per vizi del consenso). Per una migliore gestione dei rapporti di agenzia è importante ribadire che l’art. 2113 c.c. non contempla tutti i diritti dell’agente, quale che ne sia la fonte, ma solo quelli “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (limite oggettivo). Ciò significa che non saranno oggetto dello speciale regime di impugnazione le rinunce o le transazioni riguardanti diritti diversi e già acquisiti nel patrimonio dell’agente. La precisazione è importante in quanto, ad esempio, non troverà applicazione l’art. 2113 c.c. in caso di rinunce o transazioni riguardanti la revisione pattizia delle condizioni contrattuali del rapporto come, ad esempio, la misura delle provvigioni. In considerazione del fatto che le transazioni vengono spesso utilizzate quale strumento di risoluzione del rapporto di agenzia, particolare rilevanza assume la questione della rinunciabilità, anche parziale, del diritto all’indennità di cessazione del rapporto prevista e disciplinata dall’art. 1751 c.c. Il sesto comma dell’art. 1751 c.c. è una norma inderogabile che non consente deroghe peggiorative a sfavore dell’agente commerciale. È sempre consigliabile una transazione in “sede protetta” qualora si raggiunga l’accordo sulle indennità di fine rapporto. Le quietanze liberatorie Diverse dalle rinunce e dalle transazioni sono le cosiddette quietanze a saldo, che non vanno confuse con le prime. Nella prassi spesso si verifica, infatti, che l’agente rilasci alla preponente, dopo la fine del rapporto e al momento di ricevimento di quanto dovuto in occasione della cessazione del contratto, una dichiarazione di non aver più nulla a pretendere dalla preponente. Le generiche quietanze a saldo non hanno natura transattiva; in linea di massima, esse non sono vere e proprie rinunce (“dichiarazioni di scienza”), ma sono considerate dalla giurisprudenza oramai costante delle mere clausole di stile, quasi prive di valore abdicativo circa specifici diritti. Resta pienamente valida, invece, la verifica e accettazione, da parte dell’agente, dei conteggi delle ultime spettanze a lui dovute quali, ad esempio, quelle indicate nel prospetto delle provvigioni maturate. Enasarco e contribuzione Premesse Gli agenti beneficiano di un trattamento pensionistico integrativo gestito dall’Enasarco (Fondo previdenza) e di coperture assicurative dai rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. 24