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Responsabilità rafforzata
by BFCMedia
OPINION
La Corte di Appello di Ancona si è espressa sulla clausola di pentimento In caso di violazione delle regole di protezione, gli effetti ricadono sul collocatore
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DI LUCA ZITIELLO*
L’art. 30, commi 6 e 7 del Tuf appresta una tutela all’investitore nel caso in cui l’offerta sia compiuta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati. È il portato di norme risalenti agli anni Ottanta, poi confluite nel Tuf, con cui si è inteso tutelare il risparmiatore dall’effetto sorpresa derivante dalla allora nascente
vendita porta a porta di prodotti
finanziari. L’applicazione di questa disposizione, di natura nazionale e non facente parte di Mifid, ha da sempre creato enormi conflitti interpretativi, contrasti giurisprudenziali, interventi di interpretazione autentica del legislatore e un vero e proprio conflitto istituzionale con la Suprema Corte di Cassazione che, nonostante ciò, ha continuato a sostenere la sua posizione ermeneutica.
Rischi elevati
Da ultimo assume rilievo la pronuncia della Corte di Appello di Ancona dello scorso febbraio, che, riformando la pronuncia di primo grado del Tribunale, ha affermato, in caso di violazione delle norme sull’offerta fuori sede, la responsabilità esclusiva dell’intermediario collocatore, escludendo quella dell’emittente i titoli oggetto di collocamento e, correlativamente, ha negato che vi sia nullità del rapporto tra sottoscrittore del titolo ed emittente con conseguente obbligo restitutorio della somma investita del primo nei confronti del secondo. Nel contenzioso si è discusso sull’applicazione del richiamato settimo comma secondo cui l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. Nella pratica operativa ci si è sempre domandati su quali moduli andasse applicata e scritta la clausola che permette al
cliente di pentirsi nel termine dei sette giorni dalla sottoscrizione del modulo stesso. Sul modulo
di sottoscrizione del titolo offerto generato dall’emittente, sottoscritto dall’investitore e poi trasmesso dal collocatore all’emittente medesimo? Sul contratto quadro di collocamento intercorrente tra cliente ed intermediario collocatore? Sul modulo di collocamento concernente la singola operazione che il più delle volte coincide con la scheda formata dall’emittente ed allo stesso trasmessa?
Incertezza interpretativa
Considerati i notevoli dubbi interpretativi formatisi nel tempo, gli operatori hanno scelto, nell’incertezza, di apporre la suddetta clausola di pentimento in tutta la modulistica prima richiamata. Nel caso de quo, la Corte in primo luogo ha escluso la valenza della clausola di pentimento presente all’interno dell’accordo quadro tra intermediario collocatore e cliente. Aderendo all’interpretazione maggioritaria sul punto, ha precisato che lo spirito di protezione della norma è di “avvertire” il cliente al momento del compimento della singola operazione offerta fuori sede e quindi il consenso originariamente prestato al momento della sottoscrizione del contratto quadro appare superato ed è inefficace a tali fini. Rilevante è quindi l’assenza della formula di pentimento all’interno del modulo
OPINION
Certo non sarà questa decisione non chiarisce tutti i dubbi, ma di sicuro assume un peso rilevante ai fini della ripartizione delle incombenze tra i soggetti coinvolti

di sottoscrizione presentato dal collocatore al cliente. Di qui deriva la nullità del contratto ed il relativo obbligo restitutorio della somma investita. Ma di quale contratto? La Corte sostiene del contratto esistente tra investitore e collocatore, ricostruendo così la posizione giuridica di quest’ultimo come quella di commissionario, ossia di colui che agisce come mandatario senza rappresentanza, assumendo in proprio i titoli dell’emittente offerti fuori sede. Da ciò deriva, in ragione della terzietà dell’emittente, la totale esclusione della nullità del rapporto legato all’emissione e sottoscrizione del titolo e l’assenza quindi di un obbligo restitutorio da parte dell’emittente delle somme investite dal risparmiatore. Di converso si afferma l’esclusiva responsabilità del collocatore, la nullità del contratto con il cliente e il relativo obbligo di restituzione da parte del collocatore delle somme investite.
Le conseguenze attese
Naturalmente anche questa
decisione solleverà notevoli
discussioni se solo si pensa che l’intermediario collocatore non sempre agisce in nome proprio e per conto del cliente, che il più delle volte lo schema di collocamento prevede che le somme vengano versate dal cliente direttamente (con bonifico) nei confronti dell’emittente, che quest’ultimo ha un rapporto diretto con il sottoscrittore derivante dal collocamento stesso. Basti pensare alla sottoscrizione di azioni o di obbligazioni in cui è l’investitore ad essere iscritto fin da subito nei relativi registri od anche ai fondi comuni dove solo in alcuni casi vi è un fenomeno di vera e propria interposizione del collocatore e intestazione delle quote a suo nome. Certo non sarà questa decisione a porre fine ai dubbi interpretativi, ma di sicuro assume un peso rilevante ai fini della ripartizione delle
responsabilità nelle operazioni di
collocamento che, come sappiamo, sono molte diffuse ed hanno importi sottostanti estremamente rilevanti.
*Managing partner di Zitiello Associati, avvocato cassazionista esperto di diritto finanziario, bancario e assicurativo