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di attestato di iscrizione anagrafica rilasciato da altro Comune, coniugata con cittadino albanese, con regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro da più di cinque anni. Posso rilasciare l’attestazione di soggiorno permanente e che tipo di documentazione devo chiedere, in virtù della Sentenza della Corte di Giustizia 21 dicembre 2011 Procc. C-424/10 e C-425/10? Aggiungo che questi cittadini sono sollecitati dalle USL e per ultimi dalla Questura, per il rinnovo del permesso di soggiorno del coniuge albanese. Risponde l’esperto ANUSCA Andrea Antognoni
L’attestato di soggiorno permanente è rilasciato al cittadino comunitario che abbia maturato cinque anni di “soggiorno legale e continuativo” nel nostro Paese. Esso viene rilasciato sulla base di idonea documentazione atta a provare le condizioni previste dagli artt. 14 e 15
del d.lgs. 30/2007, con un tempo di 30 giorni consentito al responsabile del procedimento per la fase istruttoria, ovvero la verifica dei requisiti. La sentenza della Corte di Giustizia U.E. (grande sezione) del 21 dicembre 2011, intervenuta in modo sostanziale sul concetto di legalità del soggiorno, ha ricordato un principio molto importante: la direttiva europea 2004/38/CE va applicata in modo assolutamente preciso e non può prestarsi ad alcuna interpretazione o traduzione da parte degli Stati membri. In sostanza la Corte ha affermato che il possesso di un permesso di soggiorno o l’accertamento dei requisiti effettuato in sede di iscrizione anagrafica non può essere ritenuto sufficiente per ritenere che il soggiorno sia stato, effettivamente, legale. In sostanza, il cittadino dovrà documentare di essere stato sempre regolarmente soggiornante nel periodo in esame (almeno cinque anni consecutivi), indipendentemente dalla sua condizione attuale, che potrebbe anche vederlo non soddisfare più quei requisiti. Legalmente soggiornante significa dunque soddisfare almeno una delle fattispecie indicate all’articolo 7 del decreto legislativo e della direttiva europea 2004/38. I due casi sollevati nel quesito sono ovviamente diversi ma hanno un punto in comune: entrambe le signore possono sostenere di essere legalmente soggiornanti in qualità di familiare (art. 2) di cittadino regolarmente soggiornante, nel primo
caso di cittadino italiano, nel secondo di straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La signora coniugata con il cittadino italiano soddisfa senz’altro il requisito di soggiorno legale dal 29/09/2012, ma tale periodo non è sufficiente a coprire i cinque anni: occorrerà verificare la sua situazione almeno a partire da cinque anni fa, e cioè dal giugno 2010, e verificare se la stessa era anche all’epoca legalmente soggiornante (indipendentemente dagli attestati rilasciati da altri Comuni, che non hanno ora alcun valore) in base ad una delle altre fattispecie individuate dalla normativa sempre all’art. 7 (sostanzialmente lavoratore, titolare di risorse economiche e assicurazione sanitaria, lavoratore disoccupato in base all’art. 7 terzo comma). I requisiti per il soggiorno legale possono essere infatti a pieno titolo diversi tra loro, a patto che almeno uno sia mantenuto nel quinquennio. Lo stesso principio andrà applicato per la seconda donna, coniugata con il cittadino albanese (non è stata specificata la data del matrimonio): dal momento in cui è divenuta familiare (a patto che il marito abbia conservato sempre la regolarità del soggiorno) senz’altro sarà da considerarsi anch’essa legalmente soggiornante in qualità di familiare. Se tale periodo non è sufficiente a coprire il quinquennio, tuttavia, occorrerà verificare altri requisiti come spiegato in precedenza nell’altro caso.