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TASSE, METTIAMOCI UNA PIETRA SOPRA
La manovra di Bilancio 2023 prevede diverse disposizioni deflattive offerte ai contribuenti, anche professionisti, sia per sanare eventuali errori commessi in termini di versamento; sia per “recuperare” i debiti della riscossione; sia, infine, per chiudere le liti in essere con l’amministrazione finanziaria.
La chiusura del contenzioso fiscale rappresenta senza dubbio una opportunità interessante, in considerazione se non altro della notoria aleatorietà che caratterizza le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria.
Le liti pendenti
La nuova disposizione permette di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2023).
La lite è pendente se è stato prodotto ricorso avverso un atto dell’amministrazione finanziaria e lo stesso ancora non è stato deciso in maniera definitiva, o perché ancora manca un giudicato; oppure perché non sono ancora decorsi i termini per impugnare l’ultimo giudicato intervenuto.
Via sanzioni e interessi
La definizione delle liti passa da un assunto di fondo: non sono dovute le sanzioni e gli interessi, ma si paga solo la sorte capitale in termini di imposte, con poi delle deroghe in funzione dello stato del contenzioso.
In realtà la norma si riferisce al valore della lite, che appunto nella stragrande maggioranza dei casi è rappresentato dalla sommatoria delle imposte richieste con l’atto introduttivo. Quanto pagato dal contribuente a qualsiasi titolo viene scomputato dall’importo dovuto per la definizione, anche se non possono originarsi somme a rimborso.
I costi per la definizione della lite
Per giungere alla definizione è necessario corrispondere:
▪ Il 100% del valore della lite. Tale importo è dovuto sia in caso di esito per il contribuente totalmente negativo del giudicato (sia primo che secondo grado), esistente al 31 dicembre 2022, sia in presenza di ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data ma ancora non iscritto a ruolo (il caso classico è rappresentato dal ricorso alla fine del 2022 con attivazione della procedura di reclamo/mediazione),
▪ 90% del valore della lite se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio (dunque vi è stata la Costituzione in giudizio, con l’iscrizione a ruolo e l’assegnazione del RGR);
▪ 40% del valore della lite in caso di soccombenza dell’A.E. nel 1° grado di giudizio;
▪ 15% del valore della lite in caso di soccombenza dell’A.E. nel 2° grado di giudizio.
Per i ricorsi in Cassazione, se entrambi i giudizi di merito sono stati favorevoli al contribuente, è dovuto il 5% del valore della lite.
Inoltre, in caso di accoglimento parziale del ricorso è dovuto l’importo del valore della lite al 100% per la parte di atto che è stata confermata e in misura ridotta per la parte di atto annullata con pagamento del 40% se trattasi di sentenza di primo grado o del 15% in secondo grado.
Infine, nel caso di contenziosi riguardanti le sanzioni non collegate a tributi (si pensi alle violazioni sul monitoraggio fiscale – quadro RW), è previsto il pagamento di un importo pari al:
▪ 15% delle sanzioni nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.1.2023;
▪ 40% negli altri casi.