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Patto di non concorrenza ................................................................ pag

del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. In via generale, è opportuno ricordare che si tratta di un accordo accessorio che può essere inserito nel contratto individuale o successivamente concordato tra le parti attraverso specifica pattuizione formale (avere cioè in ogni caso forma scritta “ad substantiam” a pena di “nullità”). La clausola (o patto integrativo) non fa parte degli elementi naturali del contratto; talvolta la sua efficacia concreta risulta limitata anche in termini di oggettive difficoltà probatorie relativamente a condotte dalle quali sia possibile dedurne la violazione. L’inserimento di detta pattuizione nei contratti individuali di agenzia dovrebbe essere previsto solo nei casi in cui si ritenga indispensabile - per tipologia di prodotto o mercato di riferimento - vincolare l’agente.

L’indennità, che spetta all’agente a fronte dell’accettazione del patto, va commisurata alla durata, non superiore a due anni successivi l’estinzione del contratto, alla natura e all’ammontare dell’indennità di fine rapporto. Oltre ai precisi limiti di durata temporale (non più di due anni decorrenti, appunto, dalla data in cui cessano gli effetti del mandato), il patto incontra limiti di “oggetto” (prodotti per i quali l’agente ha svolto in precedenza l’incarico per la ditta mandante), di luogo (territorio nel quale è stata esercitata in precedenza l’attività), di forma (forma scritta obbligatoria).

La norma in questione si applica solo a certe categorie di agenti, considerati più meritevoli di protezione: e cioè agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio. Si applica invece alle società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali solo se espressamente previsto da Accordi Economici Collettivi.51

Come detto il legislatore ha attribuito alla somma corrisposta a tale titolo natura non provvigionale. L’interpretazione letterale della disposizione induce a ritenere che si sia voluto differenziare la funzione dell’erogazione, separandola dal trattamento (di regola percentuale) collegato allo svolgimento dell’attività promozionale: in tale modo, la somma considerata non dovrebbe essere quantificata in una quota percentuale delle provvigioni maturande in corso di rapporto. Pertanto, non può avere luogo alcun assorbimento con altri compensi corrisposti medio tempore, o comunque a titolo diverso. Quanto all’ammontare dell’indennità, la norma riconosce alle parti ampia libertà contrattuale, stabilendo che la sua determinazione, in base ai parametri supe-

riormente riferiti (e cioè durata, natura e indennità di fine rapporto) sia affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi nazionali di categoria. In assenza di accordo tra le parti contraenti circa l’ammontare di tale indennità è rimesso al giudice il potere di deciderne l’importo, in via equitativa, con riferimento ad una serie di parametri, e cioè: ∫ media dei corrispettivi riscossi dall’agente, in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo; ∫ cause di cessazione del contratto di agenzia; ∫ ampiezza della zona assegnata all’agente; ∫ esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Circa i criteri legali di quantificazione, l’art. 1751 bis c.c. fornisce alcuni “parametri” in base ai quali le parti debbono determinare il corrispettivo del patto, aggiungendone poi altri nel caso in cui l’operazione debba essere compiuta dal giudice. In difetto di accordo tra le parti, come si è visto, il corrispettivo del patto di non concorrenza è determinato dal giudice in via equitativa, anche con riferimento ai quattro parametri sopra ricordati. Poiché la disposizione in questione lascia al giudice ampi margini discrezionali, opportunamente la contrattazione collettiva fissa parametri precisi e oggettivi per il calcolo dell’indennità di cui trattasi. L’articolo 14 dell’A.E.C. 30 luglio 2014 intende dare attuazione e disciplinare in concreto, anche e soprattutto nella quantificazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale in conformità con le disposizioni introdotte dall’art. 1751 bis c.c. Viene quantificata l’indennità che spetta, dopo la cessazione del rapporto, sia agli agenti con vincolo di esclusiva per una sola casa mandante sia a quelli che operano senza tale vincolo. Salvo, come detto poc’anzi, diversi e più favorevoli accordi individuali, l’importo complessivo dell’indennità per il patto di non concorrenza è stabilito dall‘A.E.C nelle misure riportate nella seguente tabella, che fanno riferimento ad un patto di durata biennale (durata massima consentita dall’art. 1751 bis c.c.).52

Monomandatario:

8 mensilità (fino a 5 anni)

10 mensilità (tra 5 e 10 anni)

12 mensilità (oltre 10 anni) Plurimandatario:

6 mensilità (fino a 5 anni)

8 mensilità (tra 5 e 10 anni)

10 mensilità (oltre 10 anni)

Nel caso di un patto con validità e vincoli temporali inferiori ad un biennio, la misura del compenso va ovviamente ridotta. Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti, la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro del 40% per il primo anno e del 60% per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarà pari al 40% dell’importo indicato nella tabella; nel caso di un patto valido, ad esempio, per diciotto mesi, il compenso risulta invece pari al 70% dell’importo della tabella (ovvero il 40% riferito ad una durata di 12 mesi, sommato alla metà del 60% del secondo anno, pari a sei mesi, e quindi al 30%). Va altresì ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dall’art. 1751 bis c.c., in relazione alla durata del rapporto di agenzia, all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta.

Un’ulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dell’agente plurimandatario. È previsto che per l’agente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno l’80% del totale dei suoi guadagni, la misura dell’indennità per il patto di non concorrenza sarà pari a quella stabilita per il monomandatario.

Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dell’inadempimento dell’agente. Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, l’agente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente già percepite per il titolo in questione e, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metà dell’indennità. La norma intende determinare, in via del tutto presuntiva, il danno derivante dall’inadempimento dell’agente ed è da ritenere che sia l’agente sia la casa mandante abbiano la facoltà di provare che il danno concretamente provocato dall’inadempimento sia inferiore o superiore all’importo convenzionale previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di richiedere il risarcimento del danno effettivo. In merito, potrebbe essere opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando l’art. 1382 c.c., faccia espressamente salva la possibilità per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dell’art. 1384 c.c., circa la possibilità di un’equa riduzione da parte del giudice dell’ammontare della penale, in relazione all’effettiva incidenza dell’inadempimento.

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