Fonti Rinnovabili

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AUTORIZZAZIONI, CONNESSIONI, INCENTIVI E FISCALITĂ€ DELLA PRODUZIONE ELETTRICA

a cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville Prefazione di Gianni Silvestrini Testi chiusi in redazione 30 novembre 2012

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FONTI RINNOVABILI Autorizzazioni, connessioni, incentivi e fiscalità della produzione elettrica a cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville

Progetto grafico e copertina: Tati Cervetto Coordinamento di redazione: Paola Fraschini Impaginazione: Roberto Gurdo

© Copyright 2012 Edizioni Ambiente srl Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano Tel. 02.45487277, fax 02.45487333 Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell’editore

ISBN 978-88-6627-055-3 Finito di stampare nel mese di dicembre 2012 presso GECA S.p.a., Cesano Boscone (Mi) Stampato in Italia – Printed in Italy

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UNA NOTA DEGLI AUTORI È la terza volta che la redazione di Nextville rielabora in volume una parte del lavoro realizzato per il sito: operazione delicata, che richiede il sovvertimento della struttura stessa della comunicazione e un radicale riadattamento dei testi. E ancora una volta, al momento di rimettere mano a questo compito, la sorpresa maggiore è stata scoprire che a distanza di pochi mesi l’impostazione stessa del libro doveva necessariamente essere modificata. Questa volta il cambiamento è radicale: la mole di norme nazionali e regionali, di regolamenti applicativi, di informative dell’AEEG, del GSE e dell’Agenzia delle Entrate è talmente aumentata da costringerci a dividere la materia in due volumi separati: questo Vademecum, dedicato agli obblighi normativi e all’incentivazione degli impianti IAFR e un manuale gemello, dedicato agli incentivi alle rinnovabili termiche e all’efficienza energetica. A metà 2011, momento dell’ultima pubblicazione del Vademecum, l’intero settore si trovava in mezzo al guado: di “certo” c’erano solo il Decreto legislativo 28/2011 che aveva smontato il Terzo Conto energia e delineato i criteri dell’incentivazione delle altre fonti, rimandando a successivi provvedimenti il compito di precisarli e applicarli. Ed era appunto appena nato il Quarto Conto energia, con le conseguenze che tutti ricordano. D’altra parte, i decreti previsti dal Dlgs 28/2012 (rinnovabili elettriche e rinnovabili termiche) sono arrivati con grande ritardo, e l’intero comparto si è in pratica immobilizzato nell’attesa. Anche il Vademecum ha dovuto attendere che si concludessero tutti i provvedimenti, poiché non aveva senso fornire un manuale a lavori in corso. Rispetto ai contenuti, questo volume delinea nelle sue due parti la vita amministrativa dell’impianto IAFR, dalla fase del progetto alla fase successiva all’entrata in esercizio. La prima parte analizza le complesse procedure con cui ci si deve confrontare in vista della realizzazione di un impianto: gli iter autorizzatori, la connessione e l’Officina elettrica.

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La seconda parte ricostruisce il quadro attuale degli incentivi alle fonti rinnovabili, e cioè le prescrizioni del Quinto Conto energia e del Dm 6 luglio 2012 (cosiddette rinnovabili elettriche). Con approfondimenti sullo Scambio sul posto, sul Ritiro dedicato e sulla fiscalità degli IAFR. Un’ultima, indispensabile nota: il vero autore di questo Vademecum è il sito Nextville.it, che ha stabilizzato il suo ruolo di punto di riferimento per gli operatori del settore, raggiungendo una diffusione di oltre 120.000 visitatori/mese. C’è un grande vantaggio ad avere un sito come autore collettivo: lo si può consultare in ogni momento per avere l’aggiornamento completo su tutti i temi. Dunque vi aspettiamo online, invitandovi fin d’ora a iscrivervi alla newsletter gratuita che vi ricorderà puntualmente cosa cambia e come. Anna Bruno e la redazione di Nextville

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Sommario Prefazione di Gianni Silvestrini

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PARTE PRIMA GLI ITER AUTORIZZATORI E LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

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1. Le linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti IAFR 1.1 Comunicazione al Comune

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Box: Iter autorizzativo solare termico Box: Iter autorizzativo impianti geotermici

1.2 Procedura abilitativa semplificata (PAS) 1.3 Autorizzazione unica, Procedimento unico, Conferenza dei servizi 1.4 Iter e tempi del Procedimento unico Box: Valutazioni di impatto e di incidenza

1.5 AU: inserimento paesaggistico e aree non idonee 1.6 Contenuti dell’AU e compensazioni

Box: Norme regionali di attuazione delle Linee guida

2. Connessione alla rete elettrica 2.1 Soggetti e potenze in immissione richieste Box: Come è fatto l’impianto di connessione

2.2 Richiesta di connessione e corrispettivo per la richiesta 2.3 Il preventivo per la connessione 2.4 Obblighi dall’accettazione del preventivo Box: Gaudì: Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione di energia

2.5 Realizzazione fisica della connessione Box: Il “regolamento d’esercizio”

2.6 Fine lavori impianto e fine lavori connessione 2.7 Prenotazione della capacità di rete, aree critiche e Open season 3. Officina elettrica e accisa 3.1 Licenza di Officina elettrica e versamento dell’accisa Box: Che cos’è l’accisa

3.2 Apertura Officina elettrica

Box: Officina elettrica di cogenerazione e microcogenerazione

3.3 Aliquote, pagamento e altri obblighi

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PARTE SECONDA INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

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4. Il Quinto Conto energia 4.1 Finalità e criteri generali dell’incentivo

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Box: Le fonti normative dal Primo al Quinto Conto energia

4.2 Struttura del Conto energia 4.3 Tipologie delle tariffe 4.4 Tipologie di impianti: su edifici e “altri”

Box: Il caso speciale di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali

4.5 Le tariffe per “impianti su edifici” e per “altri impianti” 4.6 Impianti integrati innovativi 4.7 Impianti a concentrazione Box: Fotovoltaico e detrazioni fiscali

4.8 Maggiorazioni delle tariffe e premi speciali 5. Incentivi alle rinnovabili elettriche: il Dm 6 luglio 2012 5.1 Tempi e potenze incentivabili delle rinnovabili elettriche dal 2013 5.2 Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo (2012-2013) 5.3 Meccanismi incentivanti e tariffe Box: Le tipologie e le tariffe di riferimento per biomasse, biogas e bioliquidi

5.4 Accesso agli incentivi: accesso diretto 5.5 Accesso agli incentivi: Aste al ribasso 5.6 Accesso agli incentivi: i Registri

Box: Ricostruzione, potenziamento, rifacimento, riattivazione

5.7 Premi e maggiorazioni 5.8 Il caso Certificati verdi: la transizione agli altri sistemi incentivanti Box: I rifiuti come combustibile

6. Alternativa agli incentivi: lo Scambio sul posto 6.1 Una premessa indispensabile 6.2 Meccanismo generale

Box: Il fotovoltaico della Pubblica amministrazione e lo Scambio a distanza

6.3 Il Contributo in conto scambio

7. Alternativa agli incentivi: il Ritiro dedicato 7.1 Meccanismo generale Box: Le diverse formule di vendita alla rete

7.2 Corrispettivi basati sui prezzi di mercato 8. Fiscalità delle rinnovabili 8.1 Tariffe: IVA, imposte dirette e ritenuta 4% 8.2 Fiscalità dello Scambio sul posto Box: Cessione del credito GSE

8.3 IMU (ex ICI) su impianti fotovoltaici ed eolici

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8.4 Accisa olio vegetale: energia elettrica, riscaldamento, autotrazione e fiscalità agricola

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Box: La fiscalità delle aziende agricole che producono energia

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9. RIU, SEU, SAAE e altre reti private 9.1 I Sistemi di distribuzione chiusi: le reti interne di utenza e le altre reti private 9.2 I Sistemi interni di utenza e i Sistemi di auto approvvigionamento energetico

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8.5 Accisa cogenerazione

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Appendici Normativa comunitaria e nazionale

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Delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

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Prassi amministrativa

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PREFAZIONE Il 2012 ha visto la definizione di una serie di decreti che hanno cambiato lo scenario normativo delle rinnovabili in Italia. In aprile è stato pubblicato il provvedimento sul Burden sharing con il quale sono stati indicati gli obiettivi sulle energie verdi che le Regioni dovranno raggiungere nel 2020, un decreto giunto con 1.100 giorni di ritardo. Sono pochissime le Regioni che, come avrebbero dovuto, hanno già rivisto i loro Piani energetici per renderli coerenti con i target assegnati. C’è da dire che solo alla fine dell’anno si è chiarito il quadro nazionale delle incentivazioni consentendo di valutare le opportunità che si aprono per le varie filiere tecnologiche. Peraltro, con ogni probabilità il Burden sharing dovrà essere rivisto alla luce di un affinamento dei dati sui consumi delle rinnovabili termiche e del consolidamento con il nuovo governo della nuova Strategia energetica nazionale. Resta il fatto che il ruolo delle Regioni sarà fondamentale per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, anche considerando le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del target nazionale. Il 10 luglio sulla Gazzetta Ufficiale sono poi comparsi due altri provvedimenti. Il decreto sulle rinnovabili elettriche, atteso da 250 giorni, e il Quinto Conto energia non previsto da norme precedenti ma predisposto dal Governo per gestire, male per la verità, la tumultuosa crescita del fotovoltaico. Il comparto delle rinnovabili elettriche, trattato in questo manuale, ha conosciuto una crescita rapidissima, passando in soli cinque anni dalla copertura del 16% dei consumi elettrici lordi italiani al 23% del 2011, considerando i valori normalizzati. Una diffusione che ha messo in crisi il paradigma della produzione centralizzata del secolo scorso, creando problemi agli operatori elettrici convenzionali. Oggi contiamo infatti in Italia circa mezzo milione di impianti verdi che hanno consentito di ridurre le importazioni di gas rendendo vicino il raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto e creando occupazione. Nei primi 11 mesi del 2012 il fotovoltaico ha coperto il 6,7% della produzione elettrica nazionale, l’eolico il 4,3%. La quota delle rinnovabili non programmabili ha quindi già raggiunto l’11% della produzione. Lo sviluppo dell’elettricità verde non è stato lineare e ha registrato forti ac-

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celerazioni e battute d’arresto. Il contesto non ha facilitato una crescita razionale del settore per la combinazione di procedure autorizzative sempre più complesse e di incentivi variati troppe volte. Un mix contrario a quello che avrebbe indicato il buon senso, e cioè il contenimento delle forme di sostegno abbinato a uno snellimento degli iter autorizzativi. Peraltro, anche le direttive europee già nel 2001 chiedevano “di razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo” e nel 2009 sollecitavano: “le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato”. Se si confrontano i 40 documenti richiesti per realizzare un impiantino fotovoltaico da 3 kWp in Italia con la snella documentazione necessaria in Germania, si comprendono le difficoltà e gli extracosti che hanno incontrato i nostri operatori. Anche per le connessioni alla rete la riflessione è analoga: iter defatiganti, pieni di incognite, tempi lunghi. Dunque una prima riflessione sulla diffusione delle rinnovabili elettriche in Italia riguarda l’impatto delle procedure autorizzative e di connessione che fanno levitare notevolmente i costi finali dell’elettricità prodotta rispetto a quanto avviene in altri paesi. Tempistiche di gran lunga superiori rispetto alle previsioni di legge, ostacoli di ogni tipo e, in alcune regioni, scarsa trasparenza dei processi autorizzativi, hanno portato alla mortalità molti progetti, scaricando un maggior costo sulle installazioni che gli stessi proponenti sono riusciti a realizzare. Il tema è delicato, ma decisivo per il futuro delle rinnovabili. Nel 2000 venne organizzato un incontro tra i ministri dei Beni Culturali e dell’Ambiente (si era appena lanciato il programma 10.000 tetti fotovoltaici) per avviare un confronto culturale, prima ancora che tecnico, sulle problematiche e opportunità che la diffusione delle rinnovabili avrebbe comportato e per stimolare una riflessione che coinvolgesse le Sovraintendenze da un lato e il mondo degli ingegneri e di progettisti dall’altro. Qualcosa si è mosso da allora, ma sono ancora molti gli impedimenti che hanno bisogno di semplificazioni normative. E proprio sulla semplificazione il prossimo Governo dovrà svolgere un ruolo importante se si vorranno effettivamente raggiungere gli ambiziosi obiettivi al 2020 indicati nella Strategia energetica nazionale (36-38% di produzione elettrica verde). Anche i modelli di incentivazione, alla luce delle peraltro prevedibili difficoltà nell’applicazione dei Registri e delle Aste, dovranno essere rivisti. Il cambio delle regole e degli incentivi ha comportato immediate ripercussioni interne, con aziende che hanno chiuso e riduzione degli occupati, ed è stato percepito anche sui mercati internazionali. Significativamente l’ultima edizione (novembre 2012) del rapporto trimestrale sul mercato mondiale delle rinnovabili di Ernst & Young fa slittare il nostro paese dal 5° al 9° posto nella classifica dei mercati più appetibili. 10

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PREFAZIONE

Intendiamoci, è naturale che i paesi europei – per lungo tempo dominatori del settore – vengano affiancati e poi sorpassati dai paesi asiatici e sul lungo periodo da quelli sudamericani e arabi. Resta il fatto che il nostro continente ha avviato una transizione energetica molto ambiziosa. Tutti gli scenari europei al 2050 indicano che le rinnovabili avranno un ruolo dominante e la Commissione sta già valutando la possibilità di introdurre obiettivi verdi vincolanti al 2030. Dunque, il mercato per queste tecnologie vedrà una forte espansione. Del resto, considerando le rinnovabili nel loro complesso, la SEN stima in 70 miliardi di euro gli investimenti necessari entro la fine del decennio. Non sarà però una transizione indolore a causa delle notevoli problematiche tecnologiche ed economiche da affrontare e dei potenti interessi che si vedono messi in discussione. Di fronte a uno scenario complesso occorre far proseguire la trasformazione del sistema elettrico riducendo gli ostacoli e massimizzando i vantaggi per il paese. Nell’immediato strumenti come questo manuale aiutano a districarsi tra norme in continua evoluzione e procedure da seguire scrupolosamente. Una elaborazione che deriva da anni di attenta analisi della normativa, come dimostra l’ottimo sito Nextville.it. Dunque, un prezioso ausilio per consentire agli operatori del settore di addentrarsi nella complessità dei sistemi autorizzativi, delle procedure per la connessione alla rete, dell’acceso agli incentivi, della fiscalità e anche di utilizzare gli spazi che si aprono, come nel caso del fotovoltaico che si avvia a uno sviluppo senza sostegno economico diretto. Gianni Silvestrini Direttore scientifico Kyoto Club Presidente Exalto

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

4.3 Tipologie delle tariffe Il meccanismo incentivante del Quinto Conto energia è completamente diverso rispetto ai precedenti. Esso viene applicato identicamente a tutte le categorie di impianti: cambiano solo il valore delle tariffe assegnate a ogni tipologia impiantistica e i requisiti per l’accesso all’incentivo. DIFFERENZE È indispensabile ricordare che il meccanismo incentivante del Quinto Conto energia è diverso dai precedenti. Di seguito schematicamente le principali differenze. Fino al Quarto Conto Energia Tariffe incentivanti ! calcolate su tutta l’energia prodotta (a cui si aggiungevano gli introiti della cessione di energia). Quinto Conto Energia Tariffe incentivanti e premio autoconsumo ! l’incentivo è calcolato sull’energia immessa (tariffa incentivante) e sull’energia autoconsumata (premio autoconsumo). Tariffa onnicomprensiva La formula a Tariffa onnicomprensiva, che non è mai esistita nell’incentivazione del fotovoltaico, è consentita solo – su richiesta – agli impianti non superiori a 1 MW. Si tratta certamente di una opzione che riguarda la grandissima maggioranza degli impianti su edifici. INCENTIVO VARIABILE E LETTURA DELLA TABELLA TARIFFE Una ulteriore novità è rappresentata dal fatto che l’incentivo varia al variare dell’ora e della zona in cui è situato l’impianto, grazie a un meccanismo di perequazione apportato dal Quinto Conto energia: il calcolo dell’incentivo infatti tiene conto del prezzo zonale orario della produzione ceduta alla rete. Purtroppo non è di immediata comprensione la tabella dell’allegato 5 che riporta le tariffe. In essa, infatti, vengono evidenziate le tariffe onnicomprensive e il premio autoconsumo. Questi valori valgono appunto solo per gli impianti che hanno diritto alla nuova Tariffa onnicomprensiva (<1 MW). Per tutti gli altri è invece necessario ricavare il reale incentivo che verrà versato dal GSE, detraendo dal valore della Tariffa onnicomprensiva il prezzo zonale orario della produzione ceduta alla rete. Aiutiamoci con un esempio: consideriamo un ipotetico impianto da 4 MW, categoria altri impianti. Se entra in esercizio nel primo semestre di 93

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applicazione del Quinto Conto energia (tra fine agosto 2012 e fine febbraio del 2013) gli verrà attribuita una Tariffa onnicomprensiva pari a 120 euro/MWh. Se l’impianto è in Piemonte (Zona Nord), riceverà dal GSE un incentivo per la produzione immessa in rete pari a: 50 euro/MWh se il prezzo orario della Zona Nord è di 70 euro/MWh. E cioè il valore che si ottiene sottraendo dalla tariffa base (120 euro/MWh) il prezzo zonale orario (70 euro/MWh); 40 euro/MWh con un prezzo dell’energia orario di 80 euro/MWh. E cioè: tariffa base (120 euro/MWh) meno prezzo zonale orario (80 euro/MWh); 30 euro/MWh con energia a 90 euro/MWh. E cioè: tariffa base (120 euro/ MWh) meno prezzo zonale orario (90 euro/MWh).

Con questa impostazione, si “pareggiano” le diverse partite in gioco: resta fissa la Tariffa onnicomprensiva di 120 euro/MWh, mentre l’incentivo vero e proprio varia a seconda del prezzo zonale orario. Poiché a questo prezzo verrà presumibilmente venduta l’energia, l’incasso complessivo dell’impianto (energia + incentivo) sarà tendenzialmente uguale per tutti. LE TARIFFE PER DIVERSE TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE Appurato che il meccanismo di interpretazione delle tariffe è uguale per tutti gli impianti, va evidenziato che il Quinto Conto energia prevede tariffe diverse per le seguenti categorie di impianti: ƀ su edifici; ƀ altri impianti; ƀ impianti integrati innovativi; ƀ impianti a concentrazione. Analizzeremo nei punti seguenti la differenza tra impianti su edifici e “altri impianti”, nonché le regole particolari per gli impianti integrati innovativi e a concentrazione. QUALI TARIFFE SEMESTRALI SI APPLICANO Il Quinto Conto energia prevede tariffe variabili (in diminuzione) per cinque semestri e detta la regola generale per ulteriori semestri (meno 15%), anche se è del tutto improbabile che a quella data saranno ancora disponibili risorse. La regola generale è che la tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tuttavia il decreto ha stabilito alcune regole per meglio definire la situazione degli impianti sottoposti a Registro. E cioè: ƀ “agli impianti iscritti a Registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al Registro al quale risultino iscritti in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo”; 94

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

Esempio: un impianto iscritto al primo Registro e in posizione tale da essere ammesso alla richiesta dell’incentivo è entrato in esercizio il 30 agosto 2012. Il periodo di presentazione delle domande del primo Registro si chiude il 29 settembre. Ebbene, all’impianto verrà riconosciuta la tariffa vigente al 29 settembre 2012.

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per i soli impianti iscritti al primo Registro che risultino entrati in esercizio prima della data di applicazione del decreto, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del decreto medesimo.

4.4 Tipologie di impianti: su edifici e “altri”

Come già nel Quarto Conto energia, anche nel caso del Quinto gli “impianti fotovoltaici” si suddividono in due tipologie principali cui è assegnata una diversa tariffazione: gli impianti su edifici, con tariffe più elevate, e “gli altri”. C’è poi anche il caso speciale degli impianti che costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali: questi godono di una tariffa intermedia (vedi Box: Il caso speciale di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali).

Ma contrariamente alle impostazioni precedenti, il Quinto Conto introduce un prerequisito generale per l’accesso di queste categorie agli incentivi, e cioè l’appartenenza ad almeno una fattispecie tra quelle contenute in un preciso elenco, che analizziamo nel capoverso successivo. Sono invece normate separatamente (con tariffe diverse) le due categorie “impianti integrati con caratteristiche innovative” e “impianti a concentrazione”, che verranno analizzate più avanti. PREREQUISITI DEGLI “IMPIANTI FOTOVOLTAICI” PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 8 del Dm 5 luglio 2012, per beneficiare delle tariffe previste per la tipologia “impianti fotovoltaici”, gli impianti – anche se si tratta di potenziamenti – devono ricadere in almeno una delle seguenti fattispecie.

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a) Impianti fotovoltaici realizzati su un edificio dotato di un attestato di certificazione energetica in corso di validità L’attestato deve essere redatto ai sensi della normativa regionale oppure, in assenza di questa, conformemente all’allegato A del Dm 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del medesimo allegato A, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio. Nota bene: ai fini dell’accesso al Quinto Conto energia, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario dell’appartenenza dell’edificio alla classe energetica G.

b) Impianti realizzati su edifici con coperture in eternit O comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. c) Impianti realizzati su fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva Fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline. d) Impianti ubicati in discariche esaurite Per le quali è stata comunicata la chiusura (Dlgs 36/2003, articolo 12, comma 3), cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare. e) Impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del Decreto legge 24 gennaio 2012 Si tratta del “Decreto liberalizzazioni”, che all’articolo 65, comma 1 ha stabilito che “agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali...”. Questo divieto è in vigore dal 25 marzo 2012. Per un approfondimento su questo tema, si veda più sotto il paragrafo “Gli ‘altri’ impianti”. f) Altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti Che hanno ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del Dm 5 luglio 2012. GLI “IMPIANTI SU EDIFICI” Le caratteristiche della categoria “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” sono individuate in dettaglio dall’allegato 2 al Dm 5 luglio 2012. Per l’accesso alle più vantaggiose tariffe degli impianti su edifici è necessario che i moduli di tali impianti rientrino nei casi previsti di seguito riportati.

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5° Se sul tetto è presente una balaustra perimetrale, la quota massima consentita (riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici) deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra stessa. Se sul tetto non è presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 centimetri. 2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della superficie medesima. 3. Moduli fotovoltaici installati su tetti (diversi da quelli riportati ai punti precedenti) I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangente del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi. 4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. Attenzione: le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e altre tipologie di strutture temporanee non rientrano nella definizione di “edificio” e dunque non accedono alle tariffe previste per gli “impianti realizzati su edifici”. Per queste particolari tipologie si veda Box: Il caso speciale di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali. GLI “ALTRI” IMPIANTI La categoria degli “altri” impianti è costruita per sottrazione: vi rientrano infatti tutti gli impianti fotovoltaici i cui moduli non fanno parte della categoria degli “impianti fotovoltaici installati su edifici” e che non sono “impianti innovativi” o “impianti a concentrazione”, ai quali sono riservate condizioni particolari. Rientrano nella categoria “altri impianti fotovoltaici”, per esempio, gli impianti con moduli posati direttamente sul terreno. Diverso invece il caso di moduli che, pur non essendo installati sugli edifici, costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie, pensiline e barriere acustiche per cui si rimanda al Box: Il caso speciale di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali. Impianti a terra in aree agricole La Legge 27/2012 di conversione del Dl liberalizzazioni, all’articolo 65, ha definitivamente vietato l’accesso agli incentivi agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Con poche eccezioni, e cioè: 97

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il divieto non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare; il divieto non si applica agli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l’autorizzazione, purché siano entrati in esercizio entro il 21 settembre 2012.

Queste eccezioni hanno comunque ulteriori clausole, previste dall’articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011, il Decreto legislativo che per primo è intervenuto pesantemente a limitare gli impianti a terra in area agricola. Le regole sono: ƀ potenza nominale non superiore a 1 MW; ƀ nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario: impianti collocati a una distanza non inferiore a due chilometri; ƀ non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente deve essere destinata all’impianto o agli impianti.

BOX Il caso speciale di pergole, serre, barriere

acustiche, tettoie, pensiline e fabbricati rurali

Gli impianti con moduli che costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline beneficiano di una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”. Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. Si tratta di un deciso peggioramento rispetto al Quarto Conto energia, che assimilava gli impianti su fabbricati rurali agli impianti su edifici. Serre fotovoltaiche Per quanto riguarda le serre fotovoltaiche, riportiamo innanzitutto la loro definizione contenuta al comma 1, lettera z) dell’articolo 2 del Dm 5 luglio 2012: z) “Serra fotovoltaica: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;” Per garantire le coltivazioni sottostanti, le serre a seguito dell’intervento “devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%”. Il limite del 30% è incrementato al 50% nel caso di serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Quinto Conto energia. Attenzione: se la serra non rispetta questi requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria “altri impianti fotovoltaici”. Pergole, barriere acustiche, tettoie, pensiline e frangisole Il comma 3 dell’articolo 5 del Quarto Conto energia chiarisce che sono comunque “fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’articolo 20 del Decreto ministeriale 6 agosto 2010 [Terzo Conto energia, ndr], commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...”. L’articolo 20 in questione 98

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5.8 Il caso Certificati verdi:

la transizione agli altri sistemi incentivanti

Le regole per la transizione dal sistema dei Certificati verdi agli altri meccanismi d’incentivo sono dettate dal Dlgs 28/2011 e attuate dal Dm 6 luglio 2012 agli articoli 19, 20 e 30. È perciò necessario considerare entrambi i provvedimenti per avere un quadro completo delle diverse tappe della transizione. TEMPI E COEFFICIENTI Il Dlgs 28/2011 stabilisce che hanno diritto al rilascio dei Certificati gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del Dlgs stesso. E cioè con i coefficienti moltiplicativi derivati dalle modifiche alle tabelle 1 e 2 allegate alla Legge 244 del 2007. TRANSIZIONE: IMPIANTI POST 2012 CON DIRITTO AI CERTIFICATI VERDI Il Dm 6 luglio 2012, all’articolo 30 stabilisce che hanno ancora l’opzione di usufruire del meccanismo del Certificati verdi, secondo le regole del Dm 18 dicembre 2008: ƀ gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ƀ gli impianti alimentati da rifiuti con valutazione forfettaria che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. Agli impianti che entrano in esercizio entro questi termini si applicano i coefficienti moltiplicativi in vigore ridotti del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013. La riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti con valutazione forfettaria. Attenzione: per poter beneficiare del regime transitorio, l’impianto deve aver ottenuto il titolo autorizzativo precedentemente alla data di entrata in vigore del Dm 6 luglio 2012, e quindi entro l’11 luglio 2012. Attenzione: a tutti questi impianti si applicheranno – esattamente come a tutti gli altri – le regole esposte nei punti successivi. PREZZO DI RITIRO (2011-2015) Il Dlgs 28/2011, all’articolo 25 dispone che i Certificati “eccedenti le quote dell’obbligo” relativi agli esercizi dal 2011 al 2015 vengano ritirati dal GSE al 78% del prezzo determinato in base all’articolo 2 comma 148 della Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007). 150

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

Il comma 148 oggi vigente recita: “A partire dal 2008 i certificati verdi emessi dal GSE ... sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008...”. Nota bene: al comma 8 dell’articolo 25 del Dlgs 28/2011, si specifica che il valore di riferimento (180 euro) resta fisso fino al 31 dicembre 2012.

Il Dm 6 luglio 2012 prolunga ulteriormente questa regola agli anni successivi, cioè per i Certificati relativi alle produzioni 2012-2015. L’ultimo ritiro avverrà quindi nel 2016 (vedi tempistica nel paragrafo successivo). Il prezzo di ritiro sarà effettuato con la formula: 180 euro – valore medio prezzo dell’energia elettrica * 78% Attenzione: il comma 148 della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), da cui si trae il ragionamento per il calcolo è abrogato dal 1° gennaio 2016.

CV COGENERAZIONE ABBINATA A TELERISCALDAMENTO Il Dlgs 28/2011 (art. 25, comma 4) specifica che il ritiro da parte del GSE vale anche per i Certificati verdi attribuiti agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento (di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) Dm 24 ottobre 2005). Nota bene: solo per questi impianti il prezzo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. MODALITÀ DI RILASCIO E RITIRO DEI CERTIFICATI L’articolo 20 del Dm 6 luglio 2012, in attuazione di quanto disposto dal Dlgs 28/2011, regola il rilascio e il ritiro dei Certificati verdi da parte del GSE per le produzioni dal 2012 al 2015. Rilascio Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, i Certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misurazioni che gli vengono trasmesse mensilmente dai gestori di rete e sulla base di una procedura stabilita dal GSE. La procedura è stata segnalata dal GSE sul proprio sito, con una news in data 7 settembre 2012.

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Tempi del ritiro Su richiesta del detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito e secondo modalità definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet, i seguenti gruppi di Certificati verdi alle condizioni di seguito riportate.

ƀ

Produzioni del 2011 ! entro il 2012. Il GSE assicura ai detentori che ne facciano richiesta il pagamento del 50% degli importi spettanti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (e quindi entro il 10 agosto 2012) e del rimanente 50% entro dicembre 2012.

ƀ

Produzioni primo semestre 2012 ! entro il 31 marzo 2013.

ƀ

Produzioni del secondo semestre 2012 ! entro il 30 settembre2013.

ƀ

Produzioni del primo trimestre 2013 ! entro il 31 dicembre 2013.

ƀ

Produzioni del secondo trimestre 2013 ! entro il 31 marzo 2014.

ƀ

Produzioni del terzo trimestre 2013 ! entro il 30 giugno 2014.

ƀ

Produzioni del quarto trimestre 2013 ! entro il 30 settembre 2014.

ƀ

Produzioni del primo trimestre 2014 ! entro il 30 settembre 2014.

ƀ

Produzioni del secondo trimestre 2014 ! entro il 31 dicembre 2014.

ƀ

Produzioni del terzo trimestre 2014 ! entro il 31 marzo 2015.

ƀ

Produzioni del quarto trimestre 2014 ! entro il 30 giugno 2015.

Le produzioni dei trimestri 2015 mantengono la stessa tempistica prevista per le produzioni 2014: l’ultimo ritiro avviene quindi entro il 30 giugno 2016. I Certificati verdi di cui non viene chiesto il ritiro restano nella disponibilità del produttore. TRANSIZIONE DELLE QUOTE DELL’OBBLIGO La percentuale di imposizione (trasformazione della produzione da fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili, oppure acquisto di Certificati verdi) è decretata per legge. La percentuale valida per l’anno 2012 è stata stabilita dalla Finanziaria 2008 ed è pari al 7,55%. L’articolo 25 del Dlgs 28/2011, al comma 3 stabilisce che a partire dal 2013 e fino al 2015 la percentuale del 2012 si debba ridurre “linearmente” fino ad annullarsi. E quindi l’imposizione del 7,55% verrà diminuita di un terzo per 152

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fino a scomparire. Gli obblighi a carico dei produttori di energia da fonti non rinnovabili, sui quali era basata la logica del Certificati verdi si annullerà dunque totalmente entro il 2015, data di chiusura dell’emissione di CV. Il Dm 6 luglio 2012 ha inoltre stabilito, all’articolo 20, che in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE debba offrire – ai soggetti sottoposti all’obbligo – i Certificati verdi ritirati dai detentori, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei Certificati verdi gestito dal GME (Gestore dei mercati energetici). IL PASSAGGIO DAI CERTIFICATI ALLA TARIFFA, POST 2015 (ART. 19) Il Dm 6 luglio 2012 stabilisce che a tutti gli impianti a fonti rinnovabili cui sono assegnati Certificati sia riconosciuto, per il periodo di diritto successivo al 2015, un incentivo tariffario sulla produzione netta, che si aggiunge alla valorizzazione (vendita o autoconsumo), così calcolato: I = K x (180 – Re) x 0,78

t t t

t t

Dove: per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, e quindi senza coefficiente moltiplicativo, K è posto pari a 1; per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, K è pari al coefficiente loro assegnato; Re è il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità, registrato nell’anno precedente, per tutti gli impianti. Con le seguenti eccezioni: per gli impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, il prezzo di cessione dell’energia elettrica Re è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2012; per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del Dm 6 luglio 2012 (11 luglio), Re è fisso e pari a quello registrato nell’anno 2009.

CASI SPECIALI: COGENERAZIONE CON TELERISCALDAMENTO (ART. 19) Per tutti gli impianti di cogenerazione che abbiano maturato il diritto ai Certificati verdi con la previgente normativa (Dm 25 ottobre 2005), l’incentivo post 2015, aggiuntivo alla valorizzazione dell’energia, è così calcolato: I = (D – Re) Dove: t D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per im153

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pianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell’energia registrati nell’anno 2010; t Re è il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

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I rifiuti come combustibile

Il Dm 6 luglio 2012 riserva notevole attenzione alle modalità di incentivazione degli impianti che utilizzano rifiuti come combustibile. Non è sempre lineare la logica che collega i singoli temi, collocati in diversi punti del decreto e degli allegati. La difficoltà deriva dal fatto che sia le tipologie di impianti sia le tipologie di rifiuto che li alimentano sono numerose e spesso sovrapposte. Qui ci interessa in particolare esaminare il caso degli impianti ibridi che effettuano incenerimento con recupero energetico. È necessario ricordare che in passato tali impianti sono stati incentivati secondo le regole del CIP6 (delibera del Comitato interministeriale prezzi adottata il 29 aprile 1992), più volte prorogate anche dopo la prevista cessazione. In pratica, solo teoricamente o solo molto parzialmente tali impianti sono rientrati a far parte della “normale” incentivazione tramite Certificati verdi (incentivi alla quota di energia prodotta con rifiuti biodegradabili) o tramite Certificati bianchi (incentivi alla cogenerazione). Rispetto al sistema dei Certificati verdi, va notato che tra gli elementi caratterizzanti del nuovo meccanismo vi è una specifica molto più dettagliata delle provenienze dei flussi di rifiuti ammessi all’incentivazione. Vediamo, per intenderci meglio, alcune definizioni e terminologia. Rifiuti urbani e rifiuti speciali Occorre ricordare che i rifiuti si suddividono in due grandi categorie: i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Sia i rifiuti urbani sia i rifiuti speciali possono essere “non pericolosi” o pericolosi (quest’ultima classificazione, tuttavia, in questa sede non interessa). Il Dlgs 152/2006 definisce così le due categorie (art. 184, commi 1 e 2): “Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità...; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni...” “Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali...; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo ...; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; 154

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ...; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.” Rifiuti “a valle della raccolta differenziata” Storicamente, con raccolta differenziata si è sempre inteso riferirsi alle raccolte messe in atto dai Comuni competenti. E in effetti, fino al 25 dicembre del 2010, il Dlgs 152/06 la definiva come “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee....”. Tale definizione è stata modificata dal Dlgs 205/10 e oggi suona così: “raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico” (art. 183, comma 1, lettera p). Come è evidente, dunque, essa è riferita, ora, anche ai rifiuti speciali. Nota bene: la dizione “a valle della raccolta differenziata” induce spesso i non esperti in confusione, in quanto si è portati a ritenere che ci si riferisca alla parte residuale delle raccolte differenziate. Non è così: i rifiuti a valle delle raccolte sono i rifiuti non soggetti a raccolte differenziate, chiunque sia il soggetto che le gestisce. Come vedremo, le diverse categorie di rifiuti urbani e speciali che entrano nell’ambito dell’incentivazione con diverse modalità non sono mai soggette a raccolte differenziate (e per converso, i rifiuti sottoposti a raccolte differenziate non sono mai passibili di incentivazione per la quota di energia rinnovabile che producono. A meno che, sembra di capire, non vadano a costituire il CSS, combustibile solido secondario, come vedremo più avanti). Dal canto loro, sono incentivabili i rifiuti urbani non raccolti in modo differenziato (cioè “a valle della raccolta differenziata”) individuati dai codici CER – Catalogo europeo dei rifiuti – che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 (terra e roccia) e 200203 (altri rifiuti non biodegradabili). Impianto ibrido Il Dm 6 luglio 2012 si richiama alla definizione base di centrale ibrida fornita dal Dlgs 28/2011 (art. 2, comma 1, lettera q), per poi distinguere due tipologie cui l’attuale decreto si riferisce in specifico. Dlgs 28/2011 (art. 2, comma 1, lettera q) : “‘centrali ibride’: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.” Dm 6 luglio 2012 (art. 2, comma 1): “Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) e h): g) ‘impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili’ o ‘impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti’: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili”. Riconoscimento della quota biodegradabile Solo la quota di energia prodotta dalla parte biodegradabile dei rifiuti utilizzati nell’impianto ha diritto all’incentivo. Mentre rispetto agli impianti ibridi alimentati da prodotti e sottoprodotti di origine biologica tale quota è facilmente determinabile, nascono dei problemi quando si parla di impianti alimentati esclusivamente da altri tipi di rifiuti (speciali e soprattutto urbani), che per loro natura contengono in modo misto materiali biodegradabili e non. Valutazione forfettaria: da molti anni si discute su quali procedure tecniche adottare per stabilire – rispetto alle diverse tipologie di rifiuti e al loro grado di pre-trattamento – 155

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un metodo di forfettizzazione della quota biodegradabile delle diverse partite di rifiuti che consenta trasparenza alla attribuzione di incentivi. La ricognizione metodologica è formalmente stata assegnata dalla Finanziaria 2008 al GSE con il supporto tecnico del CTI, e alla successiva approvazione del Ministro dello sviluppo economico. Nell’attesa, si è stabilito che la quota di produzione imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell’accesso agli incentivi fosse “pari al 51% della produzione complessiva...”. L’identica formula ricompare nel Dm 18 dicembre 2008 (Certificati verdi). Non essendo mai stato approvato alcun metodo alternativo per la valutazione forfettaria della parte biodegradabile dei rifiuti urbani, è questa la formula ancora vigente, che viene ripresa e sviluppata dal Dm 6 luglio 2012, all’articolo 18 e nell’allegato 2. L’articolo 18 (“Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”) specifica che solo i rifiuti individuati nell’allegato 2 possono essere sottoposti alla valutazione forfettaria. Limiti e precisazioni sulla produzione valutabile forfettariamente L’articolo 18 del decreto precisa ancora che le modalità di forfettizzazione degli impianti ricompresi nell’allegato 2 sono applicabili: all’energia prodotta dal 1° gennaio 2013; da impianti alimentati esclusivamente da rifiuti; compresi gli impianti già in esercizio, che hanno avuto l’accesso agli incentivi secondo il Dm 18 dicembre 2008. È dunque chiaramente specificato che non è possibile utilizzare la forfettizzazione per impianti ibridi che utilizzino – insieme ai rifiuti – anche prodotti, sottoprodotti o combustibili non rinnovabili.

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Valutazione analitica Sempre secondo l’articolo 18, per i rifiuti non previsti dall’allegato 2, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili dovrà essere calcolata attraverso metodi analitici, sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Nota bene: anche quando ha diritto alla valutazione forfettaria, l’impianto ha sempre comunque la facoltà di procedere alla valutazione analitica. Quali rifiuti godono della forfettizzazione 51% Godono della forfettizzazione le categorie di rifiuti precisate nell’allegato 2, di seguito riportate. I rifiuti urbani “a valle della raccolta differenziata” individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03. I rifiuti urbani “a valle della raccolta differenziata” individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 02 (rifiuti prodotti da giardini e parchi, inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) con esclusione dei CER 200202 (terra e roccia) e 200203 (altri rifiuti non biodegradabili). I rifiuti speciali non pericolosi “a valle della raccolta differenziata” che rientrano nell’elenco riportato in Tabella 6.A. La somma delle masse di tali rifiuti non deve essere superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua.

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Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell’elenco è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato. Il combustibile solido secondario (CSS di cui all’ articolo 183 del Dlgs 152/2006) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma Uni En 15359 e s.m.i. che abbia un Potere calorifico inferiore (PCI) non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione.

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INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

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Il combustibile solido secondario prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche individuate dalla norma Uni En 15359 e che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri. In questo caso però, la somma delle masse dei rifiuti speciali della tabella 6.A non può essere superiore al 30% del totale dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS. Inoltre la somma complessiva delle masse di CSS e rifiuti speciali non pericolosi deve comunque risultare inferiore al 30% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua. Il Combustibile derivato dai rifiuti (CDR) di cui alla norma Uni 9903-1:2004 qualificato come Refuse derived fuel (RDF) di qualità normale si considera rientrante nei CSS.

Altri rifiuti speciali ammessi alla forfettizzazione, ma con diversa percentuale Rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%. Nel caso di impianti dedicati, si assume forfettariamente un PCI pari a 10,5 MJ/kg. Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti sanitari concorre alla percentuale del 30%. Pneumatici fuori uso (codice CER 16 01 03), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.

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Nota bene: il decreto non specifica che gli pneumatici fuori uso concorrono alla percentuale del 30%. Nota bene: gli pneumatici fuori uso rientrano anche nella tabella 6.A. Non si tratta di una svista, ma di un diverso trattamento riservato alle due categorie. Infatti, se sono “a valle della raccolta differenziata” (cioè fuori della raccolta differenziata, come tutti i rifiuti appartenenti alla tabella) hanno diritto alla forfettizzazione del 51%. Poiché in Italia la raccolta degli pneumatici fuori uso da parte dei produttori è obbligatoria da circa un anno, questo utilizzo extra-raccolte si riferisce prevalentemente ai giacimenti “storici”, antecedenti l’obbligo dei produttori. Invece, l’inserimento nella categoria degli altri rifiuti speciali ammessi a forfettizzazione in pratica libera dalla clausola dell’extra-raccolta, dunque ammette anche gli pneumatici fuori uso provenienti da raccolta differenziata. Con il limite di una forfettizzazione pari al 35% – anziché 51% – ma senza il limite del 30%. Per il momento, si tratta di un caso unico di esenzione dalle regole di base. Superamento del 30% Ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, nel caso in cui la percentuale dei rifiuti speciali della tabella 6A superi il 30%, alla quantità in esubero viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene forfettariamente assegnato un PCI pari a 20 MJ/ kg sul secco al netto delle ceneri. Tipologie di fonti e di impianti rispetto alle modalità di incentivazione All’articolo 8, comma 4, il decreto stabilisce che: “per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la Tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e dichiarato dal produttore [...] da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l’impianto: lettera a): prodotti di origine biologica; lettera b): sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A; lettera c): rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’allegato 2; lettera d): rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).” 157

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Ricordiamo questa scansione perché in altri punti del decreto, e cioè nelle tabelle relative agli importi dell’incentivazione e ai massimi di potenza incentivabile, questa suddivisione si miscela ad altre tipologie di impianto per dar vita a due sole categorie di incentivazione, e cioè: Biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d) + biogas, gas di depurazione e gas di discarica + bioliquidi sostenibili. Biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c).

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Sono quindi evidenziati e incentivati, come categoria a sé stante, gli impianti alimentati da rifiuti cui è riconosciuta la forfettizzazione del 51% (biomasse della lettera c), mentre tutte le altre biomasse (lettera a, b, d) rientrano in un unico gruppo insieme a biogas, gas di depurazione/discarica e bioliquidi sostenibili. Il decreto, all’articolo 18, comma 3 precisa che, ai fini dell’incentivazione, anche il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) ricade in quest’ultima categoria mista. Modalità di accesso agli incentivi Gli impianti ibridi di potenza fino a 5 MW accedono agli incentivi secondo le regole dell’iscrizione ai Registri. Gli impianti ibridi di potenza superiore accedono con le procedure delle Aste al ribasso. Per potenziamenti, rifacimenti parziali o totali si accede agli incentivi secondo le particolari regole stabilite per questi casi. Massimi di potenza incentivabile (biomasse della lettera c) Per ognuna delle tre categorie “iscrizione ai Registri”, “aste”, “potenziamenti e rifacimenti” sono stabiliti dei massimi di potenza incentivabile, a livello nazionale, per ogni anno del periodo 2013-2015. Per i valori rimandiamo all’articolo 9, comma 4 (Iscrizione a Registro - impianti < 5 MW) , all’articolo 12, comma 4 (Procedura d’asta - impianti > 5 MW) e all’articolo 17, comma 1 (Rifacimenti totali e parziali). Vita utile degli impianti e incentivi applicati (biomasse della lettera c) Le tariffe incentivanti di riferimento sono individuate dall’allegato 1 nel caso di nuovi impianti, mentre nell’allegato 2 sono definiti i criteri per il calcolo relativo ai potenziamenti e rifacimenti. Qui ci limitiamo a riportare i dati relativi alla vita utile e agli incentivi base da applicare agli “impianti nuovi” con valutazione forfettaria, rimandando per le altre categorie all’allegato 2. TARIFFE NUOVI IMPIANTI RIFIUTI SOLIDI PER I QUALI LA FRAZIONE BIODEGRADABILE È DETERMINA TA FORFETTARIAMENTE

Potenza (kW)

1<P≤5000

P>5000

Vita utile degli impianti (anni) 20 20

Tariffa incentivante base (euro/MWh) 174 125

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