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consulenza legale
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Privacy: è importante la verifica ed attualizzazione costante dei processi implementati
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Obblighi delle aziende. Il regolamento europeo sulla protezione dei dati 679/2016 (in sigla RGPD o GDPR) è in vigore già dal 25 maggio 2018 sull’intero territorio dell’U nione europea, regolamentando in maniera unitaria la tutela dei dati personali. L’attuazione del regolamento è legata ad una serie di obblighi in capo ai titolari del tratta mento, il cui mancato rispetto può comportare pesanti sanzioni.
Cosa occorre fare? Non è sufficiente procedere con un primo adeguamento dei propri documenti e processi aziendali, in quanto le disposizioni implementate devono essere continuamente verificate ed all’occorrenza aggiornate ed adeguate. Ovviamente l’adeguamento è necessario in caso di modifica della norma tiva, però lo è anche in caso di variazioni interne all’azienda, che comportano ad esempio nuove elaborazioni di dati personali. Si raccomanda di verificare periodicamente la completezza di tutta la documentazione correlata alla privacy. È altresì necessario verificare regolarmente i vari processi aziendali, per adeguare i documenti correlati, ove necessario. È molto importante sensibilizzare i propri dipendenti e formarli adeguatamente. Infi ne appare opportuno rinviare al criterio della minimizzazione dei dati. Vanno raccolti solamente i dati necessari al raggiungimen to del fine stabilito. È consigliabile controllare regolarmente i dati personali raccolti, verificandone la necessità di conservazione.
Pesanti sanzioni in caso di violazioni del regolamento In questi ultimi mesi le sanzioni previste in caso di violazioni del regolamento sulla protezione dei dati sono state inasprite in tutta Europa. È perciò importante che le aziende si attengano a tutte le disposizio ni vigenti, informandosi regolarmente su eventuali novità in materia e se del caso adeguandosi in tempi rapidi.
La consulenza legale dell’Unione propone ai propri associati consulenze individuali in materia di privacy.
Jasmin Lumetta, capoarea consulenza legale, T 0471 310 422, jlumetta@unione-bz.it
Offerta di conciliazione stragiudiziale

Alcuni chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro
Per ridurre il contenzioso giudiziale, con la riforma del Jobs Act il legislatore ha, tra le altre cose, introdotto anche una nuova forma di conciliazione stragiudizia le al fine di facilitare la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di licenziamento per i lavoratori nuovi assunti a cui si applica la disciplina delle cosiddette tutele crescenti.
Offerta di conciliazione. Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 23/2015 il datore di lavoro può pro porre al lavoratore una conciliazione in una delle sedi protette (vedi art. 2113 c.c., art. 76 D.Lgs. 276/2003), offrendogli, entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ossia 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, una determinata indennità mediante consegna di un assegno circolare. L’ammontare della predetta indennità è pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il cal colo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comun que non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità. Per le aziende fino a 15 dipendenti l’ammontare dell’indennità è dimezzato e comunque in misura non in feriore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità. L’importo dell’assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
In ogni caso, anche qualora il dipendente decida di accettare l’offerta economica proposta dal datore ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 23/2015, si ritiene comunque possibi le riconoscere al lavoratore il trattamento indennitario della NASPI. licenziamento, ossia nel termine perentorio dei 60 giorni ma, una volta accettata dal lavoratore, può essere formalizzata anche in tempi successivi, in una delle sedi pro tette individuate dal legislatore. Secondo la predetta nota infatti, “a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame”.
Chiarimenti dell’INL. Con la nota n. 148 del 2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro, in risposta a un quesito posto da un Ispet torato territoriale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta concilia tiva. Secondo l’Ispettorato nazionale, vista la ra tio dell’istituto volto a deflazionare il carico giudiziario esistente in materia attraverso la soddisfazione degli interessi dei lavora tori, la risposta sembrerebbe essere positiva. L’offerta pertanto deve avvenire entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
Avv. Sabine Mayr, capoarea diritto del lavoro e servizi sindacali, T 0471 310 559, smayr@unione-bz.it
A metà febbraio, la Giunta provinciale ha introdotto il nuovo apprendistato per addetto qualificato alle paghe. Di conse guenza, a partire da marzo, è possibile una formazione duale nell’ambito delle attività professionali oggetto di apprendistato an che per questo specifico profilo. Questo modello di formazione duale è rivolto a giovani adulti che, dopo una formazione base, vogliono approfondire le proprie conoscenze in un dato ambito professionale alternando lavoro e scuola. I relativi contratti di apprendistato vengono offerti anche dall’ufficio personale delle associazioni – Unione compresa. L’addetto qualificato alle paghe esegue autonomamente i calcoli delle paghe e ha le necessarie conoscenze giuridiche. I moduli teorici per questo profilo professio nale vanno frequentati presso la scuola professionale provinciale per il commercio e la grafica “Gutenberg” di Bolzano.
paghe@unione-bz.it
Contributi ridotti per i lavori stagionali
Buone notizie. La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha introdotto un’importante novità in materia di contratti stagionali in provincia di Bolzano relativamente al contributo addizionale NASPI. Dal 1° gennaio 2020, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, in Alto Adige, di attività stagionali definite dai contratti collettivi na zionali, territoriali e aziendali, siano esclusi dall’applicazione dell’ordinario contributo addizionale NASPI (1,4 per cento sull’imponibile previdenziale) nonché dal contributo incrementale in caso di rinnovo del contrat to a termine (0,5 per cento per ciascun rinnovo). L’Unione e le organizzazioni sindacali pro vinciali già in data 21 giugno 2019 hanno sottoscritto l’apposito protocollo aggiuntivo all’Accordo integrativo territoriale per la de finizione delle attività stagionali. Pertanto anche i contratti a termine stipulati per mo tivi stagionali ai sensi del predetto accordo sono esonerati dal versamento del contributo aggiuntivo. La novità è di particolare rilevanza, in quanto vale esclusivamente per la provincia di Bolzano e viene superata la limitazione, secondo la quale l’esenzione si applica soltanto per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività sta gionali di cui al DPR n. 1525/1963.
INFO
B Indice Istat dei prezzi al consumo necessario per l’aggiornamento del canone di locazione della legge 392/78. - La variazione nazionale gennaio 2019 – 2020 è pari a più 0,5% (75% = +0,375). - La variazione a Bolzano gennaio 2019 – 2020 è pari a più 1,2% (75% = +0,9).
B L’indice di rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato in gennaio è 0,271341.
smayr@unione-bz.it