newsletter n.34 - 13 settembre 2025

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Supplemento a Noi Artigiani n. 34 del 13 Settembre 2025 Anno XXVI

I N S I E M E l’impresa

Newsletter settimanale di C o n f a r t i g i a n a t o I m p r e s e R i e t i

Nuova legge nazionale sulla montagna “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

Dopo un iter parlamentare iniziato a ottobre 2024, è stata approvata al Senato la nuova legge nazionale sulla montagna, “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”. L’intervento legislativo era atteso da lungo tempo e reso tanto più necessario alla luce della riforma costituzionale del 2001 sul Titolo V. Il provvedimento mira a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale, e ne sottolinea l’importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica, nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

La nuova legge introduce misure per favorire lo sviluppo economico delle zone montane anche attraverso la creazione di incentivi economici, per favorire il mondo della scuola, della sanità, per le imprese, ma anche per la residenzialità e la natalità.

Nel dettaglio i punti salienti del provvedimento:

• Il testo non aumenta i fondi destinati agli enti locali delle “terre alte”, che rimangono ancorati ai 200 milioni annui messi a disposizione a partire dal 2023 dalla legge di bilancio.

• Il testo prevede l’adozione ulteriore di 15 decreti attuativi, tra cui quello - fondamentale – per la classificazione dei comuni montani a cui si applica la legge. Il nodo dei decreti attuativi rischia di rallentare la reale applicabilità della legge.

• Finalità: promuovere la crescita economica e sociale delle zone montane in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

• La nuova Strategia per la Montagna Italiana (SMI) definita, con periodicità triennale, individua le priorità e le direttive

delle politiche per le zone montane.

• Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: Le misure del Ddl, nonché la SMI, sono finanziate dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, il quale continua a prevedere risorse anche per interventi di competenza delle regioni e degli enti locali.

• Sanità di montagna: previste misure volte a incentivare l’attività di medici e operatori socio-sanitari nelle zone montane. Attribuito un punteggio doppio per ciascun anno di attività ivi svolta; vengono previsti crediti d’imposta al fine di contenere l’impegno finanziario per quei cittadini che si trasferiranno in un Comune montano, nonché riconosciute indennità specifiche in ragione della prestazione del servizio in zone montane.

• Scuola di montagna: vengono introdotte disposizioni per assicurare il servizio scolastico nelle zone montane. È previsto un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ai docenti che vi abbiano prestato servizio; viene concesso un credito d’imposta al fine di contenere l’impegno finanziario per i docenti che si trasferiranno in un Comune montano.

• Servizi di comunicazione: individua gli strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socio-economico dei territori montani, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché la copertura dell’accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione. Sono favorite le forme di partenariato pubblico- privato, che comprendano, tra l’altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico e dell’alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale. Infine, è previsto il potenziamento dei servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina, da remoto.

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I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

CORSO LUOGO

ANTINCENDIO

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 22 settembre ore 9.00

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 22 settembre ore 14.00

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 venerdì 26 settembre ore 16.00 CARRELLO ELEVATORE

RIETI - presso Edilnolo Centro Italia srl, Via della Meccanica 14 S.Rufina Cittaducale (RI) sabato 4 ottobre ore 9.00

PRIMO SOCCORSO

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 6 ottobre ore 14.30 e lunedì 13 ottobre ore 14.30

RIETI - Via F.lli Sebastiani 121 lunedì 13 ottobre ore 14.30

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• Cantieri temporanei forestali: integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali inserendovi, all’articolo 3, la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” e, mediante il nuovo articolo 10-bis, la relativa disciplina. In particolare, nei cantieri forestali temporanei le imprese forestali eseguono le attività di gestione forestale sostenibile e a questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali. Con norme di rango secondario devono essere stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali con riferimento a: i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, il rispetto del Testo unico dell’ambiente in ragione alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.

• Valorizzazione di pascoli e boschi montani: ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio, nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell’impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

• Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate di agricoltori e silvicoltori montani: agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che effettuano investimenti volti all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente, un contributo, sotto forma di credito d'imposta. Con decreto successivo è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima. I comuni montani possono affidare, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

• Professioni di montagna: sono previste specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni di montagna, quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

• Misure fiscali per imprese montane di giovani: alle piccole e micro-imprese in cui il titolare o uno degli esercenti non abbia compiuto 41 anni e abbiano intrapreso una nuova attività, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.

• Agevolazione del lavoro agile: per le imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione dell’attività è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e stabilisca la propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo comune

• Agevolazione per acquisto e ristrutturazione di abitazioni principali in montagna: viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda in favore dei contribuenti che non hanno compiuto 41 anni al momento della stipula di contratti d’acquisto o accensioni di mutuo.

Per Confartigianato il tema della montagna è strategico, pertanto, esprimiamo apprezzamento per l’impostazione innovativa del testo, al quale abbiamo dato un nostro fattivo contributo, in particolare per quanto riguarda l’aver inserito tra i principi guida del DDL la valorizzazione degli ecosistemi, con specifico riferimento ai boschi.

Per quanto attiene il capitolo dedicato allo “sviluppo economico”, esprimiamo soddisfazione per le misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani, anche se da sola questa misura appare del tutto insufficiente per uno sviluppo equilibrato. Auspichiamo che tale sistema di incentivazione possa, a breve, essere esteso a tutte le imprese di montagna creando servizi di supporto diretti (incubatori) e indiretti (credito di imposta e vantaggi contributivi nell’assunzione di risorse) valorizzando il loro ruolo di protagonisti.

Rifiuti tessili: revisione Direttiva UE

La Plenaria del Parlamento europeo ha approvato il testo dell’accordo provvisorio, raggiunto a febbraio con il Consiglio dell’Unione europea, sulla proposta di revisione della Direttiva Quadro Rifiuti. Fin dalle fasi iniziali del processo legislativo, Confartigianato ha avviato un dialogo costante con i membri del Parlamento europeo, chiedendo con forza che anche le microimprese venissero incluse nell’ambito di applicazione della Direttiva e nell’implementazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per il trattamento dei rifiuti tessili.

La Confederazione ha più volte sottolineato l’importanza di un’inclusione non solo formale ma anche sostenibile per le piccole realtà produttive, proponendo soluzioni concrete: procedure semplificate, oneri amministrativi e finanziari proporzionati e contributi ambientali commisurati alla reale capacità produttiva delle imprese. L’obiettivo è quello di permettere anche alle realtà più piccole di partecipare attivamente a un sistema di gestione dei rifiuti più efficiente, senza appesantirle di obblighi sproporzionati. L’adesione a schemi EPR, gestiti da consorzi ambientali, consentirà alle microimprese di accedere a una rete organizzata per il corretto smaltimento degli scarti tessili, rafforzando al contempo la loro immagine di imprese sostenibili e responsabili.

Il testo finale della Direttiva prevede un anno di tempo aggiuntivo per l’adeguamento da parte delle microimprese, l’esclusione dei prodotti su misura e l’adozione di percorsi semplificati per l’integrazione nei sistemi EPR.

Incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08/09/2025 il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica recante “Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici”. Le risorse del fondo ammontano a 597,32 milioni di euro. La misura è finalizzata alla concessione di incentivi a fondo perduto per l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Il bonus è rivolto alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l’acquisto massimo di 2 veicoli (per ogni microimpresa) nuovi di categorie N1 (massa non superiore a 3,5 t) o N2 (massa superiore a 3,5 t e non superiore a 12 t) elettrici BEV. L’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un massimale di 20.000 euro per veicolo. I veicoli acquistati devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni:

• ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;

• al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

• I bonus sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea “de minimis”.

Per area urbana funzionale (definitiva dall’Istat) si intende un aggregato di comuni contigui, composti da una City (l’unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster – o centro urbano – con una popolazione di almeno 50.000 abitanti) e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). La commuting zone è definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011.

Per questa ragione, nella provincia di Rieti, rientrano SOLO le imprese con sede legale nei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collalto Sabino, Collevecchio, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Mompeo, Monteleone Sabino, Montopoli di Sabina, Nespolo, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Turania.

Al fine di ottenere i bonus, le microimprese dovranno registrarsi su apposita piattaforma informativa del Ministero (gestita da Sogei) allegando la targa del veicolo da rottamare e la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in cui si attesta:

1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;

2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

3. di avere meno di dieci dipendenti;

4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;

5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;

6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;

7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;

8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale.

Il bonus richiesto dovrà essere validato entro 30 giorni dalla sua generazione presso un venditore e il beneficiario dovrà consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.

L’apertura e chiusura dei termini per accedere agli incentivi tramite la piattaforma informativa previsti verrà comunicata dal Ministero sul sito istituzionale https://www.mase.gov.it. Per informazioni, consulenza e per presentare la domanda di contributo contattare l’Ufficio Credito e Incentivi di Confartigianato Imprese Rieti, Veronica Ponte – Tiziana Colletti tel. 0746218131 (tasto 2) credito@confartigianatorieti.it.

Contributo Eblart per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi

L'EBLART concede contributi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi, immatricolati autocarro, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, furgonati/cassonati.

Il contributo è pari a 3.000 euro per i veicoli elettrici, 2.000 euro per le altre tipologie, nel corso di un quinquennio.

REQUISITI: essere titolare di una impresa artigiana con dipendenti (escluse le imprese edili), in regola con i contributi Eblart.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: Copia delle fatture; copie dei pagamenti; dichiarazione relativa ai finanziamenti pubblici sullo stesso veicolo; libretto di immatricolazione.

SCADENZA: Le domande relative alla spese effettuate nell'anno corrente vanno presentate entro il 31 marzo del prossimo anno.

COME PRESENTARE DOMANDA: La domanda si presenta tramite lo Sportello EBLART di Confartigianato Imprese Rieti: tel. 0746 218131 eblart@confartigianatorieti.it

Ricostruzione post-sisma 2016: nuove modifiche al Testo Unico della ricostruzione privata

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016 ha emanato l’Ordinanza n. 239 del 4 luglio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2025. Il provvedimento introduce modifiche puntuali al Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), con l’obiettivo di chiarire e rafforzare alcune disposizioni già in vigore, alla luce delle esperienze maturate nell’attuazione degli interventi. Una delle principali novità riguarda la possibilità per i Comuni di attivare interventi sostitutivi anche in presenza di immobili i cui proprietari risultano non identificabili, oltre che irreperibili. Questa estensione consente di intervenire su edifici pericolanti o da demolire, anche quando non è possibile individuare con certezza i titolari, evitando così situazioni di stallo che potrebbero compromettere la sicurezza pubblica. L’ordinanza interviene anche sul tema della gestione dei consorzi tra proprietari. Viene chiarito che, anche in presenza di consorzi formalmente costituiti, i Comuni possono esercitare il potere sostitutivo qualora si verifichino situazioni di dissenso o inattività tra i membri. Questo consente di garantire la continuità degli interventi, soprattutto nei casi in cui la collaborazione tra privati risulti problematica. Un altro ambito oggetto di revisione è quello dei ruderi e degli edifici collabenti. L’ordinanza specifica che, in assenza di richieste da parte dei proprietari, i Comuni possono co-

munque procedere con la messa in sicurezza o la demolizione, qualora l’immobile rappresenti un rischio per la collettività. La norma si applica anche agli edifici che, pur non formalmente dichiarati inagibili, presentano condizioni strutturali critiche.

In materia di usi civici, viene introdotto un requisito preciso: per accedere ai contributi pubblici, è necessario che i terreni interessati siano stati previamente affrancati o legittimati. Questo passaggio è fondamentale per garantire la regolarità giuridica degli interventi e la corretta erogazione delle risorse. Per quanto riguarda gli interventi unitari, ovvero quelli che coinvolgono più edifici in modo integrato, l’ordinanza prevede una maggiorazione del 10% del contributo parametrico. L’intento è quello di favorire soluzioni progettuali coordinate, che possano contribuire alla riqualificazione complessiva del tessuto urbano. Infine, viene affrontato il tema delle lievi difformità edilizie, con l’introduzione di criteri per la loro regolarizzazione.

L’ordinanza distingue tra difformità formali e sostanziali, e stabilisce le condizioni in cui è possibile accedere ai contributi anche in presenza di irregolarità minori, purché non compromettano la sicurezza o la conformità urbanistica dell’intervento.

Codice della Strada: ZTL, sosta, e sospensione breve della patente –chiarimenti del Ministero dell’Interno

Confartigianato Trasporti rende noto che il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare del 25 giugno 2025, che fa seguito alla circolare del 20 dicembre 2024, con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione delle nuove misure del Codice della Strada emanate con la Legge n. 177/2024.

La circolare chiarisce due aspetti principali, la maggiorazione degli importi delle sanzioni quando ci sono tariffe non corrisposte sia nella ZTL sia per la sosta a pagamento e le modalità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida.

Per quanto concerne la maggiorazione dell’importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento, queste devono essere recuperate con un meccanismo per il quale tali importi vanno a maggiorare la sanzione prevista per la singola violazione, ovvero che le tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, anche se nel verbale di contestazione devono essere riportati in modo disgiunto al fine di evitare una maggiorazione della sanzione in modo arbitrario.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida si fa presente che tale sospensione viene applicata, in presenza di determinate violazioni ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.

Tale sanzione non è applicabile quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o ovvero all’accertamento della violazione.

Il Ministero dell’Interno ritiene comunque applicabile tale sospensione quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione (violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, quando il conducente viene identificato durante i rilievi del sinistro); oppure, in violazione dell’art. 174 del CDS, qualora l’infrazione è commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, sempreché atteso il conducente sia identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.

La circolare inoltre precisa l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione breve anche in presenza di un conducente titolare di patente rilasciata all’estero.

Infine, specifica che, in caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionale di trasporto di persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC, il punteggio da verificare per l’eventuale applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta..

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