GESTIONE DURC IRREGOLARE
durc non in regola, attenzione! di Simone Finotti
48 AGOSTO 2016
Il Documento non in regola comporta l’esclusione dalla gara e la revoca della commessa in caso di vittoria, e non sono ammesse regolarizzazioni successive. E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10 del 25 maggio 2016. E’ dunque indispensabile mettersi in regola prima della gara. Vediamo perché. A tutte le imprese, attenzione: con il Durc irregolare non si possono vincere le gare. Detto in altri termini: bisogna arrivare in perfetta regola alla gara d’appalto, e non fare il ragionamento superficiale per cui “prima inizio a partecipare – e magari vinco pure-, poi al limite si vedrà”. Anche perché le conseguenze possono essere spiacevoli (ad esempio escussione della cauzione e segnalazione all’autorità competente, oltre che, naturalmente, estromissione dalla gara stessa). E il principio vale anche se le imprese sono in RTI: per l’estromissione bastano irregolarità nel Durc di una delle imprese.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato
Questo, in soldoni, quanto ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10 del 25 maggio scorso, che ha ribadito l’estromissione di una società di servizi da una gara che aveva vinto in una RTI in cui era mandataria, e la conseguente aggiudicazione della commessa alla seconda classificata. Infatti all’indomani dell’aggiudicazione, la stazione appaltante (nel caso in commento la Provincia di Verona) procedeva alle
verifiche del caso e, trovato irregolare il Durc dell’impresa mandataria della RTI vincitrice, revocava l’esito della procedura, la estrometteva dalla gara e, in più, escuteva la cauzione e riferiva il tutto all’autorità competente.
Il fatto
All’esito dell’esame delle offerte e della attribuzione dei relativi punteggi, in data 26 maggio 2014, veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del R.T.I. Successivamente, la stazione appaltante provvedeva al controllo del possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: nello specifico, la stazione appaltante acquisiva il d.u.r.c. […] da cui risultavano alcune irregolarità contributive ascrivibili (a una delle società che componevano il RTI). Tale ultima circostanza giustificava la comminazione dell’esclusione dalla procedura per il R.T.I.: con la determinazione n. 2903 del 17 luglio 2014, oltre all’estromissione dalla gara, veniva disposta l’escussione della cauzione prestata dal R.T.I., nonché la segnalazione alla competente Autorità di settore. Con il medesimo provvedimento veniva, al-
tresì, aggiudicato provvisoriamente il servizio, oggetto della procedura di gara, alla … seconda in graduatoria.
Il ricorso
L’impresa estromessa ha dunque presentato ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto lamentando l’illegittimità dei provvedimenti con i quali era stata disposta l’esclusione dalla procedura del R.T.I. ed il contestuale affidamento del servizio alla seconda classificata e, per altro verso, domandando la declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato ed il subentro nel medesimo.
Le argomentazioni
Per ottenere questo adduceva in special modo quanto previsto dall’art. 13-bis d.l. n. 52 del 2012 (convertito in l. n. 94 del 2012), la cui applicazione avrebbe consentito al R.T.I. di operare una compensazione idonea a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell’ente previdenziale. In pratica l’impresa chiedeva di poter regolarizzare il Durc ex post, attraverso una compensazione all’ente previdenziale. Grazie a questa argomentazione, l’impresa ha ottenuto ragione dal Tar, il quale, con