GSA 9/2018

Page 32

GESTIONE APPALTI DI SERVIZI

appalti di servizi ad alta intensità di manodopera con il criterio del minor prezzo: un nuovo stimolo per i provveditori

32 SETTEMBRE 2018

Gli appalti di forniture di beni e servizi “con caratteristiche standardizzate” possono essere affidati utilizzando il criterio del minor prezzo, senza che per essi il Codice dei Contratti fissi un importo di riferimento. Che sia benedetto il contraddittorio orientamento (forse solo apparente: il giudizio è rimandato a fine lettura) assunto dal Consiglio di Stato, sezione III, con le sentenze 02/05/2017, n. 2014, e 13/03/2018, n. 1609. Per entrambe, l’oggetto del contendere è stato l’espletamento e l’aggiudicazione di un appalto di servizi “ad alta intensità di manodopera”, così come definiti dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi (regolante l’obbligo di inserimento di “clausole sociali del bando di gara e degli avvisi volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”), ovvero “quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”, per gli affidamenti dei quali, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e smi, varrebbe il vincolo di aggiudicazione “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”. Il condizionale è necessario, in quanto già il successivo comma 4, lettera c), del medesimo art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, pre-

di Danilo D’Agliano*

vede la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo sia per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 contrattuali e – sino alla soglia comunitaria vigente (in atto, € 221.000,00 contrattuali) – per quelle caratterizzate “da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. Sono conseguentemente almeno due gli spunti di riflessione che emergono dalla lettura combinata dei commi 3 e 4 dell’art. 95: Non è manifesto – per eccezione formalmente espressa (diversamente da quanto il Codice dei Contratti, a più riprese, palesa) – il divieto di aggiudicare con il criterio del prezzo più basso anche l’esecuzione di servizi ad alta intensità di manodopera, per appalti di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tutti i contratti di servizi di importo superiore a € 221.000,00 devono discendere da procedure di aggiudicazione espletate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si aggiunga però immediatamente che – espressa concessione del comma 4, lettera b), dello stesso art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi – gli appalti di forniture di beni e servizi “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” possono essere affidati utilizzando il criterio del minor prezzo, senza che

per essi il Codice dei Contratti fissi un importo di riferimento. E’ ben impressa l’ordinaria preferenza indicata dal D.Lgs. 50/2016 e smi all’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2), ma sono al contempo ben evidenti le “libertà” di ciò che la norma consente di fare (piuttosto di ciò che impone). Prima di tornare all’esame delle pronunce di cui in premessa, è opportuno riepilogare le chiare (non quelle interpretate) eccezioni del Codice dei Contratti al privilegio di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Senza limiti di importo contrattuale: Appalti relativi a beni e servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (art. 95, comma 4, lettera b) Con limiti di importo contrattuale: Appalti relativi a beni e servizi di importo fino a 40.000,00 euro (di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), e pertanto: • Appalti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (art. 95, comma 3, lettera a) • Appalti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale (art. 95, comma 3, lettera b) • Appalti relativi a beni e servizi caratterizzati da elevata ripetitività di importo inferiore alla soglia comunitaria, fatta eccezione per quelli di notevo-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.