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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO

a cura di

Tullio Pandolfi

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Residui di pesticidi negli alimenti: il rapporto annuale dell’Efsa

Nello scorso mese di aprile l’Efsa ha pubblicato il suo rapporto 2019 sui residui di pesticidi rilevati negli alimenti nell’Unione europea. Sono stati analizzati complessivamente 96.302 campioni di alimenti, dei quali il 96,1% è risultato nei limiti di legge. Quanto al sottoinsieme di 12.579 campioni analizzato in base al programma di controllo coordinato dall’Ue (Eucp), si è riscontrato che il 98% era nei limiti di legge.

L’Eucp ha analizzato campioni presi a caso in 12 prodotti alimentari: mele, cavoli cappuccio, lattuga, pesche, spinaci, fragole, pomodori, avena in chicchi, orzo in chicchi, vino (rosso e bianco), latte vaccino e grasso di maiale. Di questi campioni, 6.674, ovvero il 53%, sono risultati privi di residui quantificabili; 5.664, ovvero il 45%, contenevano uno o più residui in concentrazioni inferiori o pari ai limiti ammessi; il 2%, ovvero 241 campioni, conteneva residui eccedenti il massimo di legge, dei quali l’1% è stato sottoposto a misure legali.

Il programma coordinato utilizza a rotazione triennale panieri di prodotti analoghi, in modo da poter individuare per prodotti specifici tendenze in aumento o diminuzione. Rispetto al 2016 il tasso di sforamento risulta diminuito per pesche (da 1,9% a 1,5%), lattuga (da 2,4% a 1,8%), mele (da 2,7% a 2,1%) e pomodori (da 2,6% a 1,7%); aumentato invece per fragole (da 1,8% a 3,3%), cavoli cappuccio (da 1,1% a 1,9%), uva da vino (da 0,4% a 0,9%) e grasso di maiale (da 0,1% a 0,3%). Come nel 2016 non risultano sforamenti nel latte vaccino. L’Efsa ha tradotto le risultanze del programma coordinato in grafici e diagrammi disponibili sul proprio sito web, rendendo i dati più accessibili ai non specialisti. Oltre ai dati armonizzati e confrontabili raccolti nell’ambito del programma coordinato Ue, il rapporto annuale dell’Efsa utilizza anche quelli provenienti dalle attività di controllo nazionali dei singoli Stati membri dell’Ue, della Norvegia e dell’Islanda.

Questi programmi nazionali di controllo sono mirati sul rischio, quindi su prodotti con presenza probabile di residui di pesticidi o nei quali siano state individuate violazioni delle norme negli anni precedenti. Essi forniscono informazioni importanti ai gestori del rischio ma, a differenza dei dati provenienti dal programma coordinato dall’Ue, non offrono un quadro statisticamente rappresentativo dei livelli di residui che ci si aspetterebbe di trovare negli alimenti in vendita in Europa.

Nell’ambito dell’analisi dei risultati, l’Efsa ha effettuato anche una valutazione dei rischi alimentari. Tale analisi suggerisce che i prodotti alimentari analizzati nel 2019 abbiano poca probabilità di rappresentare un problema per la salute dei consumatori. Vengono tuttavia avanzate alcune raccomandazioni per aumentare l’efficienza dei sistemi di controllo europei, al fine di garantire come sempre un elevato livello di tutela dei consumatori.

Modifiche ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi

Si segnala la pubblicazione di alcuni regolamenti comunitari in materia di LMR.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 131 del 16 aprile 2021: • Reg. (Ue) 2021/616 della Commissione del 13 aprile 2021, che modifica gli allegati II, III e V del Reg. (Ce) 396/2005 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai livelli massimi di residui di benalaxil, benalaxyl-M, diclobenil, fluopicolide, proquinazid e pyridalyl in o su determinati prodotti; • Reg. (Ue) 2021/618 della Commissione del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del Reg. (Ce) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di diclofop, fluopyram, ipconazole e terbutilazina in o su determinati prodotti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 133 del 20 aprile 2021: • Reg. (Ue) 2021/644 della Commissione del 15 aprile 2021, che modifica gli allegati II e III del Reg. (Ce) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluxapyroxad, imexazol, metamitron, penflufen e spirotetrammato in o su determinati prodotti. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 139 del 23 aprile 2021: • Reg. (Ue) 2021/663 della Commissione del 22 aprile 2021, che modifica l’allegato III del Reg. (Ce) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clordecone in o su determinati prodotti.

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Etichettatura dei prodotti biologici

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 133 del 20 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del Reg. (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici.

Con questo regolamento sono state inserite, attraverso la modifica dell’Allegato III del Reg. (Ue) 2018/848, norme per indicare nell’etichettatura di un mangime se lo stesso è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.

Il capo III del Reg. (Ue) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l’allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l’altro, l’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l’indicazione di alcune informazioni sull’etichetta o su un documento di accompagnamento. L’allegato III, punto 2.1, del Reg. (Ue) 2018/848 è pertanto sostituito dal seguente:

“Informazioni da fornire: gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto; b) il nome del prodotto; c) il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore; d) se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5. 2.1.2. (del Reg. Ue 848/2018)”.

Rispetto al testo originario dell’allegato, nel punto 2.1 è riportata la nuova formulazione. Le informazioni di cui alle lettere da a) e d) possono unicamente figurare in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore e differisce dalla precedente limitatamente alla sostituzione di “anche” con “unicamente”, legata alla possibilità di far figurare le indicazioni unicamente sul documento di accompagnamento.

Revisione della gestione degli allergeni alimentari

La Commissione europea è intervenuta per adeguare i requisiti in materia di igiene al codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari, adottato lo scorso settembre 2020 dalla Commissione del Codex Alimentarius. In sintesi, il Cxc 080 (Codice di prassi sulla gestione degli allergeni alimentari per gli operatori del settore alimentare) fornisce linee guida sulla gestione degli allergeni nella produzione alimentare attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare, basato su requisiti generali in materia di igiene, compresi i controlli per impedire contaminazioni crociate quando un allergene è inavvertitamente trasferito da un alimento che lo contiene a un alimento che ne è privo.

La Commissione del Codex Alimentarius (Cac) lo ha ritenuto fondamentale perché siamo in un periodo di crescenti timori in merito alla gravità delle allergie alimentari e alle loro conseguenze sulla salute, nonché di crescente complessità della filiera alimentare. L’obiettivo è quello di favorire un approccio proattivo e preventivo alla gestione degli allergeni nella produzione alimentare, anziché una risposta di tipo reattivo all’individuazione di un pericolo per la sicurezza alimentare.

Il codice sulla gestione degli allergeni va a integrare la revisione adottata di recente della Linea guida del Codex, Cxc 1 (1969) “Principi generali di igiene alimentare” e del relativo allegato Haccp, nonché le attività in corso sull’etichettatura alimentare dello stesso Codex. In estrema sintesi questa Linea guida - adottata nel 1969, emendata nel 1999, revisionata nel 1997, 2003, 2020 - fornisce un terreno comune per il controllo della salubrità alimentare a livello mondiale e getta le basi per tutti gli altri testi e per tutte le altre norme in ambito igienico del Codex Alimentarius.

La revisione comprende aggiornamenti che consentiranno una migliore applicazione da parte degli operatori del settore alimentare, delle autorità competenti e di altre parti interessate. La norma fornisce inoltre linee guida aggiuntive sull’importante problema sanitario degli allergeni, che andranno a integrare l’adozione di un nuovo codice di prassi Codex sulla gestione degli allergeni (il codice è stato poi adottato come sopra indicato, ndr). Questa revisione aiuta i Paesi a mantenere un approvvigionamento sicuro e ininterrotto di generi alimentari in un’epoca in cui la pandemia Covid-19 ha sottolineato la necessità di rafforzare le buone pratiche igieniche.

Attività operativa dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi nel 2020

Sul sito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), nella sezione dedicata all’Icqrf è consultabile il report sull’attività operativa dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi nel 2020, con i dettagli delle azioni svolte contro frodi, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni ai danni del made in Italy e dei consumatori, nonché nel contrasto alla criminalità agroalimentare.

I controlli eseguiti nel 2020 sono stati oltre 70 mila (di cui 58.824 controlli ispettivi e 12.168 analitici). Gli operatori verificati sono stati oltre 37.500 e i prodotti controllati circa 77 mila. Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 15,8% degli operatori, l’11% dei prodotti e il 7,4% dei campioni con esito analitico irregolare.

Gli ispettori dell’Icqrf hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e anche nel 2020 hanno portato a termine, su delega della magistratura, azioni a contrasto della criminalità agroalimentare. I controlli hanno interessato tutta la filiera agroalimentare; con riferimento ai singoli settori si segnalano, in particolare, i 3.445 controlli che hanno riguardato i cereali e i prodotti derivati.

A livello internazionale e sul web, in qualità di autorità ex officio per i prodotti Dop e Igp, l’attività dell’Icqrf di tutela del made in Italy agroalimentare ha raggiunto risultati rilevanti con 1.142 interventi. Su internet, in particolare, l’Icqrf, grazie alla continua collaborazione con i web market places Alibaba, Amazon, eBay e Rakuten, ha ottenuto risultati di rilievo sulle piattaforme di commercio elettronico con il 99% di successi.

Deve infine essere segnalata l’attività dell’ Icqrf relativa ai controlli effettuati nell’ambito del sistema dell’agricoltura biologica, con 7.420 controlli (di cui 5.878 ispettivi e 1542 analitici) con 4.475 operatori e 6.945 prodotti sottoposti a verifica.

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