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Covid e prezzi di trasferimento infragruppo
Gli effetti della pandemia hanno pesanti ripercussioni sui bilanci delle imprese, e quelle appartenenti a gruppi multinazionali dovranno svolgere una attenta analisi delle politiche di transfer pricing.
La pandemia da Covid-19 ha portato ad una riduzione della mobilità e, soprattutto, ad una gestione del tutto straordinaria delle attività imprenditoriali con effetti dirompenti sull’economia mondiale. All’interno dei gruppi multinazionali la situazione emergenziale ha avuto impatti anche in termini di alterazioni degli assetti funzionali e di realizzazione di perdite lungo la catena del valore; ad esempio, società che si occupavano di determinate funzioni all’interno del gruppo non le hanno più svolte, o società che ottenevano certe marginalità dallo svolgimento di determinate funzioni, non sono più riuscite a raggiungere i risultati attesi.
Lo stravolgimento del modo di svolgere la propria attività ha impatti rilevanti all’interno dei gruppi multinazionali; infatti, una norma presente in quasi tutti gli ordinamenti fiscali, mutuata da regole dettate dall’Ocse, impone ai gruppi multinazionali una attenta analisi di quali funzioni ogni società svolge all’interno del gruppo, quali rischi assume e quale deve essere la marginalità e conseguentemente il reddito da sottoporre a tassazione in ciascuno Stato in cui si trovano localizzate le società del gruppo. L’obiettivo della normativa, che viene detta di 'transfer pricing' è quello di evitare che nelle transazioni infragruppo, con una alterazione dei prezzi di beni e servizi che le entità appartenenti si scambiano, si localizzi il reddito del gruppo in capo alle società che meno hanno contribuito alla creazione di valore (in genere quelle localizzate in Paesi con la minore tassazione).
Lo Stato italiano ha una politica piuttosto severa in tema di prezzi di trasferimento; infatti, qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga che una impresa abbia conseguito un reddito inferiore a quello dovuto per una errata applicazione dei prezzi di trasferimento, oltre al recupero dell’imposta viene irrogata una sanzione che va dal 90% al 180% della maggiore imposta; tuttavia, il rischio di essere così pesantemente sanzionati, a fronte di contestazioni che spesso si fondano su valutazioni con un certo margine di discrezionalità, può essere evitato presentando una documentazione con la quale si spiegano le motivazioni che hanno portato a determinare i prezzi di trasferimento in un determinato modo, sulla base di un format proposto dall’Agenzia delle Entrate, format che peraltro è stato oggetto di recente modifiche.
Ciò premesso, le imprese appartenenti a gruppi multinazionali vanno incontro ad una duplice complicazione: determinare i prezzi di trasferimento tenendo conto dell’impatto della pandemia sulla redditività del gruppo, e redigere, se si ritiene opportuno farlo, la documentazione di 'penalty protection' secondo le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Flavia Gelmini, dottoressa Commercialista particolarmente esperta in fiscalità internazionale, ha offerto alle aziende associate, nel corso di un webinar tenuto in aprile, degli spunti di riflessione su tali tematiche, soprattutto in funzione delle discussioni che si stanno svolgendo in seno all’Ocse.