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Evoluzione del concetto di FRODE e responsabilità dell’Osa

L’impianto sanzionatorio nazionale previsto nel codice penale, con alcune derivazioni contravvenzionali nell’alveo della l. n. 283/62, necessita di un costante adeguamento alla disciplina europea, onde potersi procedere a opportune “conformazioni” del portato interno ai principi e alle regole risalenti alla legislazione alimentare.

Com’è noto, anche in sede giurisprudenziale s’è avuta conferma di un essenziale allineamento del quadro dispositivo nazionale alla regolazione europea, non esclusi rimandi a enunciati specifici della Corte di Giustizia (es. prodotti alimentari di qualità e richiamo della Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 2617 del 21 gennaio 2014, a Corte di Giustizia, pronuncia del 20 maggio 2003, procc. C-469/00 e C-108/01, Ravil SARL/Bellon Import SARL, Biraghi SpA e Consorzio Prosciutto di Parma, Salumificio S. Rita SpA/Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd).

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A ciò si aggiunga la fluidità di una food law pervasa da profonde innovazioni, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale, il che impone da parte delle autorità nazionali continui collegamenti intertestuali al dato europeo, per una più affinata determinazione delle condotte illecite: si veda Cass. Pen., Sez. III, n. 31035 del 20 luglio 2016, caso di approvvigionamento di latte da aziende non registrate, latte non tracciabile mescolato con altro di origine tracciabile, ripetuta, mancata annotazione sui registri di tali acquisti, falsificazione dei relativi documenti e assenza di qualsivoglia controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da parte delle aziende che fornivano il latte medesimo. Contestazione fattispecie di cui agli artt. 81 cpv. e 515 c.p. e l. n. 283/62, art. 5, lett. b) e art. 6, con implicito rimando alle regole europee sulla tracciabilità (reg. CE n. 178/02).

Il problema delle frodi andrebbe collocato in un contesto disciplinare segnato dalla primazia delle regole europee: in primis, reg. CE n. 178/02, reg. CE n.852/04, reg. UE n. 1169/11 e reg. UE n. 1151/12.

Sotto il primo profilo, il problema delle frodi andrebbe collocato in un contesto disciplinare segnato dalla primazia delle regole europee: in primis, reg. CE n. 178/02, reg. CE n.852/04, reg. UE n. 1169/11 e reg. UE n. 1151/12.

A ciò si aggiunga la potenziale incidenza dalla DIRETTIVA (UE) 2017/1371 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, il cui portato avrà evidenti ripercussioni nelle fasi di accertamento, a prescindere dal completo recepimento nei Paesi membri.

Il contesto normativo della food law costituisce un parametro indefettibile per la corretta integrazione delle fattispecie penali interne

Con riguardo invece ai profili procedurali e della vigilanza, andrebbe considerata l’influenza del REGOLAMENTO (UE) 2017/625 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/ CE e la decisione 92/438/CEE.

Procedendo

PER GRADI

• Il contesto normativo della food law costituisce un parametro indefettibile per la corretta integrazione delle fattispecie penali interne, originatesi in un contesto mercantile evidentemente diverso da quello attuale e quindi da adattare alle contingenze criminose.

• La Direttiva (UE) 2017/1371 pone una premessa di indiscutibile rilevanza, laddove sottolinea che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell’Unione (considerando n.1).

In tale direttiva emerge che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricom- prendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell’Unione europea («bilancio dell’Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l’assunzione e l’erogazione di prestiti (considerando n. 4). Pertanto è necessario considerare tutte le possibili interazioni tra quest’ultimo provvedimento e le tutele, a questo punto potenzialmente allargate, previste per il con-

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trasto ai fenomeni di frode alimentare; tali tutele, invero, sono tradizionalmente legate a modelli interni di protezione dei beni, anche diversi, ma comunque aderenti alla lealtà commerciale.

• D’altro canto, va rimarcata l’incidenza del reg. UE 2017/625, applicabile dal 14 dicembre 2019, dal quale emerge l’obiettivo primario di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare (considerando n. 99).

• Il regolamento, tra altro, si applicherà ai controlli effettuati a norma dell’art. 89 del reg. (UE) n. 1306/2013, nel caso di pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli artt. da 73 a 91 del reg. (UE) n. 1308/2013 (norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori).

• In base al reg. UE 2017/625, le autorità competenti effettueranno regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per in-

Va posto quale punto di partenza l’assunto dottrinale secondo cui quando si verta in ipotesi di frode, semanticamente intesa, essa sia da ritenersi espressione equivoca, foriera di pericolosi malintesi e di strumentalizzazioni tendenziose dividuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’art. 1, parag. 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli artt. da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.

• In sintesi, il presente regolamento si applicherà ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall’UE o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell’UE, nei seguenti settori relativi a:

- alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

- emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;

- prescrizioni in materia di salute animale;

- prevenzione e riduzione al minimo dei

Va rimarcata l’incidenza del reg. UE 2017/625 dal quale emerge l’obiettivo primario di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

- prescrizioni in materia di benessere degli animali;

- misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;

- produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

- uso e etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Considerazioni In Sintesi

Alla luce di quanto evidenziato, in scenari mercantili evidentemente allargati, è fondamentale osservare l’evoluzione che pervade il settore agroalimentare, anche riguardo ai profili di tipizzazione del concetto di frode e alle collegate forme di responsabilità, nel senso di possibili mutazioni nella qualificazione delle condotte poste in essere, il che inciderà anche sulle conseguenze sanzionatorie risalenti alle attività illecite.

Per una corretta disamina delle pratiche fraudolente, va quindi posto, ora come non mai, quale punto di partenza l’assunto dottrinale posto dal Prof. Fausto Capelli, secondo cui quando si verta in ipotesi di frode, semanticamente intesa, essa sia comunque da ritenersi espressione equivoca, foriera di pericolosi malintesi e di strumentalizzazioni tendenziose. In tale contesto riemerge allora l’esigenza di una lettura comparata della frode, perché “questione” ancora aperta, soprattutto per quel che concerne la delimitazione e l’ambito della fattispecie, data la sua virtuale poliedricità; quant’anzi, anche in ragione di plausibili inerenze ai temi della salute e della corretta informazione del consumatore.

In chiave metodologica, pertanto, sarà utile un approfondimento inevitabilmente orientato alla conformazione del diritto penale domestico, perché ciò potrà di fatto agevolare il profilo applicativo e, quindi, determinare un più efficace accertamento del fatto illecito da parte degli addetti al controllo ufficiale e, di conseguenza, una più rigorosa valutazione in sede giurisdizionale. 

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