ipcm 46 (luglio-agosto 2017) - Versione italiana

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STANDARD & LEGISLATION - UCIF Informs

REACH: aggiornamento elenco sostanze soggette ad autorizzazione Marcello Zinno

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UCIF - Unione Costruttori Impianti di Finitura, Milano

a Commissione Europea ha pubblicato l’aggiornamento dell’Allegato XIV del regolamento REACH contenente la lista delle sostanze soggette ad autorizzazione. L’aggiornamento prevede l’aggiunta di dodici nuove sostanze, di cui otto sono classificate tossiche per la riproduzione, due hanno proprietà cancerogene e PBT/vPvB e due sono interferenti endocrini. Dopo questo nuovo aggiornamento, le SVHC riportate nell’Allegato XIV ammontano a 43. Si ricorda che le sostanze citate nell’allegato XIV del regolamento REACH non possono essere immesse sul mercato né utilizzate dopo una certa data, a meno che non venga concessa l’autorizzazione per un uso specifico, dimostrando, inoltre, che tale uso avviene in condizioni di sicurezza. Esistono però altre sostanze non ancora trattate ufficialmente all’interno dell’elenco del REACH ma sotto osservazione. Un esempio è il biossido di titanio, composto chimico che si presenta sotto forma di polvere cristallina incolore, tendente al bianco. La tua formula chimica è TiO2 e, in natura, è presente in 5 forme cristalline diverse: il rutilo, l’anatasio, la brookite e i due polimorfi di altissima pressione (per impatto da meteoriti) akaogiite e TiO2 II, che possono essere colorate a causa di impurità presenti nel cristallo. Si tratta di una sostanza usata principalmente come pigmento bianco nelle vernici, nelle materie

plastiche e nel cemento da costruzione e come opacizzante per le vernici colorate; per tale ragione, viene anche comunemente chiamato “bianco di titanio”. Il giorno 9 giugno il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha reso noto il proprio parere sulla proposta di classificazione del biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, presentata dalla Francia a maggio 2016. Il RAC ha concluso che le prove scientifiche disponibili sono insufficienti a classificare il biossido di titanio come cancerogeno di tipo 1B, ma consentono la classificazione della sostanza come sospetta di provocare il cancro per via inalatoria (categoria 2).

La tipologia di classificazione identificata dal RAC avrà impatti sicuramente minori rispetto a quella, più restrittiva, proposta originariamente dalla Francia; resta tuttavia opportuno svolgere i necessari approfondimenti con riferimento alle diverse filiere industriali coinvolte nella produzione e/o utilizzo della sostanza per valutare l’impatto della eventuale classificazione nella categoria 2. Il parere del RAC sarà formalizzato dall’ECHA nel mese di settembre, discusso a livello politico dal CARACAL (Comitato delle Autorità competenti REACH e CLP) e, infine, trasmesso alla Commissione Europea per la decisione finale, che produrrà i suoi effetti solo successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE.

international PAINT&COATING magazine - JULY/AUGUST 2017 - N. 46

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