Gestire i rifiuti tra legge e tecnica

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GESTIRE I RIFIUTI

tra legge e tecnica



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documentazione, servizi, link

Tutte le norme richiamate nel testo rimandano all’Osservatorio di normativa ambientale, in reteambiente.it, dove ogni provvedimento viene tempestivamente aggiornato ad ogni modifica e integrazione. Sulla gestione dei rifiuti e sulle altre tematiche di diritto ambientale Edizioni Ambiente assicura informazione e formazione attraverso un articolato sistema di servizi.

la NewsLetter di Reteambiente

Un servizio settimanale gratuito di News realizzato dalla Redazione normativa di Edizioni Ambiente per essere costantemente informati sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia ambientale, sia a livello nazionale che europeo. Servizio ad abbonamento che offre lo scenario della normativa regionale, nazionale ed europea rispetto alle principali tematiche ambientali, con testi sempre aggiornati in tempo reale ed arricchiti da Commenti e Documentazione complementare. Il servizio Adempimenti ambientali, collegato all’Osservatorio di normativa ambientale, fornisce ad aziende ed operatori un prezioso strumento per orientarsi tra le diverse disposizioni normative di settore, individuare i principali precetti e comprendere come adempiere agli obblighi in materia di tutela delle acque, riduzione delle emissioni in atmosfera, sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione dei rifiuti.

Direttore: Paola Ficco

La più qualificata e affidabile Rivista nel complesso scenario della gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Raccoglie contributi dei maggiori esperti del settore e si vale della collaborazione diretta dei rappresentanti degli Organi normativi. È disponibile in abbonamento, nella versione su carta e nella versione on line. Le attività di Formazione sui Rifiuti organizzate da Eda Pro, che impegnano i più qualificati esperti nazionali.



In collaborazione con i principali Consorzi nazionali del Riciclo

a cura di

Paola Ficco

Gestire

i rifiuti tra legge e tecnica Ottava edizione su carta ottobre 2020

Manuale aggiornato al “Codice ambientale” 2020 Con i contributi di: Paola Ficco Leonardo Filippucci Pasquale Fimiani Eugenio Onori Claudio Rispoli

freebook ambiente | normativa biblioteca gratuita on line di


gestire i rifiuti tra legge e tecnica

a cura di paola ficco

autore dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Con i contributi di: Paola Ficco, Leonardo Filippucci, autore dei capitoli 12, 13, 14; Pasquale Fimiani, autore dei capitoli 10, 11, 15, 16; Eugenio Onori, autore del capitolo 17; Claudio Rispoli, autore dei capitoli 8 e 9. redazione: Simona Faccioli, Costanza Kenda

con l’Osservatorio di normativa ambientale di ReteAmbiente.it

progetto grafico: GrafCo3 Milano impaginazione: Roberto Gurdo ufficio stampa: ufficio.stampa@edizioniambiente.it realizzazione editoriale

Edizioni Ambiente

Tutti i diritti riservati. È consentito l’utilizzo dei testi per uso esclusivamente personale ed a fini non commerciali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell’Editore. ISBN: 978 88 6627 323 3 © 2020, ReteAmbiente Srl via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano tel. 02.45487277, fax 02.45487333 Finito di stampare nel mese di ottobre 2020 presso Print on Web Srl, Isola del Liri (FR) I siti di Edizioni Ambiente www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.rivistarifiuti.it www.renewablematter.eu www.nextville.it www.puntosostenibile.it www.freebookambiente.it Seguici anche su: Facebook.com/EdizioniAmbiente Twitter.com/EdAmbiente Twitter.com/ReteAmbiente Linkedin: Reteambiente Linkedin: Rivistarifiuti Aggiornato a ottobre 2020


sommario gli autori

29

1. finalità della disciplina

31

1.1 Il principio di precauzione

34 40 41 45 46

di Paola Ficco

1.2 La gerarchia comunitaria e la prevenzione

1.3 La responsabilità estesa del produttore di beni 1.4 Attività di gestione dei rifiuti

1.4.1 Esenzioni dal concetto di “gestione dei rifiuti”

2. definizione di rifiuto e codice eer

49

di Paola Ficco

2.1 La definizione di rifiuto

2.2 L’attribuzione del codice EER

2.3 L’economia circolare, i rifiuti e la invalicabile barriera delle definizioni legislative 2.3.1 Premessa

2.3.2 Da rifiuto a risorsa

2.3.3 La disciplina di riferimento e il non rinunciabile paradigma delle definizioni 2.3.4 La natura delle norme in materia di rifiuti 2.3.5 Le deroghe

3. produttore e detentore dei rifiuti: individuazione

71

di Paola Ficco

3.1 Il produttore iniziale

3.2 Lavaggio di autocisterne e rifiuti dell’impianto di lavaggio 3.3 Logistica e distribuzione per conto terzi

3.4 Smantellamento di impianti industriali di terzi 3.5 Autospurgo 3.6 Il detentore

3.7 Il deposito temporaneo Il deposito temporaneo di soggetti diversi dal produttore di rifiuti

4. campo di applicazione di Paola Ficco

4.1 Rifiuti e “non rifiuti”

4.2 Articolo 185 ed esclusioni 4.2.1 Il caso pet‑coke

4.3 Sottoprodotti

4.3.1 Il sottoprodotto e l’esperienza giurisprudenziale

49 57 59 59 60 63 66 67

73 77 77 78 78 80 81 86 89 89 91 93 95 97


4.4 Mps ed End of Waste: il punto sul sistema vigente 4.4.1 La differenza tra Mps ed End of Waste

4.4.2 La soluzione nazionale al problema delle decisioni “caso per caso” e la nuova versione dell’articolo 184-ter “Codice ambientale” Il Consiglio di Stato e la sentenza 1229/2018

La nuova versione dell’articolo 184-ter, comma 3, “Codice ambientale” Le fasi del procedimento di controllo Il regime transitorio Aspetti non chiari Il REcer

4.4.3 Le Mps e il “disaccordo” internazionale

4.5 Regime di favore e onere della prova

4.5.1 Come operare per applicare il regime differenziato a) Sottoprodotti

b) Materie prime secondarie (Mps) c) End of Waste

5. tracciabilità tra vecchie e nuove scritture di Paola Ficco

5.1 Le scritture ambientali su carta in attesa di un orizzonte informatico 5.1.1 Registro cronologico di carico e scarico

5.1.2 Registro cronologico di carico e scarico e casi particolari Veicoli a motore

Unico raccoglitore/unico automezzo

Aree private con più impianti produttivi Strutture sanitarie

Imprenditori agricoli

5.1.3 Formulario di identificazione del trasporto (Fir) Caratteristiche

Formulario e dati falsi

Acquisto, vidimazione e format esemplare Emissione e compilazione Peso a destino

Conservazione Esclusioni

Cosa non è considerato trasporto

5.1.4 Disposizioni specifiche sul trasporto Microraccolta

Stazionamenti veicoli

Assistenza sanitaria domiciliare Manutenzione

101 102 102 103 105 107 108 108 109 110 111 113 113 120 123 127 127 129 133 133 134 134 134 135 135 136 138 138 142 142 143 143 143 144 144 144 144 145


Manutenzione alle infrastrutture

5.1.5. Trasporto intermodale

5.1.6 Formulario: casi particolari

Trasporto con veicoli diversi (trasbordo totale) Trasporto misto (intermodale)

Trasbordo per motivi eccezionali (trasbordo parziale)

Accettazione del carico presso l’impianto di destinazione 5.2 Il sistema sanzionatorio per la tracciabilità cartacea dei rifiuti e le problematiche emergenti

5.2.1 Registro di carico e scarico: sistema sanzionatorio 5.2.2 Formulario: sistema sanzionatorio 5.2.3 Mud: sistema sanzionatorio

5.2.4. Precisazioni sostanziali e procedurali

La sanzione accessoria della sospensione dell’amministratore per rifiuti pericolosi Dati incompleti o inesatti Certificati di analisi

Pluralità di violazioni e pluralità di sanzioni

Sanzioni per l’omessa tenuta del formulario in caso di rifiuti non pericolosi Concorso di persone nelle violazioni amministrative

5.2.5 Trasmissione via pec della quarta copia del formulario e la conformità sostanziale del formulario

5.2.6 Gestione rifiuti: cenni sul sistema sanzionatorio amministrativo in generale Il concorrente e il responsabile solidale nella violazione

L’autorità competente per l’impugnativa delle prescrizioni

6. responsabilità

145 145 146 146 147 147 147 149 149 150 151 151 151 153 154 154 156 157 157 158 159 16 161

di Paola Ficco

6.1 I principi posti a fondamento della responsabilità

163 167 6.3 La delega di funzioni e di responsabilità 168 6.4 La responsabilità per la tenuta di registri e formulari 170 6.5 Il comma 17 dell’articolo 193 171 6.6 La responsabilità della eliminazione dei rifiuti in caso di trasferimento di azienda 173 6.2 La responsabilità negli appalti

7. classificazione dei rifiuti di Paola Ficco

7.1 Rifiuti urbani e assimilati “ope legis” 7.1.2 L’assimilazione “ope legis”

7.2 Rifiuti speciali

7.3 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani (rinvio) 7.4 Rifiuti urbani avviati al recupero: di chi sono?

175 175 176 180 183 183


7.5 Prossimità ed autosufficienza: la circolazione dei rifiuti su territorio nazionale con particolare riferimento agli urbani non pericolosi e non differenziati destinati a recupero (anche energetico)

7.5.1 Considerazioni preliminari sul “principio di prossimità”

7.5.2 La circolazione normativamente prevista dei vari flussi di rifiuti

7.5.3 La più recente giurisprudenza costituzionale sulla circolazione dei rifiuti 7.5.4 Analisi dell’articolo 182‑bis, comma 1, Dlgs 152/2006

7.6 Rifiuti spiaggiati 7.7 Rifiuti pericolosi

7.8 La miscelazione e gli effetti della sentenza C. Cost. 75/2017

8. rifiuti pericolosi, miscelazione e adr di Claudio Rispoli

8.1 Classificazione dei rifiuti e lo stato dell’arte Premessa

8.1.1 La teoria

Le fonti normative Gli strumenti

L’Elenco europeo dei rifiuti (Eer) e i “codici a specchio” Le caratteristiche di pericolo

8.1.2 La pratica

Le norme sulla gestione dei rifiuti I limiti del sistema

La Sentenza “Verlezza”

8.2 Caratterizzazione 8.3 Miscelazione

8.4 Trasporto rifiuti e norme Adr

9. deposito temporaneo

184 184 185 186 188 193 193 195 197 197 197 198 198 201 201 202 204 205 205 207 209 210 210 215

di Claudio Rispoli

tavola sinottica dei principali adempimenti gestionali

219

di Paola Ficco

10. deposito incontrollato e abbandono di rifiuti di Pasquale Fimiani

10.1 Abbandono, deposito incontrollato e discarica: i concetti 10.2 L’ordinanza di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti abbandonati. Il ripristino dello stato dei luoghi

10.3 Abbandono, discarica abusiva e responsabilità del proprietario del sito 10.4 Le ordinanze extra ordinem

221 221 225 231 236


11. l’affidamento del servizio pubblico di Pasquale Fimiani

11.1 La gestione integrata dei rifiuti: quadro generale 11.2 Funzione degli enti ed organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

11.3 L’affidamento del servizio: quadro generale

11.4 L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ed il codice degli appalti 11.5 La regolazione del servizio

12. attività di gestione dei rifiuti e regime autorizzatorio di Leonardo Filippucci 12.1 Premessa

12.2 L’autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di trattamento

12.3 L’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione 12.4 La procedura semplificata 12.4.1 Disciplina generale

12.4.2 La preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

12.5 Gli impianti mobili 12.6 Le discariche

12.7 Gli impianti di incenerimento e coincenerimento

13. autorizzazione integrata ambientale (aia) e valutazione di impatto ambientale (via) di Leonardo Filippucci

13.1 Il Dlgs 46/2014 e la direttiva 2010/75/Ue 13.2 Il campo di applicazione dell’Aia

13.2.1 Le definizioni di “installazione” e di “gestore” 13.2.2 L’allegato VIII alla parte II 13.2.3 Esclusioni

13.2.4 La disciplina transitoria e il concetto di “installazione esistente”

13.3 Funzione e contenuto dell’Aia 13.3.1 La definizione di Aia 13.3.2 La funzione dell’Aia 13.3.3 I principi generali

13.3.4 I requisiti di cui al titolo III‑bis. le Bat

13.3.5 Segue: i requisiti di qualità ambientale 13.3.6 I contenuti dell’Aia

13.3.7 La relazione di riferimento 13.3.8 I requisiti generali

13.4 Controlli e ispezioni

241 241 243 248 254 263 267 267 269 274 275 275 286 287 292 296 303 303 305 305 307 314 314 321 321 321 322 323 328 329 337 346 347


13.4.1 Oneri di comunicazione e di informazione a carico del gestore

347 347 13.4.3 Informazione al pubblico 350 13.4.4 Non conformità emergenti dagli autocontrolli 350 13.5 Incidenti o imprevisti 351 13.6 La procedura 352 13.6.1 L’autorità competente 352 13.6.2 La presentazione della domanda e la verifica di ammissibilità 353 13.6.3 L’avvio del procedimento e la partecipazione del pubblico interessato 355 13.6.4 L’istruttoria e la conferenza dei servizi 355 13.6.5 L’adozione e la pubblicazione del provvedimento conclusivo 356 13.6.6 Spese per l’istruttoria e per i controlli 357 13.7 Effetti dell’Aia 358 13.8 Rinnovo, riesame, aggiornamenti, modifiche, volturazioni 360 13.8.1 Il riesame: fattispecie e procedura 360 13.8.2 La modifica dell’installazione 364 13.8.3 La variazione del gestore 365 13.8.4 Le novità introdotte dal Dl 91/2014 365 13.9 Dichiarazioni e comunicazioni 366 13.9.1 La dichiarazione Prtr 366 13.9.2 La comunicazione annuale al ministero dell’ambiente 367 13.9.3 Lo scambio di informazioni 367 13.10 Valutazione di impatto ambientale (Via): premessa 368 13.11 Segue: finalità della Via e Via “postuma” 370 13.12 Segue: campo di applicazione 373 13.13 Segue: l’autorità competente 391 13.14 Segue: il procedimento di Via 392 13.14.1 Premessa 392 13.14.2 La verifica di assoggettabilità (o screening) 392 13.14.3 La definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (o scoping) 395 13.14.4 Il procedimento di Via in senso stretto 396 13.15 La differenza tra Aia e Via 404 13.4.2 Ispezioni ambientali, informative e provvedimenti conseguenti

13.16 Il coordinamento tra la procedura di Via e le altre procedure autorizzatorie: il procedimento autorizzatorio unico regionale

13.17 Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio

14. autorizzazione unica ambientale (aua) di Leonardo Filippucci

14.1 Premessa: il potere regolamentare conferito dal Dl 5/2012 14.2 La nozione di Aua e gli atti sostituiti

14.3 L’ambito di applicazione del Dpr 59/2013

405 410 415 415 416 422


14.3.1 Le Pmi

14.3.2 Impianti non soggetti ad Aia

14.3.3 Alternatività dei criteri e problemi esegetici 14.3.4 Esclusioni: impianti soggetti a Via

14.3.5 Segue: attività/impianto soggetto solamente a comunicazioni ovvero ad autorizzazione di carattere generale

14.4 Il gestore, l’autorità competente, il Suap e i soggetti competenti in materia ambientale

14.5 La procedura di rilascio dell’Aua

14.5.1 I presupposti della domanda

14.5.2 La presentazione della domanda

14.5.3 Le verifiche sulla correttezza formale

14.5.4 Istruttoria e durata del procedimento 14.5.5 Conclusione del procedimento 14.5.6 Il silenzio sulla domanda

14.5.7 Obbligo di assistenza nei confronti del gestore

14.6 Contenuto dell’Aua 14.7 Durata

14.8 Rinnovo, revisione e aggiornamento 14.9 Le modifiche

14.10 Oneri istruttori e tariffe 14.11 Regime sanzionatorio

14.12 La disciplina transitoria

15. l’apparato sanzionatorio. la legge 68/2015 sui delitti ambientali ed i rifiuti di Pasquale Fimiani

15.1 L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti 15.2 L’illecita miscelazione dei rifiuti

15.3 La violazione delle regole sul deposito temporaneo

15.4 Le violazioni in tema di deposito di rifiuti sanitari pericolosi

15.5 La mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione: i principi 15.6 La violazione delle regole di iscrizione all’Albo

15.7. Segue: le violazioni delle regole di iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti 15.8 La violazione delle regole dell’autosmaltimento e recupero tramite comunicazione

15.9 La mancanza di autorizzazione

15.10 La violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione 15.11 Gli illeciti in materia di discarica

15.12 La violazione delle regole in tema di circolazione e tracciabilità dei rifiuti: quadro generale

422 423 423 425 426 427 428 428 429 432 433 434 434 436 436 436 437 438 439 440 441 445 445 451 453 455 457 461 463 466 468 469 471 476


15.13 La tutela penale in materia di formulario 15.14 Il falso nella certificazione dei rifiuti 15.15 Confisca dei mezzi di trasporto

15.16 L’organizzazione di traffico illecito di rifiuti 15.17 I reati previsti dall’emergenza rifiuti 15.18 La combustione illecita di rifiuti

15.19 Le sanzioni in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti (articolo 261‑bis codice ambientale)

15.20 I reati in tema di gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti 15.21 L’omessa bonifica

15.22 La legge sui delitti ambientali ed i rifiuti

15.23 La non punibilità per particolare tenuità del fatto ed i rifiuti

16. il sistema 231 applicato alla gestione dei rifiuti di Pasquale Fimiani

16.1 L’inserimento dei reati ambientali nel sistema “231”

16.2 I reati presupposto della responsabilità degli enti nella materia dei rifiuti 16.3 La nozione di interesse o vantaggio dell’ente nelle fattispecie colpose in materia di ambiente

477 481 483 486 496 499 503 505 507 511 516 519 519 521

16.7 Classificazione dei rifiuti e sistema 231

524 527 530 532 535

17. albo nazionale gestori ambientali

541

16.4 Il modello organizzativo in generale

16.5 Il modello organizzativo in materia ambientale 16.6 L’organismo di vigilanza e l’ambiente

di Eugenio Onori

17.1 Introduzione

17.2 Le categorie e le classi di iscrizione

17.3 I requisiti e le condizioni per l’iscrizione 17.3.1 I requisiti soggettivi

17.3.2 I requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria 17.3.3 Il responsabile tecnico I requisiti del RT

La natura dell’esperienza richiesta al RT Le verifiche

Le disposizioni transitorie

Le procedure relative ai casi di cessazione dall’incarico di RT 17.3.4 I requisiti delle imprese di trasporto dei rifiuti su strada (categorie

dalla 1 alla 6) e i rifiuti identificati dall’elenco europeo dei rifiuti ammissibili Dotazioni minime per l’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

541 545 547 547 548 549 551 551 552 553 555 557 557


Dotazioni minime per l’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta

559

Dotazioni minime per l’iscrizione nelle categorie 4 (raccolta trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta trasporto dei rifiuti speciali pericolosi)

560

Capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali nelle categorie 1, 4 e 5

Dotazioni minime per l’iscrizione nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti)

Attribuzione dei codici dell‘Elenco europeo dei rifiuti ai fini dell’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti

Codici EER attribuibili per l’iscrizione nella categoria 1

Codici EER attribuibili per l’iscrizione nella categoria 2-bis Codici EER attribuibili per l’iscrizione nella categoria 3-bis e sottocategorie 2-ter e 4-bis

Codici EER attribuibili per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5 Codici EER attribuibili per l’iscrizione nella categoria 6 Utilizzo dei Codici EER che termina con le cifre 99

17.3.5 I requisiti per l’iscrizione all’albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5)

17.3.6 I requisiti dei commercianti e intermediari di rifiuti (categoria 8) 17.3.7 Requisiti delle imprese che effettuano l’attività di bonifica di siti (categoria 9)

17.3.8 Requisiti delle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria 10)

17.4 Il procedimento d’iscrizione

17.4.1 La procedura ordinaria d’iscrizione

17.4.2 Le procedure semplificate per l’iscrizione

561 561 562 562 563 564 564 566 566 567 567 567 568 569 569 572

L’iscrizione delle aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni

572

L’iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e delle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta Kg o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (cat. 2-bis)

L’iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Dm 8 marzo 2010, n. 65 (cat. 3-bis)

L’iscrizione semplificata per la raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (cat. 4-bis)

573 574 575


L’iscrizione semplificata delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana (cat. 2-ter)

17.5 Le variazioni dell’iscrizione 17.6 Il rinnovo dell’iscrizione 17.7 I diritti d’iscrizione

17.8 Il sistema sanzionatorio Le sanzioni disciplinari

La sospensione dall’Albo

La cancellazione dall’Albo

Il procedimento disciplinare

18. terre, rocce e materiali di scavo di Paola Ficco

18.1 Disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantieri 18.1.1 Oggetto del nuovo decreto ed esclusioni 18.1.2 Definizioni

18.1.3 Quando e come terre e rocce diventano sottoprodotti, anche con riferimento alla presenza di amianto 18.1.4 Deposito intermedio 18.1.5 Trasporto

18.1.6 Dichiarazione di avvenuto utilizzo

18.2 Disposizioni specifiche per cantieri di grandi dimensioni 18.2.1 Piano di utilizzo

18.2.1.1 Terre e rocce conformi alle Csc

18.2.1.2 Terre e rocce non conformi alle Csc a causa di fenomeni origine naturale 18.2.1.3 Terre e rocce prodotte in un sito soggetto a bonifica

18.2.1.4 Efficacia del piano di utilizzo e passaggio dei sottoprodotti allo status di rifiuti

18.2.1.5 Aggiornamento del piano di utilizzo 18.2.1.6 Realizzazione del piano di utilizzo

18.3 Disposizioni specifiche per cantieri di piccole dimensioni

18.3.1 Terre e rocce non conformi alle Csc a causa di fenomeni origine naturale 18.3.2 Terre e rocce prodotte in un sito soggetto a bonifica 18.3.3 Dichiarazione di utilizzo 18.3.4 Modifica sostanziale

18.4 Disposizioni specifiche per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e ad Aia

18.5 Terre e rocce qualificate rifiuti

18.6 Terre e rocce escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti 18.7 Terre e rocce nei siti oggetto di bonifica

577 579 580 581 581 582 582 583 583 585 587 587 588 589 591 592 592 593 593 594 594 595 595 596 597 597 598 598 599 599

600 600 601 603


18.8 Disposizioni transitorie. Allegati

18.9 Terre e rocce da scavo e riporti: la circolare Minambiente del 10 novembre 2017

19. sottoprodotti di origine animale di Paola Ficco

19.1 Premessa

19.2 La legislazione di riferimento

19.3 Le sentenze di legittimità di riferimento

604 605 607 607 607 609

20. rifiuti da manutenzione, manutenzione alle infrastrutture, assistenza sanitaria e pulizia 615 di Paola Ficco

20.1 Il problema delle definizioni

20.2 Il “codice ambientale” e la manutenzione

20.3. I rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare

20. 4 Manutenzione e infrastrutture, riflessioni ulteriori 20. 5 Manutenzione ed edilizia

21. fresato d’asfalto ed end of waste di Paola Ficco

21.1 L’esclusione

21.2 Le caratteristiche del nuovo regolamento 21.3 Le definizioni

21.4 Le tre condizioni da rispettare per trasformare il rifiuto in End of Waste 21.5 La procedura

21.6 Le analisi e il test di cessione 21.7 Il regime transitorio

21.8 Le problematiche emerse 21.9 Un errato convincimento

21.10 Ancora sul (non semplice) rapporto tra Dm 5 febbraio 1998 e Dm 69/2018

22. acque di scarico e rifiuti allo stato liquido di Paola Ficco

22.1 Utilizzazione agronomica

23. fanghi di depurazione e utilizzo in agricoltura di Paola Ficco

23.1 L’articolo 41 del “decreto genova” e il problema (incompreso) degli idrocarburi

24. imballaggi di Paola Ficco

24.1 Definizioni e compiti 24.2 I sistemi autonomi

615 616 621 621 624 625 625 626 626 627 627 628 629 631 633 635 639 644 647 650 653 653 656


24.3 La collocazione del conai 24.4 I consorzi di filiera 24.5 Le filiere

24.6 Un caso classico

24.7 Gli obblighi della P.a. per la raccolta differenziata

25. olio usato di Paola Ficco

25.1 Le definizioni e la disciplina applicabile

25.2 Le principali norme di riferimento per la gestione dell’olio usato 25.3 Il Dlgs 95/1992 e il Dlgs 152/2006 25.4 Gli obblighi e i divieti

25.5 I detentori: chi sono e cosa fanno 25.6 Il divieto di miscelazione

25.7 I principi in materia di spedizioni transfrontaliere 25.7.1 La sentenza 2748/2015 del consiglio di stato I principi

25.8 I compiti specifici delle autorità di spedizione italiane individuati dalla circolare 26 marzo 2013

25.9 La continuità normativa fra il reato di “traffico illecito” e quello di “spedizione illegale”

26. raee

di Paola Ficco

26.1 I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e l’“open scope” 26.1.1 Definizione e tipologie di Raee 26.1.2 Obiettivi minimi

26.1.3 Chi è il produttore di Aee

26.1.4 Obblighi del produttore di Aee

26.2 I sistemi collettivi e il centro di coordinamento Raee 26.3 L’ecocontributo Raee (Ecr)

26.4 Obblighi dei distributori e problemi del “one to one”, le procedure e le sanzioni 26.4.1 Chi è e cosa fa il distributore

26.4.2 Le semplificazioni: “uno contro uno”

26.4.3 Le semplificazioni: “uno contro zero” A chi e quando si applica il Dm 121/2016 Dove e come si applica il Dm 121/2016 Il luogo di ritiro

Il deposito preliminare alla raccolta Il trasporto

26.5 Il ruolo dei comuni e dei cittadini consumatori. il trattamento dei Raee e gli obblighi degli impianti di ricevimento

657 658 659 660 661 663 663 663 666 667 668 669 671 673 673 675 676 681 681 683 684 685 687 690 691 692 692 693 696 697 697 698 699 700 701


26.5.1 Cos’è e a cosa serve il centro di raccolta comunale

26.6 Cosa sono i raggruppamenti 26.7 Raee da fotovoltaico

27. rifiuti contenenti amianto e dm 248/2004

702 704 704 707

di Paola Ficco

28. sistemi per la gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti 709 di Paola Ficco

28.1 I territori dove deve essere assicurata la raccolta 28.2 Conoe – consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

28.3 Conou – consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati 28.4 Ecopneus

28.4.1 Pneumatici fuori uso (Pfu)

28.3.2 I criteri di individuazione del Pfu 28.3.3 La gestione del Pfu

28.3.4 L’End fo Waste della gomma e il Dm 78/2020 Il raccordo con il Dm 5 febbraio 1998

712 712 715 716 717 720 721 721 725



Il Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è il Consorzio privato, senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi per perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e nazionale. Conai è l’organismo che la legge ha delegato a garantire il passaggio da un sistema di gestione dei rifiuti basato sulla discarica ad un sistema integrato che realizza il recupero e il riciclo dei rifiuti di imballaggio. Con circa 800.000 aziende consorziate, rappresenta una tra le maggiori realtà consortili eu‑ ropee, a testimonianza della massiccia adesione del mondo imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei materiali riciclabili e al modello scelto per raggiungere questi obiettivi. Un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica, la tutela ambien‑ tale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, Pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. Conai, che agisce con i Comuni in base a specifiche convenzioni, rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Conai indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei sei Consorzi dei materiali: ac‑ ciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta e cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Nel 2019 il 70% dei rifiuti di imballaggio sul territorio nazionale è stato avviato a riciclo, anche grazie all’operato di Conai e dei Consorzi di Filiera, per un totale di 9,5 milioni di tonnellate. Considerando anche la quota di recupero energetico, l’81% delle 13,6 milioni di tonnellate di imballaggi immesse al consumo sul territorio nazionale è stato avviato a recupero comples‑ sivo. www.conai.org


CIAL è un consorzio nazionale senza fini di lucro nato nel 1997 grazie all’impegno assunto dalle aziende che operano nel settore degli imballaggi in alluminio, nella ricerca di soluzioni per ridurre e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente. Il Consorzio, che raggruppa produttori di alluminio, trasformatori, fabbricanti e utilizzatori di imballaggi in alluminio, nonché recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio, ha tra i propri compiti quello di garantire il recupero e l’avvio al riciclo degli imballaggi in allu‑ minio post-consumo provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai Comuni italiani: lattine per bevande, scatolette e vaschette per gli alimenti, bombolette aerosol, tubetti, foglio sottile, tappi e chiusure. Quest’attività ha permesso, in questi ultimi anni, grazie a un incre‑ mento delle quantità raccolte di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dalla normativa europea. Ad oggi, infatti, i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, riciclo e recupe‑ ro, sono particolarmente positivi e hanno reso l’Italia un esempio per tutta l’Europa. Nel 2019 circa il 70% degli imballaggi in alluminio immessi nel marcato italiano è stato avviato al riciclo. CIAL opera all’interno del sistema del recupero degli imballaggi fondato su due importanti principi: • “responsabilità condivisa” • “chi inquina paga” e svolge la propria attività sul territorio nazionale in stretta collaborazione e coordinamento con altre istituzioni e organismi: • il Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, e gli altri Consorzi nazionali di filiera per il riciclo degli imballaggi • i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico • tutte le associazioni si settore, a livello nazionale ed europeo Le attività svolte dal Consorzio vengono finanziate tramite: • i contributi pagati dalle imprese per ogni kg di imballaggi in alluminio immesso al consumo e finalizzati alla loro raccolta e recupero • i proventi derivanti dalle attività di riciclo • la contribuzione volontaria dei propri consorziati Gli obiettivi generali di CiAl sono: • lo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi di alluminio postconsumo • l’avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio di alluminio prioritariamente attraverso il loro riciclo • il monitoraggio delle attività di prevenzione orientate al contenimento della produzione dei rifiuti Per realizzare gli obiettivi di riciclo, il Consorzio CIAL stipula apposite convenzioni con i Co‑ muni, o con imprese da essi delegate, per l’organizzazione della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. I costi della raccolta sono coperti interamente da CIAL attraverso il riconoscimento di un corri‑ spettivo prestabilito, in linea con quanto disposto dall’Accordo Quadro fra Il Consorzio Nazio‑ nale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). www.cial.it


Il CIC è un Consorzio che rappresenta più di 130 Aziende che operano nel settore del riciclo or‑ ganico. I consorziati al CIC sono produttori e gestori di impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica, associazioni di categoria, aziende e studi tecnici che si occupano di rifiuti organici, produttori di macchinari ed attrezzature, laboratori, enti di studio e di ricerca. Il Consorzio Italiano Compostatori dal 1992 anni monitora l’intera filiera del settore del rifiuto organico in Italia durante tutte le sue fasi produttive, dalla verifica della qualità delle matrici compostabili fino alla definizione della qualità dei prodotti finali. Tra le matrici più diffuse nella filiera si colloca il rifiuto organico (per semplicità: “umido” e “verde”) proveniente dalle raccolte differenziate dei comuni italiani. Il settore del recupero e riciclo dei rifiuti organici sta vivendo un’interrotta fase di espansione e negli ultimi 15 anni ha registrato una crescita di circa 7-10% su base annua. Ad oggi in Italia si stima che sono più di 40 mln gli abitanti che operano la raccolta differenziata del rifiuto organi‑ co; gli ultimi dati ufficiali (dati Ispra relativi al 2018) confermano che 7,1 mln di t/anno di rifiuto organico sono state raccolte nei comuni, di cui più di 5 mln t/a di rifiuto umido. Il CIC è da sempre impegnato in numerose iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti organici e alla diffusione di una raccolta differenziata di qualità che permette l’effettivo riciclo degli scarti organici negli impianti di trattamento biologico dedicati. A tal fine, oltre a monitorare costantemente tramite analisi merceologiche la qualità della frazione organica in ingresso agli impianti di compostaggio, o impianti integrati di digestione anaerobica e compo‑ staggio, ha ideato due programmi di qualità. Nel 2004 è nato il “Marchio Compost di Qualità CIC” che, attraverso verifiche continue sul prodotto attesta le caratteristiche agronomiche dei fertilizzanti organici prodotti negli impianti delle Aziende associate. Nel 2007 è nato il “Mar‑ chio Compostabile CIC”, che garantisce l’oggettiva compostabilità dei manufatti biodegradabili durante il riciclo del rifiuto organico negli impianti di compostaggio su scala industriale. Nel 2016 il CIC ha aderito alla Piattaforma Biometano per promuovere la produzione e l’impiego di biocarburanti avanzati quali il biometano oltre alla promozione e valorizzazione dei fertiliz‑ zanti organici. Inoltre il Consorzio ha sviluppato numerose ricerche e studi di settore e ha creato nuove part‑ nership con numerose associazioni nazionali ed internazionali. Il CIC è membro fondatore dell’European Compost Network (ECN), l’organizzazione leader in Europa che promuove le pra‑ tiche di promozione del recupero del rifiuto organico. Proprio a Bruxelles il CIC ha, da diversi anni, un’attività di presidio costante in coerenza con le politiche europee orientate allo sviluppo di un’Economia circolare e alla promozione della raccolta differenziata negli stati membri. Il CIC è anche ambasciatore nel mondo di Ecomondo, la Fiera dell’industria italiana della Green Economy, è membro fondatore di Word Biogas Association e del Mediterranean compost Net‑ work, è membro di ISWA International e partner dell’US Composting Council americano. Nel 2019 il CIC ed ECN hanno lanciato SOS Soil, Save Organics in Soil, la Piattaforma per la valoriz‑ zazione della sostanza organica nel suolo cic@compost.it www.compost.it www.compostabile.com www.saveorganicsinsoil.org


Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica Comieco nasce nel 1985 come libera associazione delle imprese del settore cartario unite dalla volontà di fare dell’ambiente e del packaging cellulosico sostenibile la molla di uno sviluppo economico fondato sulla valorizzazione delle risorse naturali, in un’epoca, quella degli anni 80, fortemente improntata all’usa e getta. L’emanazione del Dlgs 22/1997 ha segnato una svolta nel sistema di gestione dei rifiuti, fino ad allora incentrate sullo smaltimento, mettendo al centro delle politiche ambientali il riuso, il recupero e il riciclo e prevedendo un sistema organizzato per il recupero e il riciclo degli imbal‑ laggi. È allora che Comieco si costituisce in Consorzio nazionale nell’ambito del sistema CONAI per la gestione degli imballaggi. A Comieco aderiscono oltre 3.200 aziende della filiera nazionale (cartiere, cartotecniche e im‑ pianti di selezione della carta). Il Consorzio opera nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci/Conai e stipula convenzioni con comuni italiani per garantire il ritiro e avvio al recupero e riciclo della raccolta differenziata urbana di carta e cartone (imballaggi cellulosici e, su base volontaria, le frazioni similari). Dall’avvio del sistema consortile Conai/Comieco (1998) ad oggi la raccolta comunale di car‑ ta e cartone è triplicata e ha superato nel 2019 3,5 milioni di tonnellate; di queste Comieco, che opera in maniera sussidiaria al mercato, ne gestisce, garantendone il ritiro attraverso le convenzioni attuative dell’Accordo Quadro Anci/Conai, circa il 58% e ha erogato ai comuni convenzionati oltre 129 milioni di euro quale corrispettivo economico per il servizio di raccolta differenziata. Dall’avvio del sistema (1998) ad oggi i corrispettivi complessivamente erogati al territorio ammontano 1,77 miliardi di euro. Oltre ai corrispettivi economici riconosciuti dall’Accordo Anci/Conai per il servizio di raccol‑ ta, Comieco supporta i comuni con una serie di materiali e strumenti per la realizzazione di campagne locali di sensibilizzazione dei cittadini che si affiancano a campagne nazionali per promuovere da un lato la raccolta differenziata e il riciclo, dall’altro la valorizzazione dell’uso di carta, cartone e cartoncino, materiale biodegradabile, compostabile e riciclabile più volte. Grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e cartone il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici nel 2019 è stato del 80,8%, con circa 10 tonnellate di carta riciclate ogni minuto. Sono risultati importanti che pongono la filiera cartaria già oltre gli obiettivi di riciclo pre‑ visti al 2025 (75%) dalle direttive Ue recentemente emanate, nonché in linea con i più am‑ biziosi target fissati al 2030 (85%). Lo sviluppo delle raccolte differenziate comunali di carta e cartone ha consentito al settore industriale cartario di approvvigionarsi da questi preziosi “giacimenti urbani” e di utilizzare per la produzione quasi il 60% di fibre di riciclo. Un vero e proprio modello di economia circolare.


Il CONOU è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto pericoloso: l’olio lubrificante minerale usato. Operativo dal 1984, è uno dei principali attori della Green Economy in Italia. La filiera del CONOU è composta da una rete di 65 aziende di raccolta, distribuite su tutto il territorio nazionale e 2 imprese di rigenerazione. Anno dopo anno, il Consorzio conferma i risultati che lo rendono un’eccellenza dell’Economia Circolare, completando integralmente il ciclo di raccolta e avvio a recupero dell’olio lubrificante usato. Nel 2019 il Consorzio ha raccolto 191 mila tonnellate di olio usato, mantenendosi ai livelli massimi di fattibilità, mentre la totalità del raccolto è stata riportata a nuova vita attraverso la rigenerazione, producendo ben 128 mila tonnellate di nuove basi lubrificanti, oltre a gasolio e bitume. Un primato non solo nazionale, ma significativo anche a livello europeo dove media‑ mente si recupera solo il 40% dell’olio immesso al consumo e se ne rigenera solo il 60%. Il CONOU in 36 anni ha raccolto 6,1 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenera‑ zione 5,5 milioni e consentendo così la produzione di 3,2 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro. L’impegno della Filiera CONOU a tutela dell’ambiente non è mai venuto meno neanche durante la fase più acuta dell’e‑ mergenza pandemica da Covid-19: l’attività di gestione degli oli minerali usati, durante i mesi di lockdown, non si è mai fermata, continuando a garantire, in sicurezza, il servizio a imprese e cittadini e confermandosi reattiva e flessibile. Oggi il CONOU è impegnato nella sfida della qualità, condotta con il sostegno continuo ai racco‑ glitori e la formazione alle imprese, finalizzata ad evitare miscelazioni improprie dell’olio usato con altre sostanze e a mantenere la rigenerabilità dell’usato al 100%.. www.conou.it


Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Con più di 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di mate‑ ria prima, produttori di imballaggi, utilizzatori che autoproducono i propri imballaggi, ricicla‑ tori) Corepla garantisce che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. Corepla infatti… Riceve la raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in plastica effettuata dai Comuni, rico‑ noscendo corrispettivi per i maggiori costi sostenuti Supporta i Comuni con strumenti di informazione ed educazione ai cittadini per migliorare la qualità della raccolta differenziata, massimizzandone le possibilità di riciclo Assicura il corretto avvio a riciclo e recupero del materiale raccolto, facendosi carico della sua valorizzazione e collocazione presso le imprese di riciclo, nel rispetto delle regole del mercato e della parità di accesso per tutti gli operatori Coinvolge cittadini e imprese nell’obiettivo di prevenire la formazione dei rifiuti di imballaggio in plastica e ridurne l’impatto a fine vita


CoReVe è il Consorzio nazionale senza fini di lucro che, all’interno del sistema CONAI, si oc‑ cupa di garantire il riciclo degli imballaggi in vetro dopo il consumo. Una volta usati, bottiglie e vasetti in vetro vengono separati in casa dai cittadini e poi affidati al servizio di raccolta differenziata organizzata e/o gestita dai Comuni, dopodiché subiscono un trattamento in im‑ pianti specializzati per il recupero del vetro che rendono il rottame una nuova “materia prima seconda” idonea al riciclo per la produzione di nuovi imballaggi. Considerando che il vetro è riciclabile al 100%, all’infinito, senza alcuna perdita o integrazione di materia, i rifiuti d’imballaggio in vetro sono quindi un esempio perfetto di Economia circo‑ lare. Il Consorzio ritira e avvia a riciclo direttamente, riconoscendo un corrispettivo economico a copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata, il vetro proveniente dall’86,4% dei Comuni o dei Gestori delegati del servizio, per una popolazione coinvolta pari a circa il 96% del totale. Nel nostro Paese, ogni anno, si ricicla così oltre il 77% dei rifiuti d’imballaggio in vetro generati dopo il consumo. Un grande risultato, che può e deve migliorare, visto che circa il 23% del totale è ancora oggi smaltito in discarica perché non è raccolto separatamente, oppure perché viene “perso” perché qualitativamente non idoneo al recupero e riciclo. Purtroppo la quantità di materiale perso nella separazione degli inquinanti negli impianti di trattamento, a valle della raccolta differenziata, è purtroppo ancora enorme (11,4% nel 2019) a causa del costante peggioramento della qualità dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti. La raccolta nazionale ha quindi ampi margini di crescita, quantitativa ma soprattutto qualitativa. Per aumentare gli attuali tassi di riciclo in futuro si dovrà puntare: sull’ottimizzazione dei si‑ stemi di raccolta, sul miglioramento delle tecnologie di trattamento negli impianti di selezione, sul recupero, alternativo alla discarica, di quelle frazioni di scarto (come quelle provenienti dall’allontanamento, negli impianti di trattamento, delle frazioni “fini” e dei materiali impropri come cristallo, ceramica, pyrex, ecc.) non riciclabili in vetreria. In Italia, grazie al riciclo del vetro si ottengono enormi vantaggi ambientali, ma anche econo‑ mici, che permettono di alimentare in modo più sostenibile i nostri consumi. Un’ “economia circolare” che, da un lato, garantisce all’Italia di risparmiare circa 3,7 milioni di tonnellate di materie prime all’anno, di recuperare energia per circa 2,5 milioni di barili di petrolio e di ridur‑ re emissioni per circa 2,3 milioni di tonnellate di CO2. Dall’altro, attraverso i giacimenti metropolitani rappresentati dalla raccolta differenziata del vetro in ogni Comune, consente alle Amministrazioni di ricavare anche circa 85 milioni di euro di corrispettivi, riconosciuti per la raccolta dal sistema CoReVe, a cui va sommato il risparmio di quasi 290 milioni di euro, per i mancati oneri di smaltimento in discarica di tali rifiuti. www.coreve.it


Ecopneus è la società senza scopo di lucro costituita dai principali operatori attivi in Italia, per assicurare il rispetto dei propri obblighi nella gestione dei Pneumatici Fuori Uso. Fondata in base all’articolo 228 del Dlgs 152/2006 e sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente, cui rendiconta annualmente le proprie attività, Ecopneus garantisce il corretto recupero di oltre 200.000 tonnellate di PFU all’anno, che vengono trasformate in gomma riciclata per campi da calcio e superfici sportive, isolanti acustici e antivibranti per l’edilizia, asfalti “modificati”, ele‑ menti dell’arredo urbano, come energia e molto altro ancora. Il recupero dei PFU di Ecopneus consente importanti benefici ambientali, economici e sociali: nel 2019 è stata evitata l’immissione in atmosfera di 371.000 tonnellate di CO2eq, pari alle emissioni di 210.000 autovetture che percorrono 30.000 km in un anno; risparmiato il prelievo di materie prime di 337.000 tonnellate, pari al peso di 690 treni Frecciarossa; evitato il consumo di 1,5 mi‑ lioni di m3 di acqua, come il consumo giornaliero di oltre 6 milioni di italiani; mentre sono 112 i milioni di Euro risparmiati dall’Italia sull’importazione di materie prime. Benefici possibili anche grazie al lavoro di una filiera qualificata, presente su tutto il territorio nazionale, che dà lavoro a circa 900 persone e che ha registrato un incremento occupazionale del +64,8% dal 2011.L’impie‑ go di gomma riciclata da PFU, in sostituzione di polimeri di gomma vergine, risponde ai principi dell’economia circolare; una realtà che, grazie alla recente approvazione del Decreto End of Waste, ha ricevuto un notevole slancio, confermando il suo ruolo centrale nell’economia del nostro Paese. La gomma da riciclo rappresenta una commodity strategica ampiamente disponibile in Italia, che oggi può vantare anche un’ulteriore conferma delle sue eccellenti caratteristiche e prestazioni. Con l’aggiunta di gomma da riciclo, per esempio, si ottengono asfalti “modificati” che durano fino a 3 volte una strada convenzionale, riducono il rumore del passaggio dei veicoli e che, resi‑ stendo al formarsi di crepe e buche, richiedono minori interventi di manutenzione. Altro settore in cui la gomma riciclata costituisce un valore aggiunto rispetto altri materiali è quel‑ lo edile, dove isolanti acustici e antivibranti realizzati in gomma riciclata stanno trovando sempre maggior spazio, insieme a nuove soluzioni eco‑innovative per il design, l’arredo e l’architettura. Il principale settore applicativo della gomma riciclata resta però quello sportivo, che assorbe oltre il 30% della gomma riciclata della filiera Ecopneus. Campi da calcio in erba sintetica di ultima generazione, superfici sportive indoor e outdoor per basket, volley pallamano, playground e campi di lavoro per l’equitazione beneficiano delle proprietà elastiche, ammortizzanti, antitrauma e di resistenza della gomma riciclata. Un settore in forte espansione, grazie anche alla partnership avviata nel 2012 con UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, che ha portato a numerose realizza‑ zioni in tutta Italia. Ecopneus ha profuso in questi anni un forte impegno anche per la creazione di una cultura del riciclo, con attività di formazione come quelle della “PFU Academy Ecopneus”, patrocinata da ISPRA, ARPA ed enti locali che negli anni ha visto il coinvolgimento di oltre 1.600 esponenti provenienti dalla Pubblica Amministrazione e Forze dell’Ordine, NOE Carabinieri, Gruppo Carabinieri Forestale, Agenzia delle Dogane, Reparti ambientali Marini, Polizie locali e municipali, con interventi anche di figure di spicco della Magistratura legate al tema dell’illegalità in materia ambientale. Rientrano in questa ottica i progetti Educational che dal 2013 hanno coin‑ volto oltre 10.000 studenti; e le attività condotte nella Terra dei Fuochi in virtù di un Protocollo straordinario firmato con Ministero Ambiente ed Enti locali per contrastare gli abbandoni di PFU sul territorio, che a oggi ha già consentito di rimuovere dalle strade e recuperare oltre 21.000 ton‑ nellate di PFU; l’installazione di campi sportivi polivalenti nei Quartieri Spagnoli di Napoli e nel Parco Verde di Caivano (NA); il nuovo campo da calcio Tyrefield dello stadio Landieri di Scampia a Napoli e i due campi Tyrefield in gomma riciclata nel Rione Vanvitelli di Caserta. www.ecopneus.it


Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imbal‑ laggi in Acciaio, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio, provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie pubblica) quanto dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata). In questo contesto, il Consorzio si avvale della preziosa collaborazione di numerosi soggetti: i gestori della raccolta differenziata – ovvero Comuni, Municipalizzate, aziende specializzate nella la‑ vorazione del rottame, acciaierie e delle associazioni che rappresentano una rete capillare di aziende, specializzate nella valorizzazione dei rifiuti di imballaggi d’acciaio. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: facile da differenziare, è una materia prima permanente che si ricicla al 100% all’infinito senza perdere le sue intrinseche qualità, e grazie al suo riciclo è possibile risparmiare fino al 75% dell’energia utilizzata per produrre la materia prima. Tra le diverse tipologie di imballaggi in acciaio si trovano i barattoli per pelati, conserve vege‑ tali e frutta sciroppata, le scatolette per carne, tonno o cibo per animali, i coperchi per i vasi di vetro della marmellata; ci sono poi i tappi corona per bibite e birra, le scatole regalo per liquori e dolci; le lattine per olio; le bombolette per vernici spray e i fustini e i secchielli per vernici, pitture e smalti. L’acciaio recuperato attraverso la raccolta differenziata di imballaggi si rifonde, si rinnova, si trasforma in nuovi semilavorati di ottima qualità, destinati agli utilizzi più diversi: dall’edilizia agli arredi urbani, o travi, chiavi inglesi, telai di biciclette. Al Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini. Per riconoscere gli imballaggi in acciaio basta usare una calamita: gli imballaggi in acciaio infatti sono magnetici. Grazie all’impegno di Ricrea, dei Comuni, degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel 2019 in Italia sono state avviate al riciclo 399.006 tonnellate di imballaggi acciaio (+3,1% rispetto all’anno precedente), confermandosi un’eccellenza con un tasso di avvio al riciclo pari all’82,2% dell’immesso al consumo, superiore all’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dalla Direttiva Europea sull’Economia Circolare. Anche i dati di raccolta mostrano un aumento del 4,7% rispetto al 2018, per un totale di 480.921 tonnellate. In forte crescita anche la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti in un anno, che segna un +18% rispetto al 2018 con una media di 3,79 kg per abitante L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Le 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio avviate al riciclo nel 2019 hanno consentito di risparmiare 1,4 TWh di energia primaria e 268.000 tonnellate di materia prima, evitando 415.000 tonnellate di CO2 equivalente. Il valore economico della materia recu‑ perata in un anno è di 39 milioni di euro. www.consorzioricrea.org



gli autori

Paola Ficco Giurista ambientale, avvocato, founder e name partner dello Studio legale Napole‑ tano Ficco & Partners - Avvocati penalisti in Roma, giornalista pubblicista, docente universitario. Già componente del Comi‑ tato Ecolabel Ecoaudit Sezione Emas Italia, nonché esperto legislativo Ministero atti‑ vità produttive, Ministero dell’ambiente e membro Albo gestori ambientali. Dal 1990 esperto de “Il Sole 24 Ore” per le tematiche ambientali e dal 1994 Direttore responsa‑ bile di Rifiuti – Bollettino di informazione normativa. È Consulente della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. E’ altresì responsabile del coordinamento attività legislative della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile (Susdef) e autore di nu‑ merosissimi testi e pubblicazioni per Il Sole 24 Ore, Buffetti, Maggioli, Utet ed Edizioni Ambiente, per la quale è anche coordinatore dell’Area normativa e responsabile delle at‑ tività di formazione permanente sui rifiuti. Leonardo Filippucci Avvocato, esercita la libera professione fo‑ rense e dirige uno Studio legale associato con sede in Macerata. Si occupa prevalen‑ temente di diritto ambientale e svolge in tale settore attività di consulenza stragiu‑ diziale e assistenza giudiziale per imprese e Pubbliche amministrazioni. Collabora inoltre con diverse società di consulenza ambientale, fornendo un’assistenza mirata per quanto concerne il contenzioso ammi‑ nistrativo e penale. Autore di articoli per

diverse riviste, tra le quali Rifiuti – Bollettino di informazione normativa. Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, fin dall’ingresso in Magistratura nel 1986, si è sempre occupa‑ to dei reati in tema di inquinamento ed am‑ biente in genere. E’ stato più volte relatore in convegni ed incontri di studio organiz‑ zati dal Consiglio Superiore della Magi‑ stratura; ha insegnato il diritto ambientale presso diverse Università. Autore di nume‑ rose pubblicazioni in materia, si è interessa‑ to dei vari profili della materia ambientale, quali, oltre a quello delle responsabilità penali, le aree protette, l’amministrazione pubblica, i rapporti con le questioni eco‑ nomiche, la riparazione e risarcimento del danno ambientale. Dal 2018 è Full Member dell’ENPE (European Network of Prosecu‑ tors for the Environment); collabora con riviste specializzate, tra le quali Rifiuti – Bollettino di informazione normativa. Eugenio Onori Presidente del Comitato nazionale dell’Al‑ bo nazionale gestori ambientali – Ministe‑ ro dell’ambiente. È autore di pubblicazioni in materia di gestione dei rifiuti; collabora con riviste specializzate, tra le quali Rifiuti – Bollettino di informazione normativa. Claudio Rispoli Chimico con specializzazione postlaure‑ am in Sicurezza e protezione industriale,


abi-litato alla manipolazione di gas tossi‑ ci, consulente per il trasporto su strada di merci pericolose (ADR). Esperto dei flussi industriali di origine dei rifiuti, delle tec‑ niche di trattamento (anche applicate a rifiuti con caratteristiche e reattività par‑ ticolari) e degli aspetti tecnici e normativi relativi alla gestione dei rifiuti. Consulente

di enti pubblici, di produttori e di gestori di rifiuti, docente in corsi di formazione in tema di rifiuti, autore di articoli per nume‑ rose riviste, tra le quali Rifiuti – Bollettino di informazione normativa e co‑autore dei manuali Produttori, come Gestire i rifiuti speciali e Gestire i rifiuti tra legge e tecni‑ ca, Edizioni Ambiente – Milano.


1. finalità della disciplina di Paola Ficco

L’articolo 177, Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), individua con grande chiarez‑ za ed efficacia lo scopo della normativa dedicata alla gestione dei rifiuti. Ora, il Dlgs 116/2020 (attuativo della direttiva Ue 2018/851 sui rifiuti e della direttiva Ue 2018/852 sugli imballaggi e relativi rifiuti), modificando il campo di applicazione di tale articolo 117, compie un passo in più: enfatizza l’indirizzo complessivo del sistema normativo ver‑ so l’economia circolare. La relativa disciplina, infatti, è stata dettata per perseguire una sola finalità: “proteggere l’ambiente e la salute umana” e “per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione”. A tal fine, essa impone una serie di azioni: • prevenzione o riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; • riduzione degli impatti complessivi dell’uso delle risorse e miglioramento della loro efficacia ed efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’e‑ conomia circolare. Prima della riforma intervenuta con il Dlgs 205/2010, invece, la finalità del provvedimen‑ to risiedeva nei seguenti obiettivi: • assicurare un’elevata protezione dell’ambiente; • assicurare controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali. L’articolo 177 contiene anche alcuni importanti principi che devono improntare la cor‑ retta gestione dei rifiuti e che richiamano criteri di ordinata convivenza civile e di rispetto per quel complesso e delicato equilibrio che dovrebbe derivare dall’intersecarsi tra attività antropiche e tutela dell’ambiente. Tra questi, assumono particolare rilievo i seguenti: • la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; pertanto, i comporta‑ menti dei singoli (cittadini e imprese) sono vincolati all’osservanza di specifici obblighi e appositi limiti imposti dal Legislatore. La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei servizi di interesse economico generale;


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gestire i rifiuti

• i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. L’articolo 177, inoltre, indica anche lo strumento per realizzare le finalità e gli obiettivi del Dlgs 152/2006, individuati, per quanto riguarda i rifiuti, nella sua Parte IV. Tale stru‑ mento risiede nel sistema compiuto e sinergico tra Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali che armonizzi, in un contesto unitario, le diverse competenze e attività. Ciò riguarda sia le norme tecniche che i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimen‑ to alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all’articolo 195, com‑ ma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (legge 21 giugno 1986, n. 317), previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione. L’indicato articolo 195, comma 2, lettera a), ascrive alla competenza dello Stato l’indica‑ zione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti Il successivo articolo 178 stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di • precauzione • prevenzione • sostenibilità • proporzionalità • responsabilizzazione • cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’uti‑ lizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio comunitario “chi inquina paga”. Dei principi comunitari di proporzionalità e di precauzione si dirà nel prosieguo. La riforma del Dlgs 116/2020 ha introdotto il principio del “rispetto del principio di concorrenza”. A tali fini, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, eco‑ nomicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.




7. classificazione dei rifiuti di Paola Ficco

L’articolo 184, Dlgs 152/2006 dispone che i rifiuti sono classificati in urbani e speciali in base alla loro origine. A loro volta, in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in rifiuti perico‑ losi e rifiuti non pericolosi. Fra i rifiuti urbani e quelli speciali si collocava la categoria intermedia degli speciali assimilabili agli urbani i quali, in quanto assimilabili, esprimevano una potenzialità per essere assimilati. La potenzialità esiste ancora ma l’assimilazione è stata fatta “ope legis” e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si parla solo di rifiuti urbani (infra).

7.1 rifiuti urbani e assimilati “ope legis” In base ad una nomenclatura tutta nuova, sono classificati come “urbani” (articolo 184, comma 2, Dlgs 152/2006) i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter) e precisa‑ mente: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies (qui si collocano i rifiuti ex assimilabili – infra); 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta‑ rifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di albe‑ ri, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.


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7.1.2 l’assimilazione “ope legis” Quelli che, in precedenza, erano rifiuti speciali assimilati agli urbani ora diventano ur‑ bani a tutti gli effetti poiché l’assimilazione è intervenuta “ope legis” e non ha più alcuna valenza quantitativa ma solo qualitativa. L’articolo 183, comma 1, lett. b-quinquies), Dlgs 152/2006, come novellato dal Dlgs 116/2020 stabilisce che “la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”. Ad una lettura superficiale questa previsione potrebbe far pensare che la definizione di rifiuti urbani abbia mero rilievo statistico e di calcolo. Tuttavia, la norma ha mero carat‑ tere ricognitivo e non costitutivo poiché non si esprime affermando che la nuova defini‑ zione “rileva «solo» ai fini degli obiettivi”. Pertanto si limita a ricordare che nei computi da inviare alla Commissione Ue, tali rifiuti devono essere conteggiati anche se transitano dagli speciali agli urbani. Inoltre, la disposizione afferma la competenza del settore sia pubblico sia privato sulla loro gestione. Fino all’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, l’articolo 198, comma 2, lett. g), Dlgs 152/2006 prevedeva che i Comuni decidessero l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, mediante apposito regolamento. Un’assimilazione con‑ forme ad appositi criteri ministeriali, mai emanati. Una mancata emanazione che ha sem‑ pre avuto come solo riferimento la Delibera interministeriale del 27 luglio 1984. Questo nuovo criterio però si applica dal 1° gennaio 2021 (1). Il Dlgs 116/2020 ha soppresso l’articolo 198, comma 2, lett. g), Dlgs 152/2006 ed ha quindi eliminato il potere comunale relativo all’assimilazione. Ne discenderà la modifica dei re‑ golamenti Tari ove dispongono l’assimilazione. Ma sarà anche necessario va coordinare tale disposizione con la legge 68/2014 sulla individuazione da parte del Comune delle aree aziendali esenti. I rifiuti ex assimilati e ora urbani sono i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti i quali: • sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater • sono prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

(1)  L’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), l’articolo 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, (intro‑ dotti dall’articolo 8, Dlgs 116/2020) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.




13. autorizzazione integrata ambientale (aia) e valutazione di impatto ambientale (via) di Leonardo Filippucci

13.1 il dlgs 46/2014 e la direttiva 2010/75/ue Come precedentemente accennato, per gli impianti industriali attualmente elencati nell’allegato VIII alla Parte II del Dlgs 152/2006 (c.d. complessi Ippc), trova applicazione la normativa in materia di Autorizzazione integrata ambientale (Aia). L’Aia, come noto, fino all’entrata in vigore del Dlgs 128/2010, è stata disciplinata dal Dlgs 18 febbraio 2005 n. 59, che ha dato integrale attuazione alla direttiva 1996/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, altrimenti conosciuta come direttiva Ippc (Integrated pollution prevention and control). Il Dlgs 128/2010, da un lato, ha abrogato, a far tempo dal 26 agosto 2010, il Dlgs 59/2005 e, dall’altro, ha integrato la disciplina sull’Aia all’interno della Parte II del Dlgs 152/2006, introducendo un apposito Titolo III-bis che ha dato attuazione alla seconda direttiva Ippc 2008/1/Ce. In tempi recenti, con Dlgs 4 marzo 2014, n. 46, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 mar‑ zo 2014 ed entrato in vigore l’11 aprile 2014, il Governo italiano – in forza della delega conferitagli dall’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (1) – ha dato attuazione, con (1)  L’articolo 3 della Legge 96/2013 (Legge di delegazione europea 2013) fissava al Governo i seguenti prin‑ cipi e criteri direttivi specifici: a) fermi restando quanto disposto dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto‑legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormen‑ te rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti; c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale; d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/Ue e di quelle finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;


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gestire i rifiuti

oltre un anno di ritardo, alla direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (nota anche come Ied, Industrial Emissions Directive). La direttiva 2010/75/Ue – al fine di definire un quadro generale che disciplini le princi‑ pali attività industriali, prevenendo, riducendo e, per quanto possibile, eliminando l’in‑ quinamento dalle medesime prodotto – ha proceduto alla rivisitazione e alla rifusione in un unico corpo normativo delle seguenti direttive: 1) direttiva 2008/1/Ce che, a sua volta, era servita a codificare la normativa sulla preven‑ zione e la riduzione integrate dell’inquinamento (“Ippc”); 2) direttiva 2001/80/Ce concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di talu‑ ni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (“Gic”); 3) direttiva 2000/76/Ce sull’incenerimento dei rifiuti; 4) direttiva 1999/13/Ce sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (“Cov”); 5) direttiva 1978/176/Cee, 1982/883/Cee e 1992/112/Ce relative rispettivamente ai rifiuti provenienti dall’industria del biossido di titanio, alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell’industria del biossido di titanio e alle moda‑ lità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’in‑ quinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio. Il Dlgs 46/2014, nel recepire la direttiva 2010/75/Ue, non solo ha apportato sostanziose modifiche al Dlgs 152/2006, ma ha altresì incorporato all’interno del medesimo Codi‑ ce dell’ambiente le disposizioni precedentemente contenute in diversi corpi normativi (Dlgs 133/2005 e Dlgs 100/1992). Il Dlgs 46/2014 è stato oggetto di tre circolari inter‑ pretative del Ministero dell’ambiente: la Nota prot. n. 22295/GAB del 27 ottobre 2014, la Nota prot. 12422/GAB del 17 giugno 2015 e la Nota prot. 27569 del 14 novembre 2016. Il presente capitolo si propone di analizzare le principali novità introdotte dal Dlgs 46/2014 in materia di Aia e di restituire un quadro organico della relativa disciplina statale. Prima di procedere in tal senso, tuttavia, va detto che, a norma dell’articolo 80, par. 1 della direttiva 2010/75/Ue, gli Stati membri, entro il 7 gennaio 2013, dovevano adottare “le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi” a quegli articoli della medesima direttiva che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti e che “essi (gli Stati membri, n.d.r.) applicano tali disposizioni a decorrere dalla medesima data”. Questa norma è stata da taluni interpretata nel senso che, decorso inutilmente il termine per il recepimento da parte degli Stati membri (7 gennaio 2013), la direttiva 2010/75/Ue e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.




18. terre, rocce e materiali di scavo di Paola Ficco

Con 31 articoli e 10 allegati, il nuovo Dpr 13 giugno 2017, n. 120 (Gu 7 agosto 2017, n. 183) attua la delega concessa dal Parlamento al Governo con l’articolo 8 del Dl 133/2014 (legge 164/2014) al fine di semplificare l’intera disciplina vigente in materia, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente. Per questo motivo, dalla sua data di entrata in vigore hanno cessato di efficacia: • articolo 184-bis, comma 2-bis (sottoprodotti), Dlgs 152/2006; • Dm 161/2012 (grandi cantieri); • articolo 41, comma 2 (Via ed Aia per i grandi cantieri) e 41-bis (gestione nei piccoli can‑ tieri), Dl 69/2013 convertito dalla legge 98/2013. Il testo presenta disposizioni comuni a tutti i cantieri e norme specifiche per quelli grandi e quelli piccoli. Sul fronte delle norme comuni, una particolare menzione merita l’amian‑ to, per il quale l’articolo 4, comma 4, stabilisce che per l’utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal Dlgs 152/2006 per le bonifiche (1.000 mg/kg). Il parametro amianto è escluso dal test di cessione. L’articolo 4 definisce le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti. Tra queste spicca che il loro utilizzo deve essere conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21. Il seguente schema restituisce l’assetto sistematico del Dpr 120/2017 e il preciso campo di applicazione delle sue previsioni: Sottoprodotto Dlgs 152/2006, Art. 184-bis DPR 120/2017 art. 4-22 Esclusione dall’ambito di applicazione Parte IV Dlgs 152/2006, Art. 185 DPR 120/2017 art. 24 TRS Terre e Rocce da Scavo

Siti di bonifica DL 133/14, art. 34, c. 7 DPR 120/2017 art. 25-26 Rifiuti Dlgs 152/2006, parte IV DPR 120/2017 art. 23 Aree minerarie dismesse in SIN L. 98/2013, art. 41 c. 3-bis

Cantieri di grandi dimensioni Cantieri di piccole dimensioni Cantieri di grandi dimensioni Non sottoposti VIA/AIA


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gestire i rifiuti

Le Linee guida sono state approvate con delibera 9 maggio 2019, n. 54 dal Consiglio Na‑ zionale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa), istituito con la legge 28 giugno 2016, n. 132. La complessità della disciplina dettata dal Dpr 120/2017 e i molti compiti assegnati dallo stesso Decreto al Snpa hanno reso necessaria la predisposi‑ zione di una Linea Guida per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei controlli sull’intero territorio nazionale. A tal fine le Linee Guida affrontano molte tematiche per fornire chiarimenti ed indicare modalità omogenee di applicazione del Dpr 120/2017; in particolare: • effettua un’analisi della disciplina e individua le principali criticità applicative con lo scopo di fornire indirizzi comuni; • definisce modalità condivise di implementazione delle diverse disposizioni con partico‑ lare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al Snpa; • definisce criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali. La prima problematica affrontata riguarda le modalità per la valutazione dei requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti che saranno applicate dal Snps nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti alle Agenzie regionali e provinciali. E’ noto che per i cantieri di grandi dimen‑ sioni di opere soggette a Via o Aia, per i quali è prevista la redazione del Piano di Utilizzo, le modalità sono quelle riportate negli allegati 1 e 2 al Dpr 120/2017. Invece, sia per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via o Aia, che per i cantieri di piccole di‑ mensioni, il Dpr 120/2017 non fornisce indicazioni esplicite. Le Linee guida stabiliscono, quindi, modalità omogenee per la valutazione dei requisiti di qualità ambientale anche per queste tipologie di cantieri. Altre importanti indicazioni riguardano l’ambito di applicazione del Dpr 120/2017, la de‑ finizione di sito molto importante ai fini dell’individuazione delle procedure dell’utilizzo in situ dei materiale scavati ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006. Altre criticità applicative della disciplina affrontate dalle Linee Guida riguardano il set analitico minimale per la qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti, la determina‑ zione delle procedure da seguire per la definizione dei valori di fondo naturale, lo schema decisionale da utilizzare per l’individuazione dei riporti esclusi dalla disciplina dei rifiuti e di quelli qualificabili come sottoprodotti. Particolare importanza viene assegnata a tutte le problematiche connesse alla movimentazione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica. Il documento fornisce anche chiarimenti circa la disciplina da applicare e le relative modalità operative. Allo stesso modo sono date omogenee indicazioni riguar‑ danti l’utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escavate da un sito di bonifica, che riguardano sia le disposizioni normative di riferimento che le modalità operative per la






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