Anteprima 03 notiziario marzo 2017

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Anno XXXI, n. 3 • Marzo 2017 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) • Sped. in abb. post. AP 45% art.2 comma 20/b Legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n.5270 il 10/06/1985

Il "ribaltone": il cognome

nelle unioni civili non è più lo stesso di Lorella Capezzali - Responsabile Servizio Stato Civile e Servizi Cimiteriali Comune di Bastia Umbra

I

l Decreto Legislativo n. 5 del 19/01/2017 entrato in vigore lo scorso 11 febbraio prevede, tra gli altri, un nuovo adempimento per gli Ufficiali di Stato Civile in relazione al cambiamento di cognome scelto dalle parti nella fase costitutiva dell’unione civile o successivamente, durate la disciplina transitoria dettata dal DPCM n. 144 del 28/07/2016. Facciamo una lettura cronologica della normativa in questione. L’ art. 1, comma 10, della legge n.76 del 20 maggio 2016, recita: «Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile».

comune. 2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, i competenti uffici procedono alla annotazione nell’atto di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica».

L’art. 4 del DPCM n.144 del 23 luglio 2016 disciplinando la fase transitoria, in esecuzione al dettato normativo sopra esposto, ha stabilito: «1.Nella dichiarazione di cui all’articolo 3, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016 ha precisato: «In relazione, poi, all’eventuale scelta del cognome comune ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge, richiamato dall’art. 4 del DPCM - l’ufficiale dello stato civile procederà ai conseguenti adempimenti per l’annotazione nell’atto di nascita e per l’aggiornamento della scheda anagrafica della parte il cui cognome non è stato assunto come cognome comune.» (Continua a Pag. 3)


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