Guida acconto IMU e TASI 2019 - Immobili categoria D

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Guida al versamento dell'acconto IMU e TASI 2019 per gli immobili del gruppo catastale D Premessa Entro il prossimo 17 giugno 2019 (cadendo il giorno 16 di domenica) deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2019. L’acconto dovuto deve essere calcolato tenendo conto delle aliquote e delle agevolazioni stabilite dai Comuni per l’anno 2018. Si sottolinea che con la Legge di bilancio 20191 non è stato previsto il prolungamento del blocco degli aumenti dei tributi locali anche per l’anno 2019, con la conseguenza che i Comuni possono deliberare le aliquote in misura massima. Eventuali variazioni stabilite dagli stessi Comuni avranno rilevanza solamente in sede di versamento del saldo. Normativa di riferimento La disciplina dell’imposizione fiscale locale sul patrimonio immobiliare è stata riformata dalla Legge di stabilità 20142 che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC). La norma si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. Nello specifico, la IUC si compone: 1. dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali; 2. del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), che costituisce una componente riferita ai servizi ed è posta a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 3. della Tassa sui Rifiuti (TARI), che costituisce una componente riferita ai servizi, è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell’utilizzatore. Si sottolinea che l’imposizione comunale, anche se definita “unica”, di fatto è regolata da una normativa articolata e complessa, di non facile applicazione e che non si può dire orientata verso la semplificazione fiscale. Ogni immobile può essere contemporaneamente soggetto ad IMU, TASI e TARI. Dall’anno 2019 non è più previsto il c.d. “blocco degli aumenti” dei tributi locali Nella Legge di bilancio 20193 non è stata prevista l’estensione della disposizione contenuta nella Legge di stabilità 20164 che prevedeva che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. Di conseguenza, mentre per gli anni dal 2016 al 2018 è stata sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedevano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli Enti locali, rispetto ai livelli delle aliquote o delle tariffe applicabili per l’anno 2015, dall’anno in corso potranno avere efficacia le aliquote eventualmente deliberate fino a raggiungere gli importi massimi stabiliti dalla legge. Inoltre, i Comuni che non avevano ancora raggiunto le aliquote massime di IMU e TASI potevano deliberare gli aumenti, nel limite consentito dalla norma, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2019; termine prorogato al 28 febbraio 20195. In particolare, per quanto riguarda l’IMU, l’aliquota di base (“ordinaria”) pari allo 0,76% può essere elevata sino all’1,06%. Si tratta, in generale, dall’aliquota applicabile a tutti quegli immobili che non beneficiano delle aliquote agevolate.

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Legge n.145 del 30 dicembre 2018; Legge n.147 del 27 dicembre 2013; 3 Legge n.145 del 30 dicembre 2018; 4 art.1, comma 26, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015; 5 D.M. 7 dicembre 2018; 2

1 Area Fisco e Diritto d’Impresa


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