giustizia022011

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Responsabilità civile • Angelo Iannaccone

In materia di responsabilità del professionista, negli ultimi anni la giurisprudenza si è modificata in senso più favorevole al danneggiato L’avvocato Angelo Iannaccone con i collaboratori nello studio di Milano: da sinistra, gli avvocati Laura Anselmi, Maria Luisa Catano, Giuseppe Sorgente, Francesca Papetti, da destra, la dottoressa Giulia Sciacca, gli avvocati Arturo Semprevivo, Ludovico Lucchi, Giuseppe Mantovani

mento dell’assunzione dell’incarico, da cui può derivare altro titolo di responsabilità per quest’ultimo. Non si tratta solo dell’obbligo di informazione sui rischi dell’intervento, sulle possibilità di successo e sulle cure alternative, ma anche dell’obbligo di informare il cliente fin dal momento dell’assunzione dell’incarico riguardo le questioni ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi.Tale obbligo di informazione, secondo la giurisprudenza, grava ex art. 1176 2° comma c.c. anche sull’avvocato, sul notaio, sul commercialista e sul professionista in genere, che è tenuto a invitare il cliente a fornire gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse e anche a sconsigliarlo dall’iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole». Altra materia molto attuale in tema di responsabilità civile riguarda la responsabilità del produttore per i danni causati da difetti del prodotto. «Il produttore è responsabile sia nei confronti del consumatore sia nei confronti di altri imprenditori, a cui il prodotto sia stato fornito. Tale responsabilità si allarga anche ad altre figure, che sono intervenute nella catena di produzione e commercializzazione del prodotto difettoso, quali il fornitore della materia prima, l’intermediario del fabbricante/fornitore, l’importatore del bene o servizio, la persona fisica o giuridica che si presenta come produttore. Va poi ricordata l’incidenza che può avere sulla responsabilità del produttore la certificazione del sistema di qualità aziendale secondo la Uni En Iso 9001. La presenza di un sistema qualità certificato nell’azienda e la serietà dei suoi C&P • GIUSTIZIA

controlli possono, nei casi dubbi, far pendere la valutazione del Giudice a favore dell’impresa convenuta per il risarcimento del danno. Non solo, ma un’efficiente gestione di un sistema qualità aziendale certificato è importantissima nel caso in cui il danno all’utilizzatore sia stato causato, solo o anche, da un componente difettoso del prodotto fornito al produttore o assemblatore finale da un subfornitore o da un rivenditore a marchio proprio o da un importatore che possono essere chiamati in causa dal primo per diminuire o escludere la sua responsabilità nei confronti del cliente danneggiato». Ovviamente non basta avere un sistema di gestione della qualità aziendale certificato, questo deve essere gestito in modo efficiente, altrimenti la colpa del produttore è suscettibile d’essere valutata addirittura in maniera più grave. «Il Giudice può, nel caso in cui venga dimostrato che il sistema di qualità certificato non è stato utilizzato o è stato utilizzato male, anche riconoscere l’esistenza di grave imperizia e imprudenza, in quanto il produttore, proprio per la presenza di un sistema qualità certificato, era a conoscenza di tutte le azioni da intraprendere per non realizzare o limitare al minimo il rischio di prodotti difettosi, ma non ha provveduto a metterle in atto. Esistono sul mercato numerosi prodotti assicurativi a copertura di tali tipi di responsabilità, ma non può tacersi che non sempre le compagnie, nella gestione dei sinistri, dimostrano di avere piena consapevolezza delle problematiche relative, e ciò non contribuisce certo al contenimento del contenzioso in materia». 223


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