La formazione continua

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infatti esonerare, anche parzialmente - determinando però contenuto e modalità - l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo, o della donna, di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; in presenza di una grave malattia o in presenza di un infortunio od altre condizioni personali; in caso di interruzione, per un periodo non inferiore a sei mesi, dell’attività professionale o per il caso di trasferimento all’estero. Infine può essere esonerato chi venga a trovarsi nelle ipotesi - preventivamente stabilite – indicate dal Consiglio nazionale forense. In merito a questo gruppo di fattispecie è da precisare che l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato, dal Consiglio dell’Ordine, limitatamente al periodo di durata dell’impedimento stesso. In tali casi opera una conseguente riduzione dei crediti formativi che l’obbligato è tenuto comunque ad acquisire nel corso del triennio. E’ stato poi stabilito che Il Consiglio dell’Ordine territoriale – oltre le fattispecie elencate - può altresì dispensare dall’obbligo formativo l’iscritto, che ne abbia fatto specifica domanda, qualora il richiedente abbia superato i quaranta anni di iscrizione all’albo. Si badi bene però che l’ anzianità d’iscrizione all’albo è solo una condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere la dispensa, totale o parziale, dall’assolvimento dell’obbligo formativo. Tuttavia anche l’esercizio di tale facoltà, da parte del Consiglio dell’Ordine, è discrezionale in quanto anche per tali casi l’esercizio del potere di dispensa da parte dell’Ordine deve, innanzitutto, essere motivato, in relazione a quello che è il settore di attività del richiedente, nonchè della quantità e della qualità dell’attività professionale dallo stesso svolta. E’ stato, infatti, ritenuto utile, in sede di previsione normativa, la tutela di tali posizioni soggettive al fine di venire incontro alle esigenze di quanti hanno raggiunto una certa età anagrafica e che, quindi, di conseguenza, possono avere una qualche difficoltà ad adempiere compiutamente l’obbligo formativo. E’ tuttavia subito qui da precisare, però, che il principio, sotteso alla previsione di questa dispensa, non deve essere inteso in un senso che potrebbe essere in conflitto con la ratio che la normativa sulla formazione continua si prefigge in quanto, a ben intendere, è proprio nei confronti di coloro che hanno maturato una rilevante età anagrafica che maggiormente potrebbe essere considerata necessaria l’esigenza dell’aggiornamento professionale. In tali casi infatti il relativo bagaglio culturale e professionale del vecchio iscritto, potrebbe essere ancorato a vetuste o, comunque, datate concezioni non in linea con le novità e gli sviluppi del sapere professionale come si è innanzi rilevato anche in vista di quelle che sono state le profonde modifiche introdotte dalla legislazione negli untimi venti anni. Ed è proprio in relazione a ciò che si è ritenuto utile – al fine di non tradire lo spirito della formazione - inserire, accanto alla previsione della facoltà di dispensa per chi abbia superato quaranta anni di iscrizione, il preciso riferimento alla necessità che la relativa decisione, di esonero, sia assunta dal


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