il Foglio RMC Anno II numero 3

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VI.ENERGIA -

SETTORE

IMPIANTI TERMICI

I L F OGLIO RMC

ANNO 1I, NUMERO II APRILE - MAGGIO GIUGNO 2009

Supplemento gratuito alla rivista EcoEnergia. Informazione riservata ai professionisti iscritti al Registro dei Manutentori Convenzionati IL PUNTO

L’aspetto sanzionator io del controllo impianto ter mici. In questo numero:

• Il punto - Le sanzioni nell’ambito del controllo impianti termici. • News - D.P.R. 59/09: il primo decreto attuativo del D.Lgs 192/05. • CIT - Il doppio ciclo di incontri di Aprile e Giugno. • Scambiatore di opinione Il quesito del manutentore.

Il percorso seguito in ambito del controllo impianti termici in provincia di Vicenza è sicuramente da considerarsi costruttivo. E’ opportuno tornare a parlare di sanzioni. Il controllo degli impianti è, infatti, prima di tutto un obbligo di legge e, come tale, prevede delle sanzioni per quanti non lo rispettano. La normativa che regolamenta la conduzione degli impianti termici, ai fini del contenimento dei consumi come oggi la conosciamo, parte oramai più di diciotto anni fa, con la legge 10/91. Il DPR 412 del ’93 ci ha fornito un regolamento dettagliato sulla conduzione degli impianti; il DPR 551 del ’99 ha, tra l’altro, introdotto il modulo H (ora G, a cui si è aggiunto il modulo F), necessario per l’autodichiarazione di corretta conduzione, da far pervenire all’Ente di controllo. Con il D.lgs 192/05, come

modificato dal D.lgs 311/06, siamo giunti ad una situazione che è quella che attualmente regolamenta gli obblighi per tutti i soggetti: utenti, ditte di manutenzione, Ente pubblico. Ed ecco che, all’articolo 7, comma 1 del suddetto D.Lgs 192, leggiamo che il conduttore deve mantenere in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Ai tecnici addetti alle manutenzioni si riferisce invece il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale, intervenendo presso gli impianti, hanno l’obbligo di operare secondo la “regola dell’arte” e di compilare un rapporto di controllo tecnico (modulo “G” o “F”), che va firmato dal tecnico e dal responsabile dell’impianto per presa visione. L’articolo 15 prevede le sanzio-

ni amministrative sia per l’utente che per il professionista, nel momento in cui non si attengono alle disposizioni citate. In particolare al comma 5 si legge che il conduttore che non ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. E al comma 6 è previsto che l’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera del commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

NEWS

D.P.R. 59/09: il pr imo decreto attuativo del D.Lgs 192/05 Abbiamo dovuto attendere tre anni e mezzo, e finalmente è arrivato il primo decreto attuativo del D.Lgs. 192/05: il D.P.R. 59/09, entrato in vigore il 25 giugno 2009. Si parla chiaramente anche di impianti termici. In particolare salta subito all’occhio il brevissimo articolo 5. In massima sintesi si afferma che il regime transitorio per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, diventa permanente. Confer-

mati dunque gli art. 7 e 9 del decreto 192, l’allegato L, e il D.P.R. 412/93, con le modifiche già apportate. Ma ci sono alcune novità: in particolare al comma 9 viene data una precisa preferenza, nel caso di ristrutturazioni di edifici con più di 4 unità abitative e in ogni caso con potenze installate pari od oltre a 100 kW, al mantenimento degli impianti centralizzati, laddove esistenti. Non una semplice preferenza, in realtà, poiché per installare

impianti autonomi in sostituzione di centralizzati è necessario indicare in un’apposita relazione, le cause tecniche o di forza maggiore che hanno impedito il mantenimento dell’impianto centralizzato. Analogamente si legge al comma 10 che, in caso di installazione o ristrutturazione dell’impianto termico per gli edifici con più di 4 unità abitative, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente

possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per ogni singola unità abitativa. Ancora, gli eventuali impedimenti tecnici devono essere evidenziati in modo analogo al precedente. Si consiglia di scaricare il decreto, anche dal sito di Vi.energia, (sezione Controllo Impianti Termici, Documentazione e modulistica) per prendere visione di queste ed altre novità.


CIT - CONTROLLO IMPIANTI TERMICI

Il doppio ciclo di incontr i di Apr ile e Giugno Saranno stati gli argomenti trattati, sarà stata la competenza dei relatori. Sta di fatto che gli ultimi incontri RMC hanno registrato un grado di soddisfazione davvero elevato. Dal punto di vista dell’organizzazione fa senza dubbio piacere aver registrato una media di oltre 70 partecipanti ad ogni serata. Facciamo seguire una rapidissima sintesi dei contenuti affrontati nelle due serate, invitando le ditte a scaricare dal forum RMC la documentazione completa degli incontri (l’indirizzo è

ESEMPI DI IMPIANTI TERMO- ESEMPI DI IMPIANTI CEN- rinnovabili per le nuove installaTRALIZZATI DEL FUTURO zioni: l’opportunità del solare AUTONOMI DEL FUTURO

Apparecchi a condensazione con impianti esistenti con tradizionali radiatori: elevate efficienze ai bassi carichi nelle stagioni intermedie. Installazioni in cascata, curve di funzionamento e gestori di cascata, modularità, funzionamento ai cariPATENTINO DI ABILITAZIO- chi parziali. Contabilizzazione del calore, gestione in remoto NE ALLA CONDUZIONE Per gli impianti al di sopra dei dell’impianto. Scelta dei bolli232 kW è richiesto per il con- tori. Obbligatorietà delle fonti duttore dell’impianto il patentino, con due gradi di abilita- SCAMBIATORE DI OPINIONE http://www.rmc.vi.it/forum/) zione, rilasciato dall’ispettorato PRIME ANALISI D.M. 37/08 Il quesito del Requisiti di abilitazione. Obbli- del lavoro. go di progetto per tutti gli im- PREVENZIONE INCENDI manutentore pianti, da parte del responsabile CT fino a 116 kW il progettitecnico della ditta, dove con- sta esegue il progetto ed a fine D. Se sono momentaneasentito. Il limite oltre il quale lavori il direttore lavori attesta mente sprovvisto di bollini, come mi comporto con il deve essere redatto il progetto la rispondenza della centrale cliente? dell’impianto gas da un proget- termica. Dai 116 kW si esegue R. E’ chiaro che qualsiasi procetista è stato portato da 35 a 50 progetto, lo si presenta al locadura per regolarizzare la posiziokW. Introduzione della dichia- le comando dei Vigili del Fuoco ne degli oneri, in assenza di imrazione di rispondenza per gli per l’approvazione, ed al ter- mediata applicazione del Bollino impianti per cui dichiarazione mine dei lavori si presenta do- Verde, risulta piuttosto contordi conformità non sia stata pro- manda di omologazione per il ta. Riceviamo di tanto in tanto dotta o non sia più reperibile. rilascio del C.P.I. (Rinnovo telefonate di utenti che avrebbeogni 5 anni). Separazione loca- ro preferito non dover seguire UNI CIG 7129/2008 Riorganizzazione della fonda- li: caratteristiche REI. Accessi un tortuoso giro di pagamenti di mentale norma sugli impianti a alla centrale termica, aperture bollettini, invio di lettere e telefonate di conferma, per via del gas in 4 sezioni. Precise defini- di aerazione. zioni, tra l’altro, di locale uso APPARECCHI SOTTO PRES- fatto che il proprio manutentore di fiducia non ha potuto consebagno, aerazione, ventilazione. SIONE - PRATICHE ISPESL Nuove restrizioni o concessioni Per gli impianti al di sopra dei gnargli direttamente, come conimpiantistiche. Applicazione 35 kW, con liquidi in pressio- suetudine, il Bollino Verde. Questo per dire quanto sia apdella UNI CIG 7129/08 o della ne, permane l’obbligo della prezzato questo servizio fatto dal UNI CIG 7129/01 in attesa del denuncia e dell’omologazione manutentore, per via della semdelle installazioni. Da 35 kW a recepimento legislativo. plicità dal punto di vista 116 kW, Progetto con appro- dell’utente. Si ricorda infatti che DIRETTIVA 2005/32/CE Futuro sistema di certificazione vazione e prima omologazione non a caso la ditta iscritta al Reche tiene conto, per quanto da parte dell’ I.S.P.E.S.L. Da gistro Manutentori Convenzioriguarda il riscaldamento, 116 kW in poi, progetto con nati si impegna a dotarsi dei dell’accoppiamento tra gli ap- approvazione e prima omologa- Bollini da consegnare ai propri da parte dell’ clienti. Sta infatti proprio nella parecchi usati e il profilo di zione I.S.P.E.S.L. e rinnovo ogni 5 “dichiarazione di impegno”, sotcarico dell’edificio da servire. anni. Molti esempi con interessanti soluzioni impiantistiche in quanto a termoregolazione, regolazione climatica ambientale di zona, abbinamento al solare termico, integrazione caldaia + solare termico + pompa di calore.

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termico. Centralizzazione del solare termico in impianti multiutenza. Accorgimenti antilegionella. In conclusione, un sentito ringraziamento ai relatori.

toscritta con l’adesione, questa visione lungimirante che aveva posto già dal 2002 il cliente/utente – e i relativi servizi resi disponibili – al centro dell’attenzione. Tuttavia, nei casi in cui il manutentore, anche per cause non a lui attribuibili, fosse momentaneamente sprovvisto di Bollini, egli potrà seguire queste semplici indicazioni. Una prima alternativa è attendere per alcuni giorni la nuova fornitura di Bollini (Vi.energia effettua invii giornalieri). I nuovi Bollini verranno quindi apposti sui relativi moduli, avendo cura di far avere al cliente la propria copia quanto prima (importante per evitare equivoci in caso di verifica). La seconda alternativa è lasciare all’utente tutto l’iter: lasciare 2 copie del modulo (copia per l’utente e copia per Vi.energia), comunicando all’utente la possibilità di pagare tramite conto corrente postale. L’utente, a pagamento eseguito, invierà copia del versamento e, insieme, un modulo G o F a Vi.energia, che a sua volta trasmetterà i Bollini (per l’utente e per il manutentore; quest’ultima copia sarà consegnata dall’utente al manutentore alla prima occasione). Visita il sito di Vi.energia: http://www.vienergia.it

Manda una e-mail di richiesta all’indirizzo: tecnico@vienergia.it

VI.ENERGIA SRL Via Europa Unita, 12 36030 Montecchio Precalcino (VI) Tel. 0445864976 - Fax. 0445339665


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