature atti all’abbassamento dei consumi dell’energia elettrica e all’innalzamento dell’efficienza, per salvaguardare maggiormente l’ambiente.

c. Agli enti di formazione accreditati che svolgono gli interventi di formazione di cui all’art. 5., a seguito di programmazione con associazioni di categoria interessate o aziende singole, riunite.

d. Agli enti quali Pro Loco, patronati o associazioni che intendono avvalersi della presenza di giostre o Luna Park, per lo svolgimento di eventi, privilegiando iniziative all’aggregazione, l’impegno sociale o culturale.

2. La giunta regionale, su proposta del l’OSSERVATORIO, individua, con riferimento agli interventi di cui al comma 1., sia le tipologie di spese ammissibili a contributo, le modalità ed i termini di presentazione delle domande e della rendicontazione delle spese sostenute in caso di richiesta di rimborso, sia delle forme di domanda a fronte di un progetto da realizzare.

Art. 7 – Disposizioni in materia di automezzi e della rispettiva circolazione

1.. I veicoli adibiti a SPETTACOLI VIAGGIANTI, o al trasporto degli stessi, o alle abitazioni ad uso speciale, di cui all’art. 54, comma 1, lettere f) e g), del decreto legi-

slativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in considerazione della limitata percorrenza stradale, non sono soggette alle limitazioni della circolazione assunta dai Comuni ai sensi dell’art, 7 del predetto D.L., ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 58 bis della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale detta le disposizioni attuative di cui al comma 1.

Art. 8 – Osservatorio sulle attività dello SPETTACOLO VIAGGIANTE

1.. È istituito l’OSSERVATORIO SULLE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, di cui all’art. 1 comma 4, “quale organo atto al controllo, alla valutazione e la tutela della corretta applicazione delle direttive delle politiche regionali, delle leggi nazionali, nonché atto alla promozione e valutazione delle proposte di iniziative, formazione e richieste di contributo”, successivamente denominato solo Osservatorio.

2. L’Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per 5 anni.

3. L’osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a. In prima attuazione della presente, istituirà l’ALBO DEGLI ESERCENTI di cui all’art. 3; in collaborazione con l’ANCI, istituirà l’ALBO DEI LUNA PARK, PARCHI GIOCO O SIMILARI di cui all’art. 4; proporrà al Giunta regionale le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 1.

b. Analizzare problematiche specifiche inerenti le attuazioni della presente legge o altri quesiti simili, avanzate dagli esercenti;

c. Promuovere la coordinazione con le amministrazioni affinché si avvallino dello strumento Osservatorio per risolvere problematiche relative all’ambito dello SPETTACOLO VIAGGIANTE;

d. Effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale atte allo sviluppo della sinergia amministrazione/esercenti dello SPETTACOLO VIAGGIANTE;

e. Vagliare gli interventi finanziari di cui all’art. 6 commi 1, 2, 3 e 4 meritevoli di approdare in giunta per la richiesta di contributo o rimborso spese.

4.. L’Osservatorio è presieduto dal Consigliere incaricato dalla giunta, che lo convoca, ed ha una composizione di ulteriori sei membri:

a. 3 dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di: commercio, cultura e spettacolo;

b. 3 rappresentanti o loro delegati, designati d’intesa fra le associazioni e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Nazionale delle attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE, presenti sul territorio regionale.

5. Alle riunioni potranno essere invitati, in relazione alle tematiche trattate o alle competenze richieste, esperti nelle materie in esame.

6. Le funzioni di segreteria saranno svolte da almeno un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo, il quale si avvarrà degli uffici preposti in caso di diverse problematiche.

7. In fase di prima attuazione della presente legge, l’Osservatorio è costituito entro 30 giorni dall’entrata in vigore, ed avrà il compito di attuare l’art.8 comma 1 lettera a., entro 90 giorni dalla sua costituzione.

Lo spettacolo viaggiante come patrimonio culturale immateriale

Quando le luci dei camion iniziano a popolare le piazze e i piazzali delle nostre città e paesi, annunciando l’arrivo del luna park, si accende qualcosa di più della semplice attesa per il divertimento.

Si mette in moto un complesso organismo sociale ed economico, erede di una lunga tradizione di spettacolo popolare itinerante. Il luna park, con le sue giostre iconiche, i giochi a premio, i profumi di zucchero filato e frittelle, non è soltanto una forma di intrattenimento accessibile e intergenerazionale, ma rappresenta un evento che fa parte del patrimonio culturale immateriale, che merita attenzione da parte delle istituzioni a e una maggiore valorizzazione.

Dalle Fiere medievali all’elettricità: le radici storiche

Lo spettacolo viaggiante affonda le sue radici nelle fiere medievali e nei mercati, dove gio-

colieri, saltimbanchi, cantastorie e venditori ambulanti offrivano distrazione e meraviglia. L’evoluzione tecnologica, in particolare l’introduzione del vapore e poi dell’elettricità tra il XIX e XX secolo, ha trasformato radicalmente questo mondo, permettendo la nascita delle prime giostre meccaniche complesse: caroselli maestosi, montagne russe rudimentali, ruote panoramiche che offrivano prospettive inedite sulle città. Il luna park moderno nasce così, come evoluzione diretta di queste forme antiche, mantenendo però intatto il suo carattere itinerante e la sua vocazione popolare. È uno spettacolo che “viene a cercarti”, raggiungendo anche le comunità più piccole e diventando un appuntamento ricorrente, legato a feste patronali, sagre e festività.

Il successo duraturo del luna park risiede nella sua capacità unica di creare un momento temporaneo di evasione e divertimento collettivo. È un’esperienza multisensoriale: i suoni e le musiche diverse che si sovrappongono, le luci colorate e intermittenti che disegnano traiettorie nel buio, il vociare dei presenti e i profumi invitanti. È uno spettacolo intrinsecamente democratico: accessibile a tutte le tasche (o quasi), frequentato da famiglie, adolescenti, bambini, anziani. L’accesso è di fatto gratuito e l’atmosfera di festa raggiunge anche le persone che non fruiscono delle giostre. Le attrazioni stesse – dall’autoscontro alla pesca delle ochette, dal tiro a segno a quelle più spettacolari – rappresentano il paradigma del divertimento, capaci di parlare un linguaggio universale e di rinnovarsi tecnologicamente, pur rimanendo fedeli a una formula consolidata. Il luna park è il luogo della sfida, con sé stessi, con la fortuna, con gli amici, il luogo della meraviglia.

Il luna park come elemento di un patrimonio immateriale da valorizzare Al di là dell’aspetto ludico, il mondo dello spettacolo viaggiante è depositario di un ricco patrimonio immateriale, come definito dalla Con-

venzione UNESCO del 2003. Analizziamone alcune componenti:

1. Saperi e competenze artigianali e tecniche: la gestione di un luna park richiede un’enorme quantità di conoscenze specifiche. Gli esercenti del settore sono spesso anche meccanici, elettricisti, allestitori, a volte persino progettisti. Il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, la loro manutenzione costante, la capacità di risolvere problemi tecnici in loco, sono tutti saperi tramandati di generazione in generazione, spesso all’interno delle stesse famiglie.

2. Impatto sociale negli eventi di festa: il luna park è intrinsecamente legato al calendario festivo delle comunità che visita. Il parco e la presenza delle attrazioni scandiscono il tempo della festa, diventando esse stesse parte di un rito collettivo. Recarsi al luna park durante la festa patronale è una tradizione per molte famiglie, un momento di incontro e socializzazione che rafforza i legami delle comunità che li ospitano.

3. Tradizioni collettive: la comunità dello spettacolo viaggiante possiede spesso un proprio gergo, storie, aneddoti e leggende legate alla vita itinerante, alle sfide del mestiere, alle fi-

gure storiche del settore. Queste narrazioni orali contribuiscono a forgiare un’identità collettiva forte e un senso di appartenenza.

4. Arte dello spettacolo: Sebbene non si tratti di performance teatrali tradizionali, di arte performativa in senso stretto, l’abilità degli imbonitori ai giochi a premio, la gestualità degli operatori delle giostre, l’intera “messa in scena” del luna park con la sua estetica specifica - un misto di nostalgia, modernità e continui stimoli sensoriali - possono essere considerate forme peculiari di “arte dello spettacolo” popolare.

La Comunità viaggiante: Custodi di una cultura popolare

Le famiglie dello spettacolo viaggiante costituiscono una comunità con caratteristiche uniche. La vita itinerante, la condivisione di spazi e tempi di lavoro, i legami familiari spesso intrecciati, anche professionalmente, creano una rete sociale coesa, con proprie regole non scritte e un forte spirito di gruppo. La trasmissione intergenerazionale del mestiere è fondamentale per la sopravvivenza di questo mondo e del patrimonio culturale che esso incarna, pur nella necessità di una crescita culturale e imprenditoriale degli esercenti.

Sfide attuali e prospettive future

Oggi il luna park itinerante si trova ad affrontare numerose sfide: normative di sicurezza sempre più stringenti, difficoltà nel reperire aree idonee e accessibili nei centri urbani, aumento dei costi di gestione (energia, tasse di occupazione suolo pubblico), concorrenza di altre forme di intrattenimento, legate anche al mondo digitale. Tuttavia, la capacità di adattamento e il fascino intramontabile esercitate dal luna park sul pubblico ne garantiscono ancora la vitalità. L’innovazione tecnologica continua a proporre nuove attrazioni, ma il cuore dell’esperienza rimane legato a quella magia popolare e a quel contatto umano diretto che altre forme di intrattenimento faticano a replicare.

Conclusioni: conoscere per preservare e rilanciare

Il luna park itinerante è molto più di un semplice assemblaggio di giostre e banchi dolci. È un fenomeno culturale complesso, un pezzo vivo della storia dello spettacolo popolare e un depositario di patrimonio immateriale prezioso. Riconoscerne il valore culturale, al pari di altre forme di tradizione popolare, è il primo passo per garantirne la tutela e la trasmissione alle future generazioni.

Supportare lo spettacolo viaggiante non significa solo preservare posti di lavoro e una forma di divertimento amata, ma anche custodire un frammento significativo della identità culturale della nazione fatto di saperi pratici, riti sociali e della capacità, tutta umana, di creare meraviglia e gioia condivisa.

Guida ai Contributi per lo Spettacolo Viaggiante

Acquisto di Nuove Attrazioni, Impianti e Ammodernamento

Il Fondo Unico Nazionale per lo Spettacolo, istituito presso il Ministero della cultura, destina risorse per l’acquisto di attrazioni. La percentuale massima di contributo che può essere assegnata viene stabilita ogni anno, tenendo conto del numero di domande ricevute, dell’importo richiesto e delle risorse finanziarie disponibili.

Tale determinazione avviene nel rispetto delle soglie e dei massimali di spesa stabiliti su base triennale ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto. La competente Commissione consultiva è incaricata di esprimere un parere sulla congruità dei costi indicati nelle domande e sulla coerenza dell’investimento richiesto rispetto alla tipologia di attrazioni elencate (comma 2) e ai beni ammissibili descritti all’articolo 38, comma 2 (impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali) del D.M. 23 dicembre 2024

Fase 1 – Verifica dell’Ammissibilità (Art. 37)

Controlli Preliminari sull’Attrazione Prima di presentare domanda di contributo, è necessario verificare che l’attività e l’attrazione oggetto dell’investimento siano conformi ai requisiti previsti:

Destinazione dei contributi: I finanziamenti sono riservati alle attività autorizzate con licenza di “spettacolo viaggiante”, secondo la normativa vigente.

Elenco delle Attrazioni: L’attrazione per cui si richiede il contributo (o alla quale si riferiscono i beni strumentali) deve risultare già iscritta nell’elenco ufficiale delle attività spettacolari, con denominazione e descrizione perfettamente corrispondenti.

Requisiti soggettivi del richiedente (Art. 37, comma 7)

Per accedere ai contributi previsti dagli artt. 38 e 39, l’impresa richiedente deve dimostrare questi requisiti:

Iscrizione alla Camera di Commercio da almeno tre anni

Possesso della Licenza di Esercizio (art. 69 del T.U.L.P.S.) da almeno tre anni antecedenti a quello dell’acquisto.

Testo: Maurizio Crisanti

Esercizio continuativo dell’attività: È richiesta la prova dell’attività professionale svolta nei tre anni precedenti tramite licenze temporanee rilasciate dalle autorità competenti.

Nuova domanda possibile solo dopo tre anni dall’ultima assegnazione.

Cause di inammissibilità (Art. 37, commi 7 e 9)

Non è possibile accedere al contributo se:

Il richiedente è titolare o rappresentante legale di imprese che costruiscono, vendono, importano o commercializzano attrazioni e impianti.

L’oggetto della domanda non è una nuova attrazione completa e funzionante, come definita nell’Elenco ufficiale.

La domanda include spese relative a trasporto, montaggio o installazione delle attrazioni. Domanda presentata dopo meno di tre anni dall’ultima assegnazione (Art. 38, comma 5).

Cause di inammissibilità (Art. 37, commi 7 e 9)

Non è possibile accedere al contributo se:

Il richiedente è titolare o rappresentante legale di imprese che costruiscono, vendono, importano o commercializzano attrazioni e impianti.

L’oggetto della domanda non è una nuova attrazione completa e funzionante, come definita nell’Elenco ufficiale.

La domanda include spese relative a trasporto, montaggio o installazione delle attrazioni.

Fase 2 – Spese Ammissibili

(Art. 38)

È possibile richiedere un contributo fino al 60% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali di spesa previsti, per:

1. Acquisto di Nuove Attrazioni

Devono essere iscritte nell’elenco ufficiale. Devono essere nuove di fabbrica (non usate). Non sono finanziati i costi relativi a trasporto, montaggio o installazione delle attrazioni, manodopera e componenti che non sono “parte integrante e fondamentale” delle attrazioni così come descritte in elenco (es.: scenografie, vasche di atterraggio degli scivoli, opere edili e impiantistiche ecc.).

Tipi di Impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali finanziabili (massimo due tipologie):

Impianto elettrico completo.

Impianto idraulico o pneumatico completo. Plafonatura e soffitto integrali dell’attrazione.

Pavimentazione completa per autoscontro o giostre per bambini.

Vetture, navicelle o soggetti da giostra. Cassa biglietteria.

Sistemi di sicurezza per gli utenti (meccanici, elettronici, sensori, dispositivi di ritenuta).

Deve trattarsi di attrezzature di nuova costruzione, di proprietà del richiedente, e parte integrante di attrazioni iscritte all’elenco ufficiale già possedute.

Tali attrezzature devono essere funzionali al funzionamento dell’attrazione e all’interazione con il pubblico.

Condizioni aggiuntive:

Certificazione di conformità e collaudo da tecnico abilitato.

Copia del libretto dell’attività aggiornato e trasmesso al Comune.

Nota per le Piccole attrazioni: Il contributo è ammesso per un massimo di quattro unità per domanda.

Fase 3 – Presentazione della Domanda (Art. 38,

comma 4)

Scadenza: Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Periodo di acquisto ammissibile: Gli acquisti devono essere effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente.

Modulistica: Deve essere utilizzato solo il modulo online predisposto dall’Amministrazione.

Documentazione obbligatoria (pena l’inammissibilità):

1. Fattura elettronica:

Emessa a saldo, ed eventuali fatture di acconto, datate non prima del 1° ottobre dell’anno precedente, regolarmente saldate con bonifico bancario.

2. Contratto d’acquisto: Con indicazione delle modalità e tempistiche di pagamento.

3. Registrazione dell’attrazione:

Copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo, intestato al richiedente e rilasciato dopo il 1° ottobre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, in alternativa, copia della domanda presentata entro il 30 settembre.

4. Documento di trasporto o equivalente.

5. Documentazione fotografica: A montaggio concluso, firmata e convalidata dal venditore.

6. Licenza di esercizio aggiornata (art. 69 T.U.L.P.S.) con l’inserimento dell’attrazione acquistata.

7. Dichiarazione del venditore (ai sensi del

D.P.R. 445/2000) che attesti che la la novità del bene.

Nota: In caso di documentazione in lingua straniera, è richiesta traduzione asseverata in italiano

Fase 4 – Erogazione del contributo

Frequenza di Accesso ai Contributi (Art. 38, commi 5-6):

Nuova domanda possibile solo dopo tre anni dall’ultima assegnazione.

Per chapiteaux, gradinate, tribune: minimo cinque anni.

Per gruppi elettrogeni: minimo otto anni.

Entro 90 giorni dalla notifica del decreto di assegnazione, è necessario inviare:

Il provvedimento di registrazione e codice identificativo (se precedentemente non trasmesso).

La licenza aggiornata (se in precedenza era stata inviata solo la richiesta).

Attenzione: Il mancato invio della documentazione nei termini comporta la revoca del contributo

Casi Particolari:

Gravi Irregolarità: Esclusione per cinque anni in caso di dichiarazioni mendaci.

Rinuncia: In caso di rinuncia a un contributo assegnato, non è possibile presentare domanda l’anno successivo.

Permute: Non sono ammessi costi relativi a permute con beni già finanziati.

Lo spettacolo viaggiante normativi e spunti critici nelle leggi regionali: profili

Lo spettacolo viaggiante rappresenta una componente storica e culturale fondamentale dell’intrattenimento popolare italiano, con radici profonde che intrecciano tradizione e innovazione. Le normative regionali, nell’ambito delle competenze concorrenti attribuite dall’art. 117 della Costituzione, disciplinano con approcci diversi questa realtà.

La competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di spettacolo

La materia dello spettacolo rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione italiana. In questo ambito, lo Stato ha il compito di determinare i principi fondamentali, mentre le Regioni possono legiferare nel dettaglio, adattando tali principi alle specifiche esigenze territoriali. Questo modello consente una governance condivisa: lo Stato assicura l’unitarietà dei valori culturali e

il coordinamento nazionale, mentre le Regioni promuovono e sostengono le attività culturali locali, favorendo lo sviluppo del settore dello spettacolo, comprese forme peculiari come lo spettacolo viaggiante.

In questo articolo analizziamo le disposizioni relative allo spettacolo viaggiante contenute nelle leggi regionali di Piemonte, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria

Altre Regioni stanno lavorando per emanare norme regionali specifiche, come il Veneto e la Lombardia, ma quello che presentiamo è il quadro normativo vigente.

Testo: Maurizio Crisanti

Piemonte: lo spettacolo viaggiante

nella legge regionale n. 11/2018

Con la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11, la Regione Piemonte ha adottato un testo organico in materia di cultura, che raccoglie e coordina le disposizioni relative ai beni, alle attività culturali e allo spettacolo. La norma, dal titolo “Disposizioni coordinate in materia di cultura”, rappresenta una cornice ampia, ambiziosa e coerente con le politiche europee in materia di sviluppo culturale. Tuttavia, l’attenzione riservata a una forma di spettacolo popolare, risulta piuttosto marginale. La Regione elabora un Piano triennale di interventi destinati a molteplici forme e luoghi di spettacolo, ma non dispone specifici interventi a beneficio dello spettacolo viaggiante.

Un inquadramento culturale generale, ma non operativo

Nel testo della legge piemontese, lo spettacolo in generale è trattato in un’ottica sistemica, come parte integrante delle attività culturali e artistiche. L’articolato valorizza la produzione, la circuitazione e l’innovazione artistica (art. 2, lett. f), riconoscendo esplicitamente il ruolo degli artisti, delle imprese culturali e delle professionalità coinvolte. Interessante, anche se di non semplice applicazione, il richiamo alle aree comunali e alla semplificazione amministrativa, tuttavia, lo spettacolo viaggiante non è fatto oggetto di interventi né accede a fondi, a differenza delle altre forme di spettacolo. Questo l’articolato:

L.R. n. 11/2018 - Art. 32.

(Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d’arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) attività circense, intesa come quella svolta da un’impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all’interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale; c) attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un’impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso o in parchi di divertimento. … omissis…

4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l’insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l’integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza. 5 Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Lazio: La legge regionale n. 15/2014 e il regolamento attuativo

Lo spettacolo viaggiante trova nella Regione Lazio un riconoscimento normativo significativo, sia nella Legge Regionale n. 15 del 29 dicembre 2014, intitolata “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, sia nel Regolamento attuativo n. 16 del 5 agosto 2019, modificato dal Regolamento n. 6 del 25 marzo 2025.

La L.R. n. 15/2014 adotta una definizione ampia di spettacolo dal vivo, che comprende le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera o), menziona esplicitamente il sostegno “allo sviluppo delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti e degli artisti di strada” tra gli ambiti di intervento regionale. Il testo sottolinea l’importanza di queste forme di spetta-

colo nel promuovere l’inclusione sociale e nel valorizzare il patrimonio culturale del territorio, riconoscendo il loro ruolo nell’arricchire l’offerta culturale regionale, soprattutto nelle aree interne e montane. La legge regionale prevede un sostegno ai comuni per la realizzazione o riqualificazione di spazi per lo spettacolo viaggiante.

Strumenti di sostegno nel Regolamento n. 16/2019 e successive modifiche

Il Regolamento n. 16/2019, adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della L.R. n. 15/2014, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi allo spettacolo dal vivo. L’articolo 3 del regolamento elenca gli ambiti di intervento, tra cui progetti triennali di attività circensi e degli artisti di strada (art. 3, comma

1, lettera b, punto 2), ma non . Recentemente è stato introdotta la possibilità di sostenere progetti annuali di grandi eventi di spettacolo dal vivo, introdotti con il Regolamento n. 6/2025, aventi ad oggetto, tra l’altro, lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni. Anche in questo caso, gli enunciati della legge regionale e del regolamento devono trovare ancora concreta attuazione, attraverso il coinvolgimento degli esercenti nel richiedere una concreta attuazione di quanto disposto dalla normativa.

Abruzzo: riconoscimento culturale e strumenti di sostegno

Lo spettacolo viaggiante trova nella disciplina emanata dalla Regione Abruzzo un riconoscimento normativo significativo, sia nella Legge

Regionale n. 20 del 21 aprile 2023, intitolata “Disciplina del sistema culturale regionale”, sia nel relativo Piano triennale degli interventi in materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché delle attività culturali e dello spettacolo.

La L.R. n. 20/2023 adotta una definizione ampia delle attività culturali, riconoscendo esplicitamente il ruolo dello spettacolo viaggiante, con l’articolo 58, intitolato “Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante”, afferma che la Regione riconosce a queste attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica. Questo riconoscimento formale è significativo: considera lo spettacolo viaggiante non solo come fenomeno economico, ma anche come espressione culturale da preservare.

Strumenti di programmazione e sostegno nel Piano triennale

Il Piano triennale degli interventi, previsto dall’articolo 8 della stessa legge, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso cui la Regione stabilisce gli indirizzi strategici della politica culturale. L’Abruzzo stanzia annualmente alcuni milioni di euro per le attività di spettacolo finanziate dal FNSV. Nei contributi assegnati non figurano tuttavia esercenti dello

spettacolo viaggiante. Anche in questo caso è opportuno rivendicare attenzione per lo spettacolo viaggiante, in quanto beneficiario del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Ecco il testo della legge regionale: L.R. n. 20/2023 – Art. 58 (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) l’arte di strada, intesa come qualsiasi forma d’arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) l’attività circense, intesa come quella svolta da un’impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all’interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) l’attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un’impresa

mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all’aperto od al chiuso, od in parchi di divertimento.

… omissis …

4. I Comuni devono tenere conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1, e favoriscono l’insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l’integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza.

5. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Campania: programmazione e concreto sostegno allo spettacolo viaggiante

La Legge Regionale n. 6 del 15 giugno 2007 della Campania rappresenta un pilastro normativo per la promozione dello spettacolo, riconoscendo ogni forma di espressione artistica, inclusi gli spettacoli viaggianti, come fondamentali per la cultura regionale. La legge inquadra lo spettacolo viaggiante tra le attività di spettacolo meritevoli di sostegno, equiparandolo a teatro, musica, danza e cinema. Questo riconoscimento istituzionale è significativo, poiché storicamente il settore ha spesso ricevuto minore attenzione rispetto ad altre forme di spettacolo. In particolare l’articolo 8 della legge citata prevede il sostegno per “lett. E. Settore spettacolo viaggiante: 1) attività di spettacolo viaggiante; 2) attività promozionali; 3) attività assistenziali ed educative”.

Il programma di finanziamenti regionali istituisce un Registro regionale degli operatori e un fondo specifico per lo spettacolo viaggiante, destinato a sostenere attività con comprovata storicità e qualificazione professionale. La Regione Campania, attraverso la Legge n. 6/2007 e il relativo programma di finanziamenti, dimostra un impegno concreto nel valorizzare lo spettacolo viaggiante, sviluppato in accordo con i rappresentanti degli esercenti. Si tratta di un caso esemplare in cui l’attività dell’ANESV regionale e l’accordo a livello politico hanno

portato a forme di sostegno annuale, concrete ed efficaci per le imprese del settore.

Basilicata: legge di settore e sostegno

La Legge Regionale n. 37/2014 della Basilicata riconosce e valorizza tutte le forme di spettacolo, lo spettacolo viaggiante come componente essenziale del panorama culturale regionale. Attraverso strumenti normativi e finanziari, la Regione si impegna a sostenere e promuovere queste forme artistiche, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, come previsto dalla legge regionale n. 37 del 12 dicembre 2014, intitolata “Promozione e sviluppo dello spettacolo”.

Secondo l’articolo 3 della legge, lo spettacolo dal vivo comprende tutta la gamma di espressioni artistiche, tra cui le attività circensi e lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni. La Regione Basilicata si impegna a sostenere queste attività per garantire una distribuzione equilibrata e qualificata dell’offerta culturale sul territorio. L’articolo 11 della legge istituisce l’Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo, suddiviso in due sezioni: Sezione A: Operatori riconosciuti dal Ministero della cultura e Sezione B: Operatori non riconosciuti dal MIBACT. Entrambe le sezioni includono settori come teatro, musica, danza, cinema, spettacolo viaggiante e circense. Per essere ammessi all’Albo, i soggetti devono avere sede legale e operativa nel territorio regionale e possedere i requisiti previsti dal regolamento specifico. È previsto anche un sostegno finanziario attraverso una programmazione triennale dello spettacolo, con piani che stabiliscono le finalità generali, le priorità tra le diverse iniziative e le modalità operative per l’interazione tra enti locali e operatori.

Puglia: albo regionale e interventi di sostegno

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n. 6 del 4 febbraio 2004 recante “Norme in materia di spettacolo e attività culturali” e il Regolamento attuativo del 2017 ha introdotto una disciplina organica per il settore dello spettacolo. All’interno di questa normativa, uno spazio specifico è riservato allo spettacolo viaggiante, riconosciuto come parte integrante del patrimonio culturale e popolare pugliese. La legge regionale interviene anche sulle caratteristiche delle aree destina-

te allo spettacolo viaggiante dalle amministrazioni comunali. Viene inoltre istituito un albo regionale delle imprese che esercitano attività di spettacolo viaggiante. La Regione può concedere contributi finanziari alla categoria, secondo una programmazione triennale attraverso il FURS, Fondo unico regionale per lo spettacolo, privilegiando i soggetti ammessi ad accedere al FNSV del Ministero della cultura.

Negli ultimi anni sono stati erogati agli esercenti pugliesi contributi quali forme di ristoro nel periodo della pandemia e successivamente, attraverso il meccanismo degli avvisi pubblici, contributi a sostegno delle attività.

Calabria: la legge più recente

La Regione Calabria ha compiuto un passo significativo nel riconoscimento e nella promozione dello spettacolo viaggiante con l’approvazione della Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2024, intitolata “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”. Questa normativa rappresenta un importante strumento per valorizzare una tradizione culturale radicata nel territorio e per sostenere un settore economico composto prevalentemente da imprese familiari. La norma riconosce lo spettacolo viaggiante come espressione della cultura popolare e strumento di aggregazione sociale, promuovendone lo sviluppo. Vengono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle allestite mediante attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, conformemente a quanto previsto dalla legge nazionale n. 337 del 1968. Per garantire un supporto mirato, la legge prevede l’istituzione di un elenco regionale de-

gli operatori dello spettacolo viaggiante, gestito dalla struttura regionale competente. La Regione Calabria, nell’ambito della programmazione in materia di turismo e cultura e nei limiti delle risorse disponibili, può sostenere gli operatori iscritti all’elenco attraverso diverse iniziative: supporto per attività innovative, ricerca e sperimentazione di nuove tecniche di intrattenimento, sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante, promozione di iniziative culturali, come conferenze, mostre, convegni e interventi coordinati con il mondo della scuola, contributi per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari e attrezzature, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La Regione definirà le tipologie di spese ammissibili, i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

Sicilia: dal 2024 sostegno

attraverso il FURS

La legge regionale 2 aprile 2024, n. 7 recante ‘Disposizioni urgenti in materia di turismo, spettacolo, attività produttive, formazione, enti locali e trasferimenti ad enti’ ha recentemente modificato la legge regionale 7 maggio 2015, istitutiva del Fondo unico regionale per lo spettacolo, prevedendo finalmente che l’ 1% del FURS, pari a circa 65.000 euro, sia destinato allo spettacolo viaggiante. Si tratta di una somma del tutto insufficiente in una regione che vede impegnate centinaia di aziende del settore, ma se non altro è l’avvio di un processo di attenzione a questa forma di spettacolo popolare importante nelle tradizioni siciliane.

Conclusioni

Quattro casi di buone pratiche, in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dimostrano che è possibile ottenere considerazione per le attività di spettacolo viaggiante attraverso un lavoro di relazioni istituzionali a livello di enti locali, guidato dalle organizzazioni di categoria di settore. I fondi messi a disposizione da ciascuna delle Regioni che li hanno previsti superano spesso, e di molto, lo stanziamento del Fondo Nazionale per Lo Spettacolo dal Vivo, che attualmente destina allo spettacolo viaggiante circa 1,5 milioni di euro, degli 8 disponibili, principalmente per l’acquisto di nuove attrezzature.

Mancano all’appello molte Regioni, nelle quali le imprese dello spettacolo viaggiante che operano in forma itinerante o stabile sono numerose. Altre leggi regionali hanno invece enunciato lo spettacolo viaggiante tra le forme di spettacolo di interesse regionale, ma si sono fermate a indicazioni di principio, alle quali non sono seguite forme di incentivazione e sostegno effettivo. Anche in questo caso va potenziata l’attività sindacale a livello locale.

Certamente il settore è chiamato a interfacciarsi con l’Ente locale, individuando gli interlocutori e rivendicando attenzione e sostegno per que-

sta forma di spettacolo popolare che rende più belle le tradizionali feste popolari e più sicuri gli spazi verdi cittadini. che ospitano parchi giochi. C’è molto da fare in altre Regioni, ma i risultati ottenuti in alcune di esse permettono non solo di essere ottimisti, ma inducono a rilevare che, inaspettatamente, le Regioni possono sostenere l’attività con misure regolatorie e sostegno assai più efficace di quelle acutamente previste dalla legge 337/1968 - dunque prima dell’insediamento dei primi Consigli regionali, avvenuto nel 1970 - ma rese scarsamente efficaci dalla successiva scarsa attenzione del mondo politico e istituzionale.

Le potenzialità della competenza concorrente tra Stato e Regioni per il rilancio dello spettacolo viaggiante

Lo spettacolo viaggiante, regolato dalla storica, ma sempre attuale legge n. 337 del 1968, rappresenta una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare italiana. Tuttavia, l’impianto normativo che regola questo settore, sebbene lungimirante per l’epoca, mostra oggi i segni del tempo e necessita di una rilettura alla luce dell’attuale assetto costituzionale, in particolare per quanto riguarda la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di spettacolo.

La Legge n. 337/1968: punto di arrivo e di partenza

La Legge 337/1968 ha avuto il merito di riconoscere per la prima volta “la funzione sociale dello spettacolo viaggiante”, tutelandone la dignità e prevedendo forme di sostegno anche da parte degli enti locali. Tuttavia, in assenza di un aggiornamento organico, la normativa oggi risulta ancorata a un contesto socioeconomico e amministrativo radicalmente mutato. Questo è particolarmente vero dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), che ha introdotto la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materie come la valorizzazione dei beni culturali e lo spettacolo.

La competenza concorrente: un’opportunità da cogliere

Nel nuovo assetto costituzionale, allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, mentre le Regioni possono legiferare in dettaglio secondo le specificità territoriali. Questo apre uno spazio importante per il rilancio delle attività di spettacolo viaggiante su base regionale, integrando le linee guida statali con misure locali più flessibili e aderenti ai bisogni reali degli operatori.

In questo numero della rivista riportiamo un dossier sulla disciplina regionale vigente, che in

Testo: Maurizio Crisanti

alcuni casi virtuosi ha previsto forme di semplificazione e sostegno a queste attività di spettacolo popolare. Sono numerose le Regioni, alcune delle quali hanno un impatto determinante sull’economia del Paese, che non hanno ancora legiferato. Vediamo dunque quali opportunità sono offerte dalla competenza delle Regioni:

Piani regionali per la promozione dello spettacolo viaggiante, che potrebbero sostenere circuiti itineranti, favorire l’utilizzo delle aree tradizionali e sostenere la riqualificazione degli spazi occupati dai luna park;

Semplificazione amministrativa, con l’adozione di regolamenti su base regionale che rendano più agevole l’ottenimento delle autorizzazioni, riducendo i tempi e armonizzando la disciplina di centinaia di diversi regolamenti comunali;

Integrazione con il turismo e le politiche giovanili, attraverso bandi regionali che finanzino spettacoli itineranti nelle aree interne o a vocazione turistica, favorendo anche il ricambio generazionale tra gli operatori col sostegno a nuove imprese;

Tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale, riconoscendo il valore storico e culturale delle attrazioni e delle tradizioni legate al

Rimini: nuovo regolamento comunale per circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimento

La giunta comunale ha ricevuto in marzo l’incarico di individuare nuove aree idonee ad accogliere circhi e spettacoli motoristici, vista la futura indisponibilità dello spazio attualmente situato in via Verenin Grazia, destinato al progetto del nuovo polo scolastico “Fai Bene”.

Durante la prima commissione consiliare, è stato espresso parere favorevole per l’approvazione del nuovo regolamento che disciplina attività come spettacoli viaggianti, parchi giochi e circhi. L’iniziativa rappresenta un passo avanti nell’allineamento alle normative aggiornate, abrogando il precedente regolamento ormai superato. Il nuovo testo normativo abbraccia l’intero panorama delle attività elencate dal ministero competente: attrazioni itineranti, parchi tematici (tra cui acquapark, parchi avventura e scivoli d’acqua), insiemi di giostre minori, spettacoli circensi,

mondo viaggiante per ottenere maggiori tutele e garanzie sulle occasioni lavorative.

Il futuro Codice dello spettacolo

Una delle sfide principali resta oggi la mancanza di una legge quadro nazionale aggiornata che, nel rispetto delle competenze regionali, stabilisca i nuovi principi fondamentali per il settore. Una simile riforma – coordinata con la Conferenza Stato-Regioni – potrebbe aggiornare la legge 337/1968, fissando standard minimi comuni sui diritti degli esercenti e la tutela di questa forma di spettacolo popolare, lasciando un margine d’intervento alle Regioni per l’attuazione concreta degli interventi e della disciplina prevista.

La competenza concorrente tra Stato e Regioni rappresenta oggi un potenziale strumento per il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rilancio del settore dello spettacolo viaggiante. Serve però una visione condivisa, capace di far dialogare il livello centrale con le autonomie locali, superando le rigidità del passato. Solo così sarà possibile ridare centralità a un comparto che è profondamente radicato nel tessuto culturale e sociale del nostro Paese.

teatri mobili, esibizioni acrobatiche con veicoli e spettacoli di strada.

Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione di un sistema di registrazione delle attrazioni, corredato da un codice identificativo, utile a garantire maggiori standard di sicurezza per il pubblico. Il regolamento prevede anche una procedura semplificata per ottenere il parere di agibilità per manifestazioni con meno di 200 partecipanti, ambito precedentemente gestito dalla commissione comunale di vigilanza. Sono inoltre state recepite le indicazioni del servizio veterinario dell’Ausl per gli eventi che prevedono la presenza di animali, come nel caso dei circhi.

Sono stati poi aggiornati gli importi delle fideiussioni richieste, modulati in base al tipo di attrazione e alla qualità dell’area pubblica interessata. È stata anche introdotta una disciplina specifica per le performance di artisti di strada, da poco riconosciute a livello ministeriale.

Grazie al nuovo regolamento, l’autorizzazione per svolgere attività legate agli spettacoli itineranti e circensi sarà pienamente conforme alle normative in vigore, assicurando così ambienti più sicuri e regole chiare per operatori e spettatori.

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