PROFESSIONE VETERINARIA 8-2018_ok 07/03/18 13:51 Pagina 8
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8 Fisco Imposte e tasse
VETERINARIA 8| 2018
La dichiarazione IVA per lâanno 2017 Approvati i modelli del 2018. Istruzioni per la presentazione ai fini dellâImposta sul Valore Aggiunto di GIOVANNI STASSI Dottore Commercialista, Torino on Provvedimento protocollo n. 10581/2018 del 15 gennaio 2018 sono stati approvati i modelli IVA 2018, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative allâanno 2017, da presentare ai fini dellâImposta sul Valore Aggiunto. Lâarticolo 8 del D.P.R. 322/1998 stabilisce lâobbligo per la generalitĂ dei soggetti passivi dâimposta, di presentare la dichiarazione annuale IVA.
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SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i contribuenti che esercitano unâattivitĂ dâimpresa, arte o professione, che siano titolari di partita IVA. Lâobbligo sussiste anche se nel corso dellâanno di riferimento non è stata effettuata alcuna operazione nĂŠ attiva nĂŠ passiva ed anche nel caso in cui sia cessata lâattivitĂ . Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA: ⢠i contribuenti che per lâanno dâimposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972) ⢠i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio cui allâart. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (cosĂŹ detti contribuenti minimi) ⢠i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dallâart. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (cosĂŹ detti contribuenti forfetari). Si tralasciano ulteriori casi di esonero relativi a particolari settori di attivitĂ .
STRUTTURA DEL MODELLO Il modello è composto da due moduli: ⢠il frontespizio che contiene i dati del contribuente, la firma della dichiarazione, lâeventuale visto di conformitĂ e lâimpegno alla presentazione telematica (nel caso in cui ci si avvalga di un intermediario abilitato); ⢠un modulo, composto di piĂš quadri (VA-VBVC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VTVX-VO-VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi allâattivitĂ svolta. Per quanto riguarda in particolare i soggetti che svolgono attivitĂ professionali i quadri da compilare sono i seguenti: ⢠quadro VA, relativo allâattivitĂ svolta (il rigo da compilare è generalmente solo il rigo VA2 nel quale indicare il codice attivitĂ ); ⢠quadro VE, relativo alla determinazione del volume dâaffari e dellâimposta relativa alle operazioni imponibili; ⢠quadro VF, relativo allâammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni e alla determinazione dellâIVA ammessa in detrazione; ⢠quadro VJ, relativo alla determinazione dellâimposta relativa a particolari tipologie di operazioni (autofatture registrate sul registro IVA vendite e relative ad acquisti da soggetti non residenti o intracomunitari ed in genere ogni altra autofattura); ⢠quadro VH, che non prevede piĂš lâindicazione delle risultanze delle liquidazioni IVA periodiche, ma deve essere compilato qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA; ⢠quadro VL, relativo alla liquidazione dellâimposta
annuale; ⢠quadro VT, relativo alla separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (privati); ⢠quadro VX, relativo alla determinazione dellâIVA da versare o dellâIVA a credito; ⢠quadro VO, relativo alla comunicazione dellâesercizio di opzioni e revoche.
TERMINE DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IVA relativa allâanno 2017 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018 (art. 8 DPR 322/1998). Come negli scorsi anni, la dichiarazione deve essere presentata telematicamente allâAgenzia delle Entrate. Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo lâapplicazione delle sanzioni previste dalla legge.
TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLâIVA A DEBITO Lâimporto dellâeventuale IVA a debito indicato nel rigo VX1 deve essere versato (solo se superiore a 10 euro) a mezzo modello F24 in una delle seguenti date: ⢠16 marzo 2018 senza alcuna maggiorazione ⢠2 luglio 2018 (scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi), maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento sopra indicato (si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24); ⢠20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, DPR 435/2001).
NOVITĂ DEL MODELLO IVA 2018 (ANNO DâIMPOSTA 2017) Con lâintroduzione, dal 2017, della Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, sono state apportate alcune modifiche ai quadri VH e VL. Quadro VH - Da questâanno il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nel caso in cui si debba correggere un mese/trimestre occorre compilare tutti i mesi/trimestri, compresi quelli che non devono essere integrati o corretti o inviati. I righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. In particolare lâimporto da indicare nel campo âdebitiâ di ogni rigo del quadro VH corrisponde allâIVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con lâammontare dellâIVA indicato, o che avrebbe dovuto essere indicato nella colonna 1 del rigo VP14 della liquidazione periodica IVA. I contribuenti mensili dovranno indicare al rigo VH15 il risultato della liquidazione del mese di dicembre sottraendo lâammontare dellâacconto eventualmente dovuto. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali per opzione (ex art. 7 DPR 542/1999) devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12. Il rigo VH16 non va, invece, compilato dai predetti contribuenti in quanto lâIVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre deve essere deter-
minata solo in sede di dichiarazione annuale. Nel rigo VH17 dovrĂ essere riportato lâimporto dellâacconto dovuto. Tale importo coincide con quello indicato, o che avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 della liquidazione periodica. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dellâacconto: ⢠â1â storico; ⢠â2â previsionale; ⢠â3â analitico - effettivo; ⢠â4â soggetti particolari operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. La compilazione del quadro VH ha un effetto sostitutivo della comunicazione della liquidazione periodica. Compilando il predetto quadro VH e pagando la sanzione ex art. 11 comma 2-ter del Decreto Legislativo 471/97 (da euro 500 a 2.000), con ravvedimento operoso, può essere sanata lâerrata liquidazione, senza che sia necessario ripresentare (o presentare) la comunicazione delle liquidazioni. Quadro VL - Anche il quadro VL del modello IVA 2018 ha subito modifiche rispetto a quello dellâanno precedente. Il quadro VL tiene conto delle nuove disposizioni legislative. Da questâanno infatti per la determinazione dellâIVA dovuta o a credito è irrilevante la circostanza che lâimposta periodica dovuta sia stata versata oppure non lo sia stata in tutto o in parte. Gli omessi versamenti periodici dellâIVA a debito saranno infatti autonomamente riscossi dallâAgenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi mediante la liquidazione periodica. Nel modello IVA 2017 il rigo VL29 (campo 1) accoglieva lâammontare di tutti i versamenti effettuati relativi allâanno 2016 (versamenti periodici,
interessi trimestrali, acconto ed imposta versata a seguito di ravvedimento operoso). Lâimporto indicato in tale rigo, era conteggiato come a âcreditoâ al fine di calcolare lâIVA dovuta o a credito per lâanno. Nel modello IVA 2018 il rigo VL29 non contiene piĂš i versamenti effettuati per lâanno. Ă stato invece introdotto il nuovo rigo VL30 âAmmontare IVA periodicaâ, composto da tre campi: ⢠Campo 1: si indica il maggiore tra gli importi indicati nei campi 2 e 3 ⢠Campo 2: si indica lâammontare complessivo dellâIVA periodica dovuta (tale importo corrisponde alla somma degli importi dellâIVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA) al quale deve essere sommato lâimporto dellâacconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. Nel caso in cui sia stato compilato il quadro VH (per correggere le liquidazioni periodiche) saranno indicati gli importi inseriti nel quadro VH. ⢠Campo 3: si indica in questo campo il totale dei versamenti periodici, compresi lâacconto IVA e gli interessi trimestrali, nonchĂŠ lâimposta versata a seguito di ravvedimento operoso. Nella determinazione dellâIVA a debito o a credito per il 2017 concorrerĂ quanto indicato nel campo 1 del rigo V30. In altre parole, lâammontare complessivo dellâIVA periodica dovuta, se maggiore dei versamenti periodici effettuati, concorrerĂ a determinare lâIVA a debito o a credito. I minori versamenti effettuati in corso dâanno rispetto allâIVA dovuta saranno riscossi dallâAgenzia delle Entrate che invierĂ unâapposita comunicazione al contribuente che potrĂ versare quanto dovuto avvalendosi dellâistituto del ravvedimento operoso. â
I Veterinari non possono emettere fatture senza IVA Sbaglia lâente pubblico che chiede al libero professionista di non calcolare lâImposta e togliamo le uniche (rare) eccezioni possibili, la regola generale è che nessun professionista può emettere una fattura nei confronti di un ente pubblico (Comune, Asl, Ateneo, ecc.) senza calcolare lâaliquota IVA. E nessuna pubblica amministrazione può avanzare una richiesta del genere con lâassunto che âlâIVA per noi non valeâ. Al servizio di consulenza fiscale dellâANMVI, curato dal dottor Giovanni Stassi, è arrivato il seguente quesito: âLâamministrazione comunale non sa dirmi se come libero professionista che ha svolto prestazioni veterinarie in suo favore, io debba emettere fattura con IVAâ. Comuni e Asl spesso richiedono prestazioni veterinarie e la relativa fatturazione senza IVA, con la motivazione che per loro âè un costo-tributo non dovuto e dunque da non versare al libero professionistaâ. âQuella degli Enti citati - spiega Stassi - è unâinterpretazione assolutamente scorretta e priva di fon-
S
damento. Negli accordi con questi Enti bisognerebbe evidenziare esplicitamente che il compenso deve intendersi piĂš contributo Cassa Previdenza, piĂš IVAâ. I riferimenti legislativi, ricorda Stassi, sono compresi nel Testo Unico IVA (DPR 633/72) che allâarticolo 1 espressamente recita: âL'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.â Quindi ogni professionista che esercita la professione applica lâIVA sui compensi fatturati. âForse conclude - sarebbe il caso di chiedere agli Enti in questione sulla base di quale articolo di legge non si dovrebbe applicare lâIVAâ⌠Le uniche eccezioni citate in apertura riguardano le fatture verso organismi internazionali, come lâONU o le Ambasciate. â