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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO
a cura di
Tullio Pandolfi
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Come già ricordato nel Panorama normativo del numero di marzo di Molini d’Italia, di recente è stata approvata, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69, 23 marzo 2022, la legge 9 marzo 2022 n. 23 contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Il testo della legge si compone di 21 articoli e disciplina per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico i seguenti oggetti: • il sistema delle autorità nazionali e locali competenti (Mipaaf,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - artt. 3 e 4); • i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera - artt. da 13 a 17, ivi comprese le intese di filiera); • le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, comprese la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziati-
ve per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni (a tal riguardo dispone in particolare l’art. 7); • l’istituzione di un tavolo tecnico per la produzione biologica (art. 5) e del marchio biologico italiano (art. 6) con l’obiettivo di caratterizzare i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, che saranno contraddistinti dall’indicazione “Biologico italiano”. Il marchio “Biologico italiano” - individuato mediante concorso di idee da bandire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sarà di proprietà esclusiva del Ministero e potrà essere richiesto su base volontaria da tutti gli operatori biologici italiani.
Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
Nella breve illustrazione che segue ci limitiamo a evidenziare, in modo sintetico, le disposizioni che, nell’ambito dell’articolato, si ritiene essere le più significative. La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Dal testo in discussione alle Camere, nella versione divenuta legge dello Stato è stata eliminata la tutela dell’agricoltura biodinamica, che inizialmente era stata equiparata a quella biologica. Infatti, il comma 3 dell’art. 1 stabilisce che, ai fini della legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. L’art. 7 prevede che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali adotti il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, contenente interventi che, come già in precedenza accennato, dovranno perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi: • incentivare il consumo di prodotti biologici attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; • monitorare l’andamento del settore; • migliorare il sistema di controllo e di certificazione, a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; • incentivare le istituzioni e gli enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde pubblico e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; • incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica; • promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l’informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l’utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate; • valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; • promuovere la sostenibilità ambientale mediante azioni che favoriscano il mantenimento della fertilità naturale dei suoli e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente. L’art. 8 prevede l’adozione, con decreto del Mipaaf, di un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica. Al fine di favorire l’aggregazione imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, l’art. 10 prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. La legge è entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 7 aprile 2022.


Valutazione d’impatto in tema di etichettatura dei prodotti alimentari per la revisione delle informazioni ai consumatori

La Commissione europea ha lanciato una valutazione preliminare d’impatto in tema di etichettatura dei prodotti alimentari volta a raccogliere opinioni e contributi di cittadini e stakeholders sull’intenzione della medesima Commissione di rivedere le norme relative alle informazioni fornite ai consumatori di cui al Reg. (Ue) 1169/2011 (Regolamento FIC). In tale contesto, la Commissione europea ha effettuato una valutazione d’ impatto preliminare relativa a una proposta di revisione del Regolamento per quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale della parte anteriore dell’imballaggio, i profili nutrizionali, l’etichettatura di origine, l’indicazione delle date e l’etichettatura delle bevande alcoliche (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale) per dare seguito a quanto enunciato nella strategia “Dal produttore al consumatore” e nel piano europeo di lotta contro il cancro. La valutazione d’impatto raffronterà i potenziali impatti delle diverse opzioni strategiche al fine di individuare un’opzione o una combinazione di politiche preferite che rispondano meglio all’obiettivo generale. Il 23 dicembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato la valutazione d’impatto iniziale. La valutazione d’impatto vera e propria (IA) in questa fase è gestita da un consulente (ICF Consultancy) designato dalla stessa Commissione di Bruxelles. Nell’agosto 2021 è stato avviato lo studio esterno - il documento “FICRevisionSurvey2021” descrive le modalità di effettuazione dell’indagine e riporta il questionario da compilare - a sostegno della valutazione d’impatto della Commissione. Lo studio avrà una durata di 9 mesi e contribuirà a raccogliere i dati per l’analisi degli impatti economici, sociali e ambientali delle opzioni strategiche proposte. La Commissione ha pertanto invitato i cittadini e le parti interessate a contribuire a diverse consultazioni. L’obiettivo di queste attività di consultazione è sostenere la valutazione d’impatto della Commissione raccogliendo le opinioni dei cittadini e delle parti interessate e, al contempo, dati supplementari. Il 13 dicembre 2021 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta di 12 settimane per consultare tutti i cittadini e le parti interessate attraverso il portale “Dì la tua”. La consultazione pubblica si è conclusa il 7 marzo 2022 e ha riguardato le diverse iniziative volte a rivedere la legislazione dell’Ue in materia di informazione dei consumatori sugli alimenti per quanto riguardo gli specifici aspetti che dovrebbero essere oggetto di revisione. Le consultazioni mirate sulla revisione del Regolamento FIC sono state avviate il 14 febbraio 2022 e sono terminate l’11 marzo 2022. Ricordiamo che nelle intenzioni della Commissione europea una proposta recante le modifiche del Reg. (Ue) 1169/2011 dovrebbe essere presentata entro la fine del 2022.




La strategia Farm to Fork prevede la creazione di “un quadro per l’etichettatura di sostenibilità” che, in sinergia con altre iniziative pertinenti, contempli gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari” (il c.d. EU sustainable labelling framework), al fine di consentire ai consumatori di fare scelte alimentari sostenibili. Tale quadro di etichettatura di sostenibilità è uno degli elementi costitutivi del più ampio quadro legislativo dell’Ue sui sistemi alimentari sostenibili e sarà in esso integrato come capitolo. Ciò implica che una proposta per un quadro di etichettatura alimentare sostenibile è prevista per il 2023 come parte della proposta di quadro legislativo dell’Ue sui sistemi alimentari sostenibili (e non per il 2024 come inizialmente previsto in F2F). La valutazione d’impatto del quadro legislativo dell’Ue sui sistemi alimentari sostenibili (all’interno della quale troverà posto anche il tema dell’EU sustainable labelling framework) dovrebbe essere lanciata a fine aprile 2022. FoodDrinkEurope ha raccolto dalla Commissione alcune indicazioni preliminari su come potrebbe prendere forma la proposta sull’etichettatura di sostenibilità, che si riassumono come segue: • il quadro potrebbe limitarsi a stabilire regole orizzontali su come le informazioni sul prodotto devono essere presentate in etichetta, mentre la “parte sostanziale” delle informazioni sarebbe lasciata alla legislazione verticale; • non sono state ancora identificate opzioni politiche chiare, perciò la Commissione esaminerà varie opzioni che potrebbero andare da un’etichetta di sostenibilità che integri tutti i diversi aspetti sotto un unico logo, a un’etichetta solo per i prodotti migliori/più sostenibili (c.d. Best in class). Il Centro comune di ricerca (JRC) sta, inoltre, effettuando una mappatura delle etichette esistenti relative alla sostenibilità alimentare (impronta ambientale, impronta di CO2, aspetti sociali, benessere degli animali ecc.) ed effettuerà anche una revisione della letteratura sulle aspettative, la comprensione e il comportamento dei consumatori in relazione all’etichettatura di sostenibilità alimentare.
Tullio Pandolfi



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