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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO

a cura di

Tullio Pandolfi

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Proposta di azione della Commissione europea per la modifica della normativa sull’etichettatura degli alimenti

Nell’ambito della strategia Farm to Fork, la Commissione europea (DG Sante) ha predisposto una serie di azioni volte a modificare la normativa sull’etichettatura degli alimenti contenuta nel Regolamento (Ue) 1169/2011 che, nello specifico, riguardano: • Proposta per un’etichettatura nutrizionale obbligatoria armonizzata nella parte anteriore della confezione; • Definizione di “profili nutrizionali” che limitano la promozione (tramite indicazioni nutrizionali e sulla salute) di alimenti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e/o sale; • Proposta di estensione delle indicazioni obbligatorie di origine o di provenienza a determinati prodotti; • Revisione delle norme dell’Ue sull’indicazione della data di scadenza degli alimenti (“da utilizzare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”). Ai sensi del Regolamento (Ue) 1169/2011, la regola generale è che l’indicazione del Paese d’origine o il luogo di provenienza sono obbligatori qualora la loro mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore quanto al vero Paese di origine o luogo di provenienza dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o l’etichetta nel suo insieme potrebbero implicare che l’alimento ha un Paese di origine o un luogo di provenienza diverso (articolo 26, paragrafo 2, lettera a). In assenza di norme europee, alcuni Stati membri hanno emanato una normativa nazionale che richiede l’etichettatura di origine obbligatoria per specifiche categorie di alimenti. In particolare, sette Stati membri dell’Ue hanno adottato schemi nazionali di etichettatura obbligatori per determinati prodotti alimentari, ai sensi del Regolamento (Ue) 1169/2011. Per quanto riguarda l’etichettatura dell’origine dell’ingrediente primario di un alimento, l’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (Ue) 1169/2011 richiede che, nel caso in cui l’origine di un alimento è fornita ed è diversa da uno dei suoi ingredienti primari, l’origine dell’ingrediente primario deve essere indicata o almeno indicata come diversa dall’origine dell’alimento. Il Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/775 della Commissione chiarisce che le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario dovrebbero essere riportate sulle etichette, se richiesto, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3. Le iniziative dell’Unione europea in materia di etichettatura di origine mirano a fornire le informazioni necessarie per identificare le produzioni locali in relazione a determinati alimenti, sulla base di informazioni pertinenti, utili, accurate e legittimamente attese, garantendo al contempo che i consumatori in tutta l’Ue possano ricevere le stesse informazioni sull’origine. La Commissione intende proporre l’estensione dell’indicazione obbligatoria dell’origine o della provenienza a più prodotti alimentari e garantire una piena armonizzazione in questo settore. Sulla base dei dati esistenti, i seguenti alimenti sono stati identificati come quelli in cui i consumatori hanno un particolare interesse a sapere da dove provengono: latte utilizzato come ingrediente, carne utilizzata come ingrediente, carne di coniglio e selvaggina, riso, grano duro utilizzato nella pasta, patate, pomodoro utilizzato in alcuni derivati del pomodoro. Sarà valutato l’impatto dell’estensione dell’etichettatura di origine obbligatoria ai suddetti alimenti individualmente quando giustificato in base alle specificità del settore. Nel considerare come possono essere fornite le informazioni sull’origine, sono state individuate diverse opzioni (politiche) elencate di seguito, che sa-

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ranno valutate includendo tra l’altro il loro impatto sul mercato unico. Le opzioni si basano sui livelli geografici già applicabili ad alcuni alimenti/ingredienti alimentari primari nelle norme Ue attualmente esistenti: • Opzione 0 - Baseline (“business as usual”): tale scenario prevede la prosecuzione del quadro normativo esistente di cui l’origine o la provenienza degli alimenti in questione non sarebbero un’informazione obbligatoria. Detta informazione sarebbe fornita su base volontaria o per mezzo del diritto nazionale. • Opzioni 1-3 - Indicazione dell’origine obbligatoria fornita a livello Ue/non Ue; livello nazionale (Stato membro o Paese terzo); livello regionale. • Opzione 4 - Opzione mista basata su un mix di elementi di tutte le opzioni. Oltre alle opzioni di cui sopra, per ciascuna delle alternative geografiche dovrebbero essere stabilite diverse sub-opzioni sulle modalità per determinare il Paese d’origine o il luogo di provenienza degli alimenti/ingredienti alimentari in questione. Secondo le informazioni più aggiornate - che risalgono a metà settembre di quest’anno - la DG Sante non ha voluto dare anticipazioni sul contenuto delle proposte e ha sottolineato che tutte le opzioni politiche presentate nella valutazione d’impatto iniziale sono ancora sul tavolo. Non è stato ancora deciso quali soglie si applicheranno, né il livello geografico, né le informazioni da visualizzare (ad esempio, il luogo di raccolta, di allevamento, di macinazione ecc.). La Commissione ha però chiarito che, estendendo l’obbligatorietà dell’indicazione d’origine a livello Ue, le disposizioni che prevedono la possibilità di introdurre deroghe nazionali saranno eliminate dal Regolamento 1169/2011.

BRCGS Global Food Safety Standard Versione 9: le principali novità

Pubblicato per la prima volta nel 1998, lo standard BRCGS - Global Food Safety Standard è diventato uno dei principali standard per la sicurezza alimentare in quanto rappresenta un punto di riferimento per la gestione della sicurezza, della legalità e della qualità dei prodotti e dei controlli operativi nel settore della produzione e della lavorazione di prodotti alimentari. Lo scorso agosto è stata pubblicata la Versione 9 dello standard, la cui applicazione diventerà obbligatoria dal 1° febbraio 2023. La nuova edizione del Global Standard Food Safety è il frutto dell’attività di un gruppo di lavoro composto da stakeholders internazionali che rappresentano aziende alimentari, retailers, imprese del food service, organismi di certificazione ed esperti tecnici indipendenti. L’attività di revisione dello standard ha considerato le principali cause di non conformità emerse durante gli audit, ponendosi anche i seguenti obiettivi: • Incoraggiare la comprensione e l’ulteriore sviluppo di una cultura della sicurezza alimentare; • Garantire l’applicabilità e la compatibilità con i Principi Generali di Igiene Alimentare del Codex Alimentarius e con quanto richiesto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI); • Ampliare le opzioni di audit includendo anche l’utilizzo di Information and Communication Technologies; • Aggiornare i requisiti associati alle attività critiche per la sicurezza dei prodotti, tra cui gli audit interni, l’analisi delle cause profonde in occasione di situazioni di non conformità, le azioni preventive e la gestione degli incidenti. Le principali novità rispetto alla versione precedente riguardano i seguenti aspetti: • Cultura della qualità e della sicurezza alimentare. I requisiti, già presenti nella versione 8, sono stati ampliati introducendo, ad esempio, richieste di gestione relative a una comunicazione chiara e aperta rispetto alla sicurezza alimentare dei prodotti, alla formazione, ai feedback dagli operatori, ai comportamenti richiesti per mantenere e sviluppare processi di sicurezza alimentare dei prodotti, alla misurazione delle performance connesse alla sicurezza alimentare, all’autenticità, legalità e qualità dei prodotti;

• HACCP. I requisiti presenti nella versione 8 dello standard sono stati rivisti tenendo conto dell’aggiornamento dei General Principles of Food Hygiene (CXC) 1969 del Codex Alimentarius, avvenuto nel 2020. Si segnala, in particolare, l’introduzione del nuovo requisito 2.12 dal titolo “Convalidare il piano HACCP e stabilire procedure di verifica” che tiene conto delle raccomandazioni del Codex Alimentarius in merito alla validazione delle misure di controllo sulla sicurezza alimentare; • Processi in outsourcing. È stata inserita una premessa prima della “dichiarazione di intenti” a capo del capitolo 3.5.4 per dare maggiore chiarezza su cosa lo standard intende per outsourcing e chiarirne le differenze con i prodotti commercializzati che sono invece trattati nel capitolo 9; • Root cause analysis. I requisiti relativi alle azioni correttive sono stati modificati per dare maggiore enfasi alla necessità di svolgere la “root cause analysis” al fine di individuare chiaramente le cause di una non conformità e applicare le azioni adeguate per la risoluzione definitiva che ne evita il ripetersi; • Food defense. Il capitolo relativo alla Food defense ha cambiato titolo passando da “sicurezza del sito” a “Food defense”.

Sono stati distinti i requisiti di “site security” (si veda punto 4.1

External standard and site security) da quelli specifici di “Food defense” relativi alla protezione del prodotto da possibili danni o atti di contaminazione intenzionale (inseriti al punto 4.2

“Food defense”). Questa distinzione ha permesso di chiarire meglio quali sono i requisiti di accesso al sito richiesti dallo standard. In particolare, è stato introdotto un nuovo requisito

relativo alle competenze delle funzioni che compongono il team di food defense che tiene conto, laddove applicabile, di specifici requisiti legislativi sulla formazione richiesti da Paesi di destinazione/produzione dei prodotti; • Attrezzature e impianti. Il capitolo 4.6 è stato aggiornato inserendo nuovi requisiti che richiedono di definire procedure relativamente all’acquisto di nuove attrezzature ed impianti, di garantire la conformità legislativa delle superfici a contatto e la presenza di un “hygienic design” che prevenga situazioni di contaminazione permettendo anche l’esecuzione di efficaci procedure di pulizia. Lo standard BRCGS è suddiviso nelle seguenti parti: • Parte I - Introduzione. • Parte II - Requisiti > Capitolo 1 - Impegno della Direzione > Capitolo 2 - Piano della sicurezza alimentare (HACCP) > Capitolo 3 - Sicurezza alimentare e Sistema di Gestione della Qualità > Capitolo 4 - Standard dello stabilimento > Capitolo 5 - Controllo del prodotto > Capitolo 6 - Controllo dei processi > Capitolo 7 - Personale > Capitolo 8 - Aree di rischio produttive (alto rischio, alto controllo e altro controllo a temperatura ambiente) > Capitolo 9 - Requisiti per prodotti commercializzati. • Parte III - Protocollo di audit. • Parte IV - Gestione e governance audit iniziale. Verifica preliminare (su richiesta): analisi delle lacune e valutazione dell’attuale conformità dell’Organizzazione rispetto ai requisiti > Verifica di certificazione (certification audit).

a cura di Tullio Pandolfi

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