GUIDA AL CONTRATTO DI AGENZIA

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GUIDA AL CONTRATTO DI AGENZIA A cura di Area Relazioni Industriali e Lavoro Marzo 2024

Indice

Prefazione ........................................................................................... pag. 5

L’agente ............................................................................................. pag. 6

Procacciatore di affari

Subagente

La zona ............................................................................................. pag. 7

Plurimandatario e monomandatario

L’esclusiva

Variazione di zona

Il campionario ..................................................................................... pag. 8

Durata del contratto ......................................................................... pag. 8

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Preavviso

Periodo di prova

Diritti e doveri delle parti .................................................................. pag. 11

La provvigione ..................................................................................... pag. 14

Malattia infortunio gravidanza ....................................................... pag. 15

Agente con deposito ......................................................................... pag. 16

Trattamento dei dati personali – Privacy ..................................... pag.17

Indennità per lo scioglimento del contratto ............................... pag. 17

Condizioni per aver diritto all’indennità

Determinazione dell’indennità

Rapporto tra Codice civile ed AEC

Prescrizione

Patto di non concorrenza ................................................................ pag. 20

Transazioni e rinunce ....................................................................... pag. 23

Enasarco e contribuzione ................................................................ pag.25

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4
AEC Confindustria 30.07.2014 pag. 30 AEC Confapi 17.09.2014 .................................................................. pag. 58 AEC Commercio ...................................................................................
.............................................
Appendice
pag. 92 Codice civile articoli da 1742 a 1753
pag. 123 Regolamento Enasarco pag. 129

Prefazione

La Guida costituisce uno strumento che si propone di orientare gli imprenditori, e tutti coloro che si occupano del tema trattato, sul complesso ed articolato rapporto tra casa mandante/preponente e agente di commercio.

Con questa pubblicazione, a cui si affianca la bozza di contratto di agenzia1, Confindustria Emilia Area Centro intende favorire scelte capaci di rispondere a specifici obiettivi ed a peculiari esigenze di gestione del rapporto di agenzia, anche al fine di evitare il più possibile l’insorgere di controversie fra le parti contrattuali sia durante lo svolgimento di detto rapporto sia in occasione della sua cessazione.

Per semplificare la lettura si è usato il termine AEC per indicare il vigente Accordo Economico Collettivo Confindustria per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale per i settori industriali e della cooperazione del 30.07.2014; si è utilizzato, inoltre, indifferentemente il termine preponente o casa mandante per indicare la parte che stipula il contratto di agenzia con l’agente.

Nella costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di agenzia, l’Associazione fornirà assistenza e consulenza anche ai fini della predisposizione di tutti gli atti necessari2.

1 La bozza del contratto di agenzia può essere consultata contattando gli uffici dell’Associazione

2 ad esempio:

contratto di agenzia/mandato di agenzia (ivi compreso l’incarico di coordinatore di altri agenti, la clausola per una durata minima del contratto, la previsione di un contratto di agenzia con deposito e il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto) risoluzione rapporto di agenzia a tempo indeterminato

• risoluzione rapporto di agenzia per giusta causa

• risoluzione del rapporto di agenzia per scadenza del termine risoluzione rapporto di agenzia durante il periodo di prova

• risoluzione consensuale del rapporto di agenzia

• risoluzione, da parte dell’agente, del rapporto di agenzia a tempo indeterminato rinuncia al periodo di preavviso da parte del preponente

• indennità scioglimento contratto da corrispondere all’agente

• indennità scioglimento contratto da corrispondere agli eredi per decesso agente indennità per il patto di non concorrenza

• risarcimento danni per violazione del patto di non concorrenza lettera per variazione di zona (territorio, clientela, prodotti) e/o della misura delle provvigioni

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L’agente è colui che assume stabilmente l’incarico, da una o più ditte, di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata. Egli, pertanto, non conclude direttamente il contratto, ad esempio di compravendita, ma si limita a proporre e procurare occasioni di stipulazione di contratti; infatti le commissioni vengono assunte “salvo approvazione della casa”.

L’agente con rappresentanza (o rappresentante) è, invece, incaricato di stipulare/concludere direttamente il contratto, che perciò è già perfezionato quando il preponente ne viene a conoscenza.

L’agente esercita la sua attività, in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati; le istruzioni impartite dal preponente devono tenere conto dell’autonomia operativa dell’agente, che è tenuto ad informare la casa mandante sulla situazione di mercato in cui opera, ma non è tenuto a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.

L’agente si differenzia:

∫ dal procacciatore di affari3 in quanto l’agente assume l’obbligo di promuovere la conclusione di affari con continuità e stabilità, mentre il procacciatore si limita a raccogliere ordini dei clienti senza però alcun vincolo di stabilità, in maniera del tutto episodica e senza alcun obbligo di promozione di contratti;4

∫ dal lavoratore subordinato in quanto l’agente non è soggetto al vincolo della subordinazione, intesa come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d’opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.5

Il subagente si differenzia dall’agente in quanto è l’agente dell’agente; egli non opera direttamente per un produttore/commerciante ma è vincolato da un contratto di agenzia a chi è, a sua volta, incaricato della promozione degli affari.6

Il concessionario di vendita7 si differenzia dall’agente in quanto, di norma, è un commerciante che acquista i prodotti da un’impresa industriale o da un grossista e li rivende in nome e per conto proprio, assumendo i rischi inerenti la vendita ivi compreso quello di insolvenza dei clienti ai quali i prodotti vengono rivenduti; il concessionario non ha diritto ad una provvigione sugli affari conclusi ma il suo guadagno è costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto dei prodotti.

L’agente può essere sia una persona fisica sia una società, e tra i requisiti caratterizzanti vi sono: le norme applicabili, la stabilità, il diritto alle provvigioni,

3 Il contratto di procacciamento di affari è un contratto atipico e quindi non disciplinato da norme di legge specifiche

4 Conforme Cass. n.12197 del 22.6.2020

5 Tra gli altri elementi il lavoratore subordinato, rispetto all’agente, non ha il rischio d’impresa; ha, invece, continuità di prestazione e retribuzione ed ha obbligo di orario o di presenza

6 Il rapporto di subagenzia è disciplinato dalle stesse norme che regolano il contratto di agenzia e pertanto il subagente ha gli stessi diritti ed obblighi dell’agente

7 Il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico

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L’agente (artt. 1742 e 1752 c.c.; art. 1 AEC 30.07.2014)

la zona, la promozione degli affari, l’esclusiva; tutti requisiti che sono di seguito trattati.

La zona (artt. 1742 e 1743 c.c.; artt. 2 e 3 AEC 30.07.2014)

L’agente promuove la conclusione di contratti in una zona determinata; la zona costituisce quindi un elemento essenziale del contratto; è necessario specificare con chiarezza nel contratto individuale la zona nella quale l’agente dovrà operare. La zona normalmente è individuata come area territoriale geografica, ma è anche possibile che, nell’ambito della zona geografica, il preponente limiti l’incarico ad alcune categorie di clienti8 o riservi a sé alcuni clienti ben individuati9.

L’AEC, all’art. 2, prevede la facoltà del preponente di variare10 unilateralmente la zona, distinguendo tre diverse ipotesi con tre regolamentazioni diverse.

∫ Lieve entità: le variazioni non superano il 5%11delle provvigioni12; in questo caso non è previsto un tempo minimo di preavviso da rispettare e, pertanto, la decorrenza può essere dal momento della ricezione della comunicazione scritta della casa mandante da parte dell’agente.

∫ Media entità: le variazioni superano il 5% e non superano il 15% delle provvigioni; le variazioni devono essere comunicate per iscritto all’agente almeno due mesi prima13, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni14, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante.

∫ Rilevante entità: le variazioni superano il 15% delle provvigioni; in questo caso è dovuto un preavviso scritto non inferiore a quello stabilito per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per un diverso periodo di preavviso. Qualora l’agente, entro trenta giorni14, dichiari di non accettare le variazioni, la comunicazione del preponente si trasforma in preavviso di risoluzione del contratto di agenzia ad iniziativa della casa mandante (con tutte le relative conseguenze come, ad esempio, le indennità di fine rapporto).

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

8 Ad esempio dettaglianti, grossisti, grande distribuzione

9 Cosiddetti clienti direzionali

10 Le variazioni, disciplinate dall’art 2 dell’AEC, riguardano la zona (territorio, clientela, prodotti) e la misura delle provvigioni

11 L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi (antecedenti l’ultima variazione) sarà da considerarsi come unica variazione; per gli agenti monomandatari il periodo è di 24 mesi

12 Valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, oppure nei dodici mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero

13 Quattro mesi in caso di agente monomandatario

14 Termine perentorio

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Il diritto di esclusiva, nel significato di cui sopra, è un elemento del contratto non essenziale e quindi può essere derogato dalle parti15. L’agente è però libero di promuovere gli affari di più imprese che non siano in concorrenza tra di loro assumendo così, almeno potenzialmente, la posizione di plurimandatario. In presenza della deroga di cui sopra si possono verificare tre diverse ipotesi:

∫ deroga a favore del preponente: il preponente è libero di nominare altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e di effettuare continuativamente vendite dirette nella zona;

∫ deroga a favore dell’agente: l’agente è libero di promuovere gli affari per conto di altri preponenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività;

∫ deroga a favore di entrambe le parti: l’esclusiva, nel senso sopra indicato, non opera né nei confronti dell’agente né nei confronti del preponente.

L’agente monomandatario si assume, invece, l’obbligo di non promuovere gli affari per conto di diversi preponenti, siano o meno in concorrenza con la casa mandante.

Il campionario (art. 3 AEC 30.07.2014)

La casa mandante non è tenuta a consegnare un campionario all’agente, ma nel caso di affidamento del campionario dovrà essere previsto per iscritto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente.

L’addebito potrà avvenire per mancata o parziale restituzione oppure per danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo.

Non è previsto l’addebito del campionario all’agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Durata del contratto (art. 1750 c.c.; artt. 4 e 9 AEC 30.07.2014)

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato; le parti infatti stabiliscono il termine nel quale il contratto cesserà di avere efficacia. Alla scadenza contrattualmente prevista il rapporto si risolve automaticamente senza necessità di alcuna preventiva comunicazione16; fino a tale momento,

15 Come esplicitamente previsto dall’art. 2 dell’AEC e dal prevalente orientamento della giurisprudenza

16 Diversamente dal caso in cui le parti ricorrano al caso del contratto a tempo determinato tacitamente rinnovabile, sempre a tempo determinato, in mancanza di disdetta entro un certo termine di preavviso. L’art. 4, comma 2, dell’AEC ha mantenuto la previsione (norma che è rimasta immutata dall’AEC 19.12.1979) che nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi la casa mandante debba comunicare all’agente, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo dalla proroga del mandato; ma questa è una norma che va interpretata in senso letterale (si veda fra le altre Cass. n.7426 del 17.16.1992) e che non prescrive che nei rapporti di agenzia a tempo determinato la preponente debba dare un preavviso per il suo scioglimento

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però, ciascuna delle parti sarà vincolata e non potrà recedere dal contratto17, salvo il caso di grave inadempimento dell’altra parte o di giusta causa; con accordo scritto le parti possono in ogni caso sciogliere il contratto prima della scadenza. Il primo comma dell’art. 1750 c.c prevede, poi, che il contratto di agenzia a tempo determinato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, qualora le parti continuino la loro relazione contrattuale dopo la scadenza del termine. Al contratto a tempo determinato si applicano tutte le disposizioni dell’AEC, ivi compreso il periodo di prova18 e le indennità per lo scioglimento del contratto,19 in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la sola esclusione delle norme relative al preavviso.

Nel contratto a tempo indeterminato, invece, le parti non indicano alcun termine finale e il contratto rimane in vigore fino a quando esse non decidano di scioglierlo di comune accordo o mediante recesso unilaterale indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa o di un grave inadempimento.

In caso di recesso per mera volontà di una parte20 è dovuto un periodo di preavviso.21Si tratta di termini minimi inderogabili.22

In caso di applicazione dell’AEC i termini di preavviso sono i seguenti23.

∫ In caso di recesso da parte della casa mandante nei confronti di un agente plurimandatario:

Ω 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (quindi fin dal primo anno);

Ω 4 mesi nel quarto anno iniziato del rapporto;

Ω 5 mesi nel quinto anno iniziato del rapporto;

Ω 6 mesi di preavviso dal sesto anno iniziato del rapporto in poi.

∫ In caso di recesso da parte della casa mandante nei confronti di un agen te monomandatario:

17 In caso di recesso ingiustificato in corso di rapporto la parte recedente è tenuta nei confronti dell’altra al risarcimento del danno.

18 L’art. 4, ultimo comma, dell’AEC prevede che in caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto

19 L’art. 10 dell’AEC prevede espressamente che il trattamento di cui al capo II (indennità suppletiva di clientela) e capo III (meritocratica) sarà riconosciuto, nei termini e nelle condizioni stabilite per il contratto a tempo indeterminato, anche per lo scioglimento del contratto a termine

20 Quindi recesso non per giusta causa, per grave inadempimento od in applicazione di clausola risolutiva espressa

21 L’art. 1750 c.c. stabilisce i termini di preavviso a seconda della durata del contratto di agenzia e l’AEC (art. 9) conferma ed integra detti termini e prevede termini differenti in caso di recesso da parte dell’agente. L’art. 9, penultimo comma dell’AEC fornisce indicazioni dettagliate su come calcolare l’indennità sostitutiva di preavviso, prevedendo anche due metodi di calcolo (anno civile precedente/1° gennaio- 31 dicembre oppure dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso) al fine di applicare il meccanismo più favorevole

22 Le parti possono concordare termini di preavviso di maggior durata ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente

23 In base all’AEC la scadenza del periodo di preavviso può coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso

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Ω 5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;

Ω 6 mesi per gli anni dal sesto iniziato all’ottavo anno;

Ω 8 mesi dal nono anno iniziato in poi.

∫ In caso di recesso da parte dell’agente monomandatario:

Ω 5 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

∫ In caso di recesso da parte dell’agente plurimandatario:

Ω 3 mesi indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.

Poiché il recesso è una dichiarazione unilaterale recettizia, essa produce i propri effetti solo nel momento in cui giunge a conoscenza dell’altra parte e il decorso del preavviso prende avvio da tale momento.

Una volta comunicato il recesso, il contratto rimane in vigore fino alla scadenza del termine di preavviso e, durante tale periodo, le parti sono obbligate al rispetto di tutte le clausole contrattuali.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento24.

Deve ritenersi valido il patto di prova25; è il patto in forza del quale le parti, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, si riservano di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile il rapporto oppure di risolvere lo stesso; entro tale periodo le parti potranno quindi recedere oppure, non esercitando la facoltà di recesso, il contratto si trasformerà in contratto definitivo. In caso di legittimo recesso in periodo di prova non è dovuto il preavviso (né l’indennità sostitutiva); si ritiene anche che non debba essere riconosciuta l’indennità suppletiva di clientela (in quanto non può imputarsi alla casa mandante il recesso che le parti stesse hanno legittimato con una specifica pattuizione). È da ritenere improbabile che si ponga il problema dell’ulteriore indennità meritocratica, tenuto conto della breve durata del rapporto.

Si ritiene che spetti, invece, all’agente la somma accantonata a titolo di FIRR.

Diritti e doveri delle parti (artt.1742, 1746 e 1749 c.c.; artt. 5 e 7 AEC 30.07.2014)

L’art. 1746, commi 1 e 2, c.c. sancisce che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute

24 Cioè indennità sostitutiva di preavviso

25 Il patto di prova deve necessariamente essere esplicitato con apposita clausola del contratto di agenzia

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e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario26 ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 c.c.27, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia”.

Le istruzioni del preponente

La norma prevede l‘obbligo dell’agente di operare “in conformità delle istruzioni ricevute” dalla mandante.

Lo svolgimento dell’attività di agenzia, pur essendo autonoma, è caratterizzata da una collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione al settore merceologico e all’interesse del preponente.

Del pari l’obbligo dell’agente di visitare o istruire gli altri collaboratori, di raccogliere lamentele della clientela per riferirne al preponente - e altri incarichi simili - non alterano la natura del rapporto, giustificandosi in base all’obbligo dell’agente di adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute, e non incidono sull’autonomia dell’organizzazione professionale dello stesso e sulla assunzione del rischio del risultato della propria attività lavorativa.

Le informazioni da parte dell’agente

Le informazioni che l’agente deve fornire alla casa mandante sono quelle inerenti la clientela (e/o i singoli clienti) e in generale il mercato nella zona che altrimenti non avrebbe avuto modo di conoscere.

L’obbligo imposto dall’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché in ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato), pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, assume in concreto una notevole rilevanza, potendo anche giustificare, in caso di sua grave violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente.

La promozione di contratti - L’obbligazione primaria dell’agente

In forza di quanto prevede l’art. 1742 c.c. l’obbligazione primaria dell’agente è quella di promuovere per conto della casa mandante la conclusione di contratti

26 Art. 1731 e seguenti c.c.

27 L’art 1736 c.c. tratta dello “star del credere”

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nella zona affidata.

Rientrano nell’attività di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente.

Nell’alveo di tale attività la propaganda – destinata a convincere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola dell’esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali – pur non costituendo di per sé sola l’attività tipica dell’agente integra tuttavia il presupposto della promozione di contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, che evidenzino il ruolo dell’agente quale trait d’union tra l’impresa e i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l’organizzazione delle vendite del preponente.

La diligenza, la correttezza e la buona fede nell’assolvimento

Stante l’obbligo di comportarsi, secondo correttezza e buona fede, l’agente non può limitare a suo piacimento le prestazioni solo per il fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti e alla diligenza richiesta dalla prestazione. In altre parole, qualora l’agente non abbia svolto la sua attività, secondo detti principi può essere considerato inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora la mandante dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere ben maggiore.

Obbligo di fornire materiale, documenti ed estratto conto da parte del preponente

La norma impone alla mandante di agire con lealtà e buona fede nei confronti dell’agente, mettendogli a disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. Inoltre, deve consegnargli un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre28 nel corso del quale esse sono maturate.

L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

La norma è inderogabile posto che ogni patto contrario è colpito dalla sanzione della nullità.

L’onere gravante sulla mandante di fornire la documentazione relativa ai beni (o

28 Entro il medesimo termine le provvigioni dovranno essere effettivamente pagate

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servizi) trattati riguarda essenzialmente la documentazione tecnica e illustrativa (cataloghi, depliants, listini, specifiche tecniche) ad essi inerente.

Un caso particolare è quello relativo all’ipotesi in cui l’agente necessiti di campionari29 o collezioni.

Pur non potendo ricomprendersi nell’alveo della documentazione in senso stretto si tratta all’evidenza di strumenti imprescindibili per promuovere la conclusione di contratti in determinati settori - ad esempio quello tessile/abbigliamento - per l’attività oggetto del contratto.

Vi è l’obbligo della casa mandante di informare l’agente circa i pagamenti ricevuti e le provvigioni maturate mediante invio di estratti conto con cadenza almeno trimestrale nonché di ogni altra utile informazione per la verifica.

Se l’azienda non è solita far pervenire le fatture dei clienti tramite l’agente, dovrà, almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire a ciascun agente, con riferimento ad ogni affare, le copie delle fatture di vendita trasmesse direttamente ad essi, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale30.

Assai frequente e diffuso è l’inserimento nei contratti individuali di clausole che prevedono l’approvazione dell’estratto conto nel caso di assenza di rilievi entro un determinato lasso temporale. Con ciò, in buona sostanza, il preponente intende conferire al silenzio della controparte non l’ordinario valore neutro, bensì sorta di silenzio/assenso.

Obblighi di informazione da parte del preponente

È previsto l’obbligo della casa mandante di fornire informazioni all’agente; si tratta della conferma di principi tipici delle obbligazioni.

Naturalmente quest’obbligo si incunea nell’alveo della correttezza che deve permeare i rapporti sinallagmatici, con l’obbligo generalizzato per la casa mandante di informare l’agente circa il lancio sul mercato di nuovi prodotti o aggiornarlo su variazioni tecnologiche di quelli già in commercio.

Vi è anche l’obbligo di informare l’agente nel caso in cui ci sia una contrazione della produzione, che potrebbe portare a raccogliere ordini cui poi non sia possibile dar corso. Naturalmente si tratta di enunciazione di carattere generale che dovrà tenere conto del bilanciamento fra gli interessi contrapposti delle parti contraenti e comunque facendo riferimento solo a contrazione di volumi rilevanti e non prevedibili da parte dell’agente.

29 L’art. 3, comma 3 dell’AEC 30 luglio 2014 prevede che “nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di dan neggiamento” (come specificato anche nell’apposito capitolo della presente pubblicazione)

30 Art. 7, comma 4, A.E.C 30/07/2014

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L’unica e tipizzata forma di retribuzione/compenso dell’agente è rappresentata dalla provvigione31. Non sono di norma ammissibili altre forme di remunerazione e in particolare compensi fissi che siano slegati dal numero degli affari promossi dall’agente e/o dal valore degli stessi.

Le parti hanno la facoltà di determinare nel contratto le modalità di calcolo della provvigione. In mancanza di tale pattuizione, si reputa che il tasso provvigionale vada applicato sulle somme effettivamente incassate dal preponente, il quale avrà, pertanto, la possibilità di detrarre, dalla base di calcolo, gli sconti praticati oppure le spese.

Secondo quanto previsto dall’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento, nel corso del contratto oppure appartenenti alla zona o alla categoria di clienti affidatigli.

Il preponente ha la facoltà di accettare o meno gli ordini e le proposte contrattuali trasmesse dall’agente senza incorrere, in caso di rifiuto, in alcuna responsabilità. Tale principio va però letto e praticato alla luce degli obblighi inderogabili di lealtà e buona fede che, ai sensi dell’art. 1749 c.c., gravano sul preponente.

L’agente ha, infine, diritto alla provvigione anche sugli affari proposti e conclusi anche dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto.

In tali casi, la provvigione è dovuta esclusivamente all’agente “uscente”, a meno che risulti equo, date le circostanze del caso, suddividere il compenso con l’agente “subentrante”.

La provvigione deve essere corrisposta all’agente al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è maturata.

Il diritto alle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni e l’agente gode del privilegio generale sui beni mobili del preponente per i compensi maturati nell’ultimo anno di rapporto.

L’art. 1748 c.c., stabilisce espressamente che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività, ma la contrattazione collettiva (come il vigente A.E.C. 30/07/2014 all’art. 8), ammette pattuizione contraria, così come la giurisprudenza ammette la pattuizione di un concorso del preponente in talune spese.

Tale rimborso, specie se integrale, può costituire un indice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Si ritiene che l’agente abbia, invece, diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di incarichi (ad esempio, assistenza logistica o magazzinaggio, contratti di agenzia.

31 Sono eccezioni, e di natura anche NON provvigionale, quelle previste dall’art. 6, commi 3-4-5 (indennità di incasso e coordi natore agenti) e dall’art. 24 (indennità patto di non concorrenza) dell’AEC 30/07/2014

14 La provvigione (artt. 1748 e 1749 c.c.; artt. 6, 7 e 8 AEC 30.07.2014)

Le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso sono computabili nell’ indennità di fine rapporto e sono soggette a contribuzione Enasarco.

Malattia, infortunio e gravidanza (art. 1747 c.c.; artt. 12 e 13 AEC 30.07.2014)

L’art. 1747 c.c. dispone che l’agente, se per qualsivoglia ragione non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli, deve dare immediato avviso al preponente, pena l’obbligo al risarcimento del danno.

La malattia e l’infortunio32 rientrano sicuramente fra le ragioni per le quali l’agente è impossibilitato ad eseguire il suo incarico; l’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 disciplina come gestire tale evento.

Il rapporto di agenzia o rappresentanza viene sospeso – su richiesta della proponente o dell’agente o rappresentante - per un periodo massimo di sei mesi nell’anno civile dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio. La proponente, in tale periodo, non potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Durante tale periodo la proponente ha facoltà di assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero di dare ad altro soggetto l’incarico di esercitarlo.

In tale periodo l’agente o rappresentante deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e senza, ovviamente, beneficiare dei compensi per gli affari conclusi in tale periodo, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

Sostanzialmente analoga la disciplina in caso di gravidanza e puerperio, prevista dall’art. 13 dell’Accordo Economico Collettivo.

Il periodo di sospensione del rapporto, in tali casi, è più lungo e arriva fino a un massimo di dodici mesi, all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto ovvero – in caso di adozione o affidamento di minore - dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, nel caso di gravidanza e puerperio, è richiesto, diversamente dai casi di malattia o infortunio, solo dall’agente o rappresentante.

Anche in occasione di tale evento la titolare del mandato di agenzia o rappresen-

32 L’art. 12 dell’Accordo Economico Collettivo prevede che la Fondazione Enasarco stipuli una polizza assicurativa in favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale (o che siano soci illimitatamente responsabili di società s.n.c. o s.a.s.) per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza deve prevedere la liquidazione, in caso di morte per infortunio, di un capitale pari ad euro 40.000 e, in caso di invalidità permanente totale sempre per infortunio, un capitale pari ad euro 50.000.

In caso di invalidità inferiori a quella permanente totale per infortunio si applicheranno le condizioni previste dalla polizza stipulata dalla Fondazione Enasarco. Analogamente avviene in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accerta menti diagnostici ovvero per degenza domiciliare successiva al ricovero per intervento chirurgico o a ricovero ospedaliero. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della polizza da parte della Fondazione Enasarco sono a carico della società man dante e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse, di spettanza delle case mandanti, calcolato in base all’art. 16, comma 3 dell’Accordo Economico Collettivo che disciplina le modalità di iscrizione all’Enasarco.

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tanza deve consentire che la proponente, o chi da questa ha avuto l’incarico di sostituirla provvisoriamente nel corso del periodo di dodici mesi sopra indicato, si possa avvalere dell’organizzazione dell’agenzia senza che a questa ne derivino oneri. Né l’agenzia ha diritto a compensi sui proventi degli affari portati a positiva conclusione direttamente dal preponente o dal sostituto, salvo il diritto alla provvigione per gli ordini pervenuti durante il periodo di astensione, ma risalenti all’attività svolta in precedenza dall’agente o rappresentante, successivamente assente per maternità.

Infine, va precisato che nei casi di interruzione della gravidanza33, ferma restando analoga disciplina come sopra indicata, il periodo di sospensione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad ogni effetto e sempre su richiesta dell’agente o rappresentante, sarà pari ad un massimo di cinque mesi.

Qualora la casa mandante venisse a conoscenza di un periodo di gravidanza/ puerperio/interruzione senza che l’agente chieda la sospensione del rapporto, la circostanza dovrà essere oggetto di specifica valutazione.

Agente con deposito

L’agente o il rappresentante può istituire un deposito per le merci delle quali è incaricato di promuovere la vendita presso i locali di proprietà del preponente. Tale deposito dev’essere espressamente previsto e disciplinato per iscritto nel mandato di agenzia o rappresentanza e l’utilizzo dei locali deve essere regolato da un contratto di comodato d’uso, perfezionato con atto scritto a parte.

Nei locali adibiti a deposito si potrà svolgere anche l’attività di vendita al dettaglio, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e degli adempimenti richiesti dalle vigenti norme in materia alle quali l’agente avrà l’onere di provvedere a suo totale carico come pure dovrà conservare tutti i documenti previsti dalle vigenti norme fiscali ed esibirli in caso di richiesta da parte della preponente.

Dalla istituzione del deposito non deriverà alcun compenso o indennità ad alcun titolo per le parti interessate.

L’agente potrà adibire al deposito una o più persone, che saranno suoi dipendenti e, quindi, dovrà curare tutti i relativi adempimenti a carico del datore di lavoro. Come pure a carico dell’agente o rappresentante ricade l’onere della cura e della conservazione delle merci depositate e, a tale riguardo, potrà stipulare a suo carico una polizza di assicurazione contro il furto e l’incendio, con riferimento a quest’ultimo sinistro anche per quanto riguarda i locali.

Salvo che sia diversamente stabilito dalle parti in forma scritta, la merce invenduta sarà restituita alla preponente contestualmente alla risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza.

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33 Regolati dalla legge n.194 del 22 maggio 1978, artt. 4, 5 e 6

Trattamento dei dati personali – Privacy (Regolamento Generale UE n. 679/2016 GDPR e Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003)

All’atto della sottoscrizione del mandato di agenzia o rappresentanza, la proponente deve consegnare all’agente o rappresentante (esclusivamente in qualità di persona fisica, poiché la normativa in materia di trattamento dei dati personali limita la tutela prevista sia dal Regolamento Generale UE n. 679/2016 GDPR sia dal D.Lgs. n. 196/2003 alle sole persone fisiche) una informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE.

L’informativa va sottoscritta per ricevuta dall’agente o rappresentante, chepreso atto dei diritti dell’interessato, così come indicati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Generale UE n. 679/2016, da allegare all’informativa - esprime il proprio consenso alla società proponente affinché questa possa trattare i suoi dati personali, comuni e particolari, compiendo operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, cancellazione, distruzione, etc.) e anche comunicarli a terzi. In particolare, il trattamento dei dati da parte della casa mandante attiene ad adempimenti funzionali all’instaurazione ed alla successiva gestione del rapporto di agenzia nonché ad adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni di pubbliche autorità, contratti anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

La casa mandante potrà altresì trattare i dati dell’agente o rappresentante per finalità promozionali, operative e strategiche, strettamente legate all’attività dell’agente ma nell’interesse esclusivo della casa mandante medesima.

La casa mandante dovrà consegnare all’agente o rappresentante una lettera di nomina di persona “autorizzata al trattamento dei dati personali” (art. 4 e 32 del Regolamento Generale UE n. 679/2016) che l’agente tratterà per conto della proponente (dati personali di clienti, fornitori, etc.).

Indennità per lo scioglimento del contratto (art. 1751 c.c.; artt. 10 e 11 AEC 30.07.2014)

L’art. 1751 del c.c prevede che all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità34.

L’indennità35 non è però dovuta:

∫ quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche prov-

34 L’agente decade dal diritto all’indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

35 L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente. L’art. 10 dell’AEC prevede espressamente l’obbligo di corrispondere l’indennità agli eredi legittimi o testamentari.

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visoria del rapporto;

∫ quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

∫ quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’indennità36 è dovuta solamente nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

∫ l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

∫ il pagamento di tale indennità sia equo37, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Il codice civile nulla specifica riguardo alle condizioni di cui sopra che danno diritto all’indennità; ed anche per quanto riguarda l’importo dell’indennità il codice civile non ha fornito precisi criteri di determinazione, limitandosi ad affermare che non può superare38 una cifra equivalente ad un’indennità annua39 calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L’AEC del 30.07.2014, invece, prevede tre distinte voci:

∫ Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR): è dovuta all’agente, salvo particolari eccezioni40, a prescindere che la disdetta al mandato di agenzia provenga da parte dell’agente o da parte della casa mandante; l’AEC nel dettaglio41 stabilisce come conteggiare questa indennità e ne prevede l’accantonamento annuale, da parte del preponente, nell’apposito fondo (FIRR) costituito presso la Fondazione Enasarco.

∫ Indennità suppletiva di clientela: non è dovuta se il contratto si scioglie per

36 Indennità spetta, non essendo esclusa dal codice civile ed essendo prevista espressamente dall’AEC, anche per lo scioglimento del contratto a termine

37 Con il concetto di equità si lascia, inevitabilmente, ampio spazio di discrezionalità al giudice

38 Pertanto l’indennità potrebbe essere anche pari a zero; oppure fino al massimo come previsto

39 Si specifica che nel caso che la casa mandante abbia versato annualmente all’Enasarco il cosiddetto FIRR, detta somma andrà sottratta, comunque, dall’importo dell’indennità massima prevista dall’art. 1751 c.c.

40 Uniche eccezioni quando la casa mandante recede a causa di ritenzione indebita, da parte dell’agente, di somme di spettanza della preponente, oppure a causa di concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta

41 L’art.10, capo I dell’AEC specifica che l’indennità è calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate

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un fatto imputabile all’agente42, mentre è dovuta se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante (salvo la giusta causa di recesso); l’AEC nel dettaglio43 stabilisce come conteggiare questa indennità.

∫ Indennità meritocratica: spetta all’agente, sempre secondo le regole già illustrate per la indennità suppletiva di clientela, a condizione che alla cessazione del contratto l’agente abbia apportato un sensibile incremento della clientela e/o del giro d’affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi44 L’AEC nel dettaglio45 stabilisce – a differenza del codice civile - come conteggiare questa indennità sulla base di due principali fattori. Da un lato la base imponibile (pari alla differenza tra il volume complessivo dei guadagni provvigionali - e di ogni altro compenso - annuali finali dell’agente e quelli annuali iniziali, rivalutati46 e, dall’altro lato, l’aliquota percentuale che si applica sull’eventuale incremento47. L’AEC ha poi aggiunto il cosiddetto periodo di prognosi48 e il tasso di migrazione49.50

Una dichiarazione a verbale contenuta nell’AEC stabilisce che l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) e l’indennità suppletiva di clientela saranno riconosciute all’agente anche nel caso in cui il loro importo ecceda l’ammontare massimo stabilito dall’art. 1751, comma 3, c.c.; in tale fattispecie l’indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dai citati importi.

Il patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.; art. 14 AEC 30.07.2014)

L’art. 1751 bis, comma 2, c.c. (introdotto dall’art. 23 della legge n. 422 del 29.12.2000) prevede che l’accettazione del patto di non concorrenza per il periodo successivo al termine del contratto comporta, in occasione della cessazione

42 Non si considerano fatto imputabile all’agente le dimissioni: dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente; conseguenti ad invalidità permanente e totale; dovute ad infermità o/o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto; successive al conseguimento, nel caso di persona fisica, della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco/INPS; sempreché tali fatti si verifichino dopo che il rapporto di agenzia sia durato almeno un anno

43 L’art. 10, capo II dell’AEC specifica che si deve prendere a riferimento l’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto.

44 Le condizioni per aver diritto a questa indennità prevista dall’AEC sono molto simili a quelle previste per aver diritto all’indennità in base al codice civile.

45 Art. 10, capo III e art. 11 dell’AEC

46 Rivalutati secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro

47 Il raffronto tra dati iniziali e dati finali, di cui si parla, va effettuato in termini omogenei. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione, infatti, intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti e le provvigioni, gli efet ti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti (art. 11, punto 1, ultimo comma, dell’AEC)

48 La durata del periodo nel corso del quale la casa mandante continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente (art. 11, punto 2, AEC)

49 Quantifica la parte della clientela che si allontana o viene perduta (art. 11, punto 3, AEC)

50 In appendice all’AEC, per chiarire il sistema di calcolo, è anche riportato un esempio, fondato su dati ipotetici, delle fasi di calcolo dell’indennità meritocratica

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del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.

In via generale, è opportuno ricordare che si tratta di un accordo accessorio che può essere inserito nel contratto individuale o successivamente concordato tra le parti attraverso specifica pattuizione formale (avere cioè in ogni caso forma scritta “ad substantiam” a pena di “nullità”).

La clausola (o patto integrativo) non fa parte degli elementi naturali del contratto; talvolta la sua efficacia concreta risulta limitata anche in termini di oggettive difficoltà probatorie relativamente a condotte dalle quali sia possibile dedurne la violazione.

L’inserimento di detta pattuizione nei contratti individuali di agenzia dovrebbe essere previsto solo nei casi in cui si ritenga indispensabile - per tipologia di prodotto o mercato di riferimento - vincolare l’agente.

L’indennità, che spetta all’agente a fronte dell’accettazione del patto, va commisurata alla durata, non superiore a due anni successivi l’estinzione del contratto, alla natura e all’ammontare dell’indennità di fine rapporto.

Oltre ai precisi limiti di durata temporale (non più di due anni decorrenti, appunto, dalla data in cui cessano gli effetti del mandato), il patto incontra limiti di “oggetto” (prodotti per i quali l’agente ha svolto in precedenza l’incarico per la ditta mandante), di luogo (territorio nel quale è stata esercitata in precedenza l’attività), di forma (forma scritta obbligatoria).

La norma in questione si applica solo a certe categorie di agenti, considerati più meritevoli di protezione: e cioè agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio.

Si applica invece alle società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali solo se espressamente previsto da Accordi Economici Collettivi.51

Come detto il legislatore ha attribuito alla somma corrisposta a tale titolo natura non provvigionale.

L’interpretazione letterale della disposizione induce a ritenere che si sia voluto differenziare la funzione dell’erogazione, separandola dal trattamento (di regola percentuale) collegato allo svolgimento dell’attività promozionale: in tale modo, la somma considerata non dovrebbe essere quantificata in una quota percentuale delle provvigioni maturande in corso di rapporto. Pertanto, non può avere luogo alcun assorbimento con altri compensi corrisposti medio tempore, o comunque a titolo diverso.

Quanto all’ammontare dell’indennità, la norma riconosce alle parti ampia libertà contrattuale, stabilendo che la sua determinazione, in base ai parametri supe-

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51 Il vigente AEC 30/07/2014 non prevede tale tipo di estensione

riormente riferiti (e cioè durata, natura e indennità di fine rapporto) sia affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi nazionali di categoria. In assenza di accordo tra le parti contraenti circa l’ammontare di tale indennità è rimesso al giudice il potere di deciderne l’importo, in via equitativa, con riferimento ad una serie di parametri, e cioè:

∫ media dei corrispettivi riscossi dall’agente, in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

∫ cause di cessazione del contratto di agenzia;

∫ ampiezza della zona assegnata all’agente;

∫ esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Circa i criteri legali di quantificazione, l’art. 1751 bis c.c. fornisce alcuni “parametri” in base ai quali le parti debbono determinare il corrispettivo del patto, aggiungendone poi altri nel caso in cui l’operazione debba essere compiuta dal giudice. In difetto di accordo tra le parti, come si è visto, il corrispettivo del patto di non concorrenza è determinato dal giudice in via equitativa, anche con riferimento ai quattro parametri sopra ricordati.

Poiché la disposizione in questione lascia al giudice ampi margini discrezionali, opportunamente la contrattazione collettiva fissa parametri precisi e oggettivi per il calcolo dell’indennità di cui trattasi.

L’articolo 14 dell’A.E.C. 30 luglio 2014 intende dare attuazione e disciplinare in concreto, anche e soprattutto nella quantificazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale in conformità con le disposizioni introdotte dall’art. 1751 bis c.c.

Viene quantificata l’indennità che spetta, dopo la cessazione del rapporto, sia agli agenti con vincolo di esclusiva per una sola casa mandante sia a quelli che operano senza tale vincolo.

Salvo, come detto poc’anzi, diversi e più favorevoli accordi individuali, l’importo complessivo dell’indennità per il patto di non concorrenza è stabilito dall‘A.E.C nelle misure riportate nella seguente tabella, che fanno riferimento ad un patto di durata biennale (durata massima consentita dall’art. 1751 bis c.c.).52

Monomandatario:

8 mensilità (fino a 5 anni)

10 mensilità (tra 5 e 10 anni)

12 mensilità (oltre 10 anni)

Plurimandatario:

6 mensilità (fino a 5 anni)

8 mensilità (tra 5 e 10 anni)

10 mensilità (oltre 10 anni)

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52 Per la determinazione della base di calcolo si veda Art. 14, comma 3 dell’A.E.C. 30/07/2014

Nel caso di un patto con validità e vincoli temporali inferiori ad un biennio, la misura del compenso va ovviamente ridotta.

Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti, la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarà pari al 40% dell’importo indicato nella tabella; nel caso di un patto valido, ad esempio, per diciotto mesi, il compenso risulta invece pari al 70% dell’importo della tabella (ovvero il 40% riferito ad una durata di 12 mesi, sommato alla metà del 60% del secondo anno, pari a sei mesi, e quindi al 30%).

Va altresì ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dall’art. 1751 bis c.c., in relazione alla durata del rapporto di agenzia, all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Un’ulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dell’agente plurimandatario.

È previsto che per l’agente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno l’80% del totale dei suoi guadagni, la misura dell’indennità per il patto di non concorrenza sarà pari a quella stabilita per il monomandatario.

Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dell’inadempimento dell’agente.

Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente già percepite per il titolo in questione e, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metà dell’indennità.

La norma intende determinare, in via del tutto presuntiva, il danno derivante dall’inadempimento dell’agente ed è da ritenere che sia l’agente sia la casa mandante abbiano la facoltà di provare che il danno concretamente provocato dall’inadempimento sia inferiore o superiore all’importo convenzionale previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di richiedere il risarcimento del danno effettivo. In merito, potrebbe essere opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando l’art. 1382 c.c., faccia espressamente salva la possibilità per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dell’art. 1384 c.c., circa la possibilità di un’equa riduzione da parte del giudice dell’ammontare della penale, in relazione all’effettiva incidenza dell’inadempimento.

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Transazioni e rinunce (artt. 2113 e 1965 c.c.; artt. 409, 410 e 411 c.p.c.)

Durante lo svolgimento del rapporto di agenzia, o alla sua cessazione, possono insorgere controversie tra l’agente e la preponente, in relazione all’esecuzione del contratto o alle indennità connesse alla cessazione del rapporto.

Al fine di evitare un contenzioso giudiziale, le parti possono raggiungere un accordo mediante transazione (art. 1965 c.c.) e rinunce dell’agente (art. 2113 c.c.).

Per valutare la validità e l’efficacia di una transazione o di una rinuncia relativa ad un contratto di agenzia, occorre considerare alcune specifiche norme e conseguenze.

L’articolo 2113 del codice civile

Ai sensi dell’art. 2113 c.c. “le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c., non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunce e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta a sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.

Tale norma consente all’agente di impugnare, anche solo stragiudizialmente, entro sei mesi quanto rinunciato o pattuito per far valere diverse ed ulteriori pretese. La disposizione normativa, applicabile principalmente al lavoro subordinato, ha limiti soggettivi in quanto fa espresso riferimento ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.

Pertanto la speciale disciplina delle rinunce e delle transazioni opera solo ed esclusivamente con riguardo ai contratti di agenzia intercorsi con agenti persone fisiche o comunque con agenti che abbiano eseguito il contratto in maniera prevalentemente personale e non invece con agenti operanti in forma societaria o che abbiano eseguito il contratto avvalendosi di una struttura (collaboratori, subagenti ecc.) che escluda il carattere della prevalenza personale della prestazione, per i quali troverà applicazione la normale disciplina legale.

Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., al regime di impugnazione e di invalidità sono sottratte in ogni caso le conciliazioni intervenute in sede giudiziaria, avvenute avanti alle Commissioni costituite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o stipulate in sede sindacale.

La sottoscrizione dell’eventuale accordo in tali “sedi protette” è requisito necessario per attribuire allo stesso efficacia “definitiva” (salvo l’eventuale annullabilità

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per vizi del consenso).

Per una migliore gestione dei rapporti di agenzia è importante ribadire che l’art. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dell’agente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (limite oggettivo).

Ciò significa che non saranno oggetto dello speciale regime di impugnazione le rinunce o le transazioni riguardanti diritti diversi e già acquisiti nel patrimonio dell’agente.

La precisazione è importante in quanto, ad esempio, non troverà applicazione l’art. 2113 c.c. in caso di rinunce o transazioni riguardanti la revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto come, ad esempio, la misura delle provvigioni.

In considerazione del fatto che le transazioni vengono spesso utilizzate quale strumento di risoluzione del rapporto di agenzia, particolare rilevanza assume la questione della rinunciabilità, anche parziale, del diritto all’indennità di cessazione del rapporto prevista e disciplinata dall’art. 1751 c.c.

Il sesto comma dell’art. 1751 c.c. è una norma inderogabile che non consente deroghe peggiorative a sfavore dell’agente commerciale.

È sempre consigliabile una transazione in “sede protetta” qualora si raggiunga l’accordo sulle indennità di fine rapporto.

Le quietanze liberatorie

Diverse dalle rinunce e dalle transazioni sono le cosiddette quietanze a saldo, che non vanno confuse con le prime. Nella prassi spesso si verifica, infatti, che l’agente rilasci alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, una dichiarazione di non aver più nulla a pretendere dalla preponente.

Le generiche quietanze a saldo non hanno natura transattiva; in linea di massima, esse non sono vere e proprie rinunce (“dichiarazioni di scienza”), ma sono considerate dalla giurisprudenza oramai costante delle mere clausole di stile, quasi prive di valore abdicativo circa specifici diritti.

Resta pienamente valida, invece, la verifica e accettazione, da parte dell’agente, dei conteggi delle ultime spettanze a lui dovute quali, ad esempio, quelle indicate nel prospetto delle provvigioni maturate.

Enasarco e contribuzione

Premesse

Gli agenti beneficiano di un trattamento pensionistico integrativo gestito dall’Enasarco (Fondo previdenza) e di coperture assicurative dai rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero.

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Iscrizione e conferimento del mandato a un agente

L’iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

Debbono essere iscritti alla Fondazione Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio (italiani o stranieri) che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (art. 2 Regolamento Enasarco).

I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere alla Fondazione i propri agenti se abitualmente operano oppure esercitano una parte sostanziale della attività in Italia.

L’obbligo di iscrizione ricorre, altresì, in tutti i casi previsti dalle normative comunitarie (Risposta a Interpello Ministero del Lavoro n. 32 del 19 novembre 2013) e dagli accordi internazionali.

È prevista inoltre una facoltà di iscrizione per gli agenti che, pur non essendo soggetti all’iscrizione obbligatoria perché abitualmente operanti all’estero per ditta straniera, ne facciano richiesta.

All’atto della prima iscrizione la Fondazione Enasarco provvede ad assegnare un numero di posizione alla ditta preponente, un numero di matricola all’agente ed un numero identificativo alla società di agenzia.

Tali numeri dovranno essere sempre indicati in tutte le comunicazioni verso la Fondazione.

L’iscrizione può essere effettuata utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del sito internet inEnasarco (www.enasarco.it/inenasarco) oppure scaricando dal sito l’apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 3100154 Roma;

Per l’iscrizione degli agenti sono stati predisposti alcuni moduli: Mod. 501/2013 per le ditte individuali; Mod. 502/2013 per le società di persone; Mod. 503/2013 per le società di capitali.

Nella compilazione dei modelli la preponente deve sempre specificare: il codice fiscale della preponente e dell’agente; i dati anagrafici; la data di conferimento del mandato; l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario); il numero della preesistente posizione assicurativa (se conosciuta) presso la Fondazione; nel caso di agenti che operano in società, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della stessa e le quote di partecipazione societaria per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili.

Maturazione dei contributi – il principio di competenza I contributi Enasarco si calcolano (e versano) con riferimento al momento (trimestre) in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando

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la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.

La contribuzione previdenziale

L’obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza riguarda gli agenti, aventi forma individuale o societaria, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2, comma 1, Regolamento Enasarco).

Pertanto, ad esempio, potranno essere iscritti tutti i soci delle società in nome collettivo e i soci accomandatari (ove non ricorra il caso previsto dall’art. 2314, comma 2, c.c.) delle società in accomandita semplice.

Nella propria area riservata inEnasarco, la casa mandante, previa registrazione al sito Internet, compila la distinta online (che ha sostituito completamente quella cartacea), inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, la casa mandante potrà scegliere tra:

∫ Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;

∫ Addebito su c/c bancario della casa mandante (RID).

A differenza della distinta cartacea, sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente.

La compilazione della distinta online si compone di quattro fasi:

1. Generazione dei mandati presenti in archivio, utile anche al fine di verificare la situazione dei propri mandati.

2. Salvataggio di una compilazione parziale (stato provvisorio), potendo salvare l’eventuale compilazione parziale.

3. Proseguire la compilazione: è possibile ricaricare una distinta salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in giorni successivi.

4. Conferma della distinta, al termine della compilazione. Con questa operazione (che equivale alla spedizione della distinta cartacea) la ditta certifica che tutti gli importi indicati sono corretti, e che quindi la distinta può essere acquisita in via definitiva. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere visualizzata in consultazione. La conferma della distinta deve obbligatoriamente avvenire entro il giorno della scadenza per il versamento.

I contributi si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia.

Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

L’aliquota per l’anno 2024 è pari al 17%. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica (metà ciascuno: 8,5% + 8,5%). In caso di più soci agenti illimitatamente responsabili, il contributo è suddiviso in misura uguale alle quote sociali o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili

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previste dal contratto sociale.

Il contributo minimo annuo (minimale) viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Dal 1° gennaio 2024 il minimale è di € 502,00 (125,50 euro a trimestre) per i plurimandatari e di € 1.002 (250,50 euro a trimestre) per i monomandatari.

La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Il minimale di contribuzione, a differenza del massimale, è frazionabile per trimestri: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto.

Inoltre, il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.

Il massimale annuo, su cui calcolare il contributo dal 1° gennaio 2024, è di € 29.818 per i plurimandatari e di € 44.727 per i monomandatari (art. 5, comma 2, Regolamento Enasarco). Il massimale annuo non è frazionabile.

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla Società e non ai singoli soci.

Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, per gli agenti operanti in forma individuale con un’età minore o uguale a trent’anni è previsto un temporaneo regime contributivo agevolato (art. 5-bis, Regolamento Enasarco). Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione Enasarco direttamente sul portale inEnasarco (per somme versate di competenza dal primo trimestre 2005 in poi) oppure utilizzando l’apposito modello cartaceo 3002/c da inviare a mezzo raccomandata A/R.

La contribuzione assistenziale

La contribuzione assistenziale riguarda i preponenti che conferiscono un mandato ad agenti operanti in forma di società di capitali. Non vengono iscritti a Enasarco i singoli soci della società di capitali (art. 6, comma 1, Regolamento Enasarco).

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Limite provvigioni annue (€) Aliquota complessiva (%) Aliquota a carico preponente (%) Aliquota a carico agenzia (%) fino a 13.000.000,00 4,00 3,0 1,0 fino a 20.000.000,00 2,00 1,5 0,5 fino a 26.000.000,00 1,00 0,75 0,25 oltre 26.000.000,00 0,50 0,3 0,2

Le scadenze contributive

periodo contributivo scadenza

1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

4° trimestre

Le variazioni di mandato

20 Maggio

20 Agosto

20 Novembre

20 Febbraio dell’anno successivo

Nel caso in cui all’agente, nel corso dell’anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da plurimandatario a monomandatario o viceversa, si dovrà tenere conto di quanto segue:

∫ da plurimandatario a monomandatario: è consentita l’integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari.

∫ da monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.

Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto

Nel caso in cui il preponente si trovi a dover corrispondere all’agente provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, e, quindi, a dover versare i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare per il calcolo dell’importo dovuto le aliquote e il massimale vigenti nel trimestre di cessazione del mandato. Per versare i contributi successivi alla cessazione del rapporto, nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in un trimestre precedente dell’anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta on-line. Se la cessazione del mandato è invece avvenuta l’anno precedente (o in data ancora anteriore), è necessario utilizzare il modello G14 on-line, in cui dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione.

E’ indispensabile, inoltre, che nella riga relativa al mandato cessato venga indicata la data di cessazione del rapporto di agenzia, elemento che consentirà alla Fondazione di imputare i contributi versati correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo.

Anche in caso di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso andrà calcolata la quota di contribuzione dovuta alla Fondazione Enasarco.

Sanzioni

Le sanzioni per omissioni ed evasioni contributive, per mancata iscrizione

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dell’agente all’Enasarco, per mancata comunicazione di cessazione, per omesso invio della distinta o per omessa comunicazione delle provvigioni sono disciplinate dagli artt. 34 e seguenti del Regolamento Enasarco.

Per ogni ulteriore approfondimento e, in particolare, per il valore delle aliquote, dei minimali e dei massimali negli anni, si rinvia all’allegato Regolamento delle attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.

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ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici lstat per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.

Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le prowigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui considerati.

Norma transitoria agli articoli 1O e 11

I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo 11, lettera A), dell'articolo 1 O, si applicano sulle provvigioni e le altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1 A gennaio 2002 in poi.

Per i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo Il, lett. B), dell'art. 1O, ed ai fini della determinazione del tasso reale finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) owero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal qu comr.na dell'articolo 11.

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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO

TESTO UNICO 16 FEBBRAIO 2009

(integrato con le modifiche del 1° aprile 2010 e del 29 marzo 2017)

L'anno 2009, il giorno 16 del mese di febbraio, tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti;

la Confcooperative settore commercio;

la Confesercenti; e

la F.N.A.A.R.C., Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

la FILCAMS-Cgil;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai servizi commerciale e affini e del turismo (FISASCAT-CISL);

la U.I.L.Tu.C.S., Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi;

la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.I.A.R.C.CONFESERCENTI);

l'Unione Generale del Lavoro (UGL-Terziario);

l’U.S.A.R.C.I. (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);

Visti gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002

si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 25 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

Premessa

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle

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caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.

Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio nell’economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica quali collaboratori indispensabili delle aziende mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali.

Le parti si danno atto che il presente Accordo Economico Collettivo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per gli agenti e rappresentanti di commercio, è globalmente migliorativo e pertanto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Accordi Collettivi e accordi speciali riferiti alle medesime parti stipulanti. L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo Economico Collettivo, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero Accordo Economico Collettivo.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa.

Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

La Parti rappresentanti le aziende mandanti, nell’affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello Nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo, intesi ad esaminare lo stato del settore le sue prospettive nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singoli settori merceologici.

Art 1 - Definizioni

Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.

Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. da 1742 a 1752 del Codice Civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:

a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinatazona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari

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predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 Codice Civile devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Il presente Accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'Accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

Dichiarazione a verbale n. 1

Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.

Le organizzazioni firmatarie del presente Accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l’agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal Codice Civile e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato e non solo alla forma attraverso cui viene conferito l’incarico.

La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Art.

2 - Contratto a tempo determinato

Le norme contenute nel presente Accordo, ivi compresi i successivi articoli 11 e 12, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 3 - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto

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Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandato), all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, a misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico Collettivo in vigore e successive modificazioni.

Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.

Le Parti concordano sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto, derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni.

Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:

- di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5 (cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;

- di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;

- di sensibile entità quando comportano modifiche superiori 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.

Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2 (due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.

Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto

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per la risoluzione del rapporto.

Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate inun periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione.

In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva.

Chiarimento a verbale

In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.

Art. 4 - Diritti e doveri delle parti

L’agente o rappresentante, nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.

In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

È nullo ogni patto contrario.

Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.

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L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.

Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattati, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Art. 5 - Provvigioni

Le parti convengono che l’agente avrà diritto alle provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall’articolo 1748 Codice Civile, che si intende integralmente ed inderogabilmente richiamato:

“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi, la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesseeseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente o il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal Giudice secondo equità.

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”.

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 1748 C.C. le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo

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La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente.

In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal proponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero.

Salvo diverso accordo fra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine.

L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre che rientranti nell’ambito del mandato conferito.

L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti; a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia.

Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafopuò essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.

Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l’affare, la provvigione compete all’agente che abbia effettivamente promosso l’affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti.

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carico

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.

L'obbligo di stabilire il compenso di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

Art. 6 - Spese

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente Accordo, salvo patto contrario.

Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale.

Art 7 - Liquidazione delle provvigioni

Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni, le parti convengono che venga regolata secondo quanto previsto dall’art. 1749 del Codice Civile, nella parte che viene di seguito riportata:

“Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto Conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.”

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto al termine di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs. 231/2002.

Se per consuetudine il preponente non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all’agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti.

Qualora all’atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l’agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50 (cinquanta)% della provvigione per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 (trentacinque)% per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.

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Art. 8 - Patto di non concorrenza

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis C.C. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. E’ esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale

Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.

a) La base di calcolo dell'indennità è costituita media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.

b) Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento).

Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo è ridotta del 20% (venti per cento). Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:

- 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;

- 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10anni;

- 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.

Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, si come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di riferimento.

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché alle s.r.l. con due o più soci.

Nota a verbale 1

Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque

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ulteriore conseguenza ai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.

Nota a verbale 2

Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001

Art. 9 - Malattia e infortunio

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di 51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (seiper cento);

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura

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assicurativa per la diaria stessa.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla Fondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo.

Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 13 del presente Accordo.

Art. 10 - Gravidanza e Puerperio

In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 12 mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.

Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.

Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l'incarico di esercitarlo.

Resta inteso che per gli affari prodotti durante tali periodi l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tali periodi grazie all'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.

Art. 11 - Preavviso

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:

Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:

- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;

- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;

- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;

- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:

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- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;

- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;

- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.

In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.

Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate duranteil rapporto stesso.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.

Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

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Art. 12 - Indennità di fine rapporto

All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 12.

Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 12 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 C.C.

Art. 13 - Indennità di fine rapporto

Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE 86/653, individuando modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.

A tal fine si conviene che l'indennità in caso di cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:

- il primo, denominato “Indennità di risoluzione del rapporto”, viene riconosciuto all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;

- il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all'agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, Codice Civile;

- il terzo, denominato "Indennità meritocratica" risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.

Fatta eccezione che per il primo emolumento (indennità di risoluzione del rapporto), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente.

L'indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto. In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.

L'indennità di risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.

I) Indennità di risoluzione del rapporto.

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All’atto della cessazione del rapporto, spetta all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

a) non oltre L. 50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000 (cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue;

b) non oltre L. 500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000 (seicentomila) di provvigioni annue;

c) non oltre L. 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila). A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sottoindicati:

a. per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);

b. per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);

c. per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) e L 6.000.000 (seimilioni) sono elevati rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni)

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e L. 8.000.000 (ottomilioni);

d. per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell'1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 9.000.000 (novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (seimilioni) e di L. 9.000.000 (novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000(diciottomilioni);

e. per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 2001, l'integrazione è del 3% (tre per cento) fino al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000 (diciottomilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati, rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000 (trentaseimilioni).

f. A decorrere del 1° gennaio 2002 l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell’1% (uno per cento) dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante, e integrata nelle misure del 3% (tre per cento) fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra 6.200,00 euro e 9.300,00 euro; per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di 6.200,00 euro e 9.300,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 12.400,00 euro e 18.600,00 euro.

Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.

Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell’apposito fondo costituito presso la Fondazione ENASARCO, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al presente Accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all’agente per il verificarsi dell’ipotesi di decadenza di cui alcomma precedente.

Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della Fondazione ENASARCO a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a favore dell’agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla Fondazione.

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Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l’indennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti.

Nell’ipotesi di cessione a terzi – operata dall’agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all’agente o rappresentante cedente.

Dichiarazione a verbale

Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costituire una commissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma restando l’obbligatorietà di accantonamento della indennità risoluzione rapporto presso la Fondazione ENASARCO.

II) Indennità suppletiva di clientela

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento dellacessazione del rapporto.

Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;

c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L’indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;

- infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

- conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o Inps 3;

- circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);

- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

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Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio.

Dichiarazione a verbale ai capi I e II

In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell’articolo 1751 C.C. e alle disposizioni pattuite nell’AEC 26 febbraio 2002 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore massimo previsto dal 3° comma dell'articolo 1751 C.C., citato.

Per il periodo 1° gennaio 1977 - 31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell'AEC 24 giugno 1981:

«Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi».

III) Indennità "meritocratica"

In aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II (Indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente Accordo prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui l’importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l’agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Come termini di valutazione numerica per la determinazione del pagamento della indennità meritocratica verrà determinato un valore iniziale (pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente all’inizio del mandato) ed un valore finale (pari al fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all’agente al termine del rapporto di agenzia), secondo i criteri indicati nell’articolo 12 bis.

Al fine di ottenere un confronto fra valori omogenei il valore iniziale dovrà essere attualizzato utilizzando gli indici di rivalutazione monetaria Istat relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

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Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’articolo 12, ai sensi dell’art. 1751 del codice civile l'indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L’indennità "meritocratica" aggiuntiva spetta, in presenza delle condizioni sopra indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 Codice Civile.

Per la quantificazione di tale indennità le parti stipulanti il presente Accordo convengono che l’indennità meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello individuato nelle diverse ipotesi descritte nella tabella di seguito prevista, e quanto di competenza dell’agente a titolo di indennità risoluzione rapporto e indennità suppletiva di clientela.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si danno atto di aver modificato in senso migliorativo il sistema di calcolo individuato con i precedenti Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002, facendo anche riferimento al criterio dell’equità ed esaltando l’aspetto del merito attraverso il riconoscimento, all’agente o rappresentante di commercio, di una quota di “indennità meritocratica”, basata sull’incremento dei clienti e lo sviluppo degli affari.

Nell’eventualità di possibili contenziosi sulle indennità di fine rapporto, così come descritte nel presente art. 12, le parti stipulanti, nel dare la massima assistenza ai propri associati, indicano nelle Commissioni di Conciliazione istituite contrattualmente gli strumenti idonei alla conclusione positiva delle vertenze degli agenti iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo e pertanto richiamano integralmente quanto previsto all’articolo 18 del presente Accordo.

Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiore alle quote della indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione ENASARCO, che vengono liquidate all’agente o rappresentante di commercio dalla Fondazione ENASARCO nella misura e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell’indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III del presente articolo 12 (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1.

109 18

Le parti concordano, pertanto, che la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, presso la Commissione di conciliazione territorialmente competente.

All’atto del pagamento verrà redatto un verbale di conciliazione sindacale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2113, comma 4, C.C., 410 e 411 C.P.C., come modificati dalla Legge n. 533/73, dal Decreto Legislativo n. 80/98 e dal Decreto Legislativo n. 387/98, da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si danno reciprocamente atto che, anche in presenza della mancata conciliazione o mancato accordo oppure in caso di mancata comparizione di una delle parti presso la commissione di conciliazione ciascuna delle parti potrà adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modifiche, o promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall’articolo 18 bis del presente Accordo.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 C.C., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

Tabella di calcolo della indennità meritocratica, in applicazione di quanto definito al capo III del presente articolo:

Durata del rapporto

Percentuale di incremento del fatturato

Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell’art. 1751 cod civ (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela)

110 19
Fino a 12 mesi Da 0 a 5%Da 5% a 30% 25% Da 30 a 60% 30% Da 60% a 150% 40% Oltre il 150% 100% Da 12 a 24 mesi Fina a 30% 30%

Da 24 a 36 mesi

Da 36 a 48 mesi

Da 30 a 60%

Da 60 a 150%

Oltre il 150%

Fina a 30%

Da 30 a 60%

Da 60 a 150%

Oltre 150%

a 30%

Da 30 a 60%

Da 60 a 150%

Da 48 a 60 mesi

Fina a 30%

Da 30 a 60%

Da

Da 60 mesi in avanti

Da 30 a 60%

Da 60 a 150 %

111 20
35%
40%
100%
35%
40%
45%
100%
40%
Fina
45%
50%
100%
Oltre 150%
45%
50%
150% 55% Oltre 150% 100%
60 a
50%
Fina a 30%
55%
60%
100%
Oltre 150%

Articolo 14

Per individuare il valore reale dell'incremento del fatturato, di cui al punto III del precedente articolo 12, procurato dall’agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente.

Per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale), secondo le seguenti modalità:

Durata del rapporto

Valore iniziale

per il primo anno di durata del rapporto media del primi 3 mesi

per il secondo anno di durata del rapporto

Valore finale

fatturato dei media del ultimi 3 mesi fatturato degli

media annua del volume del fatturato dei primi 2

trimestri

per il terzo anno di durata del rapporto media annua del volume del fatturato dei primi 3

dall’inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto

dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto

dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto

trimestri

media annua del volume del fatturato dei primi 8

trimestri

media annua del volume del fatturato dei primi 12

trimestri

media annua del volume del fatturato dei primi 16

trimestri

oltre il dodicesimo durata del rapporto anno di media annua del volume del fatturato dei primi 20

trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri

media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri

112 21

Per omogeneizzare i dati relativi al valore iniziale ed a quello finale, il valore iniziale, riferito a qualunque delle ipotesi contenute nella sopra indicata tabella, verrà rivalutato applicando i coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.9

Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che le presenti disposizioni in materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE 86/653 e dell'art. 1751 C.C., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.

Art. 15 - Accantonamenti presso l'ENASARCO

L'indennità di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo è versata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virtù delle norme contenute negli art. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.

Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli Accordi Economici sopra citati per il periodo antecedente al 1° gennaio 1959.

Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l'ENASARCO è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l'Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro per cento).

Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso l'ENASARCO, semprechè detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo come definito nell’Accordo fra le parti sociali del 20 dicembre 2007 e devolva gli utili di esercizio della gestione «Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)» al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell'Ente.

I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all'ENASARCO l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Le somme versate all’ENASARCO in attuazione di quanto sopra sono definitivamente acquisite al fondo corrispondente a favore dell’agente di commercio, in relazione al quale sono state versate.

113 22

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

Art. 16 - Previdenza ENASARCO

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo Economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalleditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 15.202,00 euro (valori 2008) per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario, ovvero nel limite di 26.603,00 euro (valori 2008), per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatario.

Resta inteso che in caso di aggiornamento da parte della Fondazione ENASARCO dei valori provvigionali sui quali sono da applicarsi le aliquote contributive, tali aggiornamenti verranno automaticamente recepiti nel presente Accordo Economico Collettivo.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.

Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 12, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

Art. 17 - Iscrizione all'ENASARCO

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla Fondazione ENASARCO, entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla Legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno

114 23

versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell'anno precedente.

Art. 18 - Pattuizioni più favorevoli

Il presente Accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

Art. 19 - Controversie

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 20 - Composizione delle controversie – Procedure

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Accordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso le associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio stipulanti il presente Accordo territorialmente competenti o, in mancanza, presso le rispettive associazioni imprenditoriali.

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

a) per le case mandanti, da un rappresentante dell'Associazione alla quale aderisce la casa mandante;

b) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo della F.N.A.A.R.C., della F.I.A.R.C., della FISASCAT- CISL, della UILTUCS - UIL, della FILCAMS-CGIL, della U.G.L., o della USARCI, cui l'agente o rappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/ o abbia conferito mandato.

L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale degli agenti o rappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

115 24

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.

Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui l'agente o rappresentante di commercio conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

1. il richiamo al contratto o Accordo Collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, C.C., 410 e 411 C.P.C. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 21 - Collegio arbitrale

1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 C.P.C. o all'art. 18 del presente Accordo Economico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è

116 25

stato promosso il tentativo di conciliazione.

3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale - F.N.A.A.R.C., FIARC, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, FILCAMSCGIL, U.G.L. e USARCI - a cui l'agente o rappresentante di commercio sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

5. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delleparti o dei procuratori di queste;

c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

117 26

10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale.

11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater, C.P.C.

Art. 22 - Inscindibilità dei trattamenti

Le disposizioni del presente Accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

Art. 23 - Durata dell'Accordo Economico Collettivo

Il presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il 1° marzo 2009 e scadrà il 29 febbraio 2012, ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Accordo.

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'Accordo Economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.

Esse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associaticon le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente Accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire

118 27

nell'Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari a 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002.

Nota a verbale

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e definire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i problemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso il commercio elettronico.

Dichiarazione a verbale

Le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo si impegnano a costituire una commissione cui affidare l'incarico di elaborare un progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le modalità, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi il presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e/o comunitario, a ciò preposti.

Art. 21

Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l'impresa mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell'importo ivi determinato alle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente Accordo.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante mediante raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa commerciale mandante.

Art. 22 - Ente bilaterale

Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l’Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.

Art. 23 - Assistenza sanitaria integrativa

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.

Art. 24

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo

119 28

di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all'art. 23 del presente Accordo Economico Collettivo nonché l’Ente Bilaterale previsto dall’art. 22 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall'A.E.C. e agganciate al sistema dell'accantonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO.

Dichiarazione delle parti agli articoli 22, 23 e 24

In applicazione di quanto previsto dagli 22, 23 e 24 dell’Accordo Economico collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.

120 29

Allegato

Il giorno 29 marzo 2017, presso la sede della Confcommercio - Imprese Italia, si sono incontrate

Confcommercio - Imprese Italia

Confcooperative Confesercenti e

F.N.A.A.R.C.

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL FIARC

UGL TERZIARIO USARCI

per definire il seguente accordo

Premesso che

- successivamente alla sottoscrizione del vigente AEC sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;

- le Parti convengono sull’opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall’Enasarco;

- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti per loro caratteristiche funzionali e professionali, in cui sempre più centrale è il ruolo della formazione professionale, che rappresenta anche per le case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nel mercato;

- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le Parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento sugli specifici ambiti di operatività del mercato di intermediazione commerciale.

Articolo 1

L’art.13, paragrafo II) indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, è sostituito dal seguente.

121 30

“L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta - sempre che il rapporto sia in atto da almeno una anno - in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;

- infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

- conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS;

- circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.)

Articolo 2

Le Parti costituiranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo una Commissione paritetica finalizzata ad un approfondimento dei temi richiamati nell’AEC 2009, anche con riferimento alla Formazione e all’Aggiornamento Professionale. La Commissione terminerà i lavori il 31 ottobre 2018.

Articolo 3

Il presente accordo modificativo dell’AEC 16 febbraio 2009 entrerà in vigore il 1° aprile 2017.

Le Parti, per consentire lo svolgimento dell’attività della Commissione di cui al precedente art.2, concordano che l’avvio delle procedure di rinnovo decorrerà, in deroga ai termini di preavviso di cui all’art.23 del vigente AEC, dalla conclusione dei lavori della Commissione.

In ogni caso, il mancato avvio di tali procedure entro il 28 febbraio 2019, comporterà l’applicazione dell’art. 23 del vigente AEC in materia di tacito rinnovo.

122 31

da 1742 a 1753

123 205
CODICE CIVILE ARTICOLI

Art. 1742.

Nozione.

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Art. 1743.

Diritto di esclusiva.

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Art. 1744. Riscossioni.

L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Art. 1745.

Rappresentanza dell'agente.

Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.

Art. 1746.

Obblighi dell'agente.

Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di

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volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvengacon riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

Art. 1747.

Impedimento dell'agente.

L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

Art. 1748.

Diritti dell'agente.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

125 207

Art. 1749.

Obblighi del preponente.

Il preponente,nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

Art. 1750.

Durata del contratto o recesso.

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Art. 1751.

Indennità in caso di cessazione del rapporto.

All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

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l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità non è dovuta:

quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente artico lo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Art. 1751-bis.

Patto di non concorrenza.

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata

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alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1)alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;

2)alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3)all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

4)all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Art. 1752.

Agente con rappresentanza.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Art. 1753.

Agenti di assicurazione.

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

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Approvato con delibere C. di A. n. 95/2010 e n. 35/2011 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 24/VI/0012674/MA004.A007 de l 19/7/2011

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ

ISTITUZIONALI

Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione

22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-

L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (G.U. 11 agosto 2011 N. 186) e successive modifiche e integrazioni

129
130 pag. 2 SOMMARIO Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................ 4 Articolo 1 - Natura giuridica e compiti .................................................. 4 Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE ..................................................... 4 Articolo 2 - Obbligo d’iscrizione ........................................................... 4 Articolo 3 - Modalità di comunicazione ................................................. 4 Articolo 4 - Contributo previdenziale obbligatorio 5 Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi ...................... 6 Articolo 5 bis – Agevolazioni giovani agenti ........................................... 7 Articolo 6 - Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali 7 Articolo 7 - Contributo facoltativo 8 Articolo 8 - Modalità di versamento ..................................................... 8 Articolo 9 - Prosecuzione volontaria 9 Articolo 10 - Modalità di ammissione alla prosecuzione volontaria 10 Articolo 11 - Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale 10 Titolo III - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ................................................... 11 Articolo 12 - Prestazioni ................................................................... 11 Articolo 13 - Definizioni 11 Capo I - Pensione di vecchiaia ............................................................ 12 Articolo 14 - Requisiti per la pensione di vecchiaia ............................... 12 Articolo 15 - Regime transitorio 13 Articolo 16 - Rendita contributiva 13 Articolo 17 - Domanda di pensione di vecchiaia ................................... 14 Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia .................................. 14 Capo II - Pensioni di invalidità e di inabilità ....................................... 15 Articolo 19 - Pensione di invalidità ..................................................... 15 Articolo 20 - Pensione di inabilità ...................................................... 15 Articolo 21 - Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità 16 Articolo 22 - Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità 16 Capo III - Pensione ai superstiti ......................................................... 17 Articolo 23 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta 17 Articolo 24 - Beneficiari delle pensioni di reversibilità ed indirette 18 Articolo 25 - Quote di pensione spettanti ai superstiti ........................... 19 Articolo 26 - Cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi 20 Capo IV - Supplementi e altre disposizioni in materia di prestazioni previdenziali ....................................................................................... 20 Articolo 27 - Supplemento di pensione 20 Articolo 28 - Rendita vitalizia ............................................................ 21 Articolo 29 - Perequazione automatica delle pensioni ........................... 21 Articolo 29 bis – Contributo di solidarietà a carico dei pensionati 22 Articolo 30 - Minimi di pensione 22
131 pag. 3 Titolo IV - ALTRE PRESTAZIONI.................................................................... 22 Articolo 31 - Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia .............. 22 Articolo 32 - Prestazioni integrative, assistenziali e di formazione 22 Titolo V - VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI ................................................ 23 Articolo 33 - Vigilanza...................................................................... 23 Articolo 34 - Evasione contributiva 23 Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva................. 24 Articolo 36 - Omissione contributiva 24 Articolo 37 - Applicazione degli interessi di mora ................................. 24 Articolo 38 - Sanzioni ridotte 24 Articolo 39 - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza 25 Articolo 40 - Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione .......... 25 Articolo 41 - Omesso invio della distinta 25 Articolo 42 - Omessa comunicazione delle provvigioni .......................... 26 Articolo 43 - Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti 26 Articolo 44 - Rateazioni.................................................................... 26 Articolo 45 - Destinazione delle sanzioni 27 Articolo 46 - Ricorsi ......................................................................... 27 Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI ................................................................. 27 Articolo 47 - Destinazione degli utili di gestione ................................... 27 Articolo 48 - Monitoraggio della gestione previdenziale 27 Articolo 49 - Adeguamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all’aspettativa di vita ................................ 28 Articolo 50 - Decorrenza 28 Allegato 1- Tabella coefficienti di trasformazione ................................. 29

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÁ ISTITUZIONALI

della Fondazione ENASARCO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Natura giuridica e compiti

1. L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.

2. La Fondazione ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.

Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

Articolo 2 - Obbligo d’iscrizione

1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L’obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta

2. Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

3. Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l’agente che lo abbia richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal caso l’agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo di cui all’articolo 4 e seguenti.

Articolo 3 - Modalità di comunicazione

1. Il preponente, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia nei modi e con le forme da essa stabiliti. In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:

132 pag. 4

a) data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;

b) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza;

c) codice fiscale e partita IVA;

d) impegno dell’agente ad esercitare l’attività di agenzia per un solo preponente (monomandatario) ovvero per più preponenti (plurimandatario);

e) ogni altra informazione richiesta dalla Fondazione.

2. Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o associata deve precisare, per ciascuna società o associazione di agenti, oltre a quanto già indicato al comma 1, gli estremi dell’atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società ed ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione. Nell’ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve inoltre indicare, per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria.

3. L’agente è tenuto ad aggiornare costantemente i dati di cui al presente articolo fornendo, nell’ipotesi di variazione della quota di partecipazione societaria, gli estremi del relativo atto notarile o della scrittura privata.

Articolo 4 - Contributo previdenziale obbligatorio

1. Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo 6 Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

2. All’incremento dell’aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale 1:

2bis. Al fine di assicurare l’equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, nel triennio precedente l’anno di eventuale eccedenza di quest’ultima la

1 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

133 pag. 5
Anno di decorrenza e aliquota contributiva 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aliquota contributiva 13,50% 13,75% 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% Aliquota previdenza 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,55% 13,00% 13,50% 14,00% Aliquota previdenza a titolo di solidarietà 1,00% 1,25% 1,70% 2,15% 2,60% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Fondazione dispone la variazione dell’aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico. 2

3. In caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Ai fini contributivi le eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

4. Nel quadrimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione mette a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione mette altresì a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati. L’eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi; decorso tale termine i riepiloghi dei contributi accreditati s'intendono approvati.

5. È facoltà della Fondazione chiedere agli agenti e ai preponenti la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei contratti di agenzia o rappresentanza al fine di verificare la legittimità dei contributi accreditati, l’esattezza dei versati nonché la correttezza del periodo denunciato.

Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi

1. Il contributo di cui all’articolo 4 è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

2. All’incremento dei massimali si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale:

Anno

Tipologia del rapporto di agenzia

25.000,00

3. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall’articolo 3, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

2 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

134 pag. 6
di decorrenza
2012 2013 2014 2015 monomandatario € 30.000,00 € 32.500,00 € 35.000,00 € 37.500,00 plurimandatario € 20.000,00 € 22.000,00 € 23.000,00 €
e massimali provvigionali

4. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l’agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l’agente plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell’anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.

5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall’anno 2016.

Articolo 5 bis – Agevolazioni giovani agenti 3

1. Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni

2. L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

3. Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.

4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti:

a) l’aliquota contributiva di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;

b) il minimale contributivo annuo di cui all’articolo 5, comma 4 è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3.

5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

Articolo 6 - Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali

1. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato come segue:

135 pag. 7
3 Disposizione introdotta con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

2. Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

Articolo 7 - Contributo facoltativo

1. Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all’agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo ulteriore rispetto a quello di cui all’articolo 4. Per gli iscritti antecedentemente al 1° gennaio 2004 la facoltà è riconosciuta al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera c). 4

2. L’entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall’agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l’agente plurimandatario.

Articolo 8 - Modalità di versamento

1. Il versamento dei contributi è effettuato nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione.

2. Il versamento dei contributi è preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti.

3. I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:

1 gennaio – 31 marzo

1 aprile – 30 giugno

4 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

136 pag. 8 Importi provvigionali annui Aliquota Regolamento 2004 Anno di decorrenza e aliquota contributiva 2012 2013 2014 2015 2016 Fino a € 13.000.000,00 2% 2,40% 2,80% 3,20% 3,60% 4,00% Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00 1% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00% Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00 0,5% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% Oltre € 26.000.000,00 0,1% 0,15% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%

1 luglio – 30 settembre

1 ottobre – 31 dicembre

4. L’obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell’agente è trattenuta all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

5. Gli obblighi della Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo. In nessun caso la Fondazione è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.

6. In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta relativa a più agenti la Fondazione accredita i contributi in misura proporzionale a quanto indicato nella distinta medesima limitatamente alle somme versate.

Articolo 9 - Prosecuzione volontaria

1. Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l’attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all’atto della cessazione dell’attività, un’anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell’attività stessa.

2. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività.

3. Il contributo, comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all’articolo 4, comma 1, si determina, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.

4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività sono tenuti a comunicarlo alla Fondazione e cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi devono inoltrare una nuova domanda, alle condizioni e nel termine indicati dai commi 1 e 2.

5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.

6. Fermi restando i requisiti pensionistici di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata, che non potrà comunque essere inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento.

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Articolo 10 - Modalità di ammissione alla prosecuzione volontaria

1. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione da compilare in ogni sua parte, è inoltrata nei modi e con le forme da essa stabiliti.

2. La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunica i periodi autorizzati, la misura del contributo dovuto e le modalità di pagamento.

3. L’accoglimento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria comporta l’obbligo di far pervenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, in un'unica soluzione, i contributi volontari relativi all’anno in corso, anche se non interamente trascorso, nonché di far pervenire, entro i successivi 90 giorni, i periodi pregressi autorizzati per i quali si intende contribuire. L’iscritto decade dal diritto alla prosecuzione volontaria qualora non provveda al versamento dei contributi nel rispetto del primo dei predetti termini.

4. Le annualità successive all’autorizzazione devono pervenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre sono imputati alla copertura di periodi successivi.

5. Fermo restando l’obbligo di versamento del minimale contributivo annuo previsto dall’articolo 9, comma 3, il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate sarà imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata mentre l’eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale.

Articolo 11 - Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale

1. L’agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale comprovando, con apposita documentazione, la sussistenza dell’obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione.

2. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve intervenire entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.

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Titolo III - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Articolo 12 - Prestazioni

1. La Fondazione eroga:

a) la pensione di vecchiaia;

b) la pensione di invalidità;

c) la pensione di inabilità;

d) la pensione ai superstiti;

e) la rendita contributiva.

Articolo 13 - Definizioni

1. Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e per la loro determinazione, si intendono:

a) per anzianità contributiva, il numero di anni o frazioni trimestrali di anno coperti dai contributi previdenziali di cui agli articoli 4 e 9, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto stesso. I contributi dovuti per somme relative ad affari per i quali il diritto alla provvigione sia maturato dopo la cessazione del rapporto sono acquisiti e riferiti, nei limiti del massimale, al trimestre in cui il rapporto è cessato;

b) per provvigione, l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti;

c) per montante contributivo individuale, il complesso dei contributi di cui agli articoli 4, 7 e 9, annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, in base ai seguenti tassi di capitalizzazione:

per gli anni dal 2004 al 2008, il tasso previsto dall'articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335;

per gli anni dal 2009 al 2011, il maggiore tra il tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel triennio precedente l’anno da rivalutare e il tasso di rendimento stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335 previsto per il medesimo anno;

per gli anni dal 2012 al 2020, il 90% del tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l’anno da rivalutare con un valore minimo

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garantito dell’1,5%. Il restante 10% alimenta un apposito fondo da utilizzare a copertura del rendimento minimo;

- dall’anno 2021, la media aritmetica tra il tasso previsto per il medesimo anno dall’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e la variazione media del rapporto tra l’ammontare dei contributi previdenziali e delle prestazioni previdenziali erogate rilevati nel quinquennio antecedente l’anno da rivalutare.

In ogni caso il tasso di capitalizzazione non può assumere valore negativo, né valore superiore al tasso di capitalizzazione previsto dall’articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n.335.

Il tasso di capitalizzazione, così, determinato, viene adottato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994. 5

d) per coefficiente di trasformazione, il coefficiente di cui all’allegata tabella relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

Capo I - PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 14 - Requisiti per la pensione di vecchiaia

1. Gli agenti che abbiano almeno 67 anni compiuti di età e 20 anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 92 6

2. Possono chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia, di uno o due anni, gli agenti che abbiano almeno 65 anni compiuti di età e almeno 20 anni compiuti di anzianità contributiva, quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e di anzianità contributiva risulti almeno pari a 90. L’ammontare della pensione anticipata è ridotto, in maniera permanente, nella misura del 5% per ciascuno degli anni di anticipazione rispetto all’età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia tenuto conto di tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la quota 92, fermi restando gli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati alla data della richiesta. 7

5 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

6 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

7 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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Articolo 15 - Regime transitorio

1. Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, secondo il disposto dell’articolo 14 comma 1, si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale: 8

1bis. Durante il periodo transitorio di elevazione graduale dei requisiti pensionistici la richiesta di anticipazione della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, può essere presentata a partire dagli anni 2017 per gli uomini e 2021 per le donne e la riduzione del trattamento pensionistico è determinata con riferimento ai requisiti di età pensionabile e di quota risultanti dalla tabella del comma precedente 9 .

2. Gli agenti che abbiano cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota richiesta per l’erogazione della pensione di vecchiaia.

Articolo 16 - Rendita contributiva

1. Gli iscritti alla Fondazione a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 67 anni compiuti d’età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, l’erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. 10

2. La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla

8 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

9 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

10 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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Sesso Requisiti Anno di decorrenza 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 M Quota 86 87 88 89 90 91 92 92 Età minima 65 65 65 65 65 66 66 67 Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 F Quota 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 92 Età minima 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 Anzianità minima 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fondazione 11

Articolo 17 - Domanda di pensione di vecchiaia

1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, va inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.

Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia

1. L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento.

2. Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l’importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;

b) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le diposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;

c) della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. La pensione di vecchiaia è calcolata con riferimento alla data del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1. Ai fini del calcolo delle quote di pensione di cui al comma precedente, lett. a) e b), non si considerano gli incrementi e le rivalutazioni dei massimali contributivi previsti dal presente Regolamento.

4. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso. Qualora la domanda pervenga oltre l’anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa e nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo. Nel caso di anticipazione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. 12

11 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

12 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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5. La pensione è ripartita in 13 mensilità ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.

Capo II - PENSIONI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ

Articolo 19 - Pensione di invalidità

1. L’iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l’iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata;

b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell’invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda e sempreché alla data dell’insorgenza dell’invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma.

Articolo 20 - Pensione di inabilità

1. L’iscritto può chiedere la pensione di inabilità qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un’assoluta e permanente incapacità all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L’anno nel quinquennio non è richiesto nell’ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dei rapporti avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, ma comunque nel termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di riconoscimento dello stato d’inabilità, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con

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riferimento alla data di cessazione dei rapporti lavorativi 13

3. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

Articolo 21 - Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità

1. La domanda di pensione di invalidità o di inabilità, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti e corredata da documentazione medica idonea ad attestare il grado di invalidità o lo stato di inabilità.

2. Le pensioni di invalidità e inabilità sono calcolate secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3. La pensione di invalidità è proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa.

3. Al raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, può chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, distinta dalla pensione già in godimento ed in aggiunta ad essa, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14, comma 1, o 15, comma 1, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

4. Le pensioni di invalidità e di inabilità sono ripartite in tredici mensilità e corrisposte con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione 14

Articolo 22 - Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità

1. La Fondazione, con accertamento medico, riconosce lo stato di invalidità richiesto o quello eventualmente inferiore accertato dal proprio medico fiduciario. La Fondazione può riconoscere, altresì, la sussistenza del requisito sanitario per l’erogazione della pensione d’invalidità in luogo di quello indicato dall’iscritto per la pensione d’inabilità.

2. In caso di accoglimento parziale o di rigetto della domanda a causa di diversa valutazione del requisito sanitario, l'iscritto può chiedere la costituzione di un collegio medico entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Fondazione. Il collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall'iscritto ed il terzo dal Presidente dell'ordine dei medici competente per territorio. Il compenso spettante al terzo componente del collegio medico è a carico della parte soccombente o di entrambe le parti in misura paritetica in caso di soccombenza parziale. L’accertamento del collegio medico è definitivo.

13 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

14 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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3. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa.

4. Qualora a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione risulti modificato il grado di invalidità o lo stato di inabilità del pensionato, la pensione è ridotta o revocata in conformità all’avvenuta diminuzione dei requisiti sanitari di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. a).

5. Il pensionato può chiedere la verifica del trattamento pensionistico per sopravvenuto mutamento del requisito sanitario.

6. Il pensionato di invalidità al quale, a seguito della procedura di verifica, sia stato riconosciuto un grado di invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza attribuito o sia stata revocata la pensione può chiedere la costituzione di un collegio medico arbitrale con le forme e le procedure di cui al comma 2. La stessa facoltà è concessa al pensionato di inabilità nel caso di revoca o trasformazione del trattamento in godimento.

Capo III - PENSIONE AI SUPERSTITI

Articolo 23 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta

1. I trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione sono reversibili in favore dei superstiti dell’iscritto già pensionato al momento del decesso.

2. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’agente non pensionato sempreché quest’ultimo, al momento del decesso, avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.

3. I superstiti dell’agente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 possono chiedere, a decorrere dall’anno 2024, il riconoscimento della rendita contributiva; in tal caso la riduzione del 2% si applica con riferimento agli anni mancanti al ventesimo di anzianità contributiva. 15

4. La domanda di pensione ai superstiti, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.

5. La pensione indiretta è calcolata secondo quanto previsto dal disposto dell’articolo 18, commi 1, 2 e 3.

6. Le pensioni di reversibilità ed indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'agente e si calcolano con riferimento alla data del decesso stesso. Le pensioni indirette, per le quali il requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi, decorrono

15 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito stesso e si calcolano con riferimento a tale data.

Articolo 24 - Beneficiari delle pensioni di reversibilità ed indirette

1. Hanno diritto al godimento della pensione indiretta o di reversibilità e al trattamento di cui all’articolo 23, comma 3:

a) il coniuge, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare, ovvero il coniuge divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, Legge 1 dicembre 1970, n. 898;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni;

c) i figli maggiorenni che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico di quest'ultimo;

d) i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell’agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

e) in mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti, i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data del decesso dell'agente risultavano a totale suo carico;

f) in mancanza dei superstiti di cui ai punti precedenti, i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e che al momento del decesso dell’agente erano permanentemente inabili ed a carico di quest'ultimo.

2. Sono considerati a carico dell'agente i figli maggiorenni studenti con un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30% e i figli inabili aventi reddito non superiore al limite stabilito dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e successive modifiche e integrazioni per la concessione della pensione in favore degli invalidi civili totali aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, qualora ne siano titolari. I genitori, i fratelli inabili e le sorelle inabili si considerano a carico dell’agente qualora non siano percettori di alcun reddito.

3. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

a) il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;

b) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili, quando cessi lo stato di inabilità o quando abbiano un reddito proprio annuo superiore al limite stabilito dal comma 2;

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c) tutti gli interessati, quando vengano comunque a mancare gli altri requisiti di cui al comma 1.

4. I superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare alla Fondazione eventuali variazioni dei requisiti, fissati dal presente Regolamento, per il godimento della pensione e devono, su richiesta della Fondazione, presentare la documentazione attestante la loro permanenza.

Articolo 25 - Quote di pensione spettanti ai superstiti

1. La pensione di reversibilità, la pensione indiretta e il trattamento di cui all’articolo 23, comma 3, sono commisurati in relazione alle seguenti aliquote:

a) coniuge e figli:

60% al coniuge superstite;

80% al coniuge con un figlio;

100% al coniuge con due o più figli.

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte:

70% ad un solo figlio;

80% a due figli;

100% a tre o più figli.

c) per i genitori ultrasessantacinquenni già a carico dell'agente:

15% per 1 genitore;

30% per 2 genitori.

d) per i fratelli inabili già a carico dell'agente:

15% per 1 fratello o sorella;

30% per 2 o più fratelli e sorelle.

2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla rideterminazione della prestazione in base alle aliquote fissate al comma precedente.

3. [La quota di pensione spettante al coniuge superstite è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci nel caso in cui l’iscritto abbia contratto matrimonio dopo il compimento del 70° anno e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in presenza dei beneficiari indicati all’articolo 24, comma 1, lettere b), c) e

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d). Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo seguente] 16 .

Articolo 26 - Cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi

1. I trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario con applicazione, nei casi appresso indicati, delle seguenti percentuali di riduzione della prestazione erogata dalla Fondazione:

Redditi superiori al trattamento minimo annuo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS

Capo

IV - SUPPLEMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Articolo 27 - Supplemento di pensione

1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.

2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l’iscritto abbia compiuto il 72° anno di età I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento. 17

3. Il supplemento della pensione di reversibilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento dell’agente deceduto o dalla data di liquidazione del precedente supplemento. Il supplemento della pensione indiretta può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dal decesso dell’agente.

4. Il supplemento della pensione di inabilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento.

5. Il supplemento si calcola con il metodo contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della relativa

16 Disposizione abrogata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

17 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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Percentuale di riduzione di 3 volte 25% di 4 volte 40% di 5 volte e oltre 50%

domanda sempreché, a tale data, siano perfezionati tutti i requisiti richiesti.

Articolo 28 - Rendita vitalizia

1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all’articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

2. L’iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.

Articolo 29 - Perequazione automatica delle pensioni 18

1. Le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione sono adeguate, in proporzione alle variazioni dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT registrate tra i due anni antecedenti l’anno di decorrenza dei trattamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale. Il provvedimento è adottato con delibera annuale del Consiglio di Amministrazione soggetta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994;

2. In ragione della contingente situazione finanziaria e della necessità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo della gestione pensionistica, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni di lavoratori in attività e pensionati, la perequazione delle pensioni è determinata:

- per gli anni 2012 e 2013, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’articolo 24, comma 25, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- per gli anni 2014, 2015 e 2016 in misura pari all’indice ISTAT indicato nel primo comma del presente articolo diminuito di due punti percentuali.

3. Per l’anno 2021, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’art. 1, comma 260, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. A decorrere dall’anno 2022, nella misura derivante dal recepimento del sistema di calcolo previsto dall’articolo 69, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.

18 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

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Articolo 29 bis – Contributo di solidarietà a carico dei pensionati 19

1. Ai trattamenti pensionistici erogati negli anni 2012-2013 è applicato un contributo di solidarietà nella misura dell’1% conformemente a quanto previsto dall’articolo 24, comma 24, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 30 - Minimi di pensione

1. I pensionati che alla data del 1° ottobre 1998 godevano di trattamento minimo conservano il trattamento stesso. Eventuali maggiorazioni spettanti ai soggetti di cui sopra, a titolo di supplementi di pensione o perequazione automatica, sono assorbite sino al raggiungimento del trattamento minimo di pensione.

Titolo IV - ALTRE

PRESTAZIONI

Articolo 31 - Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia

1. Gli accantonamenti dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi.

2. Gli accantonamenti delle somme per indennità di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo sulla base di convenzioni stipulate con le Organizzazioni Sindacali dei preponenti e degli agenti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il versamento è accompagnato da una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa a cura del preponente nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione medesima.

Articolo 32 - Prestazioni integrative, assistenziali e di formazione

1. La Fondazione persegue il fine della sicurezza sociale della categoria anche attraverso l’erogazione di prestazioni integrative di previdenza nonché mediante interventi di formazione e di assistenza per eventi a carattere eccezionale a favore degli agenti operanti in forma individuale o societaria, ivi comprese le società di capitali. 20

2. Per il triennio 2013-2015 la spesa per le prestazioni indicate al comma precedente non può superare quella risultante dal bilancio consuntivo 2011 - al netto dei costi per la polizza agenti finanziata dagli interessi maturati sugli accantonamenti FIRR, ai sensi degli Accordi Economici Collettivi vigenti - incrementabile di ulteriori due milioni di euro in presenza di dichiarazioni di stato di calamità naturale da parte delle Autorità competenti, oltre rivalutazione al tasso d’inflazione programmato. Il limite di spesa annua complessiva sopra indicato potrà essere rivisto, con cadenza triennale, nella misura che risulterà compatibile con le previsioni di sostenibilità di lungo periodo

19 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

20 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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della gestione finanziaria risultanti dall’ultimo bilancio tecnico. Le disponibilità residue dopo l'attuazione dei programmi di cui al precedente comma sono destinate al ramo previdenza a titolo di solidarietà. 21

Titolo V - VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI

Articolo 33 - Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è esercitata dalla Fondazione o dai suoi incaricati, all'uopo muniti di documento di riconoscimento.

2. Il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque attengano i rapporti oggetto d’indagine, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l’esattezza dei versamenti effettuati.

3. Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di estrarre copia conforme dei documenti inerenti i rapporti oggetto di accertamento.

4. Gli incaricati della Fondazione redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente, l’incaricato della Fondazione ne fa menzione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto.

5. Alle procedure di accertamento si applica il disposto di cui all’articolo 3, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Qualora la Fondazione richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni, questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate.

Articolo 34 - Evasione contributiva

1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.

2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il

21 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.

3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall’incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:

a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;

b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2.

Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva

1. Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Articolo 36 - Omissione contributiva

1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Articolo 37 - Applicazione degli interessi di mora

1. Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste agli articoli 34, 35 e 36 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 38 - Sanzioni ridotte

1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, nei casi disciplinati agli articoli 34, 35 e 36 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d’anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da:

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oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;

comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisprudenziale o amministrativa;

fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, comma 1, codice penale, all'autorità giudiziaria previa esibizione della certificazione attestante il procedimento promosso a seguito di denuncia;

adozione, in caso di crisi dell’azienda, dei provvedimenti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla Legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata Legge 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

b) omesso o ritardato pagamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro qualora il ritardo o l’omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

Articolo 39 - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza

1. Il preponente o i suoi rappresentanti che impediscano agli incaricati del servizio ispettivo lo svolgimento dell’attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti necessari ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono tenuti al pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro 2.500,00, ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell’ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione.

Articolo 40 - Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione

1. Il preponente che non provveda all’iscrizione dell’agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità di cui all’articolo 3, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente.

Articolo 41 - Omesso invio della distinta

1. Il preponente che non provveda all’invio della distinta, nel rispetto di quanto

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stabilito ai sensi dell’articolo 8, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.

Articolo 42 - Omessa comunicazione delle provvigioni

1. Il preponente che non comunichi le provvigioni liquidate all’agente o le comunichi in misura inferiore, in violazione del disposto di cui all’articolo 5, comma 3, è tenuto al versamento di una sanzione pari ad Euro 250,00 per ogni agente cui si riferisca l’inadempienza.

Articolo 43 - Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti

1. Qualora i preponenti forniscano dati errati o incompleti che comportino evasione contributiva, gli stessi sono tenuti a versare una sanzione pari ad Euro 25,00 per ogni agente cui si riferisca l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

Articolo 44 - Rateazioni

1. La Fondazione, tenuto conto dell’esigenza concorrente di favorire il recupero dei contributi e la vitalità delle imprese preponenti, può autorizzare il pagamento rateale di contributi, accantonamenti ed accessori, nel rispetto delle condizioni indicate ai successivi commi.

2. La rateazione può essere chiesta per la durata massima di 24 mesi, con pagamento di un anticipo del 10% dell’intera somma dovuta contestualmente all’accoglimento della domanda, o di 48 mesi, con pagamento di un anticipo del 15%. Sulle somme rateizzate è applicato un interesse pari al tasso di differimento e dilazione. La domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito.

3. Nel caso di evasione contributiva, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, si applica il beneficio della sanzione ridotta prevista al comma 2 del medesimo articolo, maggiorata di 2 punti, qualora la domanda di rateazione pervenga entro il termine di 60 giorni dall’accertamento della condotta sanzionata.

4. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3, con conseguente ricalcolo delle sanzioni dalla data dell’interruzione del pagamento che ha determinato la decadenza. 22

5. I provvedimenti di autorizzazione delle rateazioni sono assunti dal Consiglio di Amministrazione o altro soggetto dallo stesso delegato 23

22 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

23 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

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Articolo 45 - Destinazione delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni sono destinati al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Articolo 46 - Ricorsi

1. Sui ricorsi concernenti l’applicazione del presente Regolamento decide il Consiglio di Amministrazione o altro soggetto dallo stesso delegato 24

2. I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, decorrente dalla comunicazione all’interessato del provvedimento impugnato. I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);

b) gli estremi del provvedimento impugnato;

c) i motivi del ricorso e l’eventuale documentazione;

d) la firma del ricorrente.

3. La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso. Trascorso tale termine senza che la decisione sia stata comunicata, l’interessato ha facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 - Destinazione degli utili di gestione

1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, la Fondazione costituisce una riserva legale non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere, in conformità al dettato di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I risultati netti di gestione di ciascun esercizio e le plusvalenze, in particolare derivanti da alienazioni immobiliari, sono imputati, a partire dall’anno in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, alla copertura della riserva legale del ramo previdenza, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo o destinazione.

Articolo 48 - Monitoraggio della gestione previdenziale

1. La Fondazione, al fine di favorire il confronto sui futuri andamenti gestionali e per l’adozione di eventuali misure correttive della gestione previdenziale, comunica annualmente i risultati del bilancio consuntivo e degli eventuali effetti stimati sui

24 Disposizione modificata con delibera A.d.D. del 18/12/2019 rep. 20992, racc. 10602 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 36/0007841/RAP-L-67 del 26/06/2020.

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successivi bilanci tecnici triennali alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative degli agenti e delle imprese preponenti.

2. Nei bilanci tecnici successivi all’approvazione della presente disposizione sono evidenziati gli elementi che determinano eventuali divergenze significative rispetto alle previsioni formulate nel bilancio tecnico immediatamente precedente nonché le ragioni di tali divergenze, ove possibile. La Fondazione, tenuto conto delle risultanze del bilancio tecnico, adotta le misure necessarie per salvaguardare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo della gestione pensionistica, anche mediante provvedimenti diversi od ulteriori rispetto a quelli indicati all’articolo 4, comma 2bis. 25

Articolo 49 - Adeguamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all’aspettativa di vita

1. La Fondazione, a decorrere dall’anno 2016 e successivamente con cadenza triennale, provvede alla verifica dell’aspettativa di vita della categoria degli agenti e all’eventuale adeguamento del requisito dell’età pensionabile minima sulla base dei principi fissati dall’articolo 12, commi 12bis, 12ter, 12quater e 12quinquies, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla variazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella allegata 26

Articolo 50 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento è sottoposto all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione, previa pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

25 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

26 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 73/2012 approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 36/0016415/MA004.A007 del 9/11/2012.

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Età Coefficienti di trasformazione 40 3,008% 41 3,053% 42 3,100% 43 3,150% 44 3,201% 45 3,256% 46 3,312% 47 3,371% 48 3,433% 49 3,498% 50 3,567% 51 3,639% 52 3,714% 53 3,786% 54 3,869% 55 3,957% 56 4,051% 57 4,150% 58 4,254% 59 4,365% 60 4,483% 61 4,595% 62 4,728% 63 4,870% 64 5,019% 65 5,181% 66 5,356% 67 5,544% 68 5,746% 69 5,964% 70 6,201% 71 6,430% 72 6,709% 73 7,011% 74 7,336% 75 7,694% 76 8,087% 77 8,521% 78 9,000% 79 9,535% 80 10,130%
Allegato 1- Tabella coefficienti di trasformazione 27 27 Disposizione modificata con delibera C.d.A. n. 127/2018 e approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. U.0007695 del 04/06/2019.

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