LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ: LA PRESUNZIONE DI ESTEROVESTIZIONE

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova LA RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ: LA PRESUNZIONE DI ESTEROVESTIZIONE A cura della Commissione fiscalità internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova: Cristina Rigato, Chiara Zanovello, Michele Bertolin, Erika Cucco, Cristiano Desiderà, Alice Paccagnella, Silvia Sottovia.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La definizione di residenza nel diritto interno. – 2.1 Il rapporto con le convenzioni contro le doppie imposizioni – 2.2 La sede dell’amministrazione. – 2.3 L’oggetto dell’attività. – 3. La presunzione relativa di cui all’art. 73, comma 5-bis, Tuir. – 4. Gli accertamenti fiscali in materia di esterovestizione. – 4.1 Ires. – 4.2 Ricostruzione extracontabile contabile del reddito. – 4.3 Doppia imposizione e credito d’imposta estero art. 165 TUIR. – 4.4 Irap. – 4.5 Sostituti d’imposta. – 4.5 Profili Iva. – 4.5.1 La territorialità dell’IVA e i riflessi nelle contestazioni di esterovestizione societaria. – 4.6 La notifica degli avvisi di accertamento ai soggetti esterovestiti. – 5. Il trasferimento della sede in Italia di società residenti all’estero analisi degli aspetti civilistici e tributari. – 5.1 Aspetti civilistici. – 5.2 Aspetti tributari. – 5.2.1 Residenza fiscale. – 5.2.1 Valore fiscale dei beni aziendali trasferiti. – 5.2.1 I trasferimenti di sede in Italia in materia di esterovestizione. – 5.2.2 Imposta di registro e altre imposte indirette. – 6. Principali orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale. – 6.1 Giurisprudenza comunitaria. – 6.2 Giurisprudenza nazionale. – 6.2.1 Giurisprudenza di legittimità. – 6.2.2 Giurisprudenza di merito. – 7. Prassi.

1.

Introduzione. Con il termine “esterovestizione” si intende la fittizia localizzazione della

residenza fiscale di una persona fisica o di una società all’estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo sottrarsi

agli

adempimenti

previsti

dall’ordinamento

tributario

del

Paese

di reale appartenenza 1. È chiaro, quindi, che l’espediente utilizzato dal contribuente di stabilire la propria residenza o di localizzare una determinata struttura societaria in un Paese a fiscalità privilegiata anziché in Italia è molto appetibile, in quanto ciò gli consente di sfuggire all’applicazione del criterio della worldwide taxation e, pertanto, di essere assoggettato ad una pressione fiscale meno gravosa, se non addirittura inesistente. Il concetto di esterovestizione è strettamente correlato a quello di residenza. Difatti, è esterovestito quel soggetto che, pur avendo la residenza (nel caso di persona 1

Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/02/2013 17/10/2012, n. 2869

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