Raffaella Citterio - Federico Colombo
Lucia Marulli - Michele Scisci
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Cortesia
1.1
“Accogliere” significa creare l’atmosfera nella quale il visitatore si sente atteso e desiderato.
L’accoglienza è un elemento molto importante per la professione dell’estetista.
Il locale dell’accoglienza così come le cabine devono essere sempre in ordine e igienicamente puliti.
La cliente deve sempre essere ricevuta con gentilezza e cordialità in modo da stabilire un rapporto di serenità e fiducia.
1.2
La gestione degli appuntamenti è uno degli elementi più importanti per l’organizzazione di un centro benessere.
Questo è reso possibile dall’utilizzo di un’agenda giornaliera aggiornata o meglio ancora di un sistema operativo che permette di gestire gli appuntamenti distribuiti in più cabine all’interno del centro stesso.
L’attività professionale di estetista è regolata dalla legge n. 1/1990, promulgata in data 4 gennaio 1990 e tuttora in vigore, nonostante alcune modifiche e integrazioni intervenute nel corso degli anni. La legge è di certo l’elemento cardine su cui si basa tutta la disciplina giuridica dell’attività di estetica, e ne regola diversi aspetti, pur lasciando agli enti locali alcuni compiti di regolamentazione e al ministero e alle parti sociali la determinazione dell’uso delle apparecchiature elettromeccaniche a uso estetico.
A oggi, nonostante sia da più parti sentita l’esigenza di una nuova normativa che tenga anche presenti le evoluzioni avvenute nel settore in questi decenni, e nonostante la presentazione di alcuni disegni di legge in merito (l’ultimo nel marzo del 2017), non si è ancora arrivati all’approvazione in parlamento di una nuova legge. Ma quali sono le disposizioni principali della legge n. 1/1990?
Cosa può fare e cosa non può fare l’estetista: art. 1
L’art. 1 esplicita quello che l’estetista può fare nello svolgimento della sua attività, ovvero: “l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. Spiega anche in che modo l’estetista può svolgere tali prestazioni e trattamenti: “con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici”, rimanda quindi a un allegato l’elenco degli apparecchi e alla normativa specifica per quanto riguarda l’uso di cosmetici.
Infine l’art. 1 indica quello che l’estetista non può fare: “sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”. Per cui l’estetista protegge e cura l’aspetto estetico delle persone, elimina gli inestetismi, ma non si occupa mai di terapie di tipo medico-curativo.
Sede dell’attività
Unità 2 Disciplina dell’attività di estetista
Conseguire la qualificazione professionale di estetista: art. 3
Il tema viene trattato nel paragrafo 2.2.
Disposizioni sui requisiti degli operatori e sulla sede di svolgimento delle attività: art. 4
L’art. 4 fissa due importanti principi:
• “i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3”. Questo vale per tutte le tipologie di impresa, ovunque essa venga realizzata, fatta salva la presenza di apprendisti e tirocinanti;
• “l’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all’articolo 5 e non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio”. Per cui niente bancarelle per la manicure o massaggi in spiaggia (come avviene in altri paesi), ma l’attività è possibile solo all’interno di locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari che la legge delega ai Comuni.
La competenza regionale sui corsi: art. 6
Questo articolo delega alle Regioni la predisposizione dei programmi per i corsi di formazione professionale. La formazione professionale rimane materia regionale, secondo quanto indicato dall’art. 117 della Costituzione, anche alla luce dell’insuccesso del referendum costituzionale del 4 dicembre 2017 che prevedeva diverse modifiche sul tema.
L’utilizzo e la vendita di cosmetici: art. 7
L’art. 7 distingue due possibili casi all’interno dell’attività dell’estetista:
• vendita o cessione di prodotti “al solo fine della continuità dei trattamenti in corso”: in questo caso l’impresa non è soggetta alle autorizzazioni e disposizioni previste per il commercio di prodotti;
• imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici: possono svolgere attività di estetica se rispettano i requisiti igienico-sanitari stabiliti dai Comuni e se gli addetti sono in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 3.
Svolgimento contemporaneo delle attività di estetica e acconciatura: art. 9
“L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività. I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.” Per cui, le attività di estetica e acconciatura possono essere svolte all’interno della stessa impresa, ma solo se sono presenti i requisiti richiesti per entrambe le professioni. L’unica eccezione è lo svolgimento delle sole attività di manicure e pedicure all’interno di saloni di acconciatura, diverso invece è il caso dell’affitto di cabina o poltrona trattato nel paragrafo 2.6.
Qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di estetica e acconciatura
Le modifiche più importanti apportate alla legge in questi anni hanno riguardato principalmente la figura del responsabile tecnico (RT) (o direttore tecnico) che assume una notevole importanza per tutte le imprese del settore estetico. Nello specifico all’inizio dell’art. 3 della legge n. 1/1990 con il d.lgs. (decreto legislativo) 59 del 2010 è stato inserito il seguente comma: “Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica”, integrato poi dal d.lgs. n. 147/2012, art. 16 con la frase: “il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.”
È evidente come lo Stato abbia voluto fissare alcuni punti essenziali riguardanti la figura del responsabile tecnico, rispetto ai requisiti necessari e alle modalità di svolgimento del suo ruolo, ovvero:
ogni impresa deve averne uno, se ci sono più sedi occorrono più responsabili tecnici;
• il RT può essere il titolare, un socio lavoratore, un familiare che collabori nell’impresa o un dipendente;
• la persona nominata RT deve essere in possesso della qualificazione professionale, conseguita secondo una delle modalità previste dall’art. 3 della legge n. 1/1990;
• il RT deve sempre essere presente negli orari di apertura del centro, come ribadito da un parere del ministero nel 2015, che ha anche precisato che “Il responsabile tecnico che deve momentaneamente assentarsi, anche se per motivi urgenti e imprevedibili, deve essere temporaneamente sostituito da altra persona che abbia gli stessi requisiti per svolgere il ruolo di responsabile tecnico”;
• al momento dell’avvio dell’attività, ogni impresa deve comunicare il nominativo del RT e la conferma che esso possieda il titolo necessario (la qualificazione professionale) ai seguenti enti:
– al Comune dove si trova il negozio, trasmettendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il documento con cui l’impresa informa il Comune dell’avvio della propria attività e del possesso dei requisiti richiesti per svolgerla;
– alla Camera di Commercio, registrando i dati della propria impresa nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), una specie di database con dati di natura economica, amministrativa e statistica relativi alle imprese.
Il RT deve quindi essere in possesso della qualificazione professionale, ma che cos’è e come si ottiene?
Si tratta a tutti gli effetti di una certificazione (delegata alle Regioni) delle competenze professionali che abilita, ossia rende possibile per l’interessato, sia l’esercizio dell’attività autonoma come imprenditore sia lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come dipendente, in questo senso si parla di titolo abilitante.
Come si ottiene, invece, lo dice la restante parte dell’art. 3 della legge n. 1/1990, che però cita solo la possibilità per chi ha assolto l’obbligo scolastico, di conseguirla “mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di”:
• un corso biennale riconosciuto dalla Regione di minimo 900 ore annue più in alternativa:
– un corso di specializzazione della durata di un anno (es. 700 ore in Lombardia, 900 in Toscana);
– un anno di inserimento lavorativo presso un’impresa di estetista. Si intende un periodo full time con contratto di lavoro subordinato, non in apprendistato; importante è la specifica “impresa di estetista” che esclude quindi lo svolgimento in attività affini;
• un periodo di apprendistato (che nel settore ha la durata di 5 anni) più un anno di lavoro come dipendente a tempo pieno (come dipendente o collaboratore familiare) in imprese di estetica o studi medici specializzati, più un corso regionale di formazione solo teorica della durata di 300 ore;
• corso di formazione teorica regionale di 300 ore, se al momento dell’iscrizione è in possesso di tre anni di attività lavorativa
Che cos’è la qualificazione professionale Requisiti per ottenere la qualificazione professionale
Unità 2 Disciplina dell’attività di estetista qualificata (a tempo pieno, come dipendente o collaboratore familiare) nell’arco degli ultimi cinque anni.
Diverso è il caso dei ragazzi che invece vogliono intraprendere questa professione e sono in diritto-dovere di istruzione e formazione ovvero:
• minorenni;
• non hanno conseguito un titolo di studio secondario (almeno qualifica professionale).
Costoro possono scegliere, dopo la licenza media inferiore, di frequentare un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di Operatore del Benessere-Estetica, uno dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale per allievi in diritto-dovere di istruzione e formazione istituiti con le riforme scolastiche a partire dal 2003 e gestiti dalle Regioni. L’allievo al termine del percorso triennale ottiene appunto la qualifica professionale che, oltre a essere un titolo di studio, gli consente di lavorare nel settore, ma non costituisce titolo abilitante ai sensi dell’art. 3; può però completare la propria formazione con il percorso di quarta annualità di Tecnico dei Trattamenti Estetici, che consente di conseguire, oltre al diploma professionale (titolo di studio), anche il titolo abilitante, attraverso lo svolgimento di due esami distinti. Questi percorsi possono anche essere frequentati attraverso un percorso in apprendistato secondo quanto introdotto dall’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 (cosiddetto Jobs Act).
Per concludere l’approfondimento sulla figura del responsabile tecnico, è utile citare un altro documento, che verrà trattato nel paragrafo 2.7, ossia il contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane di acconciatura ed estetica, che all’art. 13 dedicato alla classificazione del personale descrive così i lavoratori assunti al livello più alto, il primo livello (ovvero i più qualificati):
“Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell’estetica specializzata, ivi compreso l’uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l’estetica o l’esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell’aspetto.
Detti lavoratori, oltre ad avere capacità di svolgimento delle mansioni previste ai livelli inferiori devono essere in grado di svolgere trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo di qualsiasi grado di difficoltà con l’utilizzo delle tecniche più avanzate.”
Vengono quindi fissate alcune precise competenze tecnico-professionali che il RT deve possedere:
Modalità di utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche (decreto n. 206/2015)
• svolgimento autonomo di tutti i trattamenti di estetica specializzata, anche al viso e al corpo, di qualsiasi grado di difficoltà e con qualunque tecnica;
• uso di apparecchiature elettromeccaniche;
• attività di trucco specializzato.
ALLEGATO ALLA LEGGE N. 1/1990: ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO (DECRETO DEL 12/5/2011
E MODIFICHE DEL 15/10/2015)
L’art. 10 delle legge n. 1/1990 prevedeva già dalla sua entrata in vigore che “il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emanasse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla presente legge”.
La legge rimandava quindi a un apposito decreto del ministero la definizione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche elencate nell’allegato alla legge. Ci sono voluti però 21 anni perché il suddetto decreto di regolamentazione venisse emanato, con il decreto n. 110 del 2011 che ha innanzitutto modificato l’elenco inizialmente previsto dall’allegato 1 e ha aggiunto, con l’allegato 2, le schede tecnico-informative di tutti gli apparecchi elettromeccanici, contenenti per ognuno:
• caratteristiche tecnico dinamiche;
• meccanismi di regolazione;
• modalità di esercizio e di applicazione;
• cautele d’uso.
Il decreto è stato nuovamente modificato nel 2015 con il decreto n. 206, che contiene l’elenco e le schede delle apparecchiature a oggi utilizzabili nell’attività di estetica (tra parentesi è indicata la scheda di riferimento presente nell’allegato 2):
• (Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
• (Scheda 2A) Stimolatori a ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali
• (Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti
• (Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA
Unità 2 Disciplina dell’attività di estetista
• (Scheda 4) Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
• (Scheda 5) Doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore a 1
• (Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f) elettrici picchiettanti
• (Scheda 7) Solarium per l’abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UVA, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR)
• (Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
• (Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
• (Scheda 10) Scaldacera per ceretta
• (Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare
• (Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure
• (Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
• (Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
• (Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
• (Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica a impulsi luminosi per fotodepilazione
• (Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei
• (Scheda 18) Apparecchi per presso-massaggio
• (Scheda 19) Elettrostimolatore a impulsi
• (Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
• (Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
• (Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione
• (Scheda 22) Saune e bagno di vapore
• (Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione
Trattamento con macchinario ionoforesi – Copyright© ArtThailand
2.4 Novità
Abbiamo visto in precedenza come la legge del 1990 deleghi a Regioni e Comuni alcuni importanti aspetti legati all’attività dell’estetista, come enunciato dall’art. 5: “al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell’attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l’adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge”.
Le Regioni hanno sempre mantenuto la competenza relativa alla formazione professionale e quindi alle modalità di acquisizione della qualificazione professionale. Alcune di esse hanno sentito la necessità di pubblicare dei regolamenti che, riprendendo i principi della legge n. 1/1990 e delle successive modifiche, li prescrivessero in modo più preciso e aggiornato rispetto ai cambiamenti e alle problematiche emerse nel settore dell’estetica negli ultimi anni, per esempio relativamente a: ruolo del responsabile tecnico, svolgimento di attività non propriamente tipiche dell’estetista (tatuaggio e piercing), utilizzo e vendita di prodotti cosmetici, sede di svolgimento dell’attività, dovere informativo verso la clientela, affitto di cabina, requisiti igienico-sanitari.
che disciplina l’attività di estetica per la Regione Lombardia
In questo senso opera sicuramente il Regolamento che disciplina l’attività di estetica per la Regione Lombardia del 2016, del quale citiamo i seguenti interessanti passaggi.
• Art. 4, comma 2: Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività. Viene qui ribadito il concetto descritto precedentemente.