La Professione veterinaria 8-2018

Page 8

PROFESSIONE VETERINARIA 8-2018_ok 07/03/18 13:51 Pagina 8

laPROFESSIONE

8 Fisco Imposte e tasse

VETERINARIA 8| 2018

La dichiarazione IVA per l’anno 2017 Approvati i modelli del 2018. Istruzioni per la presentazione ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto di GIOVANNI STASSI Dottore Commercialista, Torino on Provvedimento protocollo n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018 sono stati approvati i modelli IVA 2018, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2017, da presentare ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. L’articolo 8 del D.P.R. 322/1998 stabilisce l’obbligo per la generalità dei soggetti passivi d’imposta, di presentare la dichiarazione annuale IVA.

C

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, che siano titolari di partita IVA. L’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno di riferimento non è stata effettuata alcuna operazione né attiva né passiva ed anche nel caso in cui sia cessata l’attività. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA: • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972) • i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (così detti contribuenti minimi) • i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dall’art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (così detti contribuenti forfetari). Si tralasciano ulteriori casi di esonero relativi a particolari settori di attività.

STRUTTURA DEL MODELLO Il modello è composto da due moduli: • il frontespizio che contiene i dati del contribuente, la firma della dichiarazione, l’eventuale visto di conformità e l’impegno alla presentazione telematica (nel caso in cui ci si avvalga di un intermediario abilitato); • un modulo, composto di più quadri (VA-VBVC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VTVX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta. Per quanto riguarda in particolare i soggetti che svolgono attività professionali i quadri da compilare sono i seguenti: • quadro VA, relativo all’attività svolta (il rigo da compilare è generalmente solo il rigo VA2 nel quale indicare il codice attività); • quadro VE, relativo alla determinazione del volume d’affari e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili; • quadro VF, relativo all’ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e alla determinazione dell’IVA ammessa in detrazione; • quadro VJ, relativo alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni (autofatture registrate sul registro IVA vendite e relative ad acquisti da soggetti non residenti o intracomunitari ed in genere ogni altra autofattura); • quadro VH, che non prevede più l’indicazione delle risultanze delle liquidazioni IVA periodiche, ma deve essere compilato qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA; • quadro VL, relativo alla liquidazione dell’imposta

annuale; • quadro VT, relativo alla separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (privati); • quadro VX, relativo alla determinazione dell’IVA da versare o dell’IVA a credito; • quadro VO, relativo alla comunicazione dell’esercizio di opzioni e revoche.

TERMINE DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018 (art. 8 DPR 322/1998). Come negli scorsi anni, la dichiarazione deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL’IVA A DEBITO L’importo dell’eventuale IVA a debito indicato nel rigo VX1 deve essere versato (solo se superiore a 10 euro) a mezzo modello F24 in una delle seguenti date: • 16 marzo 2018 senza alcuna maggiorazione • 2 luglio 2018 (scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi), maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento sopra indicato (si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24); • 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, DPR 435/2001).

NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2018 (ANNO D’IMPOSTA 2017) Con l’introduzione, dal 2017, della Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, sono state apportate alcune modifiche ai quadri VH e VL. Quadro VH - Da quest’anno il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nel caso in cui si debba correggere un mese/trimestre occorre compilare tutti i mesi/trimestri, compresi quelli che non devono essere integrati o corretti o inviati. I righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. In particolare l’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del quadro VH corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto essere indicato nella colonna 1 del rigo VP14 della liquidazione periodica IVA. I contribuenti mensili dovranno indicare al rigo VH15 il risultato della liquidazione del mese di dicembre sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali per opzione (ex art. 7 DPR 542/1999) devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12. Il rigo VH16 non va, invece, compilato dai predetti contribuenti in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre deve essere deter-

minata solo in sede di dichiarazione annuale. Nel rigo VH17 dovrà essere riportato l’importo dell’acconto dovuto. Tale importo coincide con quello indicato, o che avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 della liquidazione periodica. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: • “1” storico; • “2” previsionale; • “3” analitico - effettivo; • “4” soggetti particolari operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. La compilazione del quadro VH ha un effetto sostitutivo della comunicazione della liquidazione periodica. Compilando il predetto quadro VH e pagando la sanzione ex art. 11 comma 2-ter del Decreto Legislativo 471/97 (da euro 500 a 2.000), con ravvedimento operoso, può essere sanata l’errata liquidazione, senza che sia necessario ripresentare (o presentare) la comunicazione delle liquidazioni. Quadro VL - Anche il quadro VL del modello IVA 2018 ha subito modifiche rispetto a quello dell’anno precedente. Il quadro VL tiene conto delle nuove disposizioni legislative. Da quest’anno infatti per la determinazione dell’IVA dovuta o a credito è irrilevante la circostanza che l’imposta periodica dovuta sia stata versata oppure non lo sia stata in tutto o in parte. Gli omessi versamenti periodici dell’IVA a debito saranno infatti autonomamente riscossi dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi mediante la liquidazione periodica. Nel modello IVA 2017 il rigo VL29 (campo 1) accoglieva l’ammontare di tutti i versamenti effettuati relativi all’anno 2016 (versamenti periodici,

interessi trimestrali, acconto ed imposta versata a seguito di ravvedimento operoso). L’importo indicato in tale rigo, era conteggiato come a “credito” al fine di calcolare l’IVA dovuta o a credito per l’anno. Nel modello IVA 2018 il rigo VL29 non contiene più i versamenti effettuati per l’anno. È stato invece introdotto il nuovo rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, composto da tre campi: • Campo 1: si indica il maggiore tra gli importi indicati nei campi 2 e 3 • Campo 2: si indica l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta (tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA) al quale deve essere sommato l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. Nel caso in cui sia stato compilato il quadro VH (per correggere le liquidazioni periodiche) saranno indicati gli importi inseriti nel quadro VH. • Campo 3: si indica in questo campo il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento operoso. Nella determinazione dell’IVA a debito o a credito per il 2017 concorrerà quanto indicato nel campo 1 del rigo V30. In altre parole, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, se maggiore dei versamenti periodici effettuati, concorrerà a determinare l’IVA a debito o a credito. I minori versamenti effettuati in corso d’anno rispetto all’IVA dovuta saranno riscossi dall’Agenzia delle Entrate che invierà un’apposita comunicazione al contribuente che potrà versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. ■

I Veterinari non possono emettere fatture senza IVA Sbaglia l’ente pubblico che chiede al libero professionista di non calcolare l’Imposta e togliamo le uniche (rare) eccezioni possibili, la regola generale è che nessun professionista può emettere una fattura nei confronti di un ente pubblico (Comune, Asl, Ateneo, ecc.) senza calcolare l’aliquota IVA. E nessuna pubblica amministrazione può avanzare una richiesta del genere con l’assunto che “l’IVA per noi non vale”. Al servizio di consulenza fiscale dell’ANMVI, curato dal dottor Giovanni Stassi, è arrivato il seguente quesito: “L’amministrazione comunale non sa dirmi se come libero professionista che ha svolto prestazioni veterinarie in suo favore, io debba emettere fattura con IVA”. Comuni e Asl spesso richiedono prestazioni veterinarie e la relativa fatturazione senza IVA, con la motivazione che per loro “è un costo-tributo non dovuto e dunque da non versare al libero professionista”. “Quella degli Enti citati - spiega Stassi - è un’interpretazione assolutamente scorretta e priva di fon-

S

damento. Negli accordi con questi Enti bisognerebbe evidenziare esplicitamente che il compenso deve intendersi più contributo Cassa Previdenza, più IVA”. I riferimenti legislativi, ricorda Stassi, sono compresi nel Testo Unico IVA (DPR 633/72) che all’articolo 1 espressamente recita: “L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.” Quindi ogni professionista che esercita la professione applica l’IVA sui compensi fatturati. “Forse conclude - sarebbe il caso di chiedere agli Enti in questione sulla base di quale articolo di legge non si dovrebbe applicare l’IVA”… Le uniche eccezioni citate in apertura riguardano le fatture verso organismi internazionali, come l’ONU o le Ambasciate. ■


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.