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La sicurezza negli appalti e nei subappalti negli ambienti confinati (D.P.R. n. 177/2011) Riccardo Melloni (CRIS-UNIMORE) Adriano Paolo Bacchetta (Studio Consulenze Industriali www.spazioconfinato.it)

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A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica “Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica» ”

(Th. A. Edison)

Un progetto a rete per sostenere le PMI nell’attività di prevenzione

Prof. Ing. Riccardo Melloni CRIS (Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi)

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A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica «Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica» (Th. A. Edison)

Mondo delle professioni

Organi di vigilanza e di controllo

Facilitatore della Comunità di Pratica (CRIS)

Visite dirette

Analisi documentale Schede attività

Aziende omogenee per settore

Focus group

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A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica «Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica» (Th. A. Edison)

RACCOLTA DI ESPERIENZE

CRITICITA’

BUONE PRASSI

STUDENTI

COMUNITA’ DI PRATICA

C.T.S VALIDAZIONE DEFINIZIONE E SVILUPPO ATTIVITA’ LABORATORI TECNICI

SPERIMENTAZIONE

MODELLO DVR MODELLO DUVRI

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www.spazioconfinato.it Perché  scarsa conoscenza dell’esistenza di precisi riferimenti a livello internazionale e documenti specifici elaborati a livello nazionale Mission  stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di occuparsi della gestione degli interventi negli spazi confinati, e  raccogliere e condividere l’esperienza di chiunque sia portatore di reali conoscenze e interesse sull’argomento specifico elaborando azioni efficaci e proporre procedure operative da condividere Vision  network di sviluppo mediante collaborazione via Web (come i programmi open source) Strumenti  ambito di confronto per le proprie conoscenze ed esperienze nello specifico settore

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Qualche numero 20 - Associazioni/Enti hanno patrocinato gli eventi 200 - Oltre 200 partecipanti per ogni edizione 400 - Oltre 400 contatti per il convegno 1200 - Oltre 1200 iscritti al portale web 1800 - Oltre 1800 accessi/mese su www.spazioconfinato.it Roma, 4 dicembre 2013, Palazzo Confcommercio, Centro Congressi, Sala Orlandi – Prof. Ing. Riccardo Melloni / Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta


D.P.R. 177/2011 ART1 Finalità e ambito di applicazione ART2 Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati ART 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati ART 4 Clausola di invarianza finanziaria

Art.1 1) disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 2) applica zione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e negli ambienti confinati 3) articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano solo in casi di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, in aree per le quali sussiste la disponibilità giuridica dei luoghi 4) valenza criteri pregressi di verifica idoneità tecnico-professionale fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 Art. 2 1) attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati 2) condizioni per l’ammissibilità al subappalto

VALIDITA’ GENERALE SOLO SE APPALTO

Art.3 1) il datore di lavoro committente informa sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività 2) il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante 3) adozione e attuazione di una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva delle situazioni di emergenza 4) decadenza della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Art. 4 1) Clausola di invarianza finanziaria

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D.P.R. 177/2011 Art. 1 c 4 cosa: quando:

dove: come:

(*)

applicabilità criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 (*) fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di affidamento da parte del datore di lavoro committente di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3 acquisizione certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’) si noti la mancanza di riferimento ai criteri della idoneità professionale previsto dall’art. 90 c1 lettera a) (allegato XVII) sebbene nel D.P.R. 177/2011 si faccia riferimento anche a luoghi che rientrano tra quelli comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori art. 100 c1 (allegato XI) Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità

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Con una nota del 27 giugno, il Ministero del lavoro ha messo in chiaro un aspetto dell’intricata questione relativa all’applicazione del D.P.R. 177/2011, in particolare sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto. La precisazione del Ministero ribadisce che con riferimento a quanto previsto dall’art.2 comma 1, lett. C) qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità con esperienza triennale attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.lgs. n. 276/2003. Quindi non si prevede la certificazione del contratto di appalto, bensì del rapporto contrattuale che regola il rapporto di lavoro con il personale subordinato e consente all’appaltatore di impiegare manodopera con contratti diversi da quello a tempo indeterminato. La certificazione dei contratti di lavoro prevista dal D.P.R. n. 177/2011, prosegue la nota del Ministero, assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni. In questi casi, qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel D.P.R. 177/2011, è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall’art. 26, comma 1, lett. A) e sanzionata dall’art. 55, comma 5, lett. B), D.lgs. n. 81/2008).

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Considerato che il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale e il possesso dei requisiti di qualificazione, in caso di appalto quali sono le verifiche che dovrebbe avviare? Acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, inerente i lavori affidati e l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi sia del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale sia dei requisiti obbligatori (ovvero fermarsi alla mera verifica documentale) è sufficiente? Se non lo è, quale livello di verifica è necessario disporre sulla documentazione presentata? E’ opportuno avviare un percorso di qualificazione dell’impresa/lavoratore autonomo e se si, come? Quali sono le principali verifiche che è opportuno prevedere? Fino a quale livello di dettaglio è necessario spingere la verifica? Ecc………

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Cominciamo col dire che una mera verifica documentale è insufficiente: una verifica limitata alle modalità documentali non esonera infatti il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore che si dimostri professionalmente inadeguato e incompetente Dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica puntuale e dettagliata dei requisiti richiesti per poter operare (…) in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...) [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081] (…) Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.(Ministero del lavoro - Risposta a quesito del 13 luglio 2009)

Per la verifica formale, va sottolineato che il certificato della Camera di commercio deve attestare la congruenza con l'attività da svolgere (desumibile dalla voce attività svolta presso la sede principale) a quella richiesta con il contratto che affida lavori, servizi o forniture, mentre l'autocertificazione del possesso dei requisiti deve contenere il riferimento a tutti i requisiti richiesti.

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Quindi, cosa si deve verificare? Requisiti formali Dichiarazione dell’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; Dichiarazione dell’integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore Dichiarazione possesso dei requisiti tecnico-professionali (art. 26 D.Lgs. 81/08) Dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Certificato Camera di Commercio - attività congruente con l‘iscrizione DURC - rispetto delle vigenti previsioni Eventuale richiesta di subappalto - certificazione del contratto e evidenza di ottemperanza dei vari soggetti a tutti gli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011 Eventuale presenza di imprese familiari e lavoratori autonomi - certificazione del contratto (se subappalto) e evidenza di ottemperanza a tutti gli adempimenti richiesti dal DPR 177/2011, in particolare la sorveglianza sanitaria e formazione previsti dall’art.21 D.Lgs. 81/08 – DPR 177/2011 art. 2 c1 lettera b)

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Quindi, cosa si deve verificare? Formazione Tipologia documentazione attestante l’informazione/formazione/addestramento svolta - informazione/formazione generale - art.2 c1 lettera d) - addestramento uso DPI/attrezzatura/strumenti – art.2 c1 lettera e) - addestramento applicazione procedure di sicurezza – art. 2 c1 lettera f) Durata (in ore) congrua con la tipologia di argomento e il programma dichiarato Puntuale definizione degli argomenti trattati Esplicitazione dell’avvenuta verifica dell’apprendimento Identificazione della qualifica/ esperienza del docente Evidenza dell’aggiornamento della informazione/formazione - art.2 c1 lettera d) Formazione/addestramento del personale addetto all’emergenza - primo soccorso (BLS, BTLS, CRP) - antincendio - tecniche di estricazione/salvataggio da ambienti confinati Requisiti individuali addetti Esperienza superiore a tre anni – semplice dichiarazione del datore di lavoro (oppure articolata descrizione dell’esperienza pregressa sottoscritta anche dal lavoratore?) Idoneità alla mansione specifica

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Quindi, cosa si deve verificare? DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro Tipologia DPI previsti - evidenza programma di verifica e manutenzione (es. ispezione annuale imbraghi, ecc.) Tipologia strumenti previsti - evidenza programma di verifica e manutenzione (es. calibrazione annuale, ecc.) Tipologia attrezzatura prevista - evidenza programma di verifica e manutenzione (es. verifica periodica dispositivo anticaduta retrattile, tripode, ecc.) Eventuali dichiarazioni CE/ATEX Procedure Identificazione dei ruoli (capo squadra/preposto, operatore entrante, attendente, ecc.) Verifica adeguatezza e congruitĂ della procedura di lavoro/POS anche in relazione al DUVRI / PSC / PSS Verifica adeguatezza e congruitĂ della procedura di procedura di emergenza

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Art. 2 C1 lettera e) Il Decreto precisa che il soggetto qualificato «possiede» (quindi non usa in prestito o noleggia) dispositivi di protezione individuale e strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Ma quindi cosa deve «possedere» (e utilizzare in funzione dell’ambito operativo)? Art. 66 Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Idonei DPI vie respiratorie, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione Art. 121 Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza, Sistema di salvataggio, Analizzatori gas, Sistemi di ventilazione All. IV Analizzatori gas, Misuratori di temperatura, Sistemi di ventilazione, Flange cieche (o altri mezzi equivalenti), Idonei DPI vie respiratorie, Imbracature di sicurezza (e corda di tenuta), Attrezzature antiscintilla, Lampade di sicurezza, Parapetti mobili, Scale portatili a mano con ganci di trattenuta Inoltre deve dimostrare l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature. Il tutto coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Peraltro, su questo tema si può fare anche una riflessione in materia di appalti (pubblici). Il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, prevede che quando i requisiti non sono sufficienti per la partecipazione alle gare, si può ricorrere alle A.T.I. (art. 37) oppure all’Avvalimento (art. 49) L’Associazione Temporanea di Imprese è regolata secondo lo schema del mandato collettivo con conferimento dei poteri rappresentativi, per cui l’impresa mandataria capogruppo ha la rappresentanza dell’associazione temporanea, sia nei confronti del soggetto committente che di terzi, anche in veste processuale, avendone l’impresa capogruppo la legittimazione attiva ad agire ed a resistere in sede giurisdizionale ( Trib. Reggio Calabria, 3 giugno 2004). L’Avvalimento è l’istituto per effetto del quale un operatore economico sprovvisto dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione ad una gara di appalto può soddisfarli (e perciò concorrere alla gara ed eventualmente acquisire l'appalto) avvalendosi, a determinate condizioni, dei requisiti di altra impresa, definita come impresa ausiliaria, che rimane formalmente estranea al rapporto contrattuale.

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Un recente indirizzo giurisprudenziale ipotizza che quale unico presupposto per l'operatività dell'avvalimento, che il concorrente deve dare prova di disporre effettivamente, e perciò in concreto, dei mezzi dell'impresa ausiliaria di cui essa era carente (e perciò macchinari, attrezzature, personale specializzato, ecc.) (C.S. VI, 20-12-2004, n. 8145;TAR Lazio, III Ter 28-8-2006, n. 7515). E questo sulla base delle previsioni dell’art. 48

ART. 48 “Capacità tecniche e professionali” Un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, dimostrando alla P.A. aggiudicatrice che per l’esecuzione del contratto disporrà delle risorse necessarie mediante, ad es., la presentazione dell’impegno di questi soggetti (comma 3°) Si tratta quindi di capire se la mandataria nell’ATI o l’impresa che si avvale dell’apporto di terzi assolva al requisito di «possedere» le caratteristiche richieste dall’art. 2 c1

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Art.2 C1 lettera c) - personale con esperienza > 3 anni E’ necessario attuare un sistema di riconoscimento interno della sussistenza della esperienza triennale predisposto dal Datore di lavoro. Si può ipotizzare una lettera da fare sottoscrivere al Lavoratore nella quale si ripercorre brevemente il suo percorso professionale evidenziando le attività svolte negli spazi confinati. Ovvero una qualificazione tecnica degli addetti alla mansione a eseguire specifici lavori negli spazi confinati che, in analogia con quanto previsto dalla norma CEI 11/27-1, sottintenda il possesso di un insieme di qualità personali e professionali degli addetti. L’idoneità deve essere attestata e rilasciata a fronte, tra l’altro, di processi formativi, superati con esito positivo, comprensivi anche di esercitazioni teoriche e pratiche rappresentativi dei lavori da effettuare Attività formative: • le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento; • la documentazione attestante l’avvenuta frequenza di specifici corsi di formazione, con indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni teoriche e pratiche effettuate e le valutazioni finali del corso espresse dall’organizzazione esecutrice dei corsi; • la formazione svolta in ambito aziendale.

Accertamento di altri necessari requisiti della persona quali: • idoneità psicofisica; • curriculum professionale; • comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

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Art.2 C1 lettera c) - personale con esperienza > 3 anni Rimandando la definizione dei contenuti e delle modalità della formazione a un futuro accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, da emanarsi, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ha generato il proliferare di proposte di formazione dai contenuti e dalla durata più diversi. Questo è conseguente all’immediata entrata in vigore del Decreto (15 gg dopo la sua pubblicazione in GU e pertanto operativo dal 23/11/2011) e quindi dalla necessità per le aziende di acquisire il requisito di formazione richiesto dal DPR 177/2011. Quindi chi deve valutare l’effettività dell’avvenuta informazione/formazione dichiarata dall’appaltatore in fase di gara di appalto? E su quali basi si può valutare? Appare evidente che non sia adeguata la scelta di convergere semplicemente verso la somministrazione ai lavoratori di formazione "standard" e non specifica in funzione delle particolari caratteristiche operative aziendali, cosa che peraltro sembra essere la norma visti i contenuti di molti dei programmi di formazione normalmente offerti. Sarebbe invece più opportuno che le aziende, oltre a richiedere una formazione personalizzata e acquistare adeguate attrezzature (es. tripode), si dotassero di procedure di lavoro specificamente dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività e procedure di sicurezza ed emergenza specificamente studiate per essere applicate in tali ambienti. Roma, 4 dicembre 2013, Palazzo Confcommercio, Centro Congressi, Sala Orlandi – Prof. Ing. Riccardo Melloni / Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta


D.P.R. 177/2011

Art. 3 C2 – rappresentante del datore di lavoro committente

Bisogna inoltre prendere in considerazione due specifici requisiti che questo nuovo soggetto deve possedere: «adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro» «conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative»

Ovvero oltre ad aver svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), per poter svolgere la sua attività di vigilanza e indirizzo, deve disporre di specifiche competenze e conoscenze. Inoltre deve essere a conoscenza delle attività programmate, delle caratteristiche e pericoli/rischi dei luoghi in cui si svolgono le attività e delle procedure operative e di emergenza che verranno applicate.

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D.P.R. 177/2011

C’è un altro aspetto particolare da analizzare: Nel testo si diche che il rappresentante del datore di lavoro committente deve vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. E’ abbastanza singolare che si chieda al rappresentante del datore di lavoro committente di inserirsi tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di vigilanza (con particolare riferimento ai CSP / CSE / Preposti).

Inoltre l’indirizzo e il coordinamento potrebbero tramutarsi facilmente in interferenza, con l’assunzione di responsabilità riguardo la salute e sicurezza dei lavoratori dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi.

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Grazie per l’attenzione Riccardo Melloni www.cris.unimore.it riccardo.melloni@unimore.it

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