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LA RICERCA COSTRUISCE RISULTATI STRAORDINARI

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Il regime di individuazione della responsabilità
Anche in materia di sicurezza generale dei prodotti si applica il regime di individuazione della responsabilità previsto in tema d’informazione dei consumatori dei prodotti alimentari: “La persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del presente regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerata il fabbricante e assumerne i relativi obblighi”. Di conseguenza, tutti gli operatori (produttori o anche solo commercializzatori di prodotti a proprio marchio) sono tenuti a inserire nelle loro attività di produzione o di commercializzazione processi interni atti a garantire la conformità ai pertinenti requisiti del Regolamento.
Giuridicamente è interessante la precisazione secondo la quale in caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli operatori economici o dei fornitori di interfacce di mercati online sia accessibile nello Stato membro in cui il consumatore è stabilito o domiciliato è insufficiente, di per se stesso senza altri elementi, a far considerare che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato per la vendita è destinata ai consumatori nell’Unione e quindi sia sottoponibile alla legislazione Ue. Nel caso, invece, in cui la vendita online sia fatta da Paesi extra Ue a consumatori Ue, il venditore dovrà avere un operatore economico stabilito nell’Unione che sarà il responsabile legale della sicurezza del prodotto. Anche il “fornitore di servizi di logistica”, (esclusi i servizi di posta) vale a dire: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, sono responsabili della sicurezza dei prodotti e debbono dunque applicare la novella, trasmettere le informazioni dei pericoli ai consumatori e all’autorità e gestire i rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto. Rimedi che, sanzioni a parte, il Regolamento così determina: a) la riparazione del prodotto richiamato; b) la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o c) un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore. Un esame di dettaglio del Reg. (Ue) 2023/988 potrà essere fatto successivamente anche perché se da un lato il sistema per garantire la sicurezza generale dei prodotti già esiste, quello che entra in vigore nel 2024 è possibile che venga ulteriormente precisato con degli atti di esecuzione. Dal punto di vista legale, la norma in esame affianca e precisa i contorni della responsabilità civile ma può costituire
Note
Per Il Settore
1 In Svizzera: legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11); nel Regno Unito, si veda https://assets.publishing.service. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ file/913510/14-705-regulators-code.pdf , consultato da ultimo il 15/05/23.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023 R0988&qid=1684997455379.
3 Molteplici sono gli esempi possibili di prodotti non alimentari che possono essere scambiati pericolosamente per alimenti: saponi che anche il quadro tecnico per definire quella penale, specie con riferimento ai reati fondati su comportamenti omissivi, condizione ampiamente studiata in dottrina con riferimento alla normativa già in essere. Per l’industria e la distribuzione alimentare, certamente abituate a confrontarsi con i gravi oneri di tutela della sicurezza e della qualità agroalimentare e meno con la sicurezza di ciò che non sia alimentare, la rinnovata disciplina Gpsd non costituisce una sfida particolarmente complessa, ma una materia da gestire alla luce della multicanalità di vendita e dei molti “mestieri” collaterali che si affiancano e impegnano anche gli operatori alimentari.

Giuseppe Maria Durazzo
assomigliano a bevande e sono aromatizzati in maniera simile, al cacao, alla fragola, alla menta ecc. Simil panini farciti, simil frutti, altri prodotti di uso o di gioco o scherzo che riproducono gli alimenti o le bevande.
4 I prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio ricadono nella nuova disciplina, come chiarito al considerato 17 del Regolamento.