I Fondamenti del diritto antitrust europeo - libro

Page 301

IL SISTEMA DI TUTELA ANTITRUST DISCIPLINATO DAL REG. 1/03

295

delle imprese (art. 9 reg. 1/03) 600 e la constatazione di inapplicabilità (art. 10 reg. 1/03). Riguardo alla prima modalità con cui il reg. 1/03 riduce l'attività repressiva della Commissione (cioè il potere di non pervenire a decisioni di merito per ogni denuncia ad essa presentata) due sono le ipotesi in cui la Commissione può archiviare le denunce; cioè le ipotesi previste dall'art. 7 reg. 1/03 e dall'art. 13 reg. 1/03. L'art. 7 reg. 1/03 601 disciplina il generale potere della Commissione di archiviare le denunce ad essa presentate. Esso — così come l'art. 3(2) reg. 17/62 — prevede che "se la Commissione constata" un'infrazione all'art. 81 o all'art. 82 del Trattato, essa "può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata" (corsivo aggiunto). La mera eventualità della decisione repressiva della Commissione ("se la Commissione constata (…) può obbligare") attribuisce all'Autorità CE — già secondo la

600 L'art. 9(1) reg. 1/03 prescrive che l'Autorità CE, "qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, [essa] può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione secondo cui l'intervento della Commissione non è più giustificato". L'art. 9(2) reg. 1/03 recita: "La Commissione, su domanda o d'ufficio, può riaprire il procedimento: a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; oppure c) se la decisione si basa su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti". 601 L'art. 7(1) reg. 1/03 recita infatti: "Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata". L'art. 7(2) reg. 1/03 attribuisce la facoltà di presentare "denuncia" alle "persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesse e [a]gli Stati membri"; e non più come disciplinato dall'art. 3 reg. 1762: "Sono autorizzati a presentare domanda a tal fine: a. gli Stati membri, b. le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse"; o — come ai sensi dell'art. 85 TCE — : "[la Commissione] istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio (…) i casi di presunta infrazione ai principi suddetti".


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.